Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2184
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella di pagamento

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché la ricorrente non ha impugnato, nei termini di rito, la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle entrate, che costituisce atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento qui impugnata.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione triennale

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, osservando che dopo l'ultima intimazione di pagamento notificata a mezzo PEC, la resistente ha notificato l'atto qui impugnato prima del decorso di un ulteriore termine triennale.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'intimazione

    La Corte rigetta la doglianza, ritenendo che qualunque vizio della notifica sia sanato per raggiungimento dello scopo, avendo la destinataria tempestivamente impugnato l'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2184
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2184
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo