TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1424 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Rosa Salvago, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato ad [...], il [...], elettiva- Controparte_1
mente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonino Brucato, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. dell'11 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 13 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al de- posito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della con- vivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della fi- glia minore e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non Per_1
sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presup- posti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
- 2 - Si dà atto che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore, tenuto conto delle condizioni concordate.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ri- tenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza dell'11 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a Parte_1
Ribera, il 29 gennaio 1981 e , nato ad [...], il 14 dicem- Controparte_1 bre 1977, i quali hanno contratto matrimonio l'11 giugno 2011 in Sicu- liana, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sicu- liana al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni concordate
- 3 - in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dallasentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD US
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1424 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Rosa Salvago, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato ad [...], il [...], elettiva- Controparte_1
mente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonino Brucato, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. dell'11 novembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 13 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al de- posito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della con- vivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della fi- glia minore e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non Per_1
sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presup- posti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
- 2 - Si dà atto che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore, tenuto conto delle condizioni concordate.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ri- tenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza dell'11 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a Parte_1
Ribera, il 29 gennaio 1981 e , nato ad [...], il 14 dicem- Controparte_1 bre 1977, i quali hanno contratto matrimonio l'11 giugno 2011 in Sicu- liana, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sicu- liana al n. 17, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni concordate
- 3 - in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dallasentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD US
- 4 -