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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 6308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6308/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 19.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
TO IA
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
GA ET con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- Per quanto riguarda l'abitazione familiare sita in via Vittorio EL II, n.33,
35018 San AR di UP (PD), la stessa resterà nella disponibilità del sig.
, il quale continuerà ad abitarvi;
CP_2
- Atteso che il sig. è titolare della quota di 1/2 (un mezzo) di proprietà della CP_2 casa coniugale sita in via Vittorio EL II, n. 33, 35018 San AR di UP
(PD) - censita al Catasto Fabbricati del Comune di San AR di UP (PD) - e la sig.ra è titolare della quota di 1/2 (un mezzo) di proprietà della stessa, CP_1 quest'ultima si obbliga a cedere e trasferire la propria quota di 1/2 di proprietà dell'immobile sito nel Comune di San AR di UP (PD), Via Vittorio
EL II n.33 (in catasto civico 19), eretto sull'area censita al Catasto terreni di detto Comune al foglio 7, particella 354, sub 6, 7, 8 e 9 , 10, come meglio identificato nell'atto di rogito del Notaio che si allega (doc.8), entro il Per_1
31.07.2025 con separato atto notarile in adempimento degli accordi di separazione, in favore del sig. , che si obbliga ad accettarla e riceverla. Le CP_2 spese dell'atto notarile saranno a carico al 50% per ciascun coniuge e le imposte a carico delle parti come per legge. Il trasferimento immobiliare di cui sopra viene convenuto al fine di regolamentare i rapporti economico-patrimoniali tra le parti in conseguenza della separazione personale;
- Il sig. si impegna quindi a pagare (accollo interno) l'intero importo CP_2 residuo del mutuo ipotecario cointestato ai coniugi ed acceso per l'acquisto della casa coniugale contratto con la secondo le previsioni ivi Controparte_3 contemplate e, dunque, a pagare anche la parte di spettanza della sig.ra , CP_1 senza nulla pretendere in restituzione dalla stessa, nonché si impegnerà a pagare le spese ordinarie e straordinarie gravanti sull'immobile;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per il proprio personale mantenimento;
- Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti;
- Le parti dichiarano di aver regolamentato, con i presenti accordi e con il puntuale adempimento di quanto in essi stabilito, ogni loro rapporto economico e patrimoniale derivante dalla pregressa convivenza matrimoniale e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'una dall'altra a tale titolo, né a qualsivoglia altro titolo o ragione, dandosi esse parti fin d'ora atto di avere convenuto le suddette pattuizioni al fine di regolare l'assetto dei loro rapporti in conseguenza della separazione coniugale.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025, e CP_1 CP_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in data 19.12.2015 in San AR di UP (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, al n.14, parte I, anno 2015, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte, sostitutive della presenza in udienza, depositate in data 3.11.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per l'omologazione della separazione consensuale.
*
Osserva il Tribunale che dalle concorsi allegazioni dei ricorrenti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni precisate in premessa che contengono anche pattuizioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, che non comportano alcun giudizio di adeguatezza e legittimità da parte del Tribunale.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6308/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 19.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
TO IA
e da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
GA ET con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- Per quanto riguarda l'abitazione familiare sita in via Vittorio EL II, n.33,
35018 San AR di UP (PD), la stessa resterà nella disponibilità del sig.
, il quale continuerà ad abitarvi;
CP_2
- Atteso che il sig. è titolare della quota di 1/2 (un mezzo) di proprietà della CP_2 casa coniugale sita in via Vittorio EL II, n. 33, 35018 San AR di UP
(PD) - censita al Catasto Fabbricati del Comune di San AR di UP (PD) - e la sig.ra è titolare della quota di 1/2 (un mezzo) di proprietà della stessa, CP_1 quest'ultima si obbliga a cedere e trasferire la propria quota di 1/2 di proprietà dell'immobile sito nel Comune di San AR di UP (PD), Via Vittorio
EL II n.33 (in catasto civico 19), eretto sull'area censita al Catasto terreni di detto Comune al foglio 7, particella 354, sub 6, 7, 8 e 9 , 10, come meglio identificato nell'atto di rogito del Notaio che si allega (doc.8), entro il Per_1
31.07.2025 con separato atto notarile in adempimento degli accordi di separazione, in favore del sig. , che si obbliga ad accettarla e riceverla. Le CP_2 spese dell'atto notarile saranno a carico al 50% per ciascun coniuge e le imposte a carico delle parti come per legge. Il trasferimento immobiliare di cui sopra viene convenuto al fine di regolamentare i rapporti economico-patrimoniali tra le parti in conseguenza della separazione personale;
- Il sig. si impegna quindi a pagare (accollo interno) l'intero importo CP_2 residuo del mutuo ipotecario cointestato ai coniugi ed acceso per l'acquisto della casa coniugale contratto con la secondo le previsioni ivi Controparte_3 contemplate e, dunque, a pagare anche la parte di spettanza della sig.ra , CP_1 senza nulla pretendere in restituzione dalla stessa, nonché si impegnerà a pagare le spese ordinarie e straordinarie gravanti sull'immobile;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per il proprio personale mantenimento;
- Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti;
- Le parti dichiarano di aver regolamentato, con i presenti accordi e con il puntuale adempimento di quanto in essi stabilito, ogni loro rapporto economico e patrimoniale derivante dalla pregressa convivenza matrimoniale e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'una dall'altra a tale titolo, né a qualsivoglia altro titolo o ragione, dandosi esse parti fin d'ora atto di avere convenuto le suddette pattuizioni al fine di regolare l'assetto dei loro rapporti in conseguenza della separazione coniugale.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2025, e CP_1 CP_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in data 19.12.2015 in San AR di UP (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, al n.14, parte I, anno 2015, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio.
Nelle note scritte, sostitutive della presenza in udienza, depositate in data 3.11.2025
i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per l'omologazione della separazione consensuale.
*
Osserva il Tribunale che dalle concorsi allegazioni dei ricorrenti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni precisate in premessa che contengono anche pattuizioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, che non comportano alcun giudizio di adeguatezza e legittimità da parte del Tribunale.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 alle condizioni indicate in premessa;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto