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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 75/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 75/2022 R.G. di appello avverso sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 31/08/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 904/2014, non notificata avente ad oggetto: Proprietà
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT TT, PEC come da registri di giustizia
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SASSI Antonio CP_1 C.F._2 e SASSI Paolo, PEC come da registri di giustizia
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024, svolta tramite il deposito di note scritte: per l'appellante-appellata incidentale, l'avv. Turchetta “si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, che devono intendersi qui ritrascritte, e ne chiede l'accoglimento.
Con riferimento a quanto ex adverso dedotto nella comparsa di costituzione avversaria, si oppone all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato, perché infondato in fatto e diritto, e ne chiede il rigetto.
Si oppone alla richiesta di CTU ex adverso richiesta.” per l'appellata-appellante incidentale, gli avv. Sassi Antonio e Sassi Paolo chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia:
Pag. 1 a 8 “1) Rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra cassare la CP_1 sentenza n. 325/2021 del Tribunale di Isernia nella parte in cui sembra essere stata rigettata la domanda proposta sottoforma di reconventio reconventionis di usucapione della posizione del canale di irrigazione al centro del presente giudizio per possesso ultratrentennale, e dichiarare sulla stessa il non luogo a provvedere essendo venuta meno, per intervenuta rinuncia da parte della
, la domanda riconvenzionale di arretramento del canale alla distanza di cui all'art. 891 cc;
Pt_1
3) In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello ritenga la reconventio reconventionis proposta dalla quale domanda autonoma e non dipendente dalla domanda CP_1 riconvenzionale della , riformare la sentenza impugnata nella parte in cui sembra aver Pt_1 rigettato la reconventio reconventionis della e dichiarare l'intervenuta usucapione della CP_1 posizione in cui attualmente si trova il canale al centro del giudizio, per intervenuto possesso ultratrentennale;
4) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non affronta la richiesta della di CP_1 verificare la necessità di realizzare piccole opere al confine tra le particelle propria e della Pt_1 al fine di evitare che l'incuria dell'appellante potesse provocare ulteriori danni in futuro e, a tal fine, ammettere la CTU richiesta sin dal primo grado di giudizio e reiterata in corso di causa.
5) Con vittoria di spese e compensi della fase.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 23/614, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 esponendo di essere proprietaria del fondo sito in agro di NI (IS), in catasto
[...] al fl. 9 particella 839, nel quale si trovava un canale di irrigazione, di suo esclusivo uso, che è posto al confine per circa 43 metri con il fondo di proprietà della convenuta in catasto al fl. 9 Pt_1 part. 380, che è situato a quota superiore di circa un metro;
l'attrice sosteneva che la mancata manutenzione del fondo confinante da parte della aveva determinato l'ostruzione del Pt_1 suddetto canale di irrigazione (causata da caduta di materiale, terriccio e vegetazione) e che aveva dovuto provvedere a proprie spese alla ripulitura dello stesso.
L'attrice chiedeva pertanto al Tribunale di Isernia di condannare la convenuta ad effettuare le attività di riparazione e manutenzione sul proprio fondo e sul canale in questione ed anche il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 900,00, corrispondenti alle spese sostenute negli anni 2010- 2014 per la pulizia del canale stesso.
La convenuta si costituiva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata del terzo , effettivo possessore del fondo, per estendere nei suoi confronti la domanda Persona_1 dell'attrice; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
infine, proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice ad arretrare il fosso di scolo oggetto di causa alla distanza legale di cui all'art. 891 c.c.; la proponeva CP_1 reconventio reconventionis volta all'accertamento dell'usucapione del canale di irrigazione, da lei posseduto a suo dire per oltre quarant'anni, e del diritto al suo mantenimento ad una distanza inferiore alla misura legale di cui all'art. 891 c.c.
Non autorizzata la chiamata del terzo ed istruita la causa mediante prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 325/2021 pubblicata il 31/08/2021, condannava
Pag. 2 a 8 la convenuta al pagamento di € 900,00 in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, rigettando ogni altra ulteriore domanda.
1.4 La sentenza del Tribunale ha accertato la periodica ostruzione del canale a causa della crescita di vegetazione spontanea e caduta di terriccio e fogliame dal fondo sovrastante della convenuta, con conseguente necessità per l'attrice di provvedere alla pulizia, ed ha riconosciuto, in applicazione del generale obbligo di manutenzione e custodia di cui all'art. 2051 c.c., la responsabilità della convenuta per omessa manutenzione del fondo di sua proprietà, quantificando in € 900,00 il danno subito dalla per provvedere alla ripulitura del canale CP_1 ostruito. Non ha accolto le domande di condanna della convenuta ad effettuare le attività di riparazione e manutenzione dell'argine, in quanto l'art. 2051 c.c. prevede solo il rimedio risarcitorio;
inoltre ha dato atto della rinuncia della convenuta alla domanda riconvenzionale di arretramento del canale a distanza legale e dell'infondatezza della domanda di usucapione svolta dall'attrice per mancanza della prova del possesso per il periodo di tempo previsto dalla legge.
1.5 Avverso la suddetta sentenza, veniva proposto appello da Parte_1 notificato il 25/02/2022, con il quale si chiedeva, in accoglimento dell'impugnazione, di rigettare la domanda spiegata dalla in primo grado e di condannarla alle spese del doppio grado di CP_1 giudizio.
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/06/2022, la proponeva CP_1 appello incidentale, chiedendo alla Corte di:
“1) Rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra cassare la CP_1 sentenza n. 325/2021 del Tribunale di Isernia nella parte in cui sembra essere stata rigettata la domanda proposta sottoforma di reconventio reconventionis di usucapione della posizione del canale di irrigazione al centro del presente giudizio per possesso ultra trentennale, e dichiarare sulla stessa il non luogo a provvedere essendo venuta meno, per intervenuta rinuncia da parte della
, la domanda riconvenzionale di arretramento del canale alla distanza di cui all'art. 891 cc;
Pt_1
3) In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello ritenga la reconventio reconventionis proposta dalla quale domanda autonoma e non dipendente dalla domanda CP_1 riconvenzionale della , riformare la sentenza impugnata nella parte in cui sembra aver Pt_1 rigettato la reconventio reconventionis della e dichiarare l'intervenuta usucapione della CP_1 posizione in cui attualmente si trova il canale al centro del giudizio, per intervenuto possesso ultratrentennale;
4) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non affronta la richiesta della di CP_1 verificare la necessità di realizzare piccole opere al confine tra le particelle propria e della Pt_1 al fine di evitare che l'incuria dell'appellante potesse provocare ulteriori danni in futuro e, a tal fine, ammettere la CTU richiesta sin dal primo grado di giudizio e reiterata in corso di causa.
5) Con vittoria di spese e compensi della fase.”
1.7. Con ordinanza del 21/11/2022, la Corte ha rigettato la richiesta di ammissione di CTU formulata dall'appellante incidentale;
all'udienza del 23/10/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello principale è articolato in tre distinti motivi:
Pag. 3 a 8 I) Erroneità della sentenza emessa nella parte in cui ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e non della normativa prevista dagli artt. 915-916-917 c.c. Vizio di extra petizione ai sensi dell'art. 112 cpc e vizio di omessa motivazione ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c. II) Erroneità della sentenza emessa nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al Pt_1 risarcimento del danno e, in subordine, errata quantificazione dell'importo. Vizio di omessa ed erronea motivazione ai sensi dell'art. 132 cpc. III) Erroneità della sentenza emessa per violazione dell'art. 92 cpc, violazione del giusto processo art. 111 Cost. e motivazione apparente. Violazione del DM n. 37 del 8/3/2018.
3. Con il primo motivo di appello principale, l'appellante contesta l'applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 2051 c.c. invece degli artt. 915, 916 e 917 c.c.; ritiene che, applicando queste ultime norme, si dovrebbe negare qualsiasi obbligo del proprietario del fondo sovrastante di provvedere alla manutenzione degli argini (ostruiti per mere cause naturali) ed escludere la responsabilità per non aver provveduto. Censura, inoltre, l'errata considerazione delle prove testimoniali, da cui emergerebbe che il canale oggetto di causa è in realtà un “modestissimo fosso di scolo delle acque”, di uso esclusivo della , ostruito a causa della sua posizione CP_1 sottostante per la caduta naturale di foglie e terriccio e che non implica alcuna responsabilità risarcitoria della . Pt_1
4. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ribadisce che la proprietaria del fondo sovrastante non possa essere condannata al risarcimento del danno, in quanto l'ostruzione del fosso di scolo dipendeva da cause naturali e non da un'attività colposa della;
sarebbe anzi Pt_1
l'attrice responsabile per aver realizzato il canale vicino alla scarpata, e solo su di lei graverebbe l'obbligo di riparazione e manutenzione dell'argine, in applicazione degli artt. 915 e 916 c.c. Infine, l'appellante contesta comunque la quantificazione del risarcimento, ritenendo la somma di € 900,00 esagerata rispetto ai semplici lavori di pulizia del canale che dovevano essere effettuati.
4.1 I primi due motivi dell'appello principale, connessi ed esaminabili congiuntamente, non sono fondati.
Ritiene la Corte che il caso di specie non possa essere regolato dagli artt. 915, 916 e 917 c.c., ma che debba farsi applicazione della disciplina dell'art. 2051 c.c.
Le norme del Codice civile richiamate dall'appellante riguardano la riparazione o la ricostruzione delle sponde o degli argini in caso di loro distruzione o di naturale variazione del corso delle acque (art. 915) o il caso di ingombro di materiale nell'argine che determini straripamento delle acque e allagamento nei fondi vicini (art. 916), stabilendo che le spese per tali riparazioni spettano a tutti i proprietari cui l'argine torna utile (art. 917, co. 1), salvo il caso di colpa di uno dei proprietari.
Nel caso di specie, non si è in presenza né di sponde né di argini, come osservato dalla parte appellata, ma di un canale destinato naturalmente alla raccolta delle acque e utilizzato, almeno in parte, per scopi di irrigazione dalla proprietaria . Non viene in rilievo nessuna delle ipotesi CP_1 degli artt. 915 e ss.: non si è verificata la distruzione del canale, né la variazione naturale del corso delle acque, né sussiste un ingombro di materiale tale da far straripare le acque e danneggiare i fondi vicini. Dagli atti del processo (fotografie del canale, prove testimoniali), si rileva invece che vi è stata la caduta naturale di terriccio e fogliame nel canale, oltre alla crescita di vegetazione spontanea, tale da costringere la proprietaria alla sua ripulitura.
La sentenza della Cassazione n. 3264 del 1987 richiamata dall'appellante non è rilevante nel caso in esame, poiché riguarda il caso di un movimento franoso cagionato dal deflusso delle acque,
Pag. 4 a 8 che ha danneggiato il fondo sottostante;
la stessa sentenza evidenzia che l'alterazione dello stato dei luoghi non deve essere addebitabile a fatti naturali e a fatti non imputabili né riferibili al proprietario del fondo superiore, mentre nella fattispecie la domanda riguarda proprio il fatto della caduta di terriccio, di fogliame e della crescita di vegetazione imputabile all'omessa manutenzione da parte del proprietario del fondo superiore, motivo per cui, ove detta omissione venga accertata, in ogni caso nel deriverebbe la sua responsabilità, secondo la giurisprudenza citata.
Va evidenziato che nel caso di specie, non viene in rilievo la necessità di regolare il deflusso di acque tra i fondi confinanti e determinare le responsabilità in caso di rottura di argini ed eventi franosi (ipotesi tutte disciplinate e regolate dagli artt. 915, 916, 917 c.c.); di converso, la controversia richiede di determinare la responsabilità del proprietario di un fondo che, omettendo la manutenzione dello stesso, determini l'ostruzione di un canale sottostante, con conseguente impossibilità per il proprietario di utilizzarlo per i suoi scopi e sopportazione di spese per la sua ripulitura.
Ne consegue che è corretto ritenere applicabile la disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.; il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile ed eccezionale che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. 30775/2017; Cass. 27724/2018). La crescita di vegetazione spontanea la caduta di fogliame e terriccio nel canale è circostanza del tutto naturale e prevedibile, inidonea a costituire caso fortuito (in ogni caso mai invocato dall'appellante).
Dalle prove testimoniali assunte in primo grado non emerge la descrizione di uno stato dei luoghi tale da escludere le responsabilità della , come invece da quest'ultima sostenuto. I Pt_1 testi infatti hanno tutti riconosciuto dalle foto il canale di irrigazione oggetto di causa;
la teste
, proprietaria confinante, ha reso nota l'esistenza di un altro canale, di proprietà comunale, Tes_1 proveniente da monte e ha riferito che la deviava occasionalmente l'acqua dal predetto CP_1 canale di irrigazione, la raccoglieva nel suo canale più piccolo e le utilizzava a scopi di irrigazione;
la stessa , in sede di interrogatorio formale, ha confermato di far passare l'acqua del canale CP_1 comunale nel proprio fosso;
il teste ha dichiarato che il canale in questione spesso veniva Tes_2 ostruito (“l'acqua non scendeva”) da “spine” o “dall'erba che cresce nell'acqua” e ha ammesso di essere stato incaricato più volte dalla proprietaria di provvedere alla pulizia del canale. Nessun teste nega la circostanza dell'ostruzione del canale o fornisce la prova dell'avvenuta manutenzione del proprio fondo da parte della , né d'altronde tale ultima circostanza è stata mai Pt_1 sostenuta dalla stessa;
del resto, dalla documentazione fotografica in atti si evince la presenza di vegetazione spontanea sul fondo posto a monte, tale da rendere del tutto verosimile il danno rappresentato dalla parte attrice relativo all'irregolare deflusso delle acque.
Ne deriva la conferma della responsabilità della per aver omesso la manutenzione del Pt_1 proprio fondo, non essendo altresì rilevante o decisiva l'esatta qualificazione del canale, che l'appellante definisce mero “fosso di scolo”; neppure rileva quale sia l'effettivo utilizzo dello stesso (tra l'altro è provato un suo uso, almeno parziale, per scopi irrigui).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno (lett. D) secondo motivo) l'appellante ritiene palesemente esagerata la spesa rispetto alle dimensioni del fosso di talché la pulizia sarebbe potuta avvenire manualmente e non con mezzi meccanici, come avvenuto.
Pag. 5 a 8 Sotto il profilo del quantum, si ritiene di confermare il risarcimento di € 900,00 stabilito dal giudice di primo grado, non essendo stata in alcun modo provata dall'appellante l'impossibilità di manutenere il canale con mezzi meccanici, così come affermato e provato dalla . Inoltre, CP_1 diversamente da quanto prospettato dall'appellante, non risulta esservi stato alcun travisamento della testimonianza resa sul punto da . Invero, dal verbale d'udienza del 17/5/2016 Testimone_3 emerge che il teste non ha affermato di aver percepito la somma di € 900,00, oltre che per la pulizia del canale oggetto di causa, anche della scarpata e del canale comunale, limitandosi a riferire di essere stato talvolta incaricato di svolgere tali lavori. Ne consegue che la decisione del primo giudice, fondata su una fattura prodotta dall'attrice (doc. 5 dell'atto di citazione di primo grado, non allegata in appello dall'appellante a sostegno delle sue contestazioni- grava sull'appellante l'onere di ripristinare i documenti su cui si fonda la censura, o di attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti al giudice di appello Cass. n. 1462/2013; Cass. n. 11797/2016; Cass. n.
1628/2018; Cass. n. 40606/2021) deve essere integralmente confermata.
5. L'appello incidentale proposto dalla è articolato in due motivi. CP_1
5.1 Con il primo motivo, l'appellante incidentale sostiene che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui rigetta l'ulteriore domanda formulata dalla (accertare il proprio CP_1 diritto a mantenere il canale di irrigazione ad una distanza inferiore alla misura legale, per averlo usucapito) in conseguenza della domanda riconvenzionale della convenuta (di arretramento del canale stesso nel rispetto della distanza di legge). Osserva come a seguito della rinuncia da parte della alla propria domanda riconvenzionale (non riproposta più nelle conclusioni Pt_1 rassegnate il 19/04/2021), anche la reconventio reconventionis dell'attuale appellata avrebbe dovuto intendersi rinunciata con conseguente preclusione all'esame del merito. In ogni caso l'appellante incidentale ritiene fondata nel merito la domanda in questione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Dagli atti risulta che la convenuta rinunciava alla propria domanda riconvenzionale in Pt_1 quanto non riproposta nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 22/04/2021 dichiarando espressamente di non avere più interesse alla proposizione della domanda nella comparsa conclusionale del 18/06/2021.
Pertanto, pur in assenza di espressa rinuncia alla reconventio reconventionis da parte dell'attrice, appare corretto intendere tale domanda come decaduta senza necessità di scrutinarla nel merito;
infatti, la reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale del convenuto, deve essere consequenziale rispetto ad essa e dipendere dal medesimo titolo introdotto come domanda dal convenuto, non potendo configurarsi come pretesa del tutto nuova, sganciata dalla lite originaria (Cass. 26782/2016; Cass. 16564/2018).
La sentenza deve essere corretta nel senso di dichiarare non luogo a provvedere sulla reconventio reconventionis, senza esaminarla nel merito.
Le ulteriori contestazioni sul merito della domanda volta all'accertamento dell'usucapione sono chiaramente assorbite.
5.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, censura la sentenza del CP_1
Tribunale nella parte in cui ha disatteso la sua richiesta di verificare (tramite CTU) la necessità di realizzare piccole opere al confine tra il proprio fondo e quello della , al fine di evitare che Pt_1
Pag. 6 a 8 l'incuria del fondo sovrastante possa provocare ulteriori danni in futuro, con condanna della ad effettuare tali attività di riparazione e manutenzione. Pt_1
Il motivo non è fondato.
Premesso che la richiesta di ammissione di CTU, disattesa in primo grado e reiterata in appello, è stata rigettata da questo giudice con ordinanza del 21/11/2022 non ravvisandosi alcuna necessità di ammettere la consulenza, la sentenza di primo grado deve essere confermata in relazione al rigetto della domanda di condanna della convenuta all'esecuzione di opere di riparazione e manutenzione sul proprio fondo. Come correttamente rilevato dal Tribunale, non c'è disposizione normativa che sancisca un obbligo del proprietario del fondo sovrastante ad eseguire riparazione e manutenzione sul fondo, essendo previsto come rimedio solo il risarcimento del danno provocato (ai sensi dell'art. 2051 c.c.).
5. Riguardo alle spese riferite al primo grado di giudizio, l'appellante principale (con il terzo motivo) censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la convenuta soccombente al pagamento delle spese di giudizio: sostiene che, poiché il Tribunale ha accolto solo una delle molteplici domande formulate dall'attrice, si configurerebbe soccombenza reciproca e vi sarebbero i presupposti per disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438 del 22/02/2016).
Nella fattispecie va considerato che è stata accolta solo la domanda di condanna al risarcimento del danno, proposta dalla parte attrice, mentre sono state rigettate le domande di condanna della convenuta ad effettuare le attività di riparazione e manutenzione degli argini e del canale di irrigazione, rispetto alle quali la convenuta risulta vincitrice;
nel giudizio di appello è stato accolto il motivo di appello principale relativo alle spese e rigettati i primo due motivi, mentre l'appello incidentale è stato accolto unicamente in relazione al primo motivo (peraltro privo di effetti sostanziali favorevoli).
6. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio al regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 23297/21); avuto riguardo all'esito complessivo della lite va disposta la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo a carico della la restante metà, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 CP_1 per il primo grado, valore della causa € 900,00, parametri medi, in ragione dell'attività prestata, e per il grado di appello in applicazione del D.M. 147/2022 parametri medi, in ragione dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 325/2021 pubblicata in data 31/8/2021 dal Tribunale di Isernia nell'ambito del procedimento n. R.G. 904/2014, così provvede:
Pag. 7 a 8 - in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale dell'attrice;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone la compensazione di ½ delle spese del primo grado di giudizio e condanna Parte_1
a pagare in favore di , la restante metà, che liquida per tale quota in €
[...] CP_1
132,00 per spese ed € 315,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- dichiara compensate per 1/2 le spese del giudizio di appello e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , del residuo mezzo, che liquida per tale quota
[...] CP_1 in € 32,25 per spese ed € 336,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 9/9/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 75/2022 R.G. di appello avverso sentenza n. 325/2021 resa dal Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 31/08/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 904/2014, non notificata avente ad oggetto: Proprietà
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT TT, PEC come da registri di giustizia
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SASSI Antonio CP_1 C.F._2 e SASSI Paolo, PEC come da registri di giustizia
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024, svolta tramite il deposito di note scritte: per l'appellante-appellata incidentale, l'avv. Turchetta “si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, che devono intendersi qui ritrascritte, e ne chiede l'accoglimento.
Con riferimento a quanto ex adverso dedotto nella comparsa di costituzione avversaria, si oppone all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato, perché infondato in fatto e diritto, e ne chiede il rigetto.
Si oppone alla richiesta di CTU ex adverso richiesta.” per l'appellata-appellante incidentale, gli avv. Sassi Antonio e Sassi Paolo chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia:
Pag. 1 a 8 “1) Rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra cassare la CP_1 sentenza n. 325/2021 del Tribunale di Isernia nella parte in cui sembra essere stata rigettata la domanda proposta sottoforma di reconventio reconventionis di usucapione della posizione del canale di irrigazione al centro del presente giudizio per possesso ultratrentennale, e dichiarare sulla stessa il non luogo a provvedere essendo venuta meno, per intervenuta rinuncia da parte della
, la domanda riconvenzionale di arretramento del canale alla distanza di cui all'art. 891 cc;
Pt_1
3) In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello ritenga la reconventio reconventionis proposta dalla quale domanda autonoma e non dipendente dalla domanda CP_1 riconvenzionale della , riformare la sentenza impugnata nella parte in cui sembra aver Pt_1 rigettato la reconventio reconventionis della e dichiarare l'intervenuta usucapione della CP_1 posizione in cui attualmente si trova il canale al centro del giudizio, per intervenuto possesso ultratrentennale;
4) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non affronta la richiesta della di CP_1 verificare la necessità di realizzare piccole opere al confine tra le particelle propria e della Pt_1 al fine di evitare che l'incuria dell'appellante potesse provocare ulteriori danni in futuro e, a tal fine, ammettere la CTU richiesta sin dal primo grado di giudizio e reiterata in corso di causa.
5) Con vittoria di spese e compensi della fase.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 23/614, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 esponendo di essere proprietaria del fondo sito in agro di NI (IS), in catasto
[...] al fl. 9 particella 839, nel quale si trovava un canale di irrigazione, di suo esclusivo uso, che è posto al confine per circa 43 metri con il fondo di proprietà della convenuta in catasto al fl. 9 Pt_1 part. 380, che è situato a quota superiore di circa un metro;
l'attrice sosteneva che la mancata manutenzione del fondo confinante da parte della aveva determinato l'ostruzione del Pt_1 suddetto canale di irrigazione (causata da caduta di materiale, terriccio e vegetazione) e che aveva dovuto provvedere a proprie spese alla ripulitura dello stesso.
L'attrice chiedeva pertanto al Tribunale di Isernia di condannare la convenuta ad effettuare le attività di riparazione e manutenzione sul proprio fondo e sul canale in questione ed anche il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 900,00, corrispondenti alle spese sostenute negli anni 2010- 2014 per la pulizia del canale stesso.
La convenuta si costituiva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata del terzo , effettivo possessore del fondo, per estendere nei suoi confronti la domanda Persona_1 dell'attrice; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
infine, proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice ad arretrare il fosso di scolo oggetto di causa alla distanza legale di cui all'art. 891 c.c.; la proponeva CP_1 reconventio reconventionis volta all'accertamento dell'usucapione del canale di irrigazione, da lei posseduto a suo dire per oltre quarant'anni, e del diritto al suo mantenimento ad una distanza inferiore alla misura legale di cui all'art. 891 c.c.
Non autorizzata la chiamata del terzo ed istruita la causa mediante prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 325/2021 pubblicata il 31/08/2021, condannava
Pag. 2 a 8 la convenuta al pagamento di € 900,00 in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, rigettando ogni altra ulteriore domanda.
1.4 La sentenza del Tribunale ha accertato la periodica ostruzione del canale a causa della crescita di vegetazione spontanea e caduta di terriccio e fogliame dal fondo sovrastante della convenuta, con conseguente necessità per l'attrice di provvedere alla pulizia, ed ha riconosciuto, in applicazione del generale obbligo di manutenzione e custodia di cui all'art. 2051 c.c., la responsabilità della convenuta per omessa manutenzione del fondo di sua proprietà, quantificando in € 900,00 il danno subito dalla per provvedere alla ripulitura del canale CP_1 ostruito. Non ha accolto le domande di condanna della convenuta ad effettuare le attività di riparazione e manutenzione dell'argine, in quanto l'art. 2051 c.c. prevede solo il rimedio risarcitorio;
inoltre ha dato atto della rinuncia della convenuta alla domanda riconvenzionale di arretramento del canale a distanza legale e dell'infondatezza della domanda di usucapione svolta dall'attrice per mancanza della prova del possesso per il periodo di tempo previsto dalla legge.
1.5 Avverso la suddetta sentenza, veniva proposto appello da Parte_1 notificato il 25/02/2022, con il quale si chiedeva, in accoglimento dell'impugnazione, di rigettare la domanda spiegata dalla in primo grado e di condannarla alle spese del doppio grado di CP_1 giudizio.
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/06/2022, la proponeva CP_1 appello incidentale, chiedendo alla Corte di:
“1) Rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra cassare la CP_1 sentenza n. 325/2021 del Tribunale di Isernia nella parte in cui sembra essere stata rigettata la domanda proposta sottoforma di reconventio reconventionis di usucapione della posizione del canale di irrigazione al centro del presente giudizio per possesso ultra trentennale, e dichiarare sulla stessa il non luogo a provvedere essendo venuta meno, per intervenuta rinuncia da parte della
, la domanda riconvenzionale di arretramento del canale alla distanza di cui all'art. 891 cc;
Pt_1
3) In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello ritenga la reconventio reconventionis proposta dalla quale domanda autonoma e non dipendente dalla domanda CP_1 riconvenzionale della , riformare la sentenza impugnata nella parte in cui sembra aver Pt_1 rigettato la reconventio reconventionis della e dichiarare l'intervenuta usucapione della CP_1 posizione in cui attualmente si trova il canale al centro del giudizio, per intervenuto possesso ultratrentennale;
4) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non affronta la richiesta della di CP_1 verificare la necessità di realizzare piccole opere al confine tra le particelle propria e della Pt_1 al fine di evitare che l'incuria dell'appellante potesse provocare ulteriori danni in futuro e, a tal fine, ammettere la CTU richiesta sin dal primo grado di giudizio e reiterata in corso di causa.
5) Con vittoria di spese e compensi della fase.”
1.7. Con ordinanza del 21/11/2022, la Corte ha rigettato la richiesta di ammissione di CTU formulata dall'appellante incidentale;
all'udienza del 23/10/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello principale è articolato in tre distinti motivi:
Pag. 3 a 8 I) Erroneità della sentenza emessa nella parte in cui ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e non della normativa prevista dagli artt. 915-916-917 c.c. Vizio di extra petizione ai sensi dell'art. 112 cpc e vizio di omessa motivazione ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c. II) Erroneità della sentenza emessa nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al Pt_1 risarcimento del danno e, in subordine, errata quantificazione dell'importo. Vizio di omessa ed erronea motivazione ai sensi dell'art. 132 cpc. III) Erroneità della sentenza emessa per violazione dell'art. 92 cpc, violazione del giusto processo art. 111 Cost. e motivazione apparente. Violazione del DM n. 37 del 8/3/2018.
3. Con il primo motivo di appello principale, l'appellante contesta l'applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 2051 c.c. invece degli artt. 915, 916 e 917 c.c.; ritiene che, applicando queste ultime norme, si dovrebbe negare qualsiasi obbligo del proprietario del fondo sovrastante di provvedere alla manutenzione degli argini (ostruiti per mere cause naturali) ed escludere la responsabilità per non aver provveduto. Censura, inoltre, l'errata considerazione delle prove testimoniali, da cui emergerebbe che il canale oggetto di causa è in realtà un “modestissimo fosso di scolo delle acque”, di uso esclusivo della , ostruito a causa della sua posizione CP_1 sottostante per la caduta naturale di foglie e terriccio e che non implica alcuna responsabilità risarcitoria della . Pt_1
4. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ribadisce che la proprietaria del fondo sovrastante non possa essere condannata al risarcimento del danno, in quanto l'ostruzione del fosso di scolo dipendeva da cause naturali e non da un'attività colposa della;
sarebbe anzi Pt_1
l'attrice responsabile per aver realizzato il canale vicino alla scarpata, e solo su di lei graverebbe l'obbligo di riparazione e manutenzione dell'argine, in applicazione degli artt. 915 e 916 c.c. Infine, l'appellante contesta comunque la quantificazione del risarcimento, ritenendo la somma di € 900,00 esagerata rispetto ai semplici lavori di pulizia del canale che dovevano essere effettuati.
4.1 I primi due motivi dell'appello principale, connessi ed esaminabili congiuntamente, non sono fondati.
Ritiene la Corte che il caso di specie non possa essere regolato dagli artt. 915, 916 e 917 c.c., ma che debba farsi applicazione della disciplina dell'art. 2051 c.c.
Le norme del Codice civile richiamate dall'appellante riguardano la riparazione o la ricostruzione delle sponde o degli argini in caso di loro distruzione o di naturale variazione del corso delle acque (art. 915) o il caso di ingombro di materiale nell'argine che determini straripamento delle acque e allagamento nei fondi vicini (art. 916), stabilendo che le spese per tali riparazioni spettano a tutti i proprietari cui l'argine torna utile (art. 917, co. 1), salvo il caso di colpa di uno dei proprietari.
Nel caso di specie, non si è in presenza né di sponde né di argini, come osservato dalla parte appellata, ma di un canale destinato naturalmente alla raccolta delle acque e utilizzato, almeno in parte, per scopi di irrigazione dalla proprietaria . Non viene in rilievo nessuna delle ipotesi CP_1 degli artt. 915 e ss.: non si è verificata la distruzione del canale, né la variazione naturale del corso delle acque, né sussiste un ingombro di materiale tale da far straripare le acque e danneggiare i fondi vicini. Dagli atti del processo (fotografie del canale, prove testimoniali), si rileva invece che vi è stata la caduta naturale di terriccio e fogliame nel canale, oltre alla crescita di vegetazione spontanea, tale da costringere la proprietaria alla sua ripulitura.
La sentenza della Cassazione n. 3264 del 1987 richiamata dall'appellante non è rilevante nel caso in esame, poiché riguarda il caso di un movimento franoso cagionato dal deflusso delle acque,
Pag. 4 a 8 che ha danneggiato il fondo sottostante;
la stessa sentenza evidenzia che l'alterazione dello stato dei luoghi non deve essere addebitabile a fatti naturali e a fatti non imputabili né riferibili al proprietario del fondo superiore, mentre nella fattispecie la domanda riguarda proprio il fatto della caduta di terriccio, di fogliame e della crescita di vegetazione imputabile all'omessa manutenzione da parte del proprietario del fondo superiore, motivo per cui, ove detta omissione venga accertata, in ogni caso nel deriverebbe la sua responsabilità, secondo la giurisprudenza citata.
Va evidenziato che nel caso di specie, non viene in rilievo la necessità di regolare il deflusso di acque tra i fondi confinanti e determinare le responsabilità in caso di rottura di argini ed eventi franosi (ipotesi tutte disciplinate e regolate dagli artt. 915, 916, 917 c.c.); di converso, la controversia richiede di determinare la responsabilità del proprietario di un fondo che, omettendo la manutenzione dello stesso, determini l'ostruzione di un canale sottostante, con conseguente impossibilità per il proprietario di utilizzarlo per i suoi scopi e sopportazione di spese per la sua ripulitura.
Ne consegue che è corretto ritenere applicabile la disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.; il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile ed eccezionale che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. 30775/2017; Cass. 27724/2018). La crescita di vegetazione spontanea la caduta di fogliame e terriccio nel canale è circostanza del tutto naturale e prevedibile, inidonea a costituire caso fortuito (in ogni caso mai invocato dall'appellante).
Dalle prove testimoniali assunte in primo grado non emerge la descrizione di uno stato dei luoghi tale da escludere le responsabilità della , come invece da quest'ultima sostenuto. I Pt_1 testi infatti hanno tutti riconosciuto dalle foto il canale di irrigazione oggetto di causa;
la teste
, proprietaria confinante, ha reso nota l'esistenza di un altro canale, di proprietà comunale, Tes_1 proveniente da monte e ha riferito che la deviava occasionalmente l'acqua dal predetto CP_1 canale di irrigazione, la raccoglieva nel suo canale più piccolo e le utilizzava a scopi di irrigazione;
la stessa , in sede di interrogatorio formale, ha confermato di far passare l'acqua del canale CP_1 comunale nel proprio fosso;
il teste ha dichiarato che il canale in questione spesso veniva Tes_2 ostruito (“l'acqua non scendeva”) da “spine” o “dall'erba che cresce nell'acqua” e ha ammesso di essere stato incaricato più volte dalla proprietaria di provvedere alla pulizia del canale. Nessun teste nega la circostanza dell'ostruzione del canale o fornisce la prova dell'avvenuta manutenzione del proprio fondo da parte della , né d'altronde tale ultima circostanza è stata mai Pt_1 sostenuta dalla stessa;
del resto, dalla documentazione fotografica in atti si evince la presenza di vegetazione spontanea sul fondo posto a monte, tale da rendere del tutto verosimile il danno rappresentato dalla parte attrice relativo all'irregolare deflusso delle acque.
Ne deriva la conferma della responsabilità della per aver omesso la manutenzione del Pt_1 proprio fondo, non essendo altresì rilevante o decisiva l'esatta qualificazione del canale, che l'appellante definisce mero “fosso di scolo”; neppure rileva quale sia l'effettivo utilizzo dello stesso (tra l'altro è provato un suo uso, almeno parziale, per scopi irrigui).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno (lett. D) secondo motivo) l'appellante ritiene palesemente esagerata la spesa rispetto alle dimensioni del fosso di talché la pulizia sarebbe potuta avvenire manualmente e non con mezzi meccanici, come avvenuto.
Pag. 5 a 8 Sotto il profilo del quantum, si ritiene di confermare il risarcimento di € 900,00 stabilito dal giudice di primo grado, non essendo stata in alcun modo provata dall'appellante l'impossibilità di manutenere il canale con mezzi meccanici, così come affermato e provato dalla . Inoltre, CP_1 diversamente da quanto prospettato dall'appellante, non risulta esservi stato alcun travisamento della testimonianza resa sul punto da . Invero, dal verbale d'udienza del 17/5/2016 Testimone_3 emerge che il teste non ha affermato di aver percepito la somma di € 900,00, oltre che per la pulizia del canale oggetto di causa, anche della scarpata e del canale comunale, limitandosi a riferire di essere stato talvolta incaricato di svolgere tali lavori. Ne consegue che la decisione del primo giudice, fondata su una fattura prodotta dall'attrice (doc. 5 dell'atto di citazione di primo grado, non allegata in appello dall'appellante a sostegno delle sue contestazioni- grava sull'appellante l'onere di ripristinare i documenti su cui si fonda la censura, o di attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti al giudice di appello Cass. n. 1462/2013; Cass. n. 11797/2016; Cass. n.
1628/2018; Cass. n. 40606/2021) deve essere integralmente confermata.
5. L'appello incidentale proposto dalla è articolato in due motivi. CP_1
5.1 Con il primo motivo, l'appellante incidentale sostiene che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui rigetta l'ulteriore domanda formulata dalla (accertare il proprio CP_1 diritto a mantenere il canale di irrigazione ad una distanza inferiore alla misura legale, per averlo usucapito) in conseguenza della domanda riconvenzionale della convenuta (di arretramento del canale stesso nel rispetto della distanza di legge). Osserva come a seguito della rinuncia da parte della alla propria domanda riconvenzionale (non riproposta più nelle conclusioni Pt_1 rassegnate il 19/04/2021), anche la reconventio reconventionis dell'attuale appellata avrebbe dovuto intendersi rinunciata con conseguente preclusione all'esame del merito. In ogni caso l'appellante incidentale ritiene fondata nel merito la domanda in questione.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Dagli atti risulta che la convenuta rinunciava alla propria domanda riconvenzionale in Pt_1 quanto non riproposta nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 22/04/2021 dichiarando espressamente di non avere più interesse alla proposizione della domanda nella comparsa conclusionale del 18/06/2021.
Pertanto, pur in assenza di espressa rinuncia alla reconventio reconventionis da parte dell'attrice, appare corretto intendere tale domanda come decaduta senza necessità di scrutinarla nel merito;
infatti, la reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale del convenuto, deve essere consequenziale rispetto ad essa e dipendere dal medesimo titolo introdotto come domanda dal convenuto, non potendo configurarsi come pretesa del tutto nuova, sganciata dalla lite originaria (Cass. 26782/2016; Cass. 16564/2018).
La sentenza deve essere corretta nel senso di dichiarare non luogo a provvedere sulla reconventio reconventionis, senza esaminarla nel merito.
Le ulteriori contestazioni sul merito della domanda volta all'accertamento dell'usucapione sono chiaramente assorbite.
5.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, censura la sentenza del CP_1
Tribunale nella parte in cui ha disatteso la sua richiesta di verificare (tramite CTU) la necessità di realizzare piccole opere al confine tra il proprio fondo e quello della , al fine di evitare che Pt_1
Pag. 6 a 8 l'incuria del fondo sovrastante possa provocare ulteriori danni in futuro, con condanna della ad effettuare tali attività di riparazione e manutenzione. Pt_1
Il motivo non è fondato.
Premesso che la richiesta di ammissione di CTU, disattesa in primo grado e reiterata in appello, è stata rigettata da questo giudice con ordinanza del 21/11/2022 non ravvisandosi alcuna necessità di ammettere la consulenza, la sentenza di primo grado deve essere confermata in relazione al rigetto della domanda di condanna della convenuta all'esecuzione di opere di riparazione e manutenzione sul proprio fondo. Come correttamente rilevato dal Tribunale, non c'è disposizione normativa che sancisca un obbligo del proprietario del fondo sovrastante ad eseguire riparazione e manutenzione sul fondo, essendo previsto come rimedio solo il risarcimento del danno provocato (ai sensi dell'art. 2051 c.c.).
5. Riguardo alle spese riferite al primo grado di giudizio, l'appellante principale (con il terzo motivo) censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la convenuta soccombente al pagamento delle spese di giudizio: sostiene che, poiché il Tribunale ha accolto solo una delle molteplici domande formulate dall'attrice, si configurerebbe soccombenza reciproca e vi sarebbero i presupposti per disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438 del 22/02/2016).
Nella fattispecie va considerato che è stata accolta solo la domanda di condanna al risarcimento del danno, proposta dalla parte attrice, mentre sono state rigettate le domande di condanna della convenuta ad effettuare le attività di riparazione e manutenzione degli argini e del canale di irrigazione, rispetto alle quali la convenuta risulta vincitrice;
nel giudizio di appello è stato accolto il motivo di appello principale relativo alle spese e rigettati i primo due motivi, mentre l'appello incidentale è stato accolto unicamente in relazione al primo motivo (peraltro privo di effetti sostanziali favorevoli).
6. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio al regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 23297/21); avuto riguardo all'esito complessivo della lite va disposta la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo a carico della la restante metà, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 CP_1 per il primo grado, valore della causa € 900,00, parametri medi, in ragione dell'attività prestata, e per il grado di appello in applicazione del D.M. 147/2022 parametri medi, in ragione dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 325/2021 pubblicata in data 31/8/2021 dal Tribunale di Isernia nell'ambito del procedimento n. R.G. 904/2014, così provvede:
Pag. 7 a 8 - in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale dell'attrice;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone la compensazione di ½ delle spese del primo grado di giudizio e condanna Parte_1
a pagare in favore di , la restante metà, che liquida per tale quota in €
[...] CP_1
132,00 per spese ed € 315,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- dichiara compensate per 1/2 le spese del giudizio di appello e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , del residuo mezzo, che liquida per tale quota
[...] CP_1 in € 32,25 per spese ed € 336,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 9/9/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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