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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13714 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 35357/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Nicolò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aversa (CE), via Atellana n. 3;
Ricorrente contro
[...]
, Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 28/8/2024, il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la propria coniuge in ed ha chiesto ordinarsi all'Ambasciata territorialmente CP_1 competente di rilasciare il visto di ingresso in suo favore, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 23/5/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 21/5/2025, rappresentando di aver comunicato a parte ricorrente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda al 8/7/2025, pertanto chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
1 Con le note scritte depositate in data 22/5/2025, parte ricorrente, pur confermando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha contestato la richiesta di parte resistente ed ha chiesto disporsi un rinvio di udienza al fine di verificare l'effettivo rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge dell'odierno ricorrente.
Il Giudice ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza cartolare del 12/9/2025.
Con le note scritte depositate in data 5/8/2025, parte resistente ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate in data 11/9/2025, parte ricorrente ha anch'essa rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti di ingresso ed ha insistito per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data
4/3/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in [...] Parte_2 CP_1
26/11/2006; che, nonostante i numerosi tentativi espletati, anche per il tramite del difensore, l'istante non ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda;
che, pertanto, ha deciso di adire la via giudiziaria;
che, con PEC dell'11 aprile 2025 l' ad ha provveduto a comunicare l'avvenuta Controparte_1 CP_1 fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in favore della coniuge del ricorrente per il giorno 8 luglio 2025; che in data 9 luglio 2025
l' ad ha provveduto a rilasciare il visto di ingresso a Controparte_1 CP_1 Pt_2
[...]
Il procedimento deve di conseguenza essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che il ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che egli intendeva far valere nel presente giudizio.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il CP_1
è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del
D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1 elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
2 “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 35357/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Nicolò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aversa (CE), via Atellana n. 3;
Ricorrente contro
[...]
, Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12
Resistente
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 28/8/2024, il ricorrente, cittadino pakistano, ha domandato l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la propria coniuge in ed ha chiesto ordinarsi all'Ambasciata territorialmente CP_1 competente di rilasciare il visto di ingresso in suo favore, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 23/5/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 21/5/2025, rappresentando di aver comunicato a parte ricorrente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della domanda al 8/7/2025, pertanto chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, attese le difficoltà di carattere organizzativo riscontrate dalla sede competente.
1 Con le note scritte depositate in data 22/5/2025, parte ricorrente, pur confermando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha contestato la richiesta di parte resistente ed ha chiesto disporsi un rinvio di udienza al fine di verificare l'effettivo rilascio del visto di ingresso in favore della coniuge dell'odierno ricorrente.
Il Giudice ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza cartolare del 12/9/2025.
Con le note scritte depositate in data 5/8/2025, parte resistente ha rappresentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate in data 11/9/2025, parte ricorrente ha anch'essa rappresentato l'avvenuto rilascio dei visti di ingresso ed ha insistito per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.
All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data
4/3/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in [...] Parte_2 CP_1
26/11/2006; che, nonostante i numerosi tentativi espletati, anche per il tramite del difensore, l'istante non ha ottenuto la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda;
che, pertanto, ha deciso di adire la via giudiziaria;
che, con PEC dell'11 aprile 2025 l' ad ha provveduto a comunicare l'avvenuta Controparte_1 CP_1 fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto in favore della coniuge del ricorrente per il giorno 8 luglio 2025; che in data 9 luglio 2025
l' ad ha provveduto a rilasciare il visto di ingresso a Controparte_1 CP_1 Pt_2
[...]
Il procedimento deve di conseguenza essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che il ricorrente ha nelle more conseguito il diritto che egli intendeva far valere nel presente giudizio.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il CP_1
è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un'enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del
D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese caratterizzato da CP_1 elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
2 “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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