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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1992 /2021 promossa da:
rappresentata e difesa da LA CH, Parte_1 dom.ta come in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
P.T. rappresentata e difesa da TT SI domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto Parte_1 in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento del danno Controparte_1 occorso il 19 agosto 2015 quando percorreva a bordo della propria autovettura
Mercedes C220, la SS 153, in agro di Capestrano, in direzione Bussi, e giunto al Km.
14+500 impattava con un cinghiale.
Instava pertanto affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia condannare la Regione Abruzzo al risarcimento del danno, in favore del dr. , Pt_1 da quantificarsi in complessivi €. 10.379,74 (€. 9.267 + 1.472,74) o in quella diversa, maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro a quello di effettivo pagamento. Voglia, altresì, condannare la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese tutte (€. 264 CP_1 contributo unificato e marca forfetaria ed €. 862,61 costo ctu, per un totale di €.
1.126,61) e competenze di lite, da quantificarsi secondo l'apprezzamento del Sig. Giudice, anche, eventualmente, in considerazione della temeraria difesa della convenuta e del comportamento processuale della stessa.”
Si è costituita la convenuta, contestando la domanda attorea, CP_1 pregiudizialmente deducendo di non essere legittimata passiva e nel merito l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare instava al fine di : “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , 2) Controparte_1 escludere in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine al sinistro per cui è causa, rigettando la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
3) in via di ulteriore subordine, limitare
l'eventuale condanna della al risarcimento del danno nei limiti risultanti CP_1 dall'accertato concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento per cui si procede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Il giudizio è stato istruito documentalmente dall'attore; inoltre è stato escusso rapp.te della Polizia Stradale che era intervenuto sul posto;
il ctu ha reso relazione tecnica sul danno all'autovettura.
Precisate le conclusioni, dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. trattandosi di giudizio iscritto al ruolo nel 2021 dunque soggetto al vecchio rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto va osservato che il più recente approdo della Suprema Corte (cfr.
Cass.Civ.n. 13848/2020, Cass. Civ. n. 12113/2020, Cass. Civ. n. 7969/2020), condiviso anche da questo Tribunale, individua nell'art.2052 c.c. la norma cui ricondurre la responsabilità per i danni causati anche dalla fauna selvatica.
Non si ritiene più, pertanto come in passato che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass.Civ.n. 9276/2014, Cass. Civ. n. 27543/2017,
Cass. Civ. n. 5722/2019) né che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardi esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici.
La norma in esame, infatti, non fa differenza tra animali domestici e selvatici tanto che prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale sia sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
Pertanto i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/92 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Pertanto, anche nel caso di specie, la vicenda risarcitoria deve essere risolta alla stregua dell'art. 2052 c.c e il danno materiale occorso sull'autovettura dell'attrice, appare senza dubbio imputabile alla libera circolazione degli animali sul territorio regionale.
Ai fini probatori è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetti al danneggiato che alleghi di aver subito un danno da un animale selvatico, la prova del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L.n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Al contrario spetta alla convenuta, l'onere di fornire la prova liberatoria del CP_1 caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile.
Nel caso di specie l'attore ha fornito la prova del danno subito, la prova del nesso causale e l'impossibilità di evitare l'impatto attesa la repentinità del sopraggiungere dell'animale. Dal canto suo la convenuta non ha provato che l'evento fosse CP_1 dovuto a caso fortuito o che fosse prevedibile ed evitabile dall'odierno attore.
La quantificazione del danno è accertata dalla CTU che ha indicato sia il valore dell'autovettura al momento dell'evento che il costo dell'eventuale riparazione, superiore a quello del valore intrinseco del mezzo.
Invero l'attore ha rottamato la sua autovettura pertanto va risarcito per il valore della stessa oltre alla spesa sostenuta per la rottamazione che pure rileva per tabulas.
Vi è prova in atti che a seguito dell'accaduto l'autovettura del è stata Pt_1 demolita ed affrontate le spese per la sua rimozione, per le tasse automobilistiche e demolizione per complessivi €. 1.472,74 ( fatt. doc. n. 2 e docc. nn da 3 a 6).
La domanda attorea va pertanto accolta e la va condannata al risarcimento CP_1 del danno nella misura di € 7.000,00 oltre 1.472,74.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto:
a) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di € 8.472,74 - di cui Parte_1
Euro 7.000,00 del valore dell'auto e 1.472,74 per le spese – oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al saldo.
b) condanna la a rifondere a parte attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
c) Condanna la al pagamento dell'onorario del ctu che liquida in € CP_1
821,53 oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila il 09 giugno 2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1992 /2021 promossa da:
rappresentata e difesa da LA CH, Parte_1 dom.ta come in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
P.T. rappresentata e difesa da TT SI domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto Parte_1 in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento del danno Controparte_1 occorso il 19 agosto 2015 quando percorreva a bordo della propria autovettura
Mercedes C220, la SS 153, in agro di Capestrano, in direzione Bussi, e giunto al Km.
14+500 impattava con un cinghiale.
Instava pertanto affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia condannare la Regione Abruzzo al risarcimento del danno, in favore del dr. , Pt_1 da quantificarsi in complessivi €. 10.379,74 (€. 9.267 + 1.472,74) o in quella diversa, maggiore o minor somma, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro a quello di effettivo pagamento. Voglia, altresì, condannare la convenuta alla refusione, in favore dell'attore, delle spese tutte (€. 264 CP_1 contributo unificato e marca forfetaria ed €. 862,61 costo ctu, per un totale di €.
1.126,61) e competenze di lite, da quantificarsi secondo l'apprezzamento del Sig. Giudice, anche, eventualmente, in considerazione della temeraria difesa della convenuta e del comportamento processuale della stessa.”
Si è costituita la convenuta, contestando la domanda attorea, CP_1 pregiudizialmente deducendo di non essere legittimata passiva e nel merito l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare instava al fine di : “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , 2) Controparte_1 escludere in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine al sinistro per cui è causa, rigettando la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
3) in via di ulteriore subordine, limitare
l'eventuale condanna della al risarcimento del danno nei limiti risultanti CP_1 dall'accertato concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento per cui si procede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Il giudizio è stato istruito documentalmente dall'attore; inoltre è stato escusso rapp.te della Polizia Stradale che era intervenuto sul posto;
il ctu ha reso relazione tecnica sul danno all'autovettura.
Precisate le conclusioni, dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. trattandosi di giudizio iscritto al ruolo nel 2021 dunque soggetto al vecchio rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto va osservato che il più recente approdo della Suprema Corte (cfr.
Cass.Civ.n. 13848/2020, Cass. Civ. n. 12113/2020, Cass. Civ. n. 7969/2020), condiviso anche da questo Tribunale, individua nell'art.2052 c.c. la norma cui ricondurre la responsabilità per i danni causati anche dalla fauna selvatica.
Non si ritiene più, pertanto come in passato che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass.Civ.n. 9276/2014, Cass. Civ. n. 27543/2017,
Cass. Civ. n. 5722/2019) né che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardi esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici.
La norma in esame, infatti, non fa differenza tra animali domestici e selvatici tanto che prescinde dalla sussistenza di una effettiva custodia dell'animale prevedendo invece la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sia che l'animale sia sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
Pertanto i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/92 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Pertanto, anche nel caso di specie, la vicenda risarcitoria deve essere risolta alla stregua dell'art. 2052 c.c e il danno materiale occorso sull'autovettura dell'attrice, appare senza dubbio imputabile alla libera circolazione degli animali sul territorio regionale.
Ai fini probatori è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetti al danneggiato che alleghi di aver subito un danno da un animale selvatico, la prova del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L.n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Al contrario spetta alla convenuta, l'onere di fornire la prova liberatoria del CP_1 caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile.
Nel caso di specie l'attore ha fornito la prova del danno subito, la prova del nesso causale e l'impossibilità di evitare l'impatto attesa la repentinità del sopraggiungere dell'animale. Dal canto suo la convenuta non ha provato che l'evento fosse CP_1 dovuto a caso fortuito o che fosse prevedibile ed evitabile dall'odierno attore.
La quantificazione del danno è accertata dalla CTU che ha indicato sia il valore dell'autovettura al momento dell'evento che il costo dell'eventuale riparazione, superiore a quello del valore intrinseco del mezzo.
Invero l'attore ha rottamato la sua autovettura pertanto va risarcito per il valore della stessa oltre alla spesa sostenuta per la rottamazione che pure rileva per tabulas.
Vi è prova in atti che a seguito dell'accaduto l'autovettura del è stata Pt_1 demolita ed affrontate le spese per la sua rimozione, per le tasse automobilistiche e demolizione per complessivi €. 1.472,74 ( fatt. doc. n. 2 e docc. nn da 3 a 6).
La domanda attorea va pertanto accolta e la va condannata al risarcimento CP_1 del danno nella misura di € 7.000,00 oltre 1.472,74.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto:
a) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di € 8.472,74 - di cui Parte_1
Euro 7.000,00 del valore dell'auto e 1.472,74 per le spese – oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al saldo.
b) condanna la a rifondere a parte attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
c) Condanna la al pagamento dell'onorario del ctu che liquida in € CP_1
821,53 oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila il 09 giugno 2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani