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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. CH OL Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1117/2025 R.G., del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
AZ AR
Ricorrente
contro nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, con l'avv. Gjomarkaj Alessandro C.F._2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1117/2025
Oggetto: modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “CONCLUSIONI CONGIUNTE”, sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale
dapprima con sentenza n° 634/2013 emessa il 4.7.2013 nell'ambito della causa n. 401/2013
R.G e successivamente con provvedimento del 18.10.2018 che, pur mutando gli aspetti riguardanti il mantenimento ed il collocamento dei figli, riconfermava il quantum
dell'emolumento divorzile , poiché inalterato ne risultava l'an.
Il ricorrente ha chiesto la revisione della prestazione economica divorzile, posto che
medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che la rendono necessaria.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1
revoca dell'assegno divorzile in proprio favore e chiedendo di revocare l'assegno di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne e autonomo economicamente. Per_1
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite.
In data 18.11.2025 le parti hanno depositato “CONCLUSIONI CONGIUNTE”,
sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori, con le quali hanno chiesto la definizione del procedimento alle condizioni congiunte rassegnate nell'accordo.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda congiunta volta ad ottenere la modifica in questione, in quanto detto accordo non è contrario a norme imperative di legge,
né all'ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio e l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno compensate.
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1117/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio statuite da questo Tribunale dapprima con sentenza n° 634/2013 emessa il 4.7.2013 nell'ambito della causa n. 401/2013 R.G. e successivamente con provvedimento del 18.10.2018 come da “CONCLUSIONI CONGIUNTE”, sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Presidente est.
CH OL
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. CH OL Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1117/2025 R.G., del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
AZ AR
Ricorrente
contro nata ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, con l'avv. Gjomarkaj Alessandro C.F._2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1117/2025
Oggetto: modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “CONCLUSIONI CONGIUNTE”, sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale
dapprima con sentenza n° 634/2013 emessa il 4.7.2013 nell'ambito della causa n. 401/2013
R.G e successivamente con provvedimento del 18.10.2018 che, pur mutando gli aspetti riguardanti il mantenimento ed il collocamento dei figli, riconfermava il quantum
dell'emolumento divorzile , poiché inalterato ne risultava l'an.
Il ricorrente ha chiesto la revisione della prestazione economica divorzile, posto che
medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che la rendono necessaria.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1
revoca dell'assegno divorzile in proprio favore e chiedendo di revocare l'assegno di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne e autonomo economicamente. Per_1
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite.
In data 18.11.2025 le parti hanno depositato “CONCLUSIONI CONGIUNTE”,
sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori, con le quali hanno chiesto la definizione del procedimento alle condizioni congiunte rassegnate nell'accordo.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
***
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda congiunta volta ad ottenere la modifica in questione, in quanto detto accordo non è contrario a norme imperative di legge,
né all'ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio e l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno compensate.
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1117/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio statuite da questo Tribunale dapprima con sentenza n° 634/2013 emessa il 4.7.2013 nell'ambito della causa n. 401/2013 R.G. e successivamente con provvedimento del 18.10.2018 come da “CONCLUSIONI CONGIUNTE”, sottoscritte da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Presidente est.
CH OL
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile