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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5901/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
C.F: elettivamente domiciliato in Palermo piazza F. Chopin C.F._1
13 presso lo studio dell'avvocato Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo - in
[...] P.IVA_1
persona del suo Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1
Loredana DI SALVO
Resistente
Oggetto: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO
[...]
[...]
ALL'UDIENZA DEL 21.02.2025 – AI SENSI Controparte_3
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara che , in conseguenza della malattia professionale Parte_1
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, da cui è affetto, ha un grado di menomazione pari al'8% e, tenuto conto della percentuale di danno biologico riconosciuta dall' per altro infortunio, ha subito un danno biologico CP_1
complessivo pari al 16% (sedici per cento); condanna l' a corrispondergli la differenza di indennizzo in rendita, CP_1
tenuto conto di quanto già erogato, con decorrenza dal mese di aprile 2023 e con gli accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_1
1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Claudia Spotorno;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo il riconoscimento della malattia CP_1
professionale tabellata consistente in ipoacusia neurosensoriale bilaterale con una menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al 6% o comunque alla misura risultante dalla ctu medico legale e con la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle somme spettanti in rendita o in capitale in relazione al grado di danno riconosciuto.
Deduceva di avere lavorato dall'01/07/1978 al 31/01/2023 nei di Controparte_4
Palermo alle dipendenze di ditte e società operanti nell'indotto Fincantieri e che per il tipo di mansioni svolte era stato esposto a rumori particolarmente intensi e prolungati per circa 40 anni. Rappresentava che, avanzata domanda all' ai fini del riconoscimento del danno CP_1
biologico conseguente alla malattia professionale contratta, l' aveva CP_1
riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 5%, non corrispondente al danno subito. Pertanto, dopo avere promosso ricorso in via amministrativa, adiva le vie legali.
Convenuto in giudizio, l' non contestava l'esposizione a rischio ma, CP_1
conformemente al giudizio medico legale della propria equipe, riteneva che la valutazione compiuta fosse congrua e che, atteso un precedente infortunio per il quale era già stato riconosciuto un danno biologico del 9%, erano state cumulate le menomazioni ed aveva provveduto a corrispondere un indennizzo per un danno complessivo del 13%.
In questa sede non si opponeva alla ctu medico legale.
Veniva pertanto espletata attività istruttoria mediante consulenza medico legale.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
La consulenza tecnica ha accertato che il Sig. , in conseguenza Parte_1
della prolungata esposizione al rumore, allo stato attuale presenta “….una ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale che, applicando la tabella elaborata per le ipoacusie da (che assegna un valore ponderato per ogni Pt_2
singola frequenza adottando come limite di normale uditiva la soglia di 20dB per tutte le frequenze – così come previsto nei criteri applicativi della Tabella menomazioni DM 12/07/2000), determina un danno biologico che, scorporato del quantum di danno riferibile alla socio – presbiacusia, in quanto trattasi di soggetto di 68 anni non più in attività lavorativa da circa 18 mesi, è quantificabile nella misura dell'8%, a decorrere dal mese di aprile, epoca del pensionamento.”.
Rispondendo ai rilievi critichi del medico il CTU ha precisato che i documenti CP_1
prodotti ed in particolare gli esami effettuati in data 05.06.2017, 10.11.2017, 05.08.2021 hanno evidenziato una discrepanza con il referto audiometrico del
29.07.2024 agli atti, e per tale ragione è stato compiuto un approfondimento “che ha dimostrato un aggravamento della patologia meritevole di valutazione medico legale in quanto parte dell'aggravamento era ricollegabile alla attività lavorativa che il ricorrente ha continuato a svolgere” sino a quando è stato posto in quiescenza
(2023).
Il danno infatti è stato quantificato a decorrere dalla cessazione dell'attività atteso che, eventuali aggravamenti successivi sono da attribuire in primis all'età, essendo fatto notorio che con l'avanzare dell'età diminuisce la capacità uditiva.
Ha quantificato il danno nella misura dell'8%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono condivise da questo giudice poiché adeguatamente motivate e fondate su riscontri strumentali e diagnostici.
In virtù di tali argomenti, il ricorso va accolto e, considerato che il grado di menomazione accertato per l'ipoacusia, pari all'8%, va cumulato all'infortunio del
19.03.2015 per il quale è stato riconosciuto un grado di menomazione pari al 9% va dichiarato che il , in conseguenza della malattia professionale Parte_1
“ipoacusia”, avente eziologia professionale, ha riportato un grado di menomazione pari all'8,00% e, tenuto conto della percentuale di i.p.p., riconosciuta dall' per gli esiti di altro infortunio, ha subito un danno CP_1
biologico complessivo del 16%.
L va, quindi, condannato al pagamento delle correlative differenze di CP_1
indennizzo, con decorrenza dal mese di aprile 2023 e interessi legali, come per legge.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto del decisum ed applicando il D.M. 55/2014 ed il D.M. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Claudia Spotorno, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate CP_1
con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo,21.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5901/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
C.F: elettivamente domiciliato in Palermo piazza F. Chopin C.F._1
13 presso lo studio dell'avvocato Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo - in
[...] P.IVA_1
persona del suo Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1
Loredana DI SALVO
Resistente
Oggetto: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO
[...]
[...]
ALL'UDIENZA DEL 21.02.2025 – AI SENSI Controparte_3
DELL'ART. 429 CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara che , in conseguenza della malattia professionale Parte_1
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, da cui è affetto, ha un grado di menomazione pari al'8% e, tenuto conto della percentuale di danno biologico riconosciuta dall' per altro infortunio, ha subito un danno biologico CP_1
complessivo pari al 16% (sedici per cento); condanna l' a corrispondergli la differenza di indennizzo in rendita, CP_1
tenuto conto di quanto già erogato, con decorrenza dal mese di aprile 2023 e con gli accessori di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro CP_1
1.900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Claudia Spotorno;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo il riconoscimento della malattia CP_1
professionale tabellata consistente in ipoacusia neurosensoriale bilaterale con una menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al 6% o comunque alla misura risultante dalla ctu medico legale e con la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle somme spettanti in rendita o in capitale in relazione al grado di danno riconosciuto.
Deduceva di avere lavorato dall'01/07/1978 al 31/01/2023 nei di Controparte_4
Palermo alle dipendenze di ditte e società operanti nell'indotto Fincantieri e che per il tipo di mansioni svolte era stato esposto a rumori particolarmente intensi e prolungati per circa 40 anni. Rappresentava che, avanzata domanda all' ai fini del riconoscimento del danno CP_1
biologico conseguente alla malattia professionale contratta, l' aveva CP_1
riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 5%, non corrispondente al danno subito. Pertanto, dopo avere promosso ricorso in via amministrativa, adiva le vie legali.
Convenuto in giudizio, l' non contestava l'esposizione a rischio ma, CP_1
conformemente al giudizio medico legale della propria equipe, riteneva che la valutazione compiuta fosse congrua e che, atteso un precedente infortunio per il quale era già stato riconosciuto un danno biologico del 9%, erano state cumulate le menomazioni ed aveva provveduto a corrispondere un indennizzo per un danno complessivo del 13%.
In questa sede non si opponeva alla ctu medico legale.
Veniva pertanto espletata attività istruttoria mediante consulenza medico legale.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
La consulenza tecnica ha accertato che il Sig. , in conseguenza Parte_1
della prolungata esposizione al rumore, allo stato attuale presenta “….una ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale che, applicando la tabella elaborata per le ipoacusie da (che assegna un valore ponderato per ogni Pt_2
singola frequenza adottando come limite di normale uditiva la soglia di 20dB per tutte le frequenze – così come previsto nei criteri applicativi della Tabella menomazioni DM 12/07/2000), determina un danno biologico che, scorporato del quantum di danno riferibile alla socio – presbiacusia, in quanto trattasi di soggetto di 68 anni non più in attività lavorativa da circa 18 mesi, è quantificabile nella misura dell'8%, a decorrere dal mese di aprile, epoca del pensionamento.”.
Rispondendo ai rilievi critichi del medico il CTU ha precisato che i documenti CP_1
prodotti ed in particolare gli esami effettuati in data 05.06.2017, 10.11.2017, 05.08.2021 hanno evidenziato una discrepanza con il referto audiometrico del
29.07.2024 agli atti, e per tale ragione è stato compiuto un approfondimento “che ha dimostrato un aggravamento della patologia meritevole di valutazione medico legale in quanto parte dell'aggravamento era ricollegabile alla attività lavorativa che il ricorrente ha continuato a svolgere” sino a quando è stato posto in quiescenza
(2023).
Il danno infatti è stato quantificato a decorrere dalla cessazione dell'attività atteso che, eventuali aggravamenti successivi sono da attribuire in primis all'età, essendo fatto notorio che con l'avanzare dell'età diminuisce la capacità uditiva.
Ha quantificato il danno nella misura dell'8%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono condivise da questo giudice poiché adeguatamente motivate e fondate su riscontri strumentali e diagnostici.
In virtù di tali argomenti, il ricorso va accolto e, considerato che il grado di menomazione accertato per l'ipoacusia, pari all'8%, va cumulato all'infortunio del
19.03.2015 per il quale è stato riconosciuto un grado di menomazione pari al 9% va dichiarato che il , in conseguenza della malattia professionale Parte_1
“ipoacusia”, avente eziologia professionale, ha riportato un grado di menomazione pari all'8,00% e, tenuto conto della percentuale di i.p.p., riconosciuta dall' per gli esiti di altro infortunio, ha subito un danno CP_1
biologico complessivo del 16%.
L va, quindi, condannato al pagamento delle correlative differenze di CP_1
indennizzo, con decorrenza dal mese di aprile 2023 e interessi legali, come per legge.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto del decisum ed applicando il D.M. 55/2014 ed il D.M. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Claudia Spotorno, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate CP_1
con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo,21.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente