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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 1333/'25 del ruolo generale
T R A
rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
A. Musone, presso il cui studio in Aversa (CE), alla Via A. Ligabue n. 20, elett.te domcilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale procuratore speciale di CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Controparte_2 di Roma del 21.7.2015, dall'avv. A. di Stefano, elettivamente Persona_1 domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N. 371 2024 00168731 27 000, con il quale l' aveva CP_3 ingiunto al ricorrente il pagamento di €. 4.793,35 per contributi fissi dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 01/2022 al 12/2023; di esser socio al 55% CP_1 dell'impresa Kayla Nature S.r.l.s., senza partecipazione al lavoro aziendale;
di essere iscritto alla Gestione Separata dal 28/01/2022. Contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione ed invocava l'autorità del giudicato intervenuto con riferimento ad altro periodo. Rassegnava la seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'avviso impugnato inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ricorrendo i gravi motivi previsti dalla legge quali, segnatamente, il fumus boni iuris, rappresentato dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 203 e 208 della Legge 662/96, nonché il periculum in mora, determinato dalle difficoltà economiche in cui si verrebbe a trovare l'opponente a causa del prelievo delle somme richieste, che consentono di insistere per la sospensione dell'esecutività dell'impugnato avviso;
- dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione, non dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito N. 371 2024 00168731 27 000 e per l'effetto annullare il predetto atto, dichiarandolo nullo e/o illegittimo e privo di ogni effetto e conseguenza di legge;
- condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, diritti ed onorari del CP_3 giudizio, con clausola di attribuzione in favore del costituito procuratore antistatario”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo che il CP_1 ricorrente era stato iscritto alla gestione commercianti (a seguito di domanda presentata tramite Comunica per la società KAYLA NATURE SRLS. Contestava l'applicabilità del giudicato.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce il giudicato intervenuto con riferimento al periodo dal maggio 2019 a dicembre 2020 (cfr sentenza di cui all'allegato n. 4 della produzione di parte ricorrente).
In ordine all'efficacia del giudicato con riferimento ai rapporti di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr Cass civ n. 1954/23). Ciò non si è verificato nel caso di specie. Invero l'iscrizione alla gestione Commercianti è stata richiesta dalla parte ricorrente quando, all'atto della iscrizione alla camera di Commercio inviato ad tramite canale Comunica, era stato CP_1 compilato il riquadro AC (cfr. relativo allegato al fascicolo , in cui dichiarava la CP_1 sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commercianti per svolgere attività abituale e prevalente in favore della Società a far data dal 15.2.2020 e dunque non costituisce fatto sopravvenuto alla decisione.
Pertanto, in ragione dell'intervenuto giudicato in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso e dichiararsi non dovute le poste di cui all'avviso di addebito n. 371 2024 00168731 27 000. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le poste di cui all'avviso di addebito n. 371 2024 00168731 27 000;
2) Compensa le spese.
Napoli 11.8.2025
Il Giudice del lavoro