Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/06/2025, n. 12149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12149 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08829/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8829 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Antonio Silipo e Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
A- Del decreto a firma del Ministro dell'interno pro tempore, -OMISSIS- del 10 maggio 2021, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza, ex art. 9 comma 1 lett. F) legge n. 91/1992, avanzata dal ricorrente;
B- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all'emanazione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con provvedimento datato 10 maggio 2021, codice pratica -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno comunicava al sig. -OMISSIS- il rigetto della domanda di cittadinanza da lui presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 con una motivazione essenzialmente basata:
a) sull’esistenza di precedenti penali (non dichiarati dall’istante) indicati nel decreto medesimo e risalenti all’anno 1995;
c) sulla conseguente inaffidabilità dell’istante e sulla sua mancata integrazione nella comunità nazionale.
Tale diniego è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- con il ricorso in esame.
Con memoria depositata il 10 aprile 2025 il Ministero dell’Interno, già costituito in giudizio, ha evidenziato che alla luce delle risultanze emerse e degli ulteriori elementi acquisiti in sede di ricorso l’Amministrazione ha ritenuto di riaprire l’istruttoria sulla posizione del ricorrente e ha disposto il riesame della sua posizione.
L’anzidetta determinazione ministeriale in autotutela ha determinato, come dichiarato dalla stessa amministrazione (pur in mancanza di una formale produzione dell’atto di annullamento diniego), la cessazione della materia del contendere;
Con memoria depositata il 9 giugno 2025 il ricorrente, preso atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ha insistito per la soccombenza virtuale dell’amministrazione con condanna di quest’ultima alla refusione delle spese di lite (da distrarsi a suo favore).
Quanto sopra induce il Collegio a dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto del sopravvenuto riesame da parte dell’amministrazione della posizione del ricorrente e del sostanziale ritiro in autotutela del provvedimento impugnato.
Ritiene peraltro il Collegio che le spese di lite possano essere compensate tra le parti atteso che l’Amministrazione si è rideterminata in autotutela sulla base di nuovi elementi emersi in sede di giudizio (il ricorrente, tra l’altro, non aveva dichiarato in sede di presentazione dell’istanza il precedente penale accertato in istruttoria dall’amministrazione);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.