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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1989/2024 promossa da:
1) , nata l'[...] a [...], NI (Stati Uniti Parte_1 d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America);
2) , nata il [...] a [...], MA (Stati Uniti Parte_2 d'America) e residente in 1925 Parrish Street, 19130 – LP, NI (Stati Uniti d'America);
3) , nato il [...] a [...], OR (Stati Uniti Controparte_1 d'America) e residente in 4609 W Pearl Ave, 33611 – MP, OR (Stati Uniti d'America);
4) , nato il [...] a [...], OR (Stati Parte_3 Uniti d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Mineo e Patrizio Giordano, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma alla Via Michele di Lando n. 31, come da procure autenticate e tradotte nonché munite di apostille allegate al ricorso
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.07.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_1
o nato a [...] il [...], come risultante
[...] Persona_2 dall'estratto di nascita (cfr. doc.1), e poi emigrato negli Stati Uniti d'America. pagina 1 di 6 Dall'unione tra il predetto ed , era nata la figlia Persona_1 Persona_3 Persona_4 in data 30.10.1919 (cfr. doc.2). L'originario avo italiano si era naturalizzato cittadino
[...] americano il 20.11.1928 (cfr. doc.3), ossia dopo la nascita della figlia (avvenuta nel 1919), non interrompendo così la catena di trasmissione della cittadinanza italiana. Successivamente, dall'unione della suddetta e era nata la figlia Persona_4 Persona_5 Persona_6
o in data 11.10.1961 (cfr. doc.4) – odierna ricorrente.
[...] Parte_1
Dall'unione tra e erano nati i tre figli: Persona_6 Controparte_3 [...]
il 04.06.1993; il 21.10.1995; Parte_2 Controparte_1 Parte_3
il 25.08.2001 (cfr. docc.5-6-7) – odierni ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 19.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei CP_2 ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, la controparte argomentava che il figlio di avo italiano, emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone così il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.11.2025, tenuta in modalità cartolare, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
*** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi e cognomi attribuiti all'avo italiano e alla sua ascendente Persona_1
In particolare, dall'estratto di nascita dell'avo capostipite (doc. 1) emerge Persona_4 che egli sia generalizzato come mentre nei successivi atti allegati sub. 2 e 3 Persona_2
pagina 2 di 6 (ovvero estratto di nascita della figlia e certificato di naturalizzazione), sebbene lo Persona_4 stesso venga identificato in luogo di , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto Per_2 Per_4 che trattasi della medesima persona data la corrispondenza dell'età anagrafica e la lievissima incongruenza del cognome.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_4 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_4 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Inoltre, benché in ricorso risulti che dall'unione tra (ascendente dell'avo Persona_4 dante causa italiano) nata il [...] (doc.2) e sia nata la ricorrente Persona_5 Parte_1 (nome di battesimo , tuttavia nell'estratto di nascita di quest'ultima
[...] Persona_6 emerge che la di lei madre si identifichi in luogo di (cfr. doc.4). Ebbene, Per_4 Per_7 Per_4 considerata la corrispondenza dell'età e del luogo di nascita di indicati nel Persona_4 predetto atto (doc.4) e tenuto conto di quanto sopra detto con riguardo agli errori nei dati anagrafici, si ritiene che sia Per_4 Per_7 Per_4 Persona_4
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno pagina 3 di 6 degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_2 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato americano. pagina 4 di 6 Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso il Consolato, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando al presente ricorso la prova dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale telematico consolare-servizio PRENOT@MI del Miami e LA (ovvero unica modalità prevista per l'accesso alla domanda – Parte_4 cfr. doc. 8) nonché la risposta automatica del portale che segnalava l'impossibilità di procedere alla prenotazione (“Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”). Ulteriori tentativi di prenotazione sono stati prodotti con le produzioni successive.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il Consolato, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino Per_1
e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino
[...] agli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_2 Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata Parte_1 l'11.10.1961 a CR, NI (Stati Uniti d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America); , nata il Parte_2 04.06.1993 a MB, MA (Stati Uniti d'America) e residente in 1925 Parrish Street, 19130 – LP, NI (Stati Uniti d'America); , nato il Controparte_1 21.10.1995 a HI UN, OR (Stati Uniti d'America) e residente in 4609 W Pearl Ave, 33611 – MP, OR (Stati Uniti d'America); , nato il Parte_3 25.08.2001 a HI UN, OR (Stati Uniti d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 5 di 6 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_2 CP_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 23.12.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1989/2024 promossa da:
1) , nata l'[...] a [...], NI (Stati Uniti Parte_1 d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America);
2) , nata il [...] a [...], MA (Stati Uniti Parte_2 d'America) e residente in 1925 Parrish Street, 19130 – LP, NI (Stati Uniti d'America);
3) , nato il [...] a [...], OR (Stati Uniti Controparte_1 d'America) e residente in 4609 W Pearl Ave, 33611 – MP, OR (Stati Uniti d'America);
4) , nato il [...] a [...], OR (Stati Parte_3 Uniti d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Mineo e Patrizio Giordano, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma alla Via Michele di Lando n. 31, come da procure autenticate e tradotte nonché munite di apostille allegate al ricorso
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.07.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_1
o nato a [...] il [...], come risultante
[...] Persona_2 dall'estratto di nascita (cfr. doc.1), e poi emigrato negli Stati Uniti d'America. pagina 1 di 6 Dall'unione tra il predetto ed , era nata la figlia Persona_1 Persona_3 Persona_4 in data 30.10.1919 (cfr. doc.2). L'originario avo italiano si era naturalizzato cittadino
[...] americano il 20.11.1928 (cfr. doc.3), ossia dopo la nascita della figlia (avvenuta nel 1919), non interrompendo così la catena di trasmissione della cittadinanza italiana. Successivamente, dall'unione della suddetta e era nata la figlia Persona_4 Persona_5 Persona_6
o in data 11.10.1961 (cfr. doc.4) – odierna ricorrente.
[...] Parte_1
Dall'unione tra e erano nati i tre figli: Persona_6 Controparte_3 [...]
il 04.06.1993; il 21.10.1995; Parte_2 Controparte_1 Parte_3
il 25.08.2001 (cfr. docc.5-6-7) – odierni ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 19.11.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei CP_2 ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, la controparte argomentava che il figlio di avo italiano, emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone così il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.11.2025, tenuta in modalità cartolare, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
*** Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi e cognomi attribuiti all'avo italiano e alla sua ascendente Persona_1
In particolare, dall'estratto di nascita dell'avo capostipite (doc. 1) emerge Persona_4 che egli sia generalizzato come mentre nei successivi atti allegati sub. 2 e 3 Persona_2
pagina 2 di 6 (ovvero estratto di nascita della figlia e certificato di naturalizzazione), sebbene lo Persona_4 stesso venga identificato in luogo di , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto Per_2 Per_4 che trattasi della medesima persona data la corrispondenza dell'età anagrafica e la lievissima incongruenza del cognome.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_4 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_4 avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Inoltre, benché in ricorso risulti che dall'unione tra (ascendente dell'avo Persona_4 dante causa italiano) nata il [...] (doc.2) e sia nata la ricorrente Persona_5 Parte_1 (nome di battesimo , tuttavia nell'estratto di nascita di quest'ultima
[...] Persona_6 emerge che la di lei madre si identifichi in luogo di (cfr. doc.4). Ebbene, Per_4 Per_7 Per_4 considerata la corrispondenza dell'età e del luogo di nascita di indicati nel Persona_4 predetto atto (doc.4) e tenuto conto di quanto sopra detto con riguardo agli errori nei dati anagrafici, si ritiene che sia Per_4 Per_7 Per_4 Persona_4
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno pagina 3 di 6 degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_2 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato americano. pagina 4 di 6 Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso il Consolato, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando al presente ricorso la prova dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale telematico consolare-servizio PRENOT@MI del Miami e LA (ovvero unica modalità prevista per l'accesso alla domanda – Parte_4 cfr. doc. 8) nonché la risposta automatica del portale che segnalava l'impossibilità di procedere alla prenotazione (“Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”). Ulteriori tentativi di prenotazione sono stati prodotti con le produzioni successive.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto il Consolato, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Pertanto, se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino Per_1
e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino
[...] agli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_2 Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata Parte_1 l'11.10.1961 a CR, NI (Stati Uniti d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America); , nata il Parte_2 04.06.1993 a MB, MA (Stati Uniti d'America) e residente in 1925 Parrish Street, 19130 – LP, NI (Stati Uniti d'America); , nato il Controparte_1 21.10.1995 a HI UN, OR (Stati Uniti d'America) e residente in 4609 W Pearl Ave, 33611 – MP, OR (Stati Uniti d'America); , nato il Parte_3 25.08.2001 a HI UN, OR (Stati Uniti d'America) e residente in 4904 Hallstead Way, 33647 – MP, OR (Stati Uniti d'America), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 5 di 6 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_2 CP_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 23.12.2025
Il giudice unico dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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