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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4170/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4170 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma via dell'Amba Aradam n.24 presso lo studio dell'Avv. RICCARDO MARIOTTI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del prefetto e legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in via Piazza della Libertà n. 14; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 327/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: l'appellante conclude come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.LGS n. 150/2011, la proponeva opposizione Parte_1 avanti al Giudice di Pace di Cassino avverso l'ordinanza- ingiunzione n. M_IT PR_
FRSPC0001123 del 07.09.2021 Area III, emessa dalla prefettura di notificata in data CP_1
18.10.2021, con la quale la suddetta Prefettura concludeva il procedimento di opposizione proposto in via amministrativa, rigettando il ricorso proposto dalla avverso il Parte_1
1 N. 4170/2022 R.G.
verbale di accertamento di violazione n. SCV0006577401, elevato dalla Polizia Stradale-
[...] per la presunta violazione dell'art. 142, comma 8, del Controparte_2
Codice della Strada, che sarebbe stata commessa nel territorio del Comune di Aquino (FR) in data
21.04.2021.
A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per violazione di legge consistente nella carenza di motivazione del provvedimento emesso dal Prefetto di;
2) l' illegittimità, nullità e /o CP_1 annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per insussistenza della pretesa violazione contestata e, in ogni caso, per mancanza di prova della violazione asseritamente ascritta alla ricorrente;
3) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per difetto di omologazione dei dispositivi utilizzati per l'accertamento e, per omessa prova al riguardo;
4) L' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per mancanza di elementi di riscontro dell'infrazione; 5) L' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per inesistenza delle verifiche di funzionamento e taratura dell'apparecchio di rilevazione automatica;
6) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per mancata indicazione dello strumento elettronico adottato per la rilevazione della presente infrazione;
7) L' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per mancata indicazione del pubblico ufficiale che ha sviluppato i fotogrammi;
8) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per erronea applicazione della tolleranza strumentale del 5%.
Il ricorrente concludeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e degli atti ad esso prodromici e susseguenti, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla prefettura di CP_1
Si costituiva il Prefetto di Frosinone, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 327/2022 del 25.02.2022 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
2 N. 4170/2022 R.G.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 depositato in data 2.12.2022, convenendo in giudizio la , lamentando Controparte_1
l'erronea compensazione delle spese di lite e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L'appellante nello specifico chiedeva: - di condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di
[...] Parte_1 delle spese e compensi del primo grado del giudizio, con i relativi accessori di legge. Con
[...] vittoria, altresì, delle spese e compensi del presente giudizio di appello, con i relativi accessori di legge.
Non si costituiva la e, pertanto, all'udienza del 13/12/2023 Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 17/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, occorre esaminare la correttezza del rito adottato.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -
l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (cfr. in tal senso Cass n. 25061 del 11/12/2015 e Cass. n. 22390 del 02/11/2015). Nel caso di specie, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, l'appello è tempestivo in quanto la sentenza di primo grado è stata depositata in data 2.5.2022 e l'atto di appello è stato depositato in data 2.12.2022.
Nel merito, l'appello è fondato.
L'appello va accolto, non riscontrandosi nel caso di specie i requisiti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Ritiene il giudicante che, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile al caso di specie ratione temporis ed anche all'esito della pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 92 dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non
3 N. 4170/2022 R.G.
solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ove non sussista reciproca soccombenza (anche virtuale), è legittima la compensazione delle spese processuali solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. A tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. n. 21521 del 2010).
Nel caso di specie deve ritenersi che tale esigenza non sia soddisfatta atteso che il giudice di pace - a fronte di una pronuncia di integrale accoglimento dell'opposizione - non ha offerto alcuna idonea motivazione a sostegno della statuizione di compensazione delle spese. Ciò si traduce in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. Né le "gravi ed eccezionali ragioni" possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Se è vero, inoltre, che i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi cass. 26083 del 23/12/2010), nel caso in esame non sono ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni. Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ., infatti, possono desumersi con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la va condannata alla refusione delle spese del giudizio di Controparte_3 primo grado, stimabili in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi
€ 265,00 per compensi (65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva ed € 135,00 per la fase decisoria) ed € 43,00 per spese, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
4 N. 4170/2022 R.G.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), in complessivi euro
247,00 (71,00 per la fase di studio, € 71,00 per la fase introduttiva ed € 105,00 per la fase decisoria) ed € 91,50 per spese, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 327/2022 del Giudice di Pace di Cassino, condanna la Controparte_4 alla rifusione in favore di delle spese di lite del
[...] Parte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 265,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
2. condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di appello in favore di che si liquidano in € 247,00 per Parte_1 compensi ed euro 91,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4170 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma via dell'Amba Aradam n.24 presso lo studio dell'Avv. RICCARDO MARIOTTI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del prefetto e legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in via Piazza della Libertà n. 14; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 327/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: l'appellante conclude come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.LGS n. 150/2011, la proponeva opposizione Parte_1 avanti al Giudice di Pace di Cassino avverso l'ordinanza- ingiunzione n. M_IT PR_
FRSPC0001123 del 07.09.2021 Area III, emessa dalla prefettura di notificata in data CP_1
18.10.2021, con la quale la suddetta Prefettura concludeva il procedimento di opposizione proposto in via amministrativa, rigettando il ricorso proposto dalla avverso il Parte_1
1 N. 4170/2022 R.G.
verbale di accertamento di violazione n. SCV0006577401, elevato dalla Polizia Stradale-
[...] per la presunta violazione dell'art. 142, comma 8, del Controparte_2
Codice della Strada, che sarebbe stata commessa nel territorio del Comune di Aquino (FR) in data
21.04.2021.
A sostegno dell'opposizione deduceva: 1) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per violazione di legge consistente nella carenza di motivazione del provvedimento emesso dal Prefetto di;
2) l' illegittimità, nullità e /o CP_1 annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per insussistenza della pretesa violazione contestata e, in ogni caso, per mancanza di prova della violazione asseritamente ascritta alla ricorrente;
3) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per difetto di omologazione dei dispositivi utilizzati per l'accertamento e, per omessa prova al riguardo;
4) L' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per mancanza di elementi di riscontro dell'infrazione; 5) L' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per inesistenza delle verifiche di funzionamento e taratura dell'apparecchio di rilevazione automatica;
6) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per mancata indicazione dello strumento elettronico adottato per la rilevazione della presente infrazione;
7) L' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per mancata indicazione del pubblico ufficiale che ha sviluppato i fotogrammi;
8) l' illegittimità, nullità e /o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata con riferimento al verbale di accertamento presupposto, per erronea applicazione della tolleranza strumentale del 5%.
Il ricorrente concludeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e degli atti ad esso prodromici e susseguenti, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla prefettura di CP_1
Si costituiva il Prefetto di Frosinone, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 327/2022 del 25.02.2022 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
2 N. 4170/2022 R.G.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 depositato in data 2.12.2022, convenendo in giudizio la , lamentando Controparte_1
l'erronea compensazione delle spese di lite e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L'appellante nello specifico chiedeva: - di condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di
[...] Parte_1 delle spese e compensi del primo grado del giudizio, con i relativi accessori di legge. Con
[...] vittoria, altresì, delle spese e compensi del presente giudizio di appello, con i relativi accessori di legge.
Non si costituiva la e, pertanto, all'udienza del 13/12/2023 Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 17/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, occorre esaminare la correttezza del rito adottato.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -
l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (cfr. in tal senso Cass n. 25061 del 11/12/2015 e Cass. n. 22390 del 02/11/2015). Nel caso di specie, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, l'appello è tempestivo in quanto la sentenza di primo grado è stata depositata in data 2.5.2022 e l'atto di appello è stato depositato in data 2.12.2022.
Nel merito, l'appello è fondato.
L'appello va accolto, non riscontrandosi nel caso di specie i requisiti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Ritiene il giudicante che, nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile al caso di specie ratione temporis ed anche all'esito della pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 92 dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non
3 N. 4170/2022 R.G.
solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ove non sussista reciproca soccombenza (anche virtuale), è legittima la compensazione delle spese processuali solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. A tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. n. 21521 del 2010).
Nel caso di specie deve ritenersi che tale esigenza non sia soddisfatta atteso che il giudice di pace - a fronte di una pronuncia di integrale accoglimento dell'opposizione - non ha offerto alcuna idonea motivazione a sostegno della statuizione di compensazione delle spese. Ciò si traduce in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. Né le "gravi ed eccezionali ragioni" possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Se è vero, inoltre, che i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi cass. 26083 del 23/12/2010), nel caso in esame non sono ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni. Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ., infatti, possono desumersi con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la va condannata alla refusione delle spese del giudizio di Controparte_3 primo grado, stimabili in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi
€ 265,00 per compensi (65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva ed € 135,00 per la fase decisoria) ed € 43,00 per spese, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
4 N. 4170/2022 R.G.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), in complessivi euro
247,00 (71,00 per la fase di studio, € 71,00 per la fase introduttiva ed € 105,00 per la fase decisoria) ed € 91,50 per spese, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 327/2022 del Giudice di Pace di Cassino, condanna la Controparte_4 alla rifusione in favore di delle spese di lite del
[...] Parte_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 265,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
2. condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di appello in favore di che si liquidano in € 247,00 per Parte_1 compensi ed euro 91,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 9 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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