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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1478 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
FINO 1 SECURITISATION S.R.L. E PER ESSA QUALE MANDATARIA DO VALUE SPA (C.F. 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. LEPORE GIUSEPPE, con domicilio eletto in Roma alla via Polibio n.15, presso il difensore avv. LEPORE GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
CH RD NA (nato a [...] il [...], C.F. [...]),
IR UL (nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERTARELLI ELENA, con domicilio eletto in Milano alla via Boccaccio n.24, presso il difensore avv.
BERTARELLI ELENA;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
IA NA (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FORMENTI MONICA e dell'avv. MOROLLI ELIANA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Gramsci n.4, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Do AL s.p.a. quale mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l. ha convenuto in giudizio CH RD AT, NE CO e GA AT al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, stipulato in data 22.07.2022, a rogito del
Notaio, dott. Ludovico Bettoni, repertorio n. 3004, raccolta n. 1798, registrato a Varese il 25.07.2022, al n.
25328, deducendo la sussistenza di una donazione indiretta effettuata da parte di CH RD AT ed NE CO in favore di GA ON.
In particolare, ha dedotto: che i convenuti CH RD AT ed NE CO hanno posto in essere una donazione indiretta in favore della nipote GA AT, fornendole una parte della provvista per l'acquisto del diritto di nuda proprietà, vendutole da SI ON e IN ON, sugli immobili siti in Gallarate, via Cavour
n. 15; che tale atto era pregiudizievole per l'attrice in quanto poneva in pericolo la garanzia del suo credito
- 1 - accertato con decreto ingiuntivo non opposto e, pertanto, passato in giudicato;
che CH RD AT
e NE CO erano consapevoli di pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice in quanto la donazione indiretta era stata realizzata il 22.07.2022, e cioè subito dopo la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 22.03.2022.
Si sono costituiti in giudizio CH RD AT e NE CO eccependo la violazione dei termini a comparire;
la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per mancanza di prova della titolarità del credito ceduto;
nel merito, hanno contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea e hanno concluso per il rigetto della stessa.
Si è costituita in giudizio GA AT eccependo preliminarmente la violazione dei termini a comparire;
ha contestato la domanda di parte attrice deducendo l'inesistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Vanno preliminarmente richiamate in questa sede le osservazioni rese in sede di verifiche preliminare con decreto del 3.07.2024 circa il mancato rispetto dei termini a comparire e l'orientamento della Cassazione ( n.
10400/2017) circa la necessità di non doversi fissare ulteriore udienza se il convenuto che deduce la nullità della citazione si difende anche nel merito, così come avvenuto nel caso di specie.
Ciò precisato, va osservato quanto segue.
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo di dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato in data 22.07.2022 nella parte in cui si sostanzia in una donazione da parte di CH RD
AT e NE CO in favore di GA AT deducendo che questi ultimi hanno posto in essere una donazione indiretta in favore della nipote, avendole fornito una parte della provvista (€ 39.000,00) per l'acquisto del diritto di nuda proprietà, vendutole da SI ON e IN ON, sugli immobili siti in Gallarate, via Cavour
n. 15.
In via subordinata, con la prima memoria integrativa hanno chiesto di dichiarare l'inefficacia del trasferimento immobiliare sopra indicato nella percentuale ritenuta di giustizia.
Va innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di legittimazione (rectius, titolarità) ad agire della parte attrice per non aver provato in giudizio di essere titolare del credito ceduto.
Sul punto va, in via generale, affermato che, come osservato dalla Cassazione con sentenza n. 21821/2023 “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare
la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono
individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la
- 2 - pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
Nel caso di specie, in primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, è provato che il credito originariamente vantato da Capitalia S.p.A., quale mandataria di Banca di Roma S.p.A., nei confronti della Mira S.n.c. di AT CH e C., nonché dei suoi fideiussori CH RD AT e NE
CO, in virtù del decreto ingiuntivo n. 912/2003, emesso dal Tribunale di Latina in data 23.06.2003, è stato trasferito ad UniCredit S.p.A., come si evince dall'atto di fusione del 20.10.2008 che documenta come Banca di
Roma S.p.A. sia stata fusa per incorporazione in UniCredit S.p.A., con efficacia giuridica dal 1.11.2008 (doc. 1 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Risulta, poi, dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 11.12.2008, che Unicredit
S.p.A. ha ceduto ad Aspra Finance S.p.A. “tutti i crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa UniCredit Spa, con decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Bipop Carire S.p.A. e di
UniCredit Banca S.p.A., di cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a rogito notaio Gennaro Mariconda rep. 47912 racc. 13013 registrato a Roma il 20 ottobre 2008 (doc. 2 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Ebbene, guardando agli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotto in questa sede, che consentono di individuare i crediti senza incertezze, con conseguente idoneità asseverativa dell'avviso, non vi è dubbio che anche il credito in esame rientri tra quelli trasferiti alla prima cessionaria, sia con riferimento all'elemento temporale, che con riguardo alle caratteristiche del rapporto.
Ed invero, si tratta di credito classificato, alla data della cessione, in sofferenza poiché derivante da saldi debitori di due rapporti di conto corrente (n. 1325/51 e n. 1677/54), come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo prodotto in atti (cfr. doc. 1, pag. 3, di parte attrice).
Deve, pertanto, confermarsi l'originaria titolarità del credito in capo a Banca di Roma S.p.A, che successivamente è stata fusa per incorporazione in Unicredit S.p.A., la quale, come sopra precisato, ha ceduto il credito in esame ad Aspra Finance S.p.A., la quale, a sua volta, è stata poi fusa per incorporazione in UniCredit
Credit Management Bank S.p.A., con efficacia giuridica dal 1.01.2011 (doc. 3 allegato alla prima memoria di parte attrice). Quest'ultima, a sua volta, in data 25.11.2014 ha ceduto il credito in questione a Arena NPL One
S.r.l, come risulta dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 25.11.2014 (doc. 4 allegato alla prima memoria di parte attrice), avente ad oggetto, per l'appunto, i crediti ancora in essere già oggetto della cessione effettuata da Aspra Finance S.p.A.
Il credito de quo, infine, è stato ceduto da Arena NPL One S.r.l a Fino 1 Securitisation S.r.l. come si evince dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.8.2017 (doc. 6, allegato alla prima memoria
- 3 - di parte attrice), in cui si legge che oggetto di cessione sono, tra l'altro, “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Arena NPL ONE S.r.l. derivanti da
contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche di cui la Arena NPL
One S.r.l. era divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da UniCredit Credit Management Bank
S.p.A. in virtu' di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014 e per i quali è stato pubblicato l'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014” (doc. 6, punto vii).
Così ricostruite le cessioni che si sono susseguite nel tempo, deve concludersi che l'attrice abbia dimostrato la sua titolarità del credito, nonché di aver conferito procura speciale ad agire per il recupero dei suoi crediti a
DO S.p.A. (doc. 8 di parte attrice) così come in sede di prima memoria è stata fornita prova dei poteri di firma da parte del legale rappresentante di Do AL nei confronti dell'Avvocato Lepore ( doc. 10 di parte attrice); l'eccezione sollevata da parte convenuta risulta, pertanto, infondata.
Passando al merito della domanda, va osservato quanto segue.
Va innanzitutto rigettata l'istanza formulata dalla difesa di GA AT nella seconda memoria integrativa e volta alla sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione in relazione al credito vantato da parte attrice.
Si registra, in proposito, un superamento delle originarie statuizioni dei giudici di legittimità, per le quali la pendenza di un giudizio sull'esistenza del credito costituiva un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Oggi, invero, si reputa costantemente che il giudizio promosso con l'azione ex art. 2901 c.c. non sia soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia vertente sull'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 9440/04). "Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile,
bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata" (Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755).
Rileva, infatti, "una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori" (Cassazione civile,
sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212).
Tutto ciò precisato, e venendo ad esaminare il merito della pretesa di parte attrice va osservato quanto segue.
Parte attrice, in relazione all'acquisto del diritto di nuda proprietà da parte di GA AT sugli immobili acquistati in data 22.07.2022, ha prospettato la configurabilità di una donazione indiretta in quanto i nonni di
- 4 - GA AT (NE CO e CH RD AT) le hanno corrisposto per spirito di liberalità la somma di euro 39.000,00.
Deducendo la sussistenza di una donazione indiretta, e argomentando sulla base di una sentenza del Tribunale di Salerno, hanno ritenuto che quest'ultima potesse essere oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c. con i
"vantaggi" della natura gratuita dell'atto dispositivo.
Ebbene, sul punto, va osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte con sentenza n.16329 del
12.06.2024 ha confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza ( messo in discussione solo da un precedente) che il Tribunale ritiene condivisibile.
Sul punto afferma la Cassazione che “5.2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha distinto l'ipotesi in cui
l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il
disponente intende beneficiare dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.
Le Sezioni Unite, con sentenza N.9282/92, hanno affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente
arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del danaro
(Cass. S.U. 9282-92; Cassazione civile sez. II, 29/05/1998, n.5310; Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.
13619).
La donazione indiretta dell'immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del
prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga
l'intero costo (Cassazione civile sez. II, 31/01/2014, n. 2149).
La sentenza impugnata ha affermato che il denaro donato da Re.El. alla figlia Ca.El. costituiva una parte del
prezzo dell'immobile, sicché è escluso che il caso in esame possa ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi in cui l'intero costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante. Solo in tal caso la corresponsione del denaro sta in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, essendo identico il risultato giuridico-economico finale.”
Ebbene, nel caso di specie, solo una parte del prezzo della compravendita è stato sostenuto dal donante
(39.000,00 euro a fronte dei 60,000,00 totali) con la conseguenza che, alla luce di tale orientamento della Corte di Cassazione che è maggioritario e confermato recentemente dai giudici di legittimità, non può venire in rilievo nel caso di specie una donazione indiretta.
Non venendo in rilievo la prospettata donazione indiretta non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice in quanto solo la sussistenza di tale ipotesi si sarebbe potuto ravvisare un atto dispositivo revocabile ricorrendo in presupposti dell'art. 2901 c.c..
Al riguardo, ricordato che nel caso di acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda beneficiare, si ha la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto (cfr. Cass. 17604/2015) e che "la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire
- 5 - gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (cfr. Cass. 9379/2020), si osserva che, non potendosi ravvisare nel caso di specie una donazione indiretta in quanto i nonni di GA AT non hanno donato l'intero importo per il pagamento dell'immobile, non viene in rilievo una fattispecie di donazione indiretta.
Al riguardo si precisa che non viene in rilievo quindi la questione degli oneri allegatori e probatori in tema di eventus damni - sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali -quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015) - o in tema di pregiudizio - non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006;
Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012) - ovvero la questione degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
13330/2004; Cass. 9367/2006) in tema di elemento soggettivo (c.d. animus nocendi e c.d. partecipatio fraudis ovvero c.d. consilium fraudis e c.d. scientia fraudis) in caso di onerosità dell'atto dispositivo e di differente collocazione temporale dell'atto rispetto al sorgere del credito tanto con riferimento al debitore quanto con riferimento al terzo: questi sono profili successivi, che attengono alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, in uno con la sufficienza di una mera ragione di credito (cfr. Cass.
11573/2013; Cass. 1893/2012), ma a monte si deve provare l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale che, riducendo il patrimonio del debitore a danno del creditore, legittimi quest'ultimo ad agire per la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo nei propri riguardi.
In mancanza di un atto di disposizione patrimoniale non vi sarebbe l'oggetto stesso (modifica peggiorativa del patrimonio del debitore), a margine del quale verificare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria.
Nel caso di specie, poiché non risulta un formale atto di vendita da parte dei nonni CO NE e AT
CH nei confronti di GA AT l'attore ha inteso individuare detto atto dispositivo nel fatto che, sottesa alla vendita del diritto di nuda proprietà in favore della nipote, vi fosse una donazione indiretta, che presuppone,
oltre allo spirito di liberalità, la messa a disposizione del denaro per l'acquisto: questo costituiva l'atto dispositivo che avrebbe consentito di configurare, a seguito appunto della prospettata donazione indiretta del diritto di nuda proprietà (e non del denaro), l'atto dispositivo posto in essere da NE CO e CH RD AT a preteso danno dell'attore.
In mancanza di prova di detto atto dispositivo nei termini su indicati ( e cioè in assenza del pagamento di tutto il prezzo dell'immobile), la domanda non può trovare accoglimento.
Resta assorbita quindi ogni altra questione articolata dalle parti in relazione ai presupposti per la sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere la revocatoria.
Consegue al rigetto della domanda di revocatoria azionata la cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell'articolo 2668 c.c.
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di
- 6 - soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) nonché
alla luce del rigetto delle eccezioni formulate da entrambe le parti convenute circa il difetto di titolarità attiva del credito da parte dell'attore ( che fa configurare comunque una soccombenza parziale in relazione alle eccezioni formulate) sussistono gravi ragioni costituite dalla oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa (alla luce della peculiare questione di diritto esaminata e di un precedente della Corte di Cassazione che si è discostato dall'orientamento maggioritario in relazione alla fattispecie analizzata in questo giudizio) per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DO S.p.a., quale mandataria di Fino 1 Securitisation s.r.l. nei confronti di CH RD AT, NE CO e GA
AT, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) ordina all'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Milano territorio-servizio di pubblicità immobiliare
Milano 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n. 67125 registro generale e n.
48224 registro particolare effettuata con presentazione n.46 del 23.05.2024;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 08/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1478 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
FINO 1 SECURITISATION S.R.L. E PER ESSA QUALE MANDATARIA DO VALUE SPA (C.F. 00390840239), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. LEPORE GIUSEPPE, con domicilio eletto in Roma alla via Polibio n.15, presso il difensore avv. LEPORE GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
CH RD NA (nato a [...] il [...], C.F. [...]),
IR UL (nata a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BERTARELLI ELENA, con domicilio eletto in Milano alla via Boccaccio n.24, presso il difensore avv.
BERTARELLI ELENA;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
IA NA (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FORMENTI MONICA e dell'avv. MOROLLI ELIANA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Gramsci n.4, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Do AL s.p.a. quale mandataria di Fino 1 Securitisation S.r.l. ha convenuto in giudizio CH RD AT, NE CO e GA AT al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, stipulato in data 22.07.2022, a rogito del
Notaio, dott. Ludovico Bettoni, repertorio n. 3004, raccolta n. 1798, registrato a Varese il 25.07.2022, al n.
25328, deducendo la sussistenza di una donazione indiretta effettuata da parte di CH RD AT ed NE CO in favore di GA ON.
In particolare, ha dedotto: che i convenuti CH RD AT ed NE CO hanno posto in essere una donazione indiretta in favore della nipote GA AT, fornendole una parte della provvista per l'acquisto del diritto di nuda proprietà, vendutole da SI ON e IN ON, sugli immobili siti in Gallarate, via Cavour
n. 15; che tale atto era pregiudizievole per l'attrice in quanto poneva in pericolo la garanzia del suo credito
- 1 - accertato con decreto ingiuntivo non opposto e, pertanto, passato in giudicato;
che CH RD AT
e NE CO erano consapevoli di pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice in quanto la donazione indiretta era stata realizzata il 22.07.2022, e cioè subito dopo la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 22.03.2022.
Si sono costituiti in giudizio CH RD AT e NE CO eccependo la violazione dei termini a comparire;
la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per mancanza di prova della titolarità del credito ceduto;
nel merito, hanno contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea e hanno concluso per il rigetto della stessa.
Si è costituita in giudizio GA AT eccependo preliminarmente la violazione dei termini a comparire;
ha contestato la domanda di parte attrice deducendo l'inesistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Vanno preliminarmente richiamate in questa sede le osservazioni rese in sede di verifiche preliminare con decreto del 3.07.2024 circa il mancato rispetto dei termini a comparire e l'orientamento della Cassazione ( n.
10400/2017) circa la necessità di non doversi fissare ulteriore udienza se il convenuto che deduce la nullità della citazione si difende anche nel merito, così come avvenuto nel caso di specie.
Ciò precisato, va osservato quanto segue.
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo di dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato in data 22.07.2022 nella parte in cui si sostanzia in una donazione da parte di CH RD
AT e NE CO in favore di GA AT deducendo che questi ultimi hanno posto in essere una donazione indiretta in favore della nipote, avendole fornito una parte della provvista (€ 39.000,00) per l'acquisto del diritto di nuda proprietà, vendutole da SI ON e IN ON, sugli immobili siti in Gallarate, via Cavour
n. 15.
In via subordinata, con la prima memoria integrativa hanno chiesto di dichiarare l'inefficacia del trasferimento immobiliare sopra indicato nella percentuale ritenuta di giustizia.
Va innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di legittimazione (rectius, titolarità) ad agire della parte attrice per non aver provato in giudizio di essere titolare del credito ceduto.
Sul punto va, in via generale, affermato che, come osservato dalla Cassazione con sentenza n. 21821/2023 “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare
la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono
individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la
- 2 - pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
Nel caso di specie, in primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, è provato che il credito originariamente vantato da Capitalia S.p.A., quale mandataria di Banca di Roma S.p.A., nei confronti della Mira S.n.c. di AT CH e C., nonché dei suoi fideiussori CH RD AT e NE
CO, in virtù del decreto ingiuntivo n. 912/2003, emesso dal Tribunale di Latina in data 23.06.2003, è stato trasferito ad UniCredit S.p.A., come si evince dall'atto di fusione del 20.10.2008 che documenta come Banca di
Roma S.p.A. sia stata fusa per incorporazione in UniCredit S.p.A., con efficacia giuridica dal 1.11.2008 (doc. 1 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Risulta, poi, dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 11.12.2008, che Unicredit
S.p.A. ha ceduto ad Aspra Finance S.p.A. “tutti i crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa UniCredit Spa, con decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Bipop Carire S.p.A. e di
UniCredit Banca S.p.A., di cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a rogito notaio Gennaro Mariconda rep. 47912 racc. 13013 registrato a Roma il 20 ottobre 2008 (doc. 2 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Ebbene, guardando agli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotto in questa sede, che consentono di individuare i crediti senza incertezze, con conseguente idoneità asseverativa dell'avviso, non vi è dubbio che anche il credito in esame rientri tra quelli trasferiti alla prima cessionaria, sia con riferimento all'elemento temporale, che con riguardo alle caratteristiche del rapporto.
Ed invero, si tratta di credito classificato, alla data della cessione, in sofferenza poiché derivante da saldi debitori di due rapporti di conto corrente (n. 1325/51 e n. 1677/54), come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo prodotto in atti (cfr. doc. 1, pag. 3, di parte attrice).
Deve, pertanto, confermarsi l'originaria titolarità del credito in capo a Banca di Roma S.p.A, che successivamente è stata fusa per incorporazione in Unicredit S.p.A., la quale, come sopra precisato, ha ceduto il credito in esame ad Aspra Finance S.p.A., la quale, a sua volta, è stata poi fusa per incorporazione in UniCredit
Credit Management Bank S.p.A., con efficacia giuridica dal 1.01.2011 (doc. 3 allegato alla prima memoria di parte attrice). Quest'ultima, a sua volta, in data 25.11.2014 ha ceduto il credito in questione a Arena NPL One
S.r.l, come risulta dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 25.11.2014 (doc. 4 allegato alla prima memoria di parte attrice), avente ad oggetto, per l'appunto, i crediti ancora in essere già oggetto della cessione effettuata da Aspra Finance S.p.A.
Il credito de quo, infine, è stato ceduto da Arena NPL One S.r.l a Fino 1 Securitisation S.r.l. come si evince dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.8.2017 (doc. 6, allegato alla prima memoria
- 3 - di parte attrice), in cui si legge che oggetto di cessione sono, tra l'altro, “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Arena NPL ONE S.r.l. derivanti da
contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche di cui la Arena NPL
One S.r.l. era divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da UniCredit Credit Management Bank
S.p.A. in virtu' di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014 e per i quali è stato pubblicato l'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014” (doc. 6, punto vii).
Così ricostruite le cessioni che si sono susseguite nel tempo, deve concludersi che l'attrice abbia dimostrato la sua titolarità del credito, nonché di aver conferito procura speciale ad agire per il recupero dei suoi crediti a
DO S.p.A. (doc. 8 di parte attrice) così come in sede di prima memoria è stata fornita prova dei poteri di firma da parte del legale rappresentante di Do AL nei confronti dell'Avvocato Lepore ( doc. 10 di parte attrice); l'eccezione sollevata da parte convenuta risulta, pertanto, infondata.
Passando al merito della domanda, va osservato quanto segue.
Va innanzitutto rigettata l'istanza formulata dalla difesa di GA AT nella seconda memoria integrativa e volta alla sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione in relazione al credito vantato da parte attrice.
Si registra, in proposito, un superamento delle originarie statuizioni dei giudici di legittimità, per le quali la pendenza di un giudizio sull'esistenza del credito costituiva un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Oggi, invero, si reputa costantemente che il giudizio promosso con l'azione ex art. 2901 c.c. non sia soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia vertente sull'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 9440/04). "Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile,
bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata" (Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755).
Rileva, infatti, "una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori" (Cassazione civile,
sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212).
Tutto ciò precisato, e venendo ad esaminare il merito della pretesa di parte attrice va osservato quanto segue.
Parte attrice, in relazione all'acquisto del diritto di nuda proprietà da parte di GA AT sugli immobili acquistati in data 22.07.2022, ha prospettato la configurabilità di una donazione indiretta in quanto i nonni di
- 4 - GA AT (NE CO e CH RD AT) le hanno corrisposto per spirito di liberalità la somma di euro 39.000,00.
Deducendo la sussistenza di una donazione indiretta, e argomentando sulla base di una sentenza del Tribunale di Salerno, hanno ritenuto che quest'ultima potesse essere oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c. con i
"vantaggi" della natura gratuita dell'atto dispositivo.
Ebbene, sul punto, va osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte con sentenza n.16329 del
12.06.2024 ha confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza ( messo in discussione solo da un precedente) che il Tribunale ritiene condivisibile.
Sul punto afferma la Cassazione che “5.2. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha distinto l'ipotesi in cui
l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il
disponente intende beneficiare dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.
Le Sezioni Unite, con sentenza N.9282/92, hanno affermato che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente
arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del danaro
(Cass. S.U. 9282-92; Cassazione civile sez. II, 29/05/1998, n.5310; Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.
13619).
La donazione indiretta dell'immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del
prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga
l'intero costo (Cassazione civile sez. II, 31/01/2014, n. 2149).
La sentenza impugnata ha affermato che il denaro donato da Re.El. alla figlia Ca.El. costituiva una parte del
prezzo dell'immobile, sicché è escluso che il caso in esame possa ricondursi alla fattispecie della donazione indiretta di immobile, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi in cui l'intero costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante. Solo in tal caso la corresponsione del denaro sta in luogo dell'attribuzione liberale dell'immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, essendo identico il risultato giuridico-economico finale.”
Ebbene, nel caso di specie, solo una parte del prezzo della compravendita è stato sostenuto dal donante
(39.000,00 euro a fronte dei 60,000,00 totali) con la conseguenza che, alla luce di tale orientamento della Corte di Cassazione che è maggioritario e confermato recentemente dai giudici di legittimità, non può venire in rilievo nel caso di specie una donazione indiretta.
Non venendo in rilievo la prospettata donazione indiretta non può trovare accoglimento la domanda di parte attrice in quanto solo la sussistenza di tale ipotesi si sarebbe potuto ravvisare un atto dispositivo revocabile ricorrendo in presupposti dell'art. 2901 c.c..
Al riguardo, ricordato che nel caso di acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda beneficiare, si ha la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto (cfr. Cass. 17604/2015) e che "la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire
- 5 - gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (cfr. Cass. 9379/2020), si osserva che, non potendosi ravvisare nel caso di specie una donazione indiretta in quanto i nonni di GA AT non hanno donato l'intero importo per il pagamento dell'immobile, non viene in rilievo una fattispecie di donazione indiretta.
Al riguardo si precisa che non viene in rilievo quindi la questione degli oneri allegatori e probatori in tema di eventus damni - sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali -quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015) - o in tema di pregiudizio - non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006;
Cass. 7767/2007; Cass. 1896/2012) - ovvero la questione degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
13330/2004; Cass. 9367/2006) in tema di elemento soggettivo (c.d. animus nocendi e c.d. partecipatio fraudis ovvero c.d. consilium fraudis e c.d. scientia fraudis) in caso di onerosità dell'atto dispositivo e di differente collocazione temporale dell'atto rispetto al sorgere del credito tanto con riferimento al debitore quanto con riferimento al terzo: questi sono profili successivi, che attengono alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, in uno con la sufficienza di una mera ragione di credito (cfr. Cass.
11573/2013; Cass. 1893/2012), ma a monte si deve provare l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale che, riducendo il patrimonio del debitore a danno del creditore, legittimi quest'ultimo ad agire per la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo nei propri riguardi.
In mancanza di un atto di disposizione patrimoniale non vi sarebbe l'oggetto stesso (modifica peggiorativa del patrimonio del debitore), a margine del quale verificare la sussistenza dei presupposti per la revocatoria.
Nel caso di specie, poiché non risulta un formale atto di vendita da parte dei nonni CO NE e AT
CH nei confronti di GA AT l'attore ha inteso individuare detto atto dispositivo nel fatto che, sottesa alla vendita del diritto di nuda proprietà in favore della nipote, vi fosse una donazione indiretta, che presuppone,
oltre allo spirito di liberalità, la messa a disposizione del denaro per l'acquisto: questo costituiva l'atto dispositivo che avrebbe consentito di configurare, a seguito appunto della prospettata donazione indiretta del diritto di nuda proprietà (e non del denaro), l'atto dispositivo posto in essere da NE CO e CH RD AT a preteso danno dell'attore.
In mancanza di prova di detto atto dispositivo nei termini su indicati ( e cioè in assenza del pagamento di tutto il prezzo dell'immobile), la domanda non può trovare accoglimento.
Resta assorbita quindi ogni altra questione articolata dalle parti in relazione ai presupposti per la sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere la revocatoria.
Consegue al rigetto della domanda di revocatoria azionata la cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell'articolo 2668 c.c.
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di
- 6 - soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) nonché
alla luce del rigetto delle eccezioni formulate da entrambe le parti convenute circa il difetto di titolarità attiva del credito da parte dell'attore ( che fa configurare comunque una soccombenza parziale in relazione alle eccezioni formulate) sussistono gravi ragioni costituite dalla oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa (alla luce della peculiare questione di diritto esaminata e di un precedente della Corte di Cassazione che si è discostato dall'orientamento maggioritario in relazione alla fattispecie analizzata in questo giudizio) per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
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Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DO S.p.a., quale mandataria di Fino 1 Securitisation s.r.l. nei confronti di CH RD AT, NE CO e GA
AT, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) ordina all'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Milano territorio-servizio di pubblicità immobiliare
Milano 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n. 67125 registro generale e n.
48224 registro particolare effettuata con presentazione n.46 del 23.05.2024;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 08/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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