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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 20/05/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.538/2014 R.g.
Tra
in p.l.r.p.t. ) Parte_1 P.IVA_1
Rapp.to e difeso dagli avv.ti Alessio Colistra e Antonio Pasqua
OPPONENTE
E
n. 25/06/1988 ) Controparte_1 C.F._1
Rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Sorbilli
OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 08/04/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: Revocare e/o annul lare il decret o ingiunti vo opposto;
- Accertare e di chiarare l a total e infondat ezz a della pret esa cr edit izia per indet erminat ezza della domanda e/o mancanza assoluta di prova del preteso credito e per l'effetto revocare e/o annul lare il decr eto i ngiunti vo opposto;
- Accertare e di chi arar e
l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa creditizia avanzata, a seguito dell'integrale pagamento da parte della società resi stent e di t utt e l e obbl igaz ioni oggetto del rapporto di lavoro dedot to e dunque della t otal e soddi sfazi one dell a ricorrent e rispetto a diritto di credit o invocato e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarar e l a t otal e infondat ezza dell a ri chiesta rivalut azione
1 monetaria e degli interessi riconosciuti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiunti vo opposto anche in rel azione a t ali st atuizioni .
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 23.03.2015 al 09.09.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 20.01.2021, 12.01.2022, 15.02.2022, 15.06.2022,
08.11.2023, 06.03.2024, 23.10.2024, e all 'udi enza del 14.05.2025 , fratt anto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazi one cart olare, il Giudi cante, preso atto dell a ritual e comuni cazione all e parti del decret o reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposit o di not e scritt e ent ro il t ermi ne as segnato con il predetto decreto, l et te l e not e scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sent enza con cont estual e mot ivazi one, di cui dispone l a comuni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati .
In ordine al merito della controversia deve precisarsi quanto segue.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito, con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, che “nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav.,
13/03/2007 n.5816), mentre l'atto di costituzione dell'opposto, che ha veste sostanziale di attore, è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quello di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo” (v. Cass. 13-9-2003
n. 13467, Cass. 11-10-2004 n. 20118, Cass. 13-6-2002 n. 8502), essendo tenuto l'opposto in tale atto difensivo ad articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 c.p.c.
(v. Cass. 17-4-2002 n. 5526). Sono infatti consolidati i principi processuali secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura fra le parti un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente assumono la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto.
Pertanto, il ricorso in opposizione, a mente dell'art. 416 c.p.c. deve contenere la proposizione a pena di decadenza, delle eventuali domande in via riconvenzionale e delle eccezioni
Pag. 2 di 3 processuali che non siano rilevabili d'ufficio, nonché nella stessa memoria la presa di posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, la proposizione di tutte le sue difese in fatto e in diritto e l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Dal momento che sull'opponente grava sempre l'onere di articolare la propria difesa nei modi e limiti previsti dall'art. 416, terzo comma c.p.c., prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore e sottesi all'intimazione di pagamento, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione, consente al giudice di ritenere tali fatti, per i quali l'opposto aveva fornito prova documentale nel giudizio monitorio, come ammessi (art. 115 comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere probatorio come articolato in materia.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore valutazione, l'opposizione, così come proposta va rigettata e per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ex art. 91c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €1182,60 oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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