Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10052 /2021 RG
Alla udienza del 8.05.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino della
3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10052 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
Il sig. , c.f. (avv. Eduardo Parte_1 C.F._1
Cammilleri)
1
CONTRO
il (C.F. ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore (avv. Diego Ferraro)
CONVENUTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In accoglimento delle domande attoree, condanna l'Ente Civico convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dall'istante quantificati nella complessiva somma, espressa in moneta attuale, pari a 3.380,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
pone a carico del convenuto soccombente il pagamento delle spese processuali spettanti a parte attrice, liquidate nella complessiva somma di 2.200,00 euro oltre IVA, CPA nonché rimborso forfetario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014 e le spese della espletata c.t.u., così come liquidata da separato decreto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, merita accoglimento nei limiti della disposta consulenza tecnica.
Preliminarmente, appare opportuno sottolineare come la stessa, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, sia riconducibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., a tenore del quale:
2 “prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del
comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua
configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale
responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa
stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa
solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale
o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da
interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. (Cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010)
Ed ancora:
“….con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, che prevede un'ipotesi
di responsabilità oggettiva, sussiste la facoltà del custode di provare che il danno
è stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di
manutenzione. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20943 del 30/09/2009).
Invero, nel caso di specie, il teste escusso (presente al momento dell'occorso, in quanto si trovava nella medesima via in ) ha dichiarato “Premetto CP_1
che il giorno dell'occorso io mi trovavo nella via R. Livatino in , e verso CP_1
di me camminava un signore, che non conoscevo. Ad un certo punto lo stesso,
cadeva a terra improvvisamente, avvicinatomi ho notato che c'era una buca
ricoperta di erba e di dimensioni tali da poterci entrare un piede. L'attore
lamentava dolori alla spalla , alla faccia e sulla stessa aveva del sangue. Altri
3 presenti hanno chiamato il 118, che lo hanno condotto in ospedale. Quel giorno
vi era visibilità naturale, ma la buca non era segnalata e ricoperta di erba .
Riconosco l'insidia, ritratta nelle foto mostratemi. Mi ricordo che l'attore era da
solo; e cadendo finisce in avanti, poggiandosi su un fianco. Preciso che la via
Livatino, è ubicata al centro del paese.
Ciò posto, sulla scorta della superiore istruttoria, appare dimostrata la esclusiva responsabilità in capo all il quale, per la precipua veste di CP_2
proprietario, custode ed al tempo stesso manutentore delle vie pubbliche ha omesso di provvedere alla cura e manutenzione del bene pubblico non provvedendo alla opportuna verifica dello stato della pavimentazione di una via,
la R. Livatino, posta al centro della cittadina, tanto da essersi creata una buca,
della grandezza di un piede, e ricoperta di erba, quindi non visibile per gli utenti,
ed al contempo priva di segnaletica che la rendesse avvistabile ai pedoni in transito, costituendo cosi una forma di pericolo per gli stessi utenti.
A tal uopo, al di là di tutte le argomentazioni già esplicitate ed attinenti la responsabilità dell'ente Civico, appare altresì confacente al caso di specie, una decisione espressa dai Giudici di Legittimità, a tenore della quale:
“Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della
predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative
pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
4 Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può
concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità)
del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla
disciplina dettata dall'art. 2051( Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9527 del
22/04/2010)
Venendo quindi alla quantificazione del danno, e segnatamente al danno biologico, il C.T.U. ha concluso nel senso che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, un “trauma cranico facciale, cervicalgia
post traumatica, contusione del moncherino arto superiore dx”. I postumi di tale
trauma devono essere considerati eziologicamente riconducibili al sinistro in
oggetto di causa.”. Detti danni hanno determinato un periodo di invalidità
temporanea parziale al 75% di 10 giorni, parziale al 50% di gg 10, e gg 30 di ITP
al 25%, con valutazione percentualistica del danno alla persona nella misura del
1%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità, appare opportuno applicare del Tabelle del Tribunale di Milano.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (1%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro ( anni
77), può essere liquidata alla istante la somma complessiva pari a 3.380.00 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di danno morale inclusa nelle tabelle di Milano,.
5 Per quanto attiene alle spese mediche sostenute dal periziando in seguito ed a causa del sinistro in oggetto, il ctu ha precisato che :facendo riferimento alle sole
copie di ricevute fiscali allegate al fascicolo di parte da me ritirato, si deduce che
esse sono state pari a circa 0 euro.
Ed ancora in merito all'asserito danno odontoiatrico il ctu ha allegato copia della consulenza odontoiatrica a firma del Dr il quale, a seguito di un Parte_2
esame clinico e della documentazione ha premesso che: “si evincono delle
incongruenze tra quanto dichiarato dall'infortunato e quanto emerge sia dai referti
medici e dagli esami diagnostici eseguiti nell'immediatezza dell'incidente stesso
che dall'esame clinico attuale”, ha precisato come “nell'immediatezza
dell'incidente patito dal sig. in sede di P.S. non è stata riscontrata alcuna Pt_1
lesione a carico degli elementi dentari, non è stata evidenziata alcuna frattura
dentaria né tantomeno avulsioni traumatiche né clinicamente né agli esami
radiografici eseguiti”, concludendo pertanto come “le lesioni riscontrate dal dott.
[...] per le quali era stato formulato un preventivo per cure conservative e Per_1
protesiche, non si reputa possano essere di natura traumatica conseguente
all'incidente de quo ma probabilmente di natura cariosa”.
In merito alle spese legali, spettanti a parte attrice, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto soccombente, per la cui determinazione si rimanda al dispositivo.
Pa, lì 8.05. 2025 IL Gop Valentina Cimino
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