TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 91/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 4/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ) e LA AC (C.F./P.I.: Parte_1 C.F._1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Lupo e Benedetta C.F._2
Chiocchini, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), alla Via della Stazione Vecchia,
8, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli avvisi di Addebito n. 387 202200015783 69 000 e n. 387 2022 00015810 03 000, coi quali si era ingiunto il pagamento della somma di € 9.554,88, quali contributi e sanzioni asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti relativamente all'anno 2014.
1.1 Per quanto di interesse dedussero come tali avvisi d'addebito erano stati emessi in conseguenza gli “avvisi di accertamento nn. T8P021P01213 (notificato alla società,
Pag. 1 di 3 doc. 2), T8P011P01226 (notificato al Sig. doc. 3), T8P011P01228 (notificato Parte_1
alla Sig.ra e T8P011P01230 (notificato alla Sig.ra AC, doc. 4), con i quali Pt_2
l'Ente aveva liquidato le maggiori imposte a carico della società e dei soci, coi relativi interessi, e irrogando le sanzioni di legge”. Avevano proceduto ad impugnare gli avvisi di accertamento innanzi all'allora Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con ricorso pendente ed iscritto con R.G.R. n. 319/2020.
1.2. Con memoria depositata in data 9.10.2023.2023 si è costituita l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è fondato
2.1. In via dirimente deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999 “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Secondo il giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai Controparte_2
fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a CP_1 conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario.” (così,
Cass. civ., 8379/2014).
Nel caso in esame il giudizio avverso gli avvisi emessi dall' era Controparte_2 stato introdotto nell'anno 2020, di guisa che l non avrebbe potuto procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo delle pretese oggetto di causa, in mancanza di un provvedimento esecutivo del giudice.
2.2. Di conseguenza, gli Avvisi di addebito impugnati devono essere annullati, ferma restando ogni ulteriore iniziativa per la riscossione adottata dall' . Controparte_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
1) annulla gli avvisi di addebito impugnati n. 387 202200015783 69 000 e n. 387 2022
00015810 03 000;
2) condanna l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore dei ricorrenti delle spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 91/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 4/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ) e LA AC (C.F./P.I.: Parte_1 C.F._1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Lupo e Benedetta C.F._2
Chiocchini, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), alla Via della Stazione Vecchia,
8, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli avvisi di Addebito n. 387 202200015783 69 000 e n. 387 2022 00015810 03 000, coi quali si era ingiunto il pagamento della somma di € 9.554,88, quali contributi e sanzioni asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti relativamente all'anno 2014.
1.1 Per quanto di interesse dedussero come tali avvisi d'addebito erano stati emessi in conseguenza gli “avvisi di accertamento nn. T8P021P01213 (notificato alla società,
Pag. 1 di 3 doc. 2), T8P011P01226 (notificato al Sig. doc. 3), T8P011P01228 (notificato Parte_1
alla Sig.ra e T8P011P01230 (notificato alla Sig.ra AC, doc. 4), con i quali Pt_2
l'Ente aveva liquidato le maggiori imposte a carico della società e dei soci, coi relativi interessi, e irrogando le sanzioni di legge”. Avevano proceduto ad impugnare gli avvisi di accertamento innanzi all'allora Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con ricorso pendente ed iscritto con R.G.R. n. 319/2020.
1.2. Con memoria depositata in data 9.10.2023.2023 si è costituita l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, la quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è fondato
2.1. In via dirimente deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999 “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Secondo il giudice della nomofilachia alle cui argomentazioni deve farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai Controparte_2
fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a CP_1 conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario.” (così,
Cass. civ., 8379/2014).
Nel caso in esame il giudizio avverso gli avvisi emessi dall' era Controparte_2 stato introdotto nell'anno 2020, di guisa che l non avrebbe potuto procedere CP_1 all'iscrizione a ruolo delle pretese oggetto di causa, in mancanza di un provvedimento esecutivo del giudice.
2.2. Di conseguenza, gli Avvisi di addebito impugnati devono essere annullati, ferma restando ogni ulteriore iniziativa per la riscossione adottata dall' . Controparte_3
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
1) annulla gli avvisi di addebito impugnati n. 387 202200015783 69 000 e n. 387 2022
00015810 03 000;
2) condanna l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore dei ricorrenti delle spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3