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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Gop dott.ssa Genny De Cesare, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 41/15 tra
– p.iva - in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Mario Carpinelli
Opponente contro
in persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_1 CP_2
- c.f. – rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Landi
[...] P.IVA_2
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note depositate per l' udienza del 24.09.2024 e atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.5115/2014 reso dall'intestato
Tribunale in favore della per l'importo di euro 22.186,38 Controparte_3
a titolo di corrispettivo per lavori per la realizzazione di un muro di recinzione sul confine nord del lotto edificabile nell'area PIP in località
Sava del Comune di Baronissi.
A sostegno dell'opposizione assumeva di non Parte_3
aver assunto alcuna obbligazione nei confronti della società opposta.
Rilevava, inoltre, che la fattura nr. 4/14 posta alla base del monitorio conteneva un numero di partita iva che non corrispondeva alla società
. Chiedeva, quindi, l'accoglimento della domanda con la revoca Parte_1
del monitorio opposto, vinte le spese di lite. Si costituiva regolarmente in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto della domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta, la causa veniva istruita e, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni , all'udienza del 24 settembre 2024, veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
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Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Giova preliminarmente ribadire che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Di conseguenza, è in capo all'opposto – attore in senso sostanziale – fornire la prova del proprio credito sia nell' an che nel quantum.
2 Contrariamente, grava sull'opponente – convenuto sostanziale – dare prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso di specie dunque, l'opponente ha negato il fatto costitutivo della pretesa creditoria fatta valere in monitorio, negando, in sostanza, che la abbia conferito all'opposta l'incarico di erigere un Parte_1
muro di confine per proprio conto.
Quanto alla posizione della società opposta, quest'ultima ha contestato tale assunto, deducendo che quale impresa di costruzioni, aveva svolto lavori per la realizzazione di un muro di confine commissionato dal legale rappresentante della sig. , società Parte_1 Parte_1
proprietaria del lotto PIP e dal legale rappresentante della Officina
Meccanica Iannone S.r.l., sig. proprietaria del lotto L3 Persona_1
confinante. Detti lavori sarebbero stati commissionati di comune accordo dai proprietari confinanti, e, le relative modalità di realizzazione, concordate in seguito ad un sopralluogo effettuato in data 17 marzo 2014 cui partecipavano i tecnici di fiducia incaricati rispettivamente dal sig.
(tecnico di fiducia Ing. ) e dal sig. Parte_1 Persona_2 Per_1
(tecnico di fiducia Ing. . In seguito al detto
[...] CP_4
incontro, il legale rappresentante della consegnava il Controparte_5
computo metrico dei lavori a farsi, e recapitava via mail – tra l'altro, all'ing.
(tecnico di fiducia della la bozza della Per_2 Parte_1
scrittura concordata il 17 marzo 2014.
Senonchè, la società opposta, non ha fornito alcuna prova del fatto costitutivo della propria pretesa ed in particolare degli accordi raggiunti dai confinanti.
Nel giudizio di opposizione tornano, infatti, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. 3 Nel caso di specie l'unico elemento probatorio della specifica pretesa creditoria azionata si rinviene nella fattura n. 4/14, la quale per costante giurisprudenza non può, per sè sola considerata, assurgere ad idoneo mezzo di prova, attesa la sua natura di atto a formazione unilaterale da parte del soggetto che intende avvalersene (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011 “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”). Il predetto documento, inoltre, riporta un dato fiscale, partita iva, che non appartiene alla società opponente come è stato compiutamente dimostrato in atti dalla parte opponente.
Ed ancora!
Priva di pregio è altresì la scrittura depositata, con la quale si sarebbero determinati gli accordi raggiunti tra le parti, la quale risulta non compilata con i dati dell'opponente né firmata. Inoltre, l'istruttoria espletata nessuna prova ha fornito atta a dimostrare la conclusione del contratto e l'effettivo svolgimento della prestazione in favore dell'opponente anzi la testimonianza resa dal tecnico della società opposta che ha partecipato direttamente ai lavori riporta esattamente: “non posso confermare che il sig.
abbia prestato il proprio consenso”. Parte_1
In definitiva, all'esito della espletata istruttoria, non pare che il decreto ingiuntivo, in basa all'assenza di un preciso accordo in merito alle spettanze dei costi da sostenere, potesse essere emesso.
Tale essendo dunque il quadro probatorio, la pretesa fatta valere dalla non può trovare accoglimento e l'opposizione va Controparte_3
pertanto accolta.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei
4 parametri di cui al DM 55/14. Valori medi, tenuto conto tuttavia dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. 5115/14;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00, per compenso ed euro 150,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Nocera Inferiore 9.4.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare
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