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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3139/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentata e difesa dagli avv.ti
Parte_1
Gaetano Billitteri ed Eleonora Maddaloni.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario, dott.ssa Per_1
Il Cancelliere
Palpacelli.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 1/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1 dichiara illegittimo il provvedimento datato 14/09/2023 e, per CP_1
l'effetto, condanna l' convenuto al pagamento in favore della ricorrente dei CP_1
ratei di indennità di accompagnamento, con decorrenza dal settembre 2023 in poi, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge,
e distrae in favore degli avv.ti Gaetano Billitteri ed Eleonora Maddaloni, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1/03/2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere stata riconosciuta, con verbale del CP_1
3/03/2014, meritevole della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con esonero di future visite di revisione, nonché di fruire dell'indennità di accompagnamento, esponeva che l' CP_1
convenuto con provvedimento del 14/09/2023 aveva disposto la rideterminazione di quest'ultima prestazione a causa della mancata presentazione a visita medica del
28/08/2023 e lamentava l'illegittimità del citato provvedimento per non avere l' adottato un provvedimento di sospensione propedeutico alla revoca, CP_1
nonché per avere tempestivamente giustificato l'assenza alla visita di revisione e per beneficiare dell'esonero dalle visite di revisione.
Chiedeva, pertanto, di “riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i benefici assistenziali e, per l'effetto, annullare il provvedimento di sospensione del 14 settembre
2023; II. Conseguentemente, condannare l di Palermo alla corresponsione a favore della ricorrente degli assegni arretrati, per il periodo intercorrente dal settembre 2023 ad oggi, nella misura pari a € 3.690,12”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere provveduto a giustificare l'assenza alla visita di revisione del
28/08/2023 e che avrebbe provveduto a liquidare i ratei arretrati di prestazione;
2 chiedeva pertanto un rinvio al fine di verificare l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio.
Con le note del 22/04/2025 e del 5/05/2025, la ricorrente esponeva di non aver ricevuto alcun pagamento e pertanto, insisteva in ricorso.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Giova, in primo luogo, rammentare come ai sensi dell'art. 80 comma 3 D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133, “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici tessi, dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, provvede alla CP_1 revoca della provvidenza dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici””.
3 Dal dettato normativo appena riportato si evince, dunque, nei procedimenti di verifica l' è tenuto a disporre la sospensione della prestazione allorché CP_1
l'interessato non si presenti alla visita medica di revisione e non abbia neppure giustificato siffatta assenza. Inoltre, laddove l'interessano non fornisca apposita motivazione circa l'assenza a visita di revisione, entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Istituto provvede alla revoca della prestazione. Viceversa, ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata all'interessato la nuova data di visita medica.
Orbene, nella specie, emerge ex actis che l' convenuto con CP_1
provvedimento del 14/09/2023 abbia in realtà disposto la sospensione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2023, a causa della mancata presentazione da parte della ricorrente alla visita medica del
28/08/2023, contestandole altresì un indebito pari ad € 1.054,32 (cfr. tenore provvedimento all. 2 al ricorso).
Dal canto suo, la ricorrente ha tuttavia dimostrato di avere trasmesso all' CP_1
convenuto, entro novanta giorni dalla data di notifica della citata sospensione, la giustificazione dell'assenza alla visita di revisione fissata per il 28/08/2023; in particolare, la medesima ha trasmesso in data 26/09/2023, apposito certificato medico datato 14/08/2023 attestante una prognosi di “venti (20) giorni da oggi” (cfr. all. 4 al ricorso).
A fronte di tale circostanza, l' convenuto ha dunque ritenuto CP_1
“giustificata” l'assenza della ricorrente alla predetta visita medica, e costituendosi nel presente giudizio ha inoltre affermato espressamente che avrebbe provveduto “alla liquidazione dei compensi spettanti”, così ammettendo la spettanza della prestazione (cfr. memoria . CP_1
Sicché, acclarato il rispetto dell'iter sopra descritto da parte della ricorrente, e considerato l'avvenuto riconoscimento della prestazione in parola effettuato nelle more del giudizio da parte dell' convenuto, il provvedimento datato CP_1 CP_1
[. appare illegittimo e va affermato il diritto della ricorrente a fruire CP_2
dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2023.
Inoltre, l' pur avendo dedotto che avrebbe provveduto alla liquidazione CP_1
di quanto dovuto e nonostante i diversi rinvii d'udienza a tal fine disposti, non ha dimostrato di avere effettivamente corrisposto i ratei di prestazione arretrati, e pertanto lo stesso va condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento, con decorrenza dal settembre 2023 in poi, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, e con distrazione in favore degli avv.ti Gaetano Billitteri ed Eleonora Maddaloni, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 1/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
5
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3139/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentata e difesa dagli avv.ti
Parte_1
Gaetano Billitteri ed Eleonora Maddaloni.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario, dott.ssa Per_1
Il Cancelliere
Palpacelli.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 1/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1 dichiara illegittimo il provvedimento datato 14/09/2023 e, per CP_1
l'effetto, condanna l' convenuto al pagamento in favore della ricorrente dei CP_1
ratei di indennità di accompagnamento, con decorrenza dal settembre 2023 in poi, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge,
e distrae in favore degli avv.ti Gaetano Billitteri ed Eleonora Maddaloni, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1/03/2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di essere stata riconosciuta, con verbale del CP_1
3/03/2014, meritevole della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con esonero di future visite di revisione, nonché di fruire dell'indennità di accompagnamento, esponeva che l' CP_1
convenuto con provvedimento del 14/09/2023 aveva disposto la rideterminazione di quest'ultima prestazione a causa della mancata presentazione a visita medica del
28/08/2023 e lamentava l'illegittimità del citato provvedimento per non avere l' adottato un provvedimento di sospensione propedeutico alla revoca, CP_1
nonché per avere tempestivamente giustificato l'assenza alla visita di revisione e per beneficiare dell'esonero dalle visite di revisione.
Chiedeva, pertanto, di “riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i benefici assistenziali e, per l'effetto, annullare il provvedimento di sospensione del 14 settembre
2023; II. Conseguentemente, condannare l di Palermo alla corresponsione a favore della ricorrente degli assegni arretrati, per il periodo intercorrente dal settembre 2023 ad oggi, nella misura pari a € 3.690,12”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere provveduto a giustificare l'assenza alla visita di revisione del
28/08/2023 e che avrebbe provveduto a liquidare i ratei arretrati di prestazione;
2 chiedeva pertanto un rinvio al fine di verificare l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio.
Con le note del 22/04/2025 e del 5/05/2025, la ricorrente esponeva di non aver ricevuto alcun pagamento e pertanto, insisteva in ricorso.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Giova, in primo luogo, rammentare come ai sensi dell'art. 80 comma 3 D.L. n.
112/2008, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133, “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici tessi, dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, provvede alla CP_1 revoca della provvidenza dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici””.
3 Dal dettato normativo appena riportato si evince, dunque, nei procedimenti di verifica l' è tenuto a disporre la sospensione della prestazione allorché CP_1
l'interessato non si presenti alla visita medica di revisione e non abbia neppure giustificato siffatta assenza. Inoltre, laddove l'interessano non fornisca apposita motivazione circa l'assenza a visita di revisione, entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Istituto provvede alla revoca della prestazione. Viceversa, ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata all'interessato la nuova data di visita medica.
Orbene, nella specie, emerge ex actis che l' convenuto con CP_1
provvedimento del 14/09/2023 abbia in realtà disposto la sospensione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2023, a causa della mancata presentazione da parte della ricorrente alla visita medica del
28/08/2023, contestandole altresì un indebito pari ad € 1.054,32 (cfr. tenore provvedimento all. 2 al ricorso).
Dal canto suo, la ricorrente ha tuttavia dimostrato di avere trasmesso all' CP_1
convenuto, entro novanta giorni dalla data di notifica della citata sospensione, la giustificazione dell'assenza alla visita di revisione fissata per il 28/08/2023; in particolare, la medesima ha trasmesso in data 26/09/2023, apposito certificato medico datato 14/08/2023 attestante una prognosi di “venti (20) giorni da oggi” (cfr. all. 4 al ricorso).
A fronte di tale circostanza, l' convenuto ha dunque ritenuto CP_1
“giustificata” l'assenza della ricorrente alla predetta visita medica, e costituendosi nel presente giudizio ha inoltre affermato espressamente che avrebbe provveduto “alla liquidazione dei compensi spettanti”, così ammettendo la spettanza della prestazione (cfr. memoria . CP_1
Sicché, acclarato il rispetto dell'iter sopra descritto da parte della ricorrente, e considerato l'avvenuto riconoscimento della prestazione in parola effettuato nelle more del giudizio da parte dell' convenuto, il provvedimento datato CP_1 CP_1
[. appare illegittimo e va affermato il diritto della ricorrente a fruire CP_2
dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2023.
Inoltre, l' pur avendo dedotto che avrebbe provveduto alla liquidazione CP_1
di quanto dovuto e nonostante i diversi rinvii d'udienza a tal fine disposti, non ha dimostrato di avere effettivamente corrisposto i ratei di prestazione arretrati, e pertanto lo stesso va condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di indennità di accompagnamento, con decorrenza dal settembre 2023 in poi, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, e con distrazione in favore degli avv.ti Gaetano Billitteri ed Eleonora Maddaloni, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 1/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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