TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/01/2026, n. 552
TAR
Decreto cautelare 12 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 4 agosto 2025
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 e ss. della l. 241/1990

    Il verbale di accertamento della violazione da cui ha preso avvio il procedimento sanzionatorio è stato regolarmente notificato alla ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento e dell'ordinanza sindacale presupposta

    La chiusura per dieci giorni prevista dall'ordinanza sindacale n. 85/2024 presenta i caratteri di una vera e propria sanzione amministrativa. Tali sanzioni, in forza del principio di legalità, devono essere predeterminate dalla legge quanto a cornice edittale. L'interpretazione fatta propria da Roma Capitale con l'ordinanza n. 85 del 2024, secondo cui sarebbe permesso all'amministrazione di determinare la sanzione irrogabile in misura superiore ai cinque giorni previsti dalla norma statale, pone dubbi in ordine alla costituzionalità dello stesso art. 3, comma 16. La disposizione primaria va interpretata nel senso che la chiusura dell'esercizio commerciale vada disposta per cinque giorni, per l'ipotesi in cui l'immediato ripristino dello stato dei luoghi abbia preceduto tale termine, sicché essa, per il periodo residuo, costituisce sanzione punitiva predeterminata dalla legge. L'ordinanza sindacale 85/2024 è illegittima nella parte in cui individua la sanzione punitiva nella chiusura nella misura fissa di dieci giorni, anziché di cinque.

  • Accolto
    Illegittimità dell'ordinanza sindacale per chiusura di 10 giorni

    La chiusura per dieci giorni prevista dall'ordinanza sindacale n. 85/2024 presenta i caratteri di una vera e propria sanzione amministrativa. Tali sanzioni, in forza del principio di legalità, devono essere predeterminate dalla legge quanto a cornice edittale. L'interpretazione fatta propria da Roma Capitale con l'ordinanza n. 85 del 2024, secondo cui sarebbe permesso all'amministrazione di determinare la sanzione irrogabile in misura superiore ai cinque giorni previsti dalla norma statale, pone dubbi in ordine alla costituzionalità dello stesso art. 3, comma 16. La disposizione primaria va interpretata nel senso che la chiusura dell'esercizio commerciale vada disposta per cinque giorni, per l'ipotesi in cui l'immediato ripristino dello stato dei luoghi abbia preceduto tale termine, sicché essa, per il periodo residuo, costituisce sanzione punitiva predeterminata dalla legge. L'ordinanza sindacale 85/2024 è illegittima nella parte in cui individua la sanzione punitiva nella chiusura nella misura fissa di dieci giorni, anziché di cinque.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/01/2026, n. 552
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 552
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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