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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 13350/2022 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 in Asti, Via Umberto Calosso n. 3, presso l'Avv. Mario Fogliotti
), che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf. , P.Iva. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata in Torino, Via Federico Campana n. 36, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
AN , che la rappresenta e difende Email_2 per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… IN VIA ISTRUTTORIA
- autorizzare o comunque disporre l'integrazione della relazione peritale disposta nel presente giudizio mediante l'acquisizione da parte del c.t.u. della documentazione mancante (documenti indicati alle pagine 11,12 e 13 della medesima relazione peritale, laddove alla pag.14 lo stesso c.t.u. ha affermato che “la descritta lacunosità documentale ha inciso in maniera significativa sulle attività e sulle verifiche in concreto esperibili dalla scrivente C.T.U. per quanto richiesto dal quesito”), presso l'istituto di credito qui convenuto
e/o presso altri soggetti detentori quali la società attrice, posto che tali integrazioni permetterebbero al perito di “rispondere ai quesiti sottopostigli”, completando nel contraddittorio tra le parti la consulenza demandatagli;
1 NEL MERITO
a) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra legale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art.1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
b) ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante;
c) in alternativa ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
d) ritenere e dichiarare non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso poiché prestazioni senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, per disponibilità fondi
o per commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa, in aggiunta agli interessi passivi;
e) accertare e dichiarare, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
f) accertare e dichiarare, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo globale, dichiarando la nullità dell'interesse ultra legale, ed effettuando il ricalcolo del rimborso dovuto al correntista applicando il tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo;
g) accertare e dichiarare per l'effetto il “dare-avere” tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di c.t.u. contabile circa il rapporto bancario di cui trattasi, sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, compresa la documentazione mancante di cui all'istanza istruttoria sopra formulata;
h) determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
i) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta, in relazione agli indicati CP_2 rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al
2 disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, poiché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi dell'art. 1815 co.2 c.c. della nullità degli interessi applicati, o comunque ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
j) essendo intervenuta la chiusura del rapporto bancario dedotto in causa, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la convenuta alla immediata restituzione delle CP_2 somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto di cui trattasi, accertate e determinate a mezzo della c.t.u. contabile effettuata nel corso del giudizio, nella misura massima della differenza da ricalcolo pari ad euro 56.446,00 (senza alcun limite prescrizionale) come da relazione peritale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul rivalutato dalla domanda e sino all'effettivo saldo, o comunque in subordine nell'importo che sarà determinato dal Giudice adito in base alle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul rivalutato dalla domanda e sino all'effettivo saldo, salvo ammissione di integrazione della c.t.u. con la documentazione mancante di cui alla istanza istruttoria sopra dedotta, e ulteriore ricalcolo da effettuarsi a cura del c.t.u.;
n) con addebito alla convenuta delle spese ed onorari tutti di preventiva CP_2 mediazione obbligatoria e successiva causa di merito, anticipati dalla società attrice, compreso il costo di c.t.u., in base alla vigente Tariffa Professionale”;
Convenuta: “…in via preliminare accertare che il preteso diritto dell'attrice di vedersi restituire le somme corrisposte alla sul conto corrente oggetto di causa è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti CP_2 indebiti effettuati anteriormente al 25.9.2009, o alla veriore data che sarà determinata dal
Tribunale all'esito dell'istruttoria; in via principale respingere come infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto il conto corrente ordinario n. 1000/7506 accesso da CP_3
, titolare dell'omonima impresa individuale, in data 1/09/1983, presso l'allora
[...] [...]
di Torino, filiale di Bra, poi (cfr. doc. 1 fasc. att.) - Controparte_4 Controparte_1 conto corrente a cui è subentrata, il 12/12/2018, la , Parte_1 stante l'intervenuto conferimento in suo favore dell'azienda di (cfr. doc. 2 Controparte_3
3 fasc. att.), e che è stato chiuso il 31/12/2019 (cfr. note att. 13/07/2023).
In particolare, la ha sostenuto che sul suddetto Parte_1 conto corrente sarebbero state addebitate poste passive in modo illegittimo (spese non pattuite per iscritto;
Csm non pattuite per iscritto o comunque nulle per difetto di causa o indeterminatezza;
applicazione di “giorni valuta” diversi dalla data di effettiva esecuzione delle operazioni;
tasso ultra-legale degli interessi passivi non pattuito per iscritto;
usura; anatocismo;
ius variandi senza rispettare i requisiti di cui all'art. 118 Tub) e ha chiesto -previo accertamento dell'invalidità di una serie di clausole contrattuali- il ricalcolo/rettifica del saldo al 31/03/2019 (data della perizia di parte attrice, cfr. doc. 3 fasc. att.), espungendo le poste illegittimamente computate, con conseguente ripetizione di quanto indebitamente pagato.
Inoltre, nell'ambito dell'atto di citazione, l'attrice ha formulato una domanda di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti alla violazione del dovere di buona fede da parte della banca nell'esecuzione del rapporto di conto corrente.
Si è costituita l , eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1 decennale di tutte le rimesse solutorie affluite sul conto corrente anteriormente al
25/09/2009 (dieci anni prima rispetto all'avvio della mediazione da parte della
[...]
- cfr. doc. 4 fasc. att.). Parte_1
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando l'addebito di poste passive illegittime e contestando la genericità della domanda risarcitoria.
La causa -assegnata alla scrivente Giudice in data 9/01/2023 (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024)- è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica contabile affidata alla dr.ssa
[...]
Per_1
All'esito della consulenza d'ufficio, l'attrice, invocando la pronuncia della Cass. Su
3086/2022, ha chiesto al Giudice di autorizzare il consulente ad acquisire la documentazione contabile mancante (presso l'istituto di credito convenuto ovvero presso la stessa attrice che ha offerto la produzione), trattandosi di documentazione necessaria al fine di rispondere compiutamente al quesito peritale. Il Giudice ha respinto la richiesta con ordinanza del 29/10/2024.
Infine, con ordinanza del 30/07/2025, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Sulla domanda di rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito.
2.1. In punto di diritto, va preliminarmente osservato che, quando il correntista assume l'iniziativa giudiziale (chiedendo l'accertamento e la rideterminazione del saldo, previa
4 espunzione delle poste illegittimamente computate, e/o la ripetizione di quanto indebitamente pagato) e la non formula alcuna domanda riconvenzionale, l'onere CP_2 della prova grava sul correntista, il quale è tenuto a provare sia gli avvenuti pagamenti sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto per tutta la durata del rapporto bancario (cfr. ex multis Cass. 24948/2017; Cass. 308222018) ovvero altra documentazione oggettivamente rappresentativa delle movimentazioni bancarie, purché idonea a fornire indicazioni certe e complete (cfr. Cass. 20621/2021; Cass. 22290/2023;
Cass. 6982/2024).
2.2. Nel caso di specie, come ricostruito dal consulente tecnico d'ufficio, la documentazione prodotta dall'attrice risulta ampliamente lacunosa;
in particolare:
“- per nessun trimestre considerato sono presenti in atti gli estratti conto periodici del rapporto di conto corrente in esame;
- per tredici trimestri sono disponibili in atti i rendiconti scalari di conto corrente in esame, con ultima produzione del I trimestre 2012;
- per settantasette trimestri sono disponibili in atti i soli conteggi delle competenze (tra
l'altro per tutto l'ultimo periodo di vita del rapporto documentato in atti dal II trimestre 2004
e sino al IV trimestre 2018), con la precisazione che per conteggi si intende il dettaglio delle competenze addebitate per ciascun trimestre e l'ultima pagina del relativo estratto conto
(che però non è allegato nella sua completezza);
- per sette trimestri sono è disponibili in atti alcuna documentazione contabile” (cfr. consulenza p. 13).
Occorre, dunque, chiedersi quali siano le conseguenze delle produzioni lacunose attoree, muovendo dal principio generale per il quale della mancata produzione della documentazione non può beneficiare la parte gravata dal relativo onere (nel caso di specie,
l'attrice correntista).
Ritiene il Tribunale che le produzioni attoree non consentano di effettuare un conteggio attendibile, atteso che il Ctu ha dato atto dell'”impossibilità di procedere con una puntuale e completa analisi e rielaborazione del rapporto di conto corrente” (cfr. consulenza p. 13, 23); conseguentemente, non possono essere tenute in considerazione le ipotesi di calcolo sviluppate “sulla base delle informazioni disponibili” (cfr. consulenza p. 22) e definite dallo stesso consulente come parziali, approssimative e non puntuali.
Parte attrice ha tentato di supplire a tale carenza documentale chiedendo (alle udienze del 13/03/2024 e del 5/04/2024, nonché nelle note scritte del 24/09/2024 e, infine,
5 nell'ambito nelle note di precisazione delle conclusioni) un'integrazione della consulenza, volta a consentire al Ctu di acquisire la documentazione mancante, invocando la pronuncia della Cass. Su 3086/2022.
Tale istanza, tuttavia, non ha potuto trovare accoglimento, atteso che -come già spiegato nell'ambito dell'ordinanza del 29/10/2024 (al cui contenuto si rinvia)-:
- l'attrice ha richiesto l'acquisizione, da parte del Ctu, di documentazione attinente a fatti principali quali gli estratti conto mancanti (sul punto si veda Cass. 5370/2023, la quale ha chiarito che, "nella causa proposta dal correntista per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla nel corso del rapporto di conto corrente, gli estratti conto CP_2 documentano fatti principali, costitutivi della pretesa azionata … essi, infatti, danno ragione dell'andamento del rapporto ed evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme che non andavano addebitate al cliente");
- e la convenuta non ha espresso il consenso, il quale, ai sensi del c. 2 dell'art. 198
Cpc, è presupposto condizionante l'acquisizione dei documenti non prodotti in causa da parte del consulente contabile e tale presupposto normativo non può ritenersi obliterato dalla sentenza Cass. Su n. 3086/2022 (cfr. Cass. 5370/2023, Cass. 1763/2024, secondo cui “le
Sezioni Unite non considerano affatto superflua l'acquisizione del consenso delle parti quanto all'utilizzo, da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dando conto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo, sul piano logico, se l'esperto, nel corso dell'esame di cui all'art. 198 c.p.c., potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori (che possono sempre riceversi ex art. 194). In tal modo, il consenso delle parti, nell'impianto motivazionale della sentenza, concorre a definire i contorni di un disegno legislativo che assegna all'art. 198 c.p.c. una sua precisa specialità: ed è quasi superfluo aggiungere che da tale consenso le Sezioni Unite non potevano certamente prescindere, dal momento che nessuna operazione interpretativa avrebbe permesso di manipolare il testo normativo amputandolo di un elemento che ne costituisce parte integrante. In definitiva, le Sezioni Unite hanno individuato, bensì, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198: ma ciò sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo, Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto").
6 In conclusione, le domande attoree di rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito devono essere rigettate, non avendo la Parte_1 assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
3. Quanto alla domanda risarcitoria -formulata dall'attrice nell'atto di citazione-, si osserva che tale domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni
(cfr. note di pc del 13/06/2025).
Secondo la giurisprudenza di legittimità la mancata riproposizione di domande o eccezioni in sede di precisazione delle conclusioni fa presumere la rinuncia alla domanda o eccezione non reiterata, salvo che il giudice desuma altrimenti la volontà della parte di tenere comunque ferma la domanda o eccezione (cfr. ex multis Cass. 17582/2017 e Cass.
15860/2014).
Nel caso di specie, deve ritenersi definitivamente accertata la volontà della parte attrice di rinunciare alla domanda risarcitoria, tenuto conto che tale richiesta non è più stata trattata né nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2, 3 Cpc, né negli scritti conclusivi.
La domanda in analisi deve, pertanto, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, la stessa sarebbe infondata non avendo l'attrice dimostrato l'asserita violazione del principio di buona fede da parte della banca, né allegato quali sarebbero i conseguenti danni, limitandosi a invocare la liquidazione equitativa (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 Cpc e vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014, aggiornato sulla base del Dm 147/2022.
Le spese della consulenza d'ufficio, come liquidate in corso di causa, vengono poste a definitivo carico di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
RIGETTA le domande avanzate dalla contro Parte_1
l ; Controparte_1
CO la a rimborsare all Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
PONE le spese di Ctu a definitivo carico della Parte_1
Torino, 15/12/2025. Il Giudice dr.ssa Rachele Olivero
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