TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2823/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Grado di appello iscritta al n. r.g. 2823/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGARO MARIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/OCMP - V.LE DE BLASIO Z.I. 70026 MODUGNO presso il difensore avv. ZINGARO MARIA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido de Rossi, CP_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido de Controparte_2 C.F._2 Rossi, C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido de Rossi, Controparte_3 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Guido de Rossi, Controparte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avv. Guido de Controparte_5 C.F._5 Rossi,
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 250/2024 (proc. R.G. n. 222/2024) del Parte_1 Giudice di Pace di Lucera, in persona del Giudice avv. Felicia Ferrigni, depositata in data 10.12.2024 e non notificata al procuratore costituito per i seguenti motivi:
a) falsa applicazione della legge- violazione disposizioni contenute nel d.m. 19.12.2000;
b) mancato rilievo dell'onere in capo al risparmiatore di attivazione e diligenza nel reperire gli eventuali elementi mancanti sul titolo medesimo.
Si sono costituiti gli appellati i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 4 I buoni postali fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio in quanto emessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, nonché collocati in esclusiva per il tramite di
[...]
Parte_1
A seguito del Decreto ministeriale del 19/12/2000 è esclusivamente il decreto del MEF, con cui vengono emessi i buoni fruttiferi postali per "serie" ad indicare il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario. Pertanto, non è più obbligatorio che tali informazioni siano indicate direttamente sul buono cartaceo.
Il sottoscrittore, però, non resta del tutto sfornito di tutela, poiché il Decreto ministeriale agli artt. 3 e 6 impone a ai fini del collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da Parte_1 documento cartaceo, di consegnare al sottoscrittore con il titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione.
L'art. 8 del medesimo decreto, infatti, stabilisce che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Quindi i titolari del buono devono essere chiaramente informati sulla scadenza e, qualora ciò non accada, hanno senz'altro diritto, quanto meno, al risarcimento dei danni patiti.
A seconda di ciò che possa accadere nel singolo caso, qualora la condotta scorretta di Parte_1 integri addirittura gli estremi dell'occultamento doloso, sarà applicabile anche l'art. 2941, n. 8
[...] c.c. con conseguente interruzione del decorso della prescrizione.
Le argomentazioni svolte riguardano i buoni fruttiferi postali a termine inerenti alla serie A Termine che è stata emessa dal 28 dicembre 2000.
La questione che si rileva è che sul retro del modulo ordinario non sono riportate le condizioni relative alla cessione ed al rendimento ma non alla scadenza. Nella quasi totalità di questi buoni fruttiferi postali a termine, però, non è stata apposta tale etichetta e, a causa di tale mancanza, non è possibile sapere quale fosse il termine della prescrizione dei detti buoni.
È bene precisare, inoltre, che il timbro avrebbe dovuto essere inserito al momento della sottoscrizione, e pertanto quando ciò non è stato fatto la responsabilità non potrà mai ricadere sull'investitore.
ha il dovere di trasparenza e di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali Parte_1 ed in violazione di detto dovere non può opporre il decorso del termine di prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni. I buoni fruttiferi postali rappresentano una tipologia di risparmio postale sicuro e garantito dallo Stato, ma soprattutto attorno alla quale ruota una politica di trasparenza nei confronti del consumatore.
I buoni in questione si presentano privi di indicazione della scadenza e l'unica indicazione è la dicitura
“buono fruttifero postale a termine”. Ciò in spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui buoni va apposta una etichetta con un timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo ovvero vanno consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi.
La questione è assai controversa e la Corte di Cassazione Civile Sez. 1 ha emesso l'ordinanza interlocutoria Num. 18830 del 10 luglio 2025.
pagina 2 di 4 La Corte ha affermato che: per quanto qui ancora di interesse, il giudice, rimarcata la irrilevanza, in quella sede, « delle argomentazioni sviluppate dalla parte appellante in punto di prescrizione del buono
[trattandosi di questione invero pacifica e non contestata, vertendo le doglianze dei risparmiatori e di conseguenza la sentenza qui gravata su un profilo distinto, costituita dall'inottemperanza agli obblighi informativi e dalla mancata consegna del […] », disattese l'assunto con cui si era prospettata la CP_6 « sufficienza, al fine di ottemperare all'obbligo informativo e a prescindere dal della CP_6 pubblicazione del d.m. istitutivo della nuova serie AA1 sulla relativa G.U., già operando, sulla scorta di tale onere pubblicitario e come poi emergerebbe dalla qui invocata Cass. n. 3963/2019, il meccanismo etero-integrativo ex art. 1339 c.c. ». Osservò, infatti, in contrario, che tale ricostruzione ermeneutica: « (A) si risolve in una vera e propria interpretatio abrogans dell'art. 3 del d.m. 19.12.2000, privando di ogni portata precettiva l'obbligo normativo pur ivi espressamente previsto […]; (B) non risulta poi in alcun modo coerente con la ratio e il quadro sistematico di cui al d.m. 19.12.2000, ove […] il F.I.A. è essenziale e insurrogabile dalla pubblicazione in G.U., poiché è nel F.I.A. che risultano riportate tutte le condizioni del rapporto, al contrario non più in alcun modo menzionate nel buono (del tutto 'muto' anche in punto di data di scadenza), ed è per tale ragione che la prescrizione normativa non consente il mero rinvio alla G.U., ma impone 'per il collocamento dei buoni fruttiferi' la consegna, al contempo, di 'titolo' e 'foglio informativo', poiché entrambi co -essenziali al sottoscrittore per avere contezza della disciplina e, in particolare, della scadenza del titolo acquistato […] (cfr. ancora art. 3 del D.M. 19.12.2000); (C) non può ritenersi utilmente fondata sull'arresto di Cass. n. 3963/2019, afferendo quest'ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava di buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del (come, invece, per i buoni oggetto di causa, emessi nel febbraio 2001 e, dunque, già soggetti CP_6 all'obbligo ex art. 3 del d.m. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei buoni successivi al d.m. 19.12.2000 e, fra essi, i buoni del 2001 oggetto di causa, non riportando gli stessi alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al , evocando, del resto, la Suprema Corte del 2019 il profilo del meccanismo CP_6 eterointegrativo non già per sostenere l'irrilevanza della consegna del bensì in relazione allo ius CP_6 variandi per d.m. sopravvenuti alla sottoscrizione del buono, essendo invece l'etero -integrazione, con riguardo a d.m. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni (come nel caso di buoni successivi al d.m. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il , invece pacificamente da escludersi – CP_6 prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni e l'accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022, cit.), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo;
(D) confligge, infine, anche con la più persuasiva giurisprudenza, nella quale si è evidenziato che 'la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza' 'non ha rilevanza dirimente', né consente di ritenere irrilevante l'inottemperanza a uno specifico obbligo informativo previsto ex lege (v. ancora art. 3 D.M. 19.12.2000), 'in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria' e che era dovere dell'intermediario fornire mediante la consegna del (cfr., ex multis, Corte App. Sassari , CP_6 14.04.2023, n. 121) ».
La Corte ha rilevato che le doglianze postulano la soluzione della questione, - valutando come di rilevante valore nomofilattico la questione ivi complessivamente posta dai suoi motivi (concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, dell'obbligo , sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c od. civ., integri, oppure pagina 3 di 4 non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.
Le spese del presente grado di giudizio, stante la controvertibilità delle questioni affrontate possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Spese compensate per il presente grado di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 9 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Grado di appello iscritta al n. r.g. 2823/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGARO MARIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C/OCMP - V.LE DE BLASIO Z.I. 70026 MODUGNO presso il difensore avv. ZINGARO MARIA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido de Rossi, CP_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido de Controparte_2 C.F._2 Rossi, C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Guido de Rossi, Controparte_3 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Guido de Rossi, Controparte_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avv. Guido de Controparte_5 C.F._5 Rossi,
Appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 250/2024 (proc. R.G. n. 222/2024) del Parte_1 Giudice di Pace di Lucera, in persona del Giudice avv. Felicia Ferrigni, depositata in data 10.12.2024 e non notificata al procuratore costituito per i seguenti motivi:
a) falsa applicazione della legge- violazione disposizioni contenute nel d.m. 19.12.2000;
b) mancato rilievo dell'onere in capo al risparmiatore di attivazione e diligenza nel reperire gli eventuali elementi mancanti sul titolo medesimo.
Si sono costituiti gli appellati i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 4 I buoni postali fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio in quanto emessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, nonché collocati in esclusiva per il tramite di
[...]
Parte_1
A seguito del Decreto ministeriale del 19/12/2000 è esclusivamente il decreto del MEF, con cui vengono emessi i buoni fruttiferi postali per "serie" ad indicare il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario. Pertanto, non è più obbligatorio che tali informazioni siano indicate direttamente sul buono cartaceo.
Il sottoscrittore, però, non resta del tutto sfornito di tutela, poiché il Decreto ministeriale agli artt. 3 e 6 impone a ai fini del collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da Parte_1 documento cartaceo, di consegnare al sottoscrittore con il titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione.
L'art. 8 del medesimo decreto, infatti, stabilisce che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Quindi i titolari del buono devono essere chiaramente informati sulla scadenza e, qualora ciò non accada, hanno senz'altro diritto, quanto meno, al risarcimento dei danni patiti.
A seconda di ciò che possa accadere nel singolo caso, qualora la condotta scorretta di Parte_1 integri addirittura gli estremi dell'occultamento doloso, sarà applicabile anche l'art. 2941, n. 8
[...] c.c. con conseguente interruzione del decorso della prescrizione.
Le argomentazioni svolte riguardano i buoni fruttiferi postali a termine inerenti alla serie A Termine che è stata emessa dal 28 dicembre 2000.
La questione che si rileva è che sul retro del modulo ordinario non sono riportate le condizioni relative alla cessione ed al rendimento ma non alla scadenza. Nella quasi totalità di questi buoni fruttiferi postali a termine, però, non è stata apposta tale etichetta e, a causa di tale mancanza, non è possibile sapere quale fosse il termine della prescrizione dei detti buoni.
È bene precisare, inoltre, che il timbro avrebbe dovuto essere inserito al momento della sottoscrizione, e pertanto quando ciò non è stato fatto la responsabilità non potrà mai ricadere sull'investitore.
ha il dovere di trasparenza e di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali Parte_1 ed in violazione di detto dovere non può opporre il decorso del termine di prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni. I buoni fruttiferi postali rappresentano una tipologia di risparmio postale sicuro e garantito dallo Stato, ma soprattutto attorno alla quale ruota una politica di trasparenza nei confronti del consumatore.
I buoni in questione si presentano privi di indicazione della scadenza e l'unica indicazione è la dicitura
“buono fruttifero postale a termine”. Ciò in spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui buoni va apposta una etichetta con un timbro contenente l'aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo ovvero vanno consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi.
La questione è assai controversa e la Corte di Cassazione Civile Sez. 1 ha emesso l'ordinanza interlocutoria Num. 18830 del 10 luglio 2025.
pagina 2 di 4 La Corte ha affermato che: per quanto qui ancora di interesse, il giudice, rimarcata la irrilevanza, in quella sede, « delle argomentazioni sviluppate dalla parte appellante in punto di prescrizione del buono
[trattandosi di questione invero pacifica e non contestata, vertendo le doglianze dei risparmiatori e di conseguenza la sentenza qui gravata su un profilo distinto, costituita dall'inottemperanza agli obblighi informativi e dalla mancata consegna del […] », disattese l'assunto con cui si era prospettata la CP_6 « sufficienza, al fine di ottemperare all'obbligo informativo e a prescindere dal della CP_6 pubblicazione del d.m. istitutivo della nuova serie AA1 sulla relativa G.U., già operando, sulla scorta di tale onere pubblicitario e come poi emergerebbe dalla qui invocata Cass. n. 3963/2019, il meccanismo etero-integrativo ex art. 1339 c.c. ». Osservò, infatti, in contrario, che tale ricostruzione ermeneutica: « (A) si risolve in una vera e propria interpretatio abrogans dell'art. 3 del d.m. 19.12.2000, privando di ogni portata precettiva l'obbligo normativo pur ivi espressamente previsto […]; (B) non risulta poi in alcun modo coerente con la ratio e il quadro sistematico di cui al d.m. 19.12.2000, ove […] il F.I.A. è essenziale e insurrogabile dalla pubblicazione in G.U., poiché è nel F.I.A. che risultano riportate tutte le condizioni del rapporto, al contrario non più in alcun modo menzionate nel buono (del tutto 'muto' anche in punto di data di scadenza), ed è per tale ragione che la prescrizione normativa non consente il mero rinvio alla G.U., ma impone 'per il collocamento dei buoni fruttiferi' la consegna, al contempo, di 'titolo' e 'foglio informativo', poiché entrambi co -essenziali al sottoscrittore per avere contezza della disciplina e, in particolare, della scadenza del titolo acquistato […] (cfr. ancora art. 3 del D.M. 19.12.2000); (C) non può ritenersi utilmente fondata sull'arresto di Cass. n. 3963/2019, afferendo quest'ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava di buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del (come, invece, per i buoni oggetto di causa, emessi nel febbraio 2001 e, dunque, già soggetti CP_6 all'obbligo ex art. 3 del d.m. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei buoni successivi al d.m. 19.12.2000 e, fra essi, i buoni del 2001 oggetto di causa, non riportando gli stessi alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al , evocando, del resto, la Suprema Corte del 2019 il profilo del meccanismo CP_6 eterointegrativo non già per sostenere l'irrilevanza della consegna del bensì in relazione allo ius CP_6 variandi per d.m. sopravvenuti alla sottoscrizione del buono, essendo invece l'etero -integrazione, con riguardo a d.m. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni (come nel caso di buoni successivi al d.m. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il , invece pacificamente da escludersi – CP_6 prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni e l'accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022, cit.), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo;
(D) confligge, infine, anche con la più persuasiva giurisprudenza, nella quale si è evidenziato che 'la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza' 'non ha rilevanza dirimente', né consente di ritenere irrilevante l'inottemperanza a uno specifico obbligo informativo previsto ex lege (v. ancora art. 3 D.M. 19.12.2000), 'in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria' e che era dovere dell'intermediario fornire mediante la consegna del (cfr., ex multis, Corte App. Sassari , CP_6 14.04.2023, n. 121) ».
La Corte ha rilevato che le doglianze postulano la soluzione della questione, - valutando come di rilevante valore nomofilattico la questione ivi complessivamente posta dai suoi motivi (concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, dell'obbligo , sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c od. civ., integri, oppure pagina 3 di 4 non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.
Le spese del presente grado di giudizio, stante la controvertibilità delle questioni affrontate possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Spese compensate per il presente grado di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 9 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4