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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 39470/2024 r.g.a.c. vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pontecorvi Parte_1
- parte appellante -
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dagli avv.ti Daniela Arboletto e Marcella Coccanari
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
Conclusioni: come da verbale del 27.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ricorreva dinanzi al Giudice di Pace di avverso Parte_1 CP_1
l'ingiunzione n. 20220430577032490498585, emessa dal il Controparte_1
19.12.2022 e notificata il 18.02.2023 per mancato pagamento di sanzioni ammini- strative derivanti da violazioni di norme del codice della strada, chiedendo di accer- tare, tra le altre cose, l'intervenuta prescrizione del credito per effetto del decorso del termine quinquennale tra la data di notifica dei verbali di accertamento sottesi all'ingiunzione e la data di notifica di quest'ultima.
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la Controparte_1 conferma dell'ingiunzione opposta.
1 Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione escludendo che il credito fosse prescritto, giacché, a norma dell'art. 68 d.l. n. 18/2020, il relativo termine quinquennale risul- tava sospeso a decorrere dal 8.3.2020 fino al 31.08.2021.
2. – Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello de- Parte_1 ducendo vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al capo riguardan- te la prescrizione del credito.
A sostegno del gravame ha sostanzialmente dedotto: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 68 d.l. n. 18/2020, che prevede una proroga della prescrizione unicamente per le attività da svolgersi dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e riferibili alle entrate tributarie e non tri- butarie, con versamenti in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.08.2021, in luogo dell'art. 103 d.l. n. 18/2020, che ha invece sospeso il termine di prescrizione dal 23.2.2020 al
31.5.2020; (ii) l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015; (iii)
l'avvenuto decorso del termine prescrizionale anche in caso di operatività della so- spensione ex art. 68 d.l. n. 18/2020.
Si è costituito il invocando il rigetto del gravame. Controparte_1
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 27.05.2025 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
3. – Il motivo di appello impone di verificare se tra la data di commissione delle violazioni, risalenti al periodo compreso tra il 25.8.2016 e il 26.11.2016, e la data di notificazione dell'ingiunzione, avvenuta il 18.2.2023, sia maturato il termine di pre- scrizione quinquennale, con conseguente estinzione della pretesa fatta valere dall'amministrazione comunale.
A questo interrogativo deve darsi risposta negativa.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 recita:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo
2 al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si appli- cano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160”.
Il primo comma dell'art. 68 richiama l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 che stabilisce:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscos- sione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscos- sione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti de- bitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Le norme appena richiamate hanno introdotto una sospensione dei termini dei ver- samenti per le entrate tributarie e non tributarie scadenti nel citato periodo, il che ha comportato l'impossibilità per gli enti impositori di notificare in quel frangente in- giunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva. Al contempo, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. n.
159/2015 ha fatto sì che i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della ri- scossione coattiva da compiersi entro il 2020 e il 2021 fossero prorogati fino al
31.12.2023 (così, tra molte, Trib. Milano n. 10034/2024).
3 Pertanto, “con tale normativa il Governo italiano ha stabilito anche la proroga della prescrizione in relazione alla fase di riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la no- tifica dell'ingiunzione di pagamento, come nel caso di specie, prevedendo che i titoli di riscossione che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 guadagnano la proroga al 31.12.2023”
(Trib. Milano n. 10319/2024).
L'ampiezza delle previsioni non pone dubbi sulla applicabilità della disciplina al ca- so in esame, in cui il ha provveduto a compiere in proprio gli atti di riscos- CP_1 sione, avvalendosi dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910.
Ne consegue che il ha beneficiato della proroga fino al 31.12.2023 per la CP_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento, dato che il termine di prescrizione quin- quennale per i crediti portati da tale atto sarebbe scaduto nel periodo di sospensio- ne (e, segnatamente, tra agosto e novembre 2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi di parte appellante, secondo cui la proroga della prescrizione prevista dall'art. 12 cit. riguarderebbe unicamente quel- le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione, appare desti- tuita di fondamento.
L'appello va conseguentemente respinto.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle que- stioni giuridiche trattate.
5. – Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa di se- condo grado iscritta al n. 39470/2024 r.g.a.c., ogni altra istanza, eccezione e dedu- zione disattesa e/o assorbita, così provvede:
4 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di n. 3009/2024 depositata il 2 maggio 2024; CP_1
- condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 673,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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