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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6260/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CAPOVILLA ELISA ANGELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CAPOVILLA ELISA ANGELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 25.10.2025 e che nulla è pervenuto;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a TREVISO il 07/06/1993) Parte_1
e (n. a CITTADELLA (PD) il 15/03/1990), matrimonio contratto il 22/12/2018 e Parte_2
iscritto al n. 47, Parte II, Serie C, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
LI TA alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale, sita in Loria (TV), Via De Gasperi n.72, rimarrà nella disponibilità della signora Parte_1
con tutti gli arredi e corredi, ivi contenuti, affinchè vi abiti con il figlio
[...] Persona_1
I coniugi danno atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare. Parte_2
2 PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio minore viene affidato in via condivisa, a norma degli artt. 337 ter e ss. c.c., ad entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente col genitore, con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della sua vita.
4. avrà collocazione prevalente e residenza stabile presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé il Per_1
figlio secondo le modalità e i tempi di permanenza che tengono conto degli orari e dei turni di lavoro del padre Per_1
medesimo, come segue.
Il padre potrà tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese (da concordare di volta in volta tra i genitori Per_1
in base ai turni di lavoro del signor . Il weekend che trascorrerà con il papà potrà svolgersi o dal venerdì Pt_2 Per_1
pomeriggio dalla fine dell'orario di scuola al sabato pomeriggio sino alle ore 14,00 o alle ore 20,00 (in base ai turni di lavoro del signor oppure dal sabato mattina dalle ore 10,00 sino alla domenica alle ore 10,00 o alle ore 19,00 (in Pt_2
base al turno di lavoro del signor . Nel caso in cui il papà non lavori nella giornata di domenica del weekend di Pt_2
spettanza considerato, egli potrà tenere sino alla mattina del lunedì, quando lo accompagnerà a scuola o a casa della Per_1
madre nel periodo non scolastico.
- Nelle settimane in cui il papà trascorrerà il weekend con il figlio potrà trascorrere con il figlio anche un Per_1
giorno infrasettimanale (indicativamente il giovedì) con eventuale pernotto
- Nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il papà, starà con il papà il giovedì dalla fine Per_1 Per_1
della scuola con eventuale pernotto ed un eventuale altro giorno (da individuare di volta in volta tra i genitori in base ai turni di lavoro del signor con pernotto. Pt_2
- I genitori potranno assumere, in ogni caso, qualsiasi diverso accordo in merito alla permanenza di presso Per_1
il padre, alla luce degli impegni di lavoro del padre stesso e quelli scolastici ed extrascolastici e dei desideri del minore.
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà pari tempo con ciascun genitore, alternando di anno in anno le Per_1
principali festività. In ogni caso i genitori concordano che nella prima settimana di gennaio di ogni anno, trascorra Per_1
con il papà almeno due giorni consecutivi con pernotto.
3 Allo stesso modo sarà per le vacanze Pasquali, quando starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, Per_1
alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
- Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con due settimane di ferie esclusive, anche non Per_1
consecutive, previo accordo circa le date, da raggiungersi almeno entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il signor verserà, a titolo di concorso al mantenimento del figlio alla sig.ra , entro il Pt_2 Per_1 Parte_1
giorno 15 di ciascun mese nel conto corrente intestato a quest'ultima, con decorrenza dal presente mese, l'importo di € 300,00
(euro trecento/00) mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dalla data di udienza.
6. Quanto alle spese straordinarie, le parti concordano espressamente che saranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa adottato da codesto Tribunale.
I conti relativi alle suddette spese dovranno essere regolati entro un mese dalla data in cui gli esborsi per le stesse sono stati effettivamente effettuati, previa esibizione da parte del genitore che ne ha sostenuto la spesa della relativa documentazione.
7. I signori e concordano affinchè l'assegno unico familiare UU (o qualsivoglia altra Parte_1 Parte_2
contribuzione pubblica integrativa o sostituiva dell'UU), continui ad essere percepito per l'intero dalla madre. A tal fine il sig. rilascia, ad ogni effetto di legge, il proprio espresso consenso/autorizzazione al riguardo, obbligandosi Parte_2
espressamente a partire dalla data della presente udienza a compiere tutti i necessari adempimenti a ciò collegati, affinchè la signora possa beneficiare delle agevolazioni indicate e si rende quindi disponibile, a semplice richiesta della sig.ra Parte_1
, ad effettuare tutte le eventuali incombenze richieste per l'erogazione del contributo e/o eventuale rinnovo. Parte_1
8. I signori e concordano che le detrazioni fiscali per i figli a carico vengano usufruite al Parte_1 Parte_2
100% dalla signora . Parte_1
9. I ricorrenti si prestano sin d'ora il consenso al rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per l'espatrio e si rilasciano sin d'ora reciproco assenso affinché il figlio possa essere dotato di passaporto individuale e di qualsiasi Per_1
altro documento valido per l'espatrio, ai sensi della normativa vigente in materia.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E NON
10. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
4 Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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