TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5049/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5049/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Briosco (MB), Via Volta n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Zaira Pagliara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco (LC), Corso Martiri della Liberazione n. 35, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Federico Villa e dall'
AN ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Bologna (BO), Via Santo Stefano n. 43, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: Per_
1. la responsabilità genitoriale dei minori e verrà esercitata congiuntamente da Per_2 entrambi i Genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute psico – fisica dei Figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei Minori. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal Genitore con il quale i Figli si Per_ troveranno di volta in volta. La collocazione e la residenza di e sarà presso l'abitazione Per_2 materna, in Briosco (MB), via Volta n. 25;
2. La casa familiare sita in Briosco (MB), via Volta n. 25, in comproprietà ai signori e Pt_2
costituita da villetta a schiera disposta su due piani (terra e primo collegati da scala di Parte_1 proprietà) composta, a piano terra, da soggiorno con cucina, bagno, disimpegno e ripostiglio e, a piano primo, da tre camere, bagno, disimpegno e due balconi, con annesso giardino in proprietà ed autorimessa (e censita al catasto dei catasto dei Fabbricati del medesimo Comune, come segue: quanto alla viletta: Foglio 16 mappale 477 sub 12 graffato col sub. 13, via Volta n. 25, piano T-1, categoria A/7, classe 2, vani 8, superficie catastale totale mq 167 (totale escluse aree scoperte mq 162), Rendita Catastale Euro 619,75; quanto allautorimessa: Foglio 16 mappale 477 sub 18, via Volta n. 25, piano T, categoria C/6, classe
2, mq. 35, superficie catastale totale mq 36, Rendita Catastale Euro 81,34 – All. C) verrà assegnata
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.p.c. - alla signora con tutti gli arredi e Parte_1 suppellettili, impegnandosi il signor a trasferirsi altrove, con contestuale spostamento della Pt_2 residenza, entro e non oltre il 30 settembre 2025 portando con sé i suoi beni ed effetti personali;
3. A seguito del trasferimento, anche di residenza, del signor in altra abitazione, le spese per Pt_2 le utenze della casa familiare saranno a carico della sola signora che si impegna e obbliga Parte_1
a volturarle a proprio nome;
saranno altresì a carico della signora per intero, le spese di Parte_1 manutenzione ordinaria della casa familiare, mentre quelle straordinarie resteranno a carico di entrambi al 50%, come per legge, così come al 50% tra i Ricorrenti sarà ripartita la rata mensile di mutuo n. 0E53010770679 acceso con Intesa Sanpaolo S.p.A.. di € 1.151,11 (capitale residuo al 1.06.2025 di € 253.069,71 - atto in data 10.11.2020 a firma Notaio Rep. N. 3279 Persona_3
Rac. N. 2928 – All.D), nonché il costo della polizza assicurativa legata al citato mutuo;
4. Salvo diversi accordi tra i Genitori e tenuto conto prioritariamente delle esigenze e delle volontà Per_ dei Figli e , il Padre eserciterà il diritto – dovere di visita dei Minori con le seguenti Per_2 modalità:
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero - nei giorni di non frequentazione scolastica - dal termine delle attività ricreative e, se non previste, con prelievo dei Minori dalla casa della Nonna materna o comunque dalla residenza della Madre) sino alla domenica sera, alle ore 20,30 quando i Minori dovranno recarsi a scuola all'indomani e alle ore 21,00 nei periodi durante i quali non è prevista la frequenza scolastica, avendo in ogni caso cura di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, due pomeriggi da individuarsi nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola (ovvero - nei giorni di non frequentazione scolastica
- dal termine delle attività ricreative e, se non previste, con prelievo dei Minori dalla casa della Nonna materna o comunque dalla residenza della Madre) sino alle ore 20,30, quando lì riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare;
qualora l'abitazione che verrà reperita dal Sig. fosse nelle Province di Monza/Como o Lecco, il Sig. terrà con sé i Minori per il Pt_2 Pt_2 pernotto, riaccompagnandoli direttamente a scuola il mercoledì ed il venerdì mattina (ovvero dalla Nonna materna e/o al centro estivo);
durante le festività natalizie, staranno con la Madre dal 23 al 31 dicembre di ogni anno e dalla mattina del 1 gennaio al 7 gennaio di ogni anno staranno invece con il Padre;
durante le festività pasquali, dal giorno successivo al termine delle lezioni sino alla sera di Pasquetta – prima di cena i Minori staranno alternativamente con un Genitore e, dalla sera di Pasquetta, fino alla sera prima del rientro a scuola con l'altro Genitore (ai fini del calcolo dell'alternanza, per l'anno 2026 il primo periodo sarà di competenza paterna);
durante le vacanze estive (nel periodo compreso tra giugno e agosto), ciascun Genitore trascorrerà tre settimane con i Minori, di cui non più di due consecutive con ciascun di essi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, sarà la Madre a scegliere prioritariamente le tre settimane di competenza negli anni dispari ed il Padre a scegliere per primo negli anni pari;
per l'estate 2025, le Parti si sono così accordate: il Padre accompagnerà i Figli dai Nonni paterni dal 3 luglio al 20 luglio, avendo facoltà la Madre di andarli a trovare nel fine settimana del 12-13 luglio, durante il quale la Madre condurrà i Minori in apposita struttura alberghiera. Il Padre starà inoltre con i Figli dal 10 al 18 agosto, avendo cura di riaccompagnarli a Caorle dalla Madre, che rimarrà in loco con loro dal 18 agosto sino al 23/24 agosto compresi;
ponti e/o festività verranno divisi e alternati tra i Genitori. Qualora i suddetti periodi dovessero ricadere nei giorni di venerdì e/o lunedì, il fine settimana di rispettiva competenza del Genitore verrà anticipato al giorno precedente (e quindi dal giovedì all'uscita da scuola) o si prolungherà sino al lunedì alle ore 20,00;
i Genitori si impegnano e obbligano, nei periodi di rispettiva competenza, a monitorare l'esecuzione e lo svolgimento dei compiti, ad accompagnare i Minori presso le attività extrascolastiche e/o controlli pediatrici routinari, mentre per i controlli specialistici, i Genitori faranno in modo di garantire la copresenza;
inoltre, ciascun Genitore avrà pari accesso al registro scolastico, al fascicolo sanitario elettronico ed entrambi divideranno equamente i colloqui con gli insegnanti - impegnandosi, all'esito dei colloqui, a trasferire le informazioni all'altro Genitore - e saranno iscritti ai gruppi whatsapp connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche e/o ricreative dei Minori;
Il Genitore collocatario presso il quale pernotteranno i Minori, anche in luoghi di vacanza (oltre che i Nonni), si impegna a garantire un contatto telefonico serale tra i Minori ed il Genitore non collocatario;
Compleanni dei Genitori: i Minori trascorreranno il giorno del compleanno della Madre con la predetta, parimenti dicasi per il giorno del compleanno del Padre, a prescindere dai tempi di collocamento di cui sopra;
Compleanno dei Minori: ad anni alterni con il Padre o con la Madre, con la possibilità per il Genitore non collocatario di quel giorno, di trascorrere almeno un'ora del proprio tempo con i Minori per gli auguri/consegna del regalo;
5. A decorrere dal trasferimento in altra abitazione e comunque dal mese di Ottobre 2025, il signor Per_ si impegna e obbliga a contribuire al mantenimento dei Figli minori e , Parte_2 Per_2 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, mediante il versamento mensile alla Madre, entro e non oltre il 15 di ogni mese e per 12 mesi all'anno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, della somma complessiva di € 700,00 (settecento/00), pari cioè a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun Figlio. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat;
6. Le parti, a decorrere dal trasferimento paterno in altra abitazione e comunque dal mese di Ottobre 2025 compreso, si impegnano al pagamento nella misura del 50% (i) delle spese della mensa scolastica, (ii) della retta della scuola materna di , (iii) di almeno due attività ricreative dei Per_2
Minori di modesto impegno economico, - nonché delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Monza dell'8.05.2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, quale parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di avere letto compreso e conosciuto;
7. L'assegno unico universale erogato dall'Inps quale contributo al nucleo familiare per i Figli, così come ogni altra misura ad esso sostitutiva, verrà richiesto e incassato dalla sola Madre signora
[...]
di senza animo di rimborso pro quota da parte del Padre;
idem per qualsivoglia beneficio Parte_1 di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla Madre;
nelle dichiarazioni fiscali future, pertanto, i Minori sarà da considerarsi fiscalmente a carico della sola Madre al 100% e le eventuali detrazioni fiscali per i Figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, verranno richieste dalla sola Madre;
i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati ai Figli, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro Genitore per la detrazione/deduzione fiscale, che in tal caso si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i Genitori nella quota anzidetta. Nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente da un Genitore (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo) le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal Genitore che da solo ha effettivamente sostenuto la spesa;
8. Le parti si impegnano e obbligano inoltre a partecipare nella misura del 50% alle spese per la Per_ comunione e cresima di e intendendosi per tali i pranzi con la partecipazione di Per_2 CP_1
e di entrambi i rami genitoriali;
Per_4
9. I Genitori prestano sin da ora espresso assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità e del passaporto dei Minori quali validi documenti per l'espatrio, senza necessità di ricorrere al Giudice Tutelare.
10. I Ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, adempiuto a quanto quivi previsto, dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti e che, pertanto, nulla è dovuto in favore dell'uno o dell'altra, anche con riferimento ai pregressi rapporti lavorativi e professionali ed ai beni attualmente o in passato in comunione;
11. Sino al trasferimento in altra abitazione da parte del Sig. le Parti provvederanno al Pt_2 mantenimento familiare come in attualità, ovvero tramite versamento su conto corrente comune n. 1000/00010372 acceso presso Banca Intesa – Filiale di Carate Brianza, ove è domiciliata la rata di mutuo di cui al paragrafo 3) delle premesse, mediante versamento pro quota dell'importo di € 1.500,00 mensili;
il tutto con l'intesa che il conto corrente rimarrà accesso sino all'effettiva estinzione del mutuo predetto;
12. Spese e competenze del presente procedimento si intendono interamente compensate fra le Parti, mentre le eventuali anticipazioni verranno ripartite al 50% tra le Parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 18.07.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5049/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Briosco (MB), Via Volta n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Zaira Pagliara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco (LC), Corso Martiri della Liberazione n. 35, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Federico Villa e dall'
AN ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Bologna (BO), Via Santo Stefano n. 43, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: Per_
1. la responsabilità genitoriale dei minori e verrà esercitata congiuntamente da Per_2 entrambi i Genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute psico – fisica dei Figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei Minori. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal Genitore con il quale i Figli si Per_ troveranno di volta in volta. La collocazione e la residenza di e sarà presso l'abitazione Per_2 materna, in Briosco (MB), via Volta n. 25;
2. La casa familiare sita in Briosco (MB), via Volta n. 25, in comproprietà ai signori e Pt_2
costituita da villetta a schiera disposta su due piani (terra e primo collegati da scala di Parte_1 proprietà) composta, a piano terra, da soggiorno con cucina, bagno, disimpegno e ripostiglio e, a piano primo, da tre camere, bagno, disimpegno e due balconi, con annesso giardino in proprietà ed autorimessa (e censita al catasto dei catasto dei Fabbricati del medesimo Comune, come segue: quanto alla viletta: Foglio 16 mappale 477 sub 12 graffato col sub. 13, via Volta n. 25, piano T-1, categoria A/7, classe 2, vani 8, superficie catastale totale mq 167 (totale escluse aree scoperte mq 162), Rendita Catastale Euro 619,75; quanto allautorimessa: Foglio 16 mappale 477 sub 18, via Volta n. 25, piano T, categoria C/6, classe
2, mq. 35, superficie catastale totale mq 36, Rendita Catastale Euro 81,34 – All. C) verrà assegnata
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.p.c. - alla signora con tutti gli arredi e Parte_1 suppellettili, impegnandosi il signor a trasferirsi altrove, con contestuale spostamento della Pt_2 residenza, entro e non oltre il 30 settembre 2025 portando con sé i suoi beni ed effetti personali;
3. A seguito del trasferimento, anche di residenza, del signor in altra abitazione, le spese per Pt_2 le utenze della casa familiare saranno a carico della sola signora che si impegna e obbliga Parte_1
a volturarle a proprio nome;
saranno altresì a carico della signora per intero, le spese di Parte_1 manutenzione ordinaria della casa familiare, mentre quelle straordinarie resteranno a carico di entrambi al 50%, come per legge, così come al 50% tra i Ricorrenti sarà ripartita la rata mensile di mutuo n. 0E53010770679 acceso con Intesa Sanpaolo S.p.A.. di € 1.151,11 (capitale residuo al 1.06.2025 di € 253.069,71 - atto in data 10.11.2020 a firma Notaio Rep. N. 3279 Persona_3
Rac. N. 2928 – All.D), nonché il costo della polizza assicurativa legata al citato mutuo;
4. Salvo diversi accordi tra i Genitori e tenuto conto prioritariamente delle esigenze e delle volontà Per_ dei Figli e , il Padre eserciterà il diritto – dovere di visita dei Minori con le seguenti Per_2 modalità:
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (ovvero - nei giorni di non frequentazione scolastica - dal termine delle attività ricreative e, se non previste, con prelievo dei Minori dalla casa della Nonna materna o comunque dalla residenza della Madre) sino alla domenica sera, alle ore 20,30 quando i Minori dovranno recarsi a scuola all'indomani e alle ore 21,00 nei periodi durante i quali non è prevista la frequenza scolastica, avendo in ogni caso cura di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, due pomeriggi da individuarsi nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola (ovvero - nei giorni di non frequentazione scolastica
- dal termine delle attività ricreative e, se non previste, con prelievo dei Minori dalla casa della Nonna materna o comunque dalla residenza della Madre) sino alle ore 20,30, quando lì riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare;
qualora l'abitazione che verrà reperita dal Sig. fosse nelle Province di Monza/Como o Lecco, il Sig. terrà con sé i Minori per il Pt_2 Pt_2 pernotto, riaccompagnandoli direttamente a scuola il mercoledì ed il venerdì mattina (ovvero dalla Nonna materna e/o al centro estivo);
durante le festività natalizie, staranno con la Madre dal 23 al 31 dicembre di ogni anno e dalla mattina del 1 gennaio al 7 gennaio di ogni anno staranno invece con il Padre;
durante le festività pasquali, dal giorno successivo al termine delle lezioni sino alla sera di Pasquetta – prima di cena i Minori staranno alternativamente con un Genitore e, dalla sera di Pasquetta, fino alla sera prima del rientro a scuola con l'altro Genitore (ai fini del calcolo dell'alternanza, per l'anno 2026 il primo periodo sarà di competenza paterna);
durante le vacanze estive (nel periodo compreso tra giugno e agosto), ciascun Genitore trascorrerà tre settimane con i Minori, di cui non più di due consecutive con ciascun di essi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, sarà la Madre a scegliere prioritariamente le tre settimane di competenza negli anni dispari ed il Padre a scegliere per primo negli anni pari;
per l'estate 2025, le Parti si sono così accordate: il Padre accompagnerà i Figli dai Nonni paterni dal 3 luglio al 20 luglio, avendo facoltà la Madre di andarli a trovare nel fine settimana del 12-13 luglio, durante il quale la Madre condurrà i Minori in apposita struttura alberghiera. Il Padre starà inoltre con i Figli dal 10 al 18 agosto, avendo cura di riaccompagnarli a Caorle dalla Madre, che rimarrà in loco con loro dal 18 agosto sino al 23/24 agosto compresi;
ponti e/o festività verranno divisi e alternati tra i Genitori. Qualora i suddetti periodi dovessero ricadere nei giorni di venerdì e/o lunedì, il fine settimana di rispettiva competenza del Genitore verrà anticipato al giorno precedente (e quindi dal giovedì all'uscita da scuola) o si prolungherà sino al lunedì alle ore 20,00;
i Genitori si impegnano e obbligano, nei periodi di rispettiva competenza, a monitorare l'esecuzione e lo svolgimento dei compiti, ad accompagnare i Minori presso le attività extrascolastiche e/o controlli pediatrici routinari, mentre per i controlli specialistici, i Genitori faranno in modo di garantire la copresenza;
inoltre, ciascun Genitore avrà pari accesso al registro scolastico, al fascicolo sanitario elettronico ed entrambi divideranno equamente i colloqui con gli insegnanti - impegnandosi, all'esito dei colloqui, a trasferire le informazioni all'altro Genitore - e saranno iscritti ai gruppi whatsapp connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche e/o ricreative dei Minori;
Il Genitore collocatario presso il quale pernotteranno i Minori, anche in luoghi di vacanza (oltre che i Nonni), si impegna a garantire un contatto telefonico serale tra i Minori ed il Genitore non collocatario;
Compleanni dei Genitori: i Minori trascorreranno il giorno del compleanno della Madre con la predetta, parimenti dicasi per il giorno del compleanno del Padre, a prescindere dai tempi di collocamento di cui sopra;
Compleanno dei Minori: ad anni alterni con il Padre o con la Madre, con la possibilità per il Genitore non collocatario di quel giorno, di trascorrere almeno un'ora del proprio tempo con i Minori per gli auguri/consegna del regalo;
5. A decorrere dal trasferimento in altra abitazione e comunque dal mese di Ottobre 2025, il signor Per_ si impegna e obbliga a contribuire al mantenimento dei Figli minori e , Parte_2 Per_2 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, mediante il versamento mensile alla Madre, entro e non oltre il 15 di ogni mese e per 12 mesi all'anno, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, della somma complessiva di € 700,00 (settecento/00), pari cioè a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun Figlio. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat;
6. Le parti, a decorrere dal trasferimento paterno in altra abitazione e comunque dal mese di Ottobre 2025 compreso, si impegnano al pagamento nella misura del 50% (i) delle spese della mensa scolastica, (ii) della retta della scuola materna di , (iii) di almeno due attività ricreative dei Per_2
Minori di modesto impegno economico, - nonché delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Monza dell'8.05.2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, quale parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di avere letto compreso e conosciuto;
7. L'assegno unico universale erogato dall'Inps quale contributo al nucleo familiare per i Figli, così come ogni altra misura ad esso sostitutiva, verrà richiesto e incassato dalla sola Madre signora
[...]
di senza animo di rimborso pro quota da parte del Padre;
idem per qualsivoglia beneficio Parte_1 di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere, che appunto spetteranno integralmente alla Madre;
nelle dichiarazioni fiscali future, pertanto, i Minori sarà da considerarsi fiscalmente a carico della sola Madre al 100% e le eventuali detrazioni fiscali per i Figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, verranno richieste dalla sola Madre;
i documenti fiscali di ogni spesa straordinaria dovranno essere intestati ai Figli, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro Genitore per la detrazione/deduzione fiscale, che in tal caso si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i Genitori nella quota anzidetta. Nell'ipotesi in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta esclusivamente da un Genitore (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo) le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal Genitore che da solo ha effettivamente sostenuto la spesa;
8. Le parti si impegnano e obbligano inoltre a partecipare nella misura del 50% alle spese per la Per_ comunione e cresima di e intendendosi per tali i pranzi con la partecipazione di Per_2 CP_1
e di entrambi i rami genitoriali;
Per_4
9. I Genitori prestano sin da ora espresso assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità e del passaporto dei Minori quali validi documenti per l'espatrio, senza necessità di ricorrere al Giudice Tutelare.
10. I Ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, adempiuto a quanto quivi previsto, dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti e che, pertanto, nulla è dovuto in favore dell'uno o dell'altra, anche con riferimento ai pregressi rapporti lavorativi e professionali ed ai beni attualmente o in passato in comunione;
11. Sino al trasferimento in altra abitazione da parte del Sig. le Parti provvederanno al Pt_2 mantenimento familiare come in attualità, ovvero tramite versamento su conto corrente comune n. 1000/00010372 acceso presso Banca Intesa – Filiale di Carate Brianza, ove è domiciliata la rata di mutuo di cui al paragrafo 3) delle premesse, mediante versamento pro quota dell'importo di € 1.500,00 mensili;
il tutto con l'intesa che il conto corrente rimarrà accesso sino all'effettiva estinzione del mutuo predetto;
12. Spese e competenze del presente procedimento si intendono interamente compensate fra le Parti, mentre le eventuali anticipazioni verranno ripartite al 50% tra le Parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 18.07.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi