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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Rg. 2820/2021
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace della II Sezione Civile del Tribunale di
Torre Annunziata, in composizione monocratica, dr.ssa Immacolata
Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al 2820/2021 R.G. avente ad
Oggetto: interessi convenzionali per ritardato pagamento.
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), al
Corso Vittorio Emanuele n. 45, presso lo studio degli Avv.ti
Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata
RICORRENTE/ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, CP_1
elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in Via Marconi n.
66, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Eduardo
Martucci e dall'Avv. Adele De Paula, come da procura in atti
RESISTENTE/CONVENUTA CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18.05.2021, il ha chiesto la condanna dell' al Parte_1 CP_2
pagamento dell'importo di euro 10.486,30, a titolo di interessi moratori per ritardati pagamenti relativi a prestazioni erogate per la branca di cardiologia e quella di laboratorio nell'anno di esercizio
2014, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di ragione, oltre interessi legali codicistici a far tempo dal deposito della domanda.
Deduceva l'attrice che, relativamente alla branca di cardiologia emetteva fatture che venivano pagate oltre i termini convenzionalmente previsti con contratto del 23/12/2014, con conseguente maturazione degli interessi convenzionalmente previsti in virtù del predetto accordo, per un ammontare di € 9.328,62; mentre, per la branca di laboratorio il ritardo nel pagamento di alcune fatture determinava la maturazione degli interessi convenzionalmente previsto con contratto di pari data per un ammontare di € 1.157,68.
Si costituiva l eccependo la prescrizione del CP_1
credito reclamato a titolo di interessi, in virtù del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma I, n. 4 c.c. e, nel merito, contestando la debenza degli interessi convenzionali relativamente a prestazioni erogate anteriormente alla sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies Dlgs. 502/92 in assenza di contratto scritto, l'imputabilità alla debitrice di eventuali ritardi per mancata Contr conoscenza da parte di del termine di pagamento, il concorso di colpa della creditrice nella causazione del danno risarcibile, l'imprecisa quantificazione del credito per interessi moratori per errato computo del termine iniziale di decorrenza e per errata indicazione della sorta capitale. Eccepiva, poi, la compensazione con quanto il avrebbe dovuto restituire all Parte_1 CP_1
in conseguenza della applicazione dell'RTU per l'anno 2014,
[...]
pari ad € 27.179,89.
All'udienza del 25.01.2022 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, quindi, assegnati i termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c., all'udienza del 17.03.2025, le parti precisavano le conclusioni, all'esito delle quali la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
DIRITTO
La domanda avanzata dal è fondata e va accolta Parte_1
per i seguenti motivi.
Risulta documentato e non contestato che il gestisce in Parte_1
regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, e per esso con l' , un poliambulatorio generale di base Controparte_3
con settori specializzati, ed accreditato con il SSR, tra le altre, per la branca di Cardiologia e di Laboratorio ed ha sottoscritto in data
23/12/2014 con l due distinti contratti per l'anno Controparte_3
2014, emettendo fatture come da documentazione allegata, per la branca di Cardiologia n. 1, 5, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37 e 41 e per la branca di Laboratorio n. 4, 8, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., sollevata da . Ed invero, la CP_2
norma in parola stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre. Tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioè, è,
o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.
Ebbene, nel caso di specie il credito vantato dall'attrice ha ad oggetto il pagamento di prestazioni ambulatoriali, il cui adempimento è stato istantaneo, non protratto nel tempo e non di carattere continuativo, non rientrando quindi nell'ipotesi prevista dall'art. 2948 comma 4 c.c. Contr Nel merito la ha dedotto la tardiva sottoscrizione dei contratti ad essa non imputabile, che escluderebbe la debenza degli interessi per le prestazioni anteriori alle sottoscrizioni del 23/12/2014, basandosi sull'assunto che, ai sensi dell'art. 8 quinquies del Dlgs.
502/92, l'acquisto ed il pagamento delle prestazioni sanitarie presuppongono la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale e, pertanto, nulla sarebbe dovuto al in quanto le prestazioni Pt_1
oggetto di causa sarebbero state rese in assenza di contratto.
Tale eccezione non può trovare accoglimento. La circostanza che la sottoscrizione sia intervenuta ad anno finanziario di riferimento già concluso non incide sul diritto dell'attrice a vedersi remunerare le prestazioni già rese nel corso del 2014, nonché gli interessi sulle somme corrisposte in ritardo. Inoltre, non va sottaciuto che, al Contr momento della stipula del contratto, l' era consapevole delle prestazioni già rese e fatturate dal Centro sicché deve ritenersi che la stessa si sia obbligata non solo a rispettare la tempistica dei pagamenti di cui all'art. 7, ma anche a versare gli interessi convenzionali ivi pattuiti per le fatture pagate in ritardo. Si rileva, infine, che il contratto versato in atti, all'art. 9, conferisce alle pattuizioni ivi contenute efficacia relativamente a tutto l'esercizio annuale.
In ordine al quantum debeatur deve rilevarsi che in sede di ricorso, con dettagliato prospetto, il Centro ha indicato gli interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti e determinati nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del d. lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo9 novembre
2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiora-zione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali, così come previsti all'art. 7 dei rispettivi accordi contrattuali. Inoltre il Centro ha indicato il termine iniziale e quello finale dell'intervenuto pagamento e correlativamente la somma maturata a titolo di interesse in relazione a ciascuna specifica fattura pagata in ritardo.
A tal proposito, non merita accoglimento l'eccezione proposta dall secondo cui il non avrebbe CP_1 Parte_1
Contr dato prova dell'epoca di ricezione, da parte dell delle fatture il cui ritardato pagamento è stato causa degli interessi richiesti. Difatti, l'art. 7 di ciascun contratto stipulato dalle parti disciplina esattamente le modalità e i termini di pagamento, con la conseguenza che la data di invio delle fatture all non CP_1
costituisce un parametro di riferimento ai fini della quantificazione degli interessi moratori. Contr Inoltre, l ha eccepito che con l'adozione della Delibera n. 586 del 20 giungo 2019 avente ad oggetto Definizione Regressione
Tariffaria Unica Anno 2014, Macroarea assistenza specialistica, essendo stato superato il tetto di spesa relativo all'anno 2014, le prestazioni di Cardiologia sarebbero state oggetto di regressione tariffaria. Dalla suddetta Delibera, e segnatamente dai conteggi allegati del Tavolo Tecnico, si evince come nel 2014, il Centro
Laser con riferimento alle prestazioni erogate avrebbe subito una
Contr decurtazione per RTU pari a € 27.179,89 somme sulle quali l' ritiene che non siano dovuti gli interessi moratori. Contr Al riguardo l solleva eccezione di compensazione che non può ritenersi tuttavia fondata. Ed invero si osserva che non può procedersi alla compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., in quanto questa è ammessa solo se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione (Cass. Sez II, n. 21923/2009).
Nel caso in esame l' non ha fornito o richiesto CP_1
strumenti istruttori idonei a consentire una semplice determinazione dell'ammontare del controcredito. Ne consegue che, difettando le condizioni della certezza, prontezza e liquidità, l'eccezione di compensazione deve essere disattesa.
La domanda attorea va, quindi, accolta e l' va CP_1
condannata al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 10.486,30, oltre interessi legali dal deposito della domanda introduttiva del presente giudizio al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Accoglie la domanda e condanna , in pers. del CP_1
l.r.p.t. al pagamento, in favore di dell'importo di Parte_1
€ 10.486,30, oltre interessi legali dal deposito della domanda al soddisfo.
B) Condanna , in pers. del l.r.p.t. alla refusione in CP_1
favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in €
1.700,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Torre Annunziata, 08.07.2025
Il G.O.P.
Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace della II Sezione Civile del Tribunale di
Torre Annunziata, in composizione monocratica, dr.ssa Immacolata
Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al 2820/2021 R.G. avente ad
Oggetto: interessi convenzionali per ritardato pagamento.
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), al
Corso Vittorio Emanuele n. 45, presso lo studio degli Avv.ti
Vincenzo Chianese e Vincenzo Simonelli, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata
RICORRENTE/ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, CP_1
elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in Via Marconi n.
66, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Eduardo
Martucci e dall'Avv. Adele De Paula, come da procura in atti
RESISTENTE/CONVENUTA CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 18.05.2021, il ha chiesto la condanna dell' al Parte_1 CP_2
pagamento dell'importo di euro 10.486,30, a titolo di interessi moratori per ritardati pagamenti relativi a prestazioni erogate per la branca di cardiologia e quella di laboratorio nell'anno di esercizio
2014, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di ragione, oltre interessi legali codicistici a far tempo dal deposito della domanda.
Deduceva l'attrice che, relativamente alla branca di cardiologia emetteva fatture che venivano pagate oltre i termini convenzionalmente previsti con contratto del 23/12/2014, con conseguente maturazione degli interessi convenzionalmente previsti in virtù del predetto accordo, per un ammontare di € 9.328,62; mentre, per la branca di laboratorio il ritardo nel pagamento di alcune fatture determinava la maturazione degli interessi convenzionalmente previsto con contratto di pari data per un ammontare di € 1.157,68.
Si costituiva l eccependo la prescrizione del CP_1
credito reclamato a titolo di interessi, in virtù del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma I, n. 4 c.c. e, nel merito, contestando la debenza degli interessi convenzionali relativamente a prestazioni erogate anteriormente alla sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies Dlgs. 502/92 in assenza di contratto scritto, l'imputabilità alla debitrice di eventuali ritardi per mancata Contr conoscenza da parte di del termine di pagamento, il concorso di colpa della creditrice nella causazione del danno risarcibile, l'imprecisa quantificazione del credito per interessi moratori per errato computo del termine iniziale di decorrenza e per errata indicazione della sorta capitale. Eccepiva, poi, la compensazione con quanto il avrebbe dovuto restituire all Parte_1 CP_1
in conseguenza della applicazione dell'RTU per l'anno 2014,
[...]
pari ad € 27.179,89.
All'udienza del 25.01.2022 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, quindi, assegnati i termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c., all'udienza del 17.03.2025, le parti precisavano le conclusioni, all'esito delle quali la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
DIRITTO
La domanda avanzata dal è fondata e va accolta Parte_1
per i seguenti motivi.
Risulta documentato e non contestato che il gestisce in Parte_1
regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, e per esso con l' , un poliambulatorio generale di base Controparte_3
con settori specializzati, ed accreditato con il SSR, tra le altre, per la branca di Cardiologia e di Laboratorio ed ha sottoscritto in data
23/12/2014 con l due distinti contratti per l'anno Controparte_3
2014, emettendo fatture come da documentazione allegata, per la branca di Cardiologia n. 1, 5, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37 e 41 e per la branca di Laboratorio n. 4, 8, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., sollevata da . Ed invero, la CP_2
norma in parola stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre. Tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioè, è,
o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.
Ebbene, nel caso di specie il credito vantato dall'attrice ha ad oggetto il pagamento di prestazioni ambulatoriali, il cui adempimento è stato istantaneo, non protratto nel tempo e non di carattere continuativo, non rientrando quindi nell'ipotesi prevista dall'art. 2948 comma 4 c.c. Contr Nel merito la ha dedotto la tardiva sottoscrizione dei contratti ad essa non imputabile, che escluderebbe la debenza degli interessi per le prestazioni anteriori alle sottoscrizioni del 23/12/2014, basandosi sull'assunto che, ai sensi dell'art. 8 quinquies del Dlgs.
502/92, l'acquisto ed il pagamento delle prestazioni sanitarie presuppongono la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale e, pertanto, nulla sarebbe dovuto al in quanto le prestazioni Pt_1
oggetto di causa sarebbero state rese in assenza di contratto.
Tale eccezione non può trovare accoglimento. La circostanza che la sottoscrizione sia intervenuta ad anno finanziario di riferimento già concluso non incide sul diritto dell'attrice a vedersi remunerare le prestazioni già rese nel corso del 2014, nonché gli interessi sulle somme corrisposte in ritardo. Inoltre, non va sottaciuto che, al Contr momento della stipula del contratto, l' era consapevole delle prestazioni già rese e fatturate dal Centro sicché deve ritenersi che la stessa si sia obbligata non solo a rispettare la tempistica dei pagamenti di cui all'art. 7, ma anche a versare gli interessi convenzionali ivi pattuiti per le fatture pagate in ritardo. Si rileva, infine, che il contratto versato in atti, all'art. 9, conferisce alle pattuizioni ivi contenute efficacia relativamente a tutto l'esercizio annuale.
In ordine al quantum debeatur deve rilevarsi che in sede di ricorso, con dettagliato prospetto, il Centro ha indicato gli interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti e determinati nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del d. lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo9 novembre
2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiora-zione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali, così come previsti all'art. 7 dei rispettivi accordi contrattuali. Inoltre il Centro ha indicato il termine iniziale e quello finale dell'intervenuto pagamento e correlativamente la somma maturata a titolo di interesse in relazione a ciascuna specifica fattura pagata in ritardo.
A tal proposito, non merita accoglimento l'eccezione proposta dall secondo cui il non avrebbe CP_1 Parte_1
Contr dato prova dell'epoca di ricezione, da parte dell delle fatture il cui ritardato pagamento è stato causa degli interessi richiesti. Difatti, l'art. 7 di ciascun contratto stipulato dalle parti disciplina esattamente le modalità e i termini di pagamento, con la conseguenza che la data di invio delle fatture all non CP_1
costituisce un parametro di riferimento ai fini della quantificazione degli interessi moratori. Contr Inoltre, l ha eccepito che con l'adozione della Delibera n. 586 del 20 giungo 2019 avente ad oggetto Definizione Regressione
Tariffaria Unica Anno 2014, Macroarea assistenza specialistica, essendo stato superato il tetto di spesa relativo all'anno 2014, le prestazioni di Cardiologia sarebbero state oggetto di regressione tariffaria. Dalla suddetta Delibera, e segnatamente dai conteggi allegati del Tavolo Tecnico, si evince come nel 2014, il Centro
Laser con riferimento alle prestazioni erogate avrebbe subito una
Contr decurtazione per RTU pari a € 27.179,89 somme sulle quali l' ritiene che non siano dovuti gli interessi moratori. Contr Al riguardo l solleva eccezione di compensazione che non può ritenersi tuttavia fondata. Ed invero si osserva che non può procedersi alla compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., in quanto questa è ammessa solo se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione (Cass. Sez II, n. 21923/2009).
Nel caso in esame l' non ha fornito o richiesto CP_1
strumenti istruttori idonei a consentire una semplice determinazione dell'ammontare del controcredito. Ne consegue che, difettando le condizioni della certezza, prontezza e liquidità, l'eccezione di compensazione deve essere disattesa.
La domanda attorea va, quindi, accolta e l' va CP_1
condannata al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 10.486,30, oltre interessi legali dal deposito della domanda introduttiva del presente giudizio al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Accoglie la domanda e condanna , in pers. del CP_1
l.r.p.t. al pagamento, in favore di dell'importo di Parte_1
€ 10.486,30, oltre interessi legali dal deposito della domanda al soddisfo.
B) Condanna , in pers. del l.r.p.t. alla refusione in CP_1
favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in €
1.700,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Torre Annunziata, 08.07.2025
Il G.O.P.
Immacolata Cesarano