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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 13/02/2026, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2184/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
HE PP, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8186/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130314525817000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002624312000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1606/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 22 aprile 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificato dall'Agenzia delle entrate RI, per tassa automobilistica, anno 2023, affidando il gravame a quattro mezzi.
L'Agenzia delle entrate RI e la regione Lazio si sono costituite in giudizio, eccependo entrambe l'inammissibilità del ricorso e concludendo, nel merito, per il suo integrale rigetto.
Il ricorso sul merito della pretesa tributaria è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha impugnato – nel termine di rito – la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle entrate
RI personalmente in data 4 settembre 2014, che costituisce atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento qui impugnata.
Quanto all'eccezione di prescrizione triennale, è sufficiente osservare che dopo l'ultima intimazione di pagamento n. 09720239086887606000 – notificata a mezzo PEC il 20 settembre
2023 e non impugnata nei termini –, la resistente ha notificato l'atto qui impugnato (il 3 febbraio 2025) prima del decorso di un ulteriore termine triennale.
Né può sostenersi la nullità della notifica dell'intimazione qui impugnata, per l'assorbente considerazione che qualunque vizio – pure in thesi ipotizzabile – risulta sanato per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo la destinataria tempestivamente impugnato l'atto innanzi a questa Corte.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US FI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
HE PP, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8186/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1Rappresentato da - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130314525817000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002624312000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1606/2026 depositato il 12/02/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 22 aprile 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificato dall'Agenzia delle entrate RI, per tassa automobilistica, anno 2023, affidando il gravame a quattro mezzi.
L'Agenzia delle entrate RI e la regione Lazio si sono costituite in giudizio, eccependo entrambe l'inammissibilità del ricorso e concludendo, nel merito, per il suo integrale rigetto.
Il ricorso sul merito della pretesa tributaria è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha impugnato – nel termine di rito – la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle entrate
RI personalmente in data 4 settembre 2014, che costituisce atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento qui impugnata.
Quanto all'eccezione di prescrizione triennale, è sufficiente osservare che dopo l'ultima intimazione di pagamento n. 09720239086887606000 – notificata a mezzo PEC il 20 settembre
2023 e non impugnata nei termini –, la resistente ha notificato l'atto qui impugnato (il 3 febbraio 2025) prima del decorso di un ulteriore termine triennale.
Né può sostenersi la nullità della notifica dell'intimazione qui impugnata, per l'assorbente considerazione che qualunque vizio – pure in thesi ipotizzabile – risulta sanato per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo la destinataria tempestivamente impugnato l'atto innanzi a questa Corte.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US FI