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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7436 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. TAMARA CONCU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Oristano, CP_1
presso lo studio dell'avv. ROMINA MARONGIU, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Rideterminare in euro 400 la somma dovuta dal signor in favore della CP_1
RA , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli (200 per ciascuno), con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo gli accordi del divorzio. I figli saranno collocati entrambi presso la madre, e considerata l'età degli stessi i tempi di visita del padre saranno fra loro liberamente concordati.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2024, ha domandato la revisione delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1088/2023, pubblicata in data 23/05/2023, esponendo che il figlio per il quale era stato previsto il collocamento a Per_1
settimane alternate presso i genitori, si era trasferito stabilmente presso la madre, che il padre tuttavia continuava a corrispondere il contributo di euro 175,00 per il mantenimento del solo figlio , già collocato presso il domicilio materno, di avere un reddito annuo netto di circa Per_2
euro 20.000,00, di pagare la rata mensile di euro 282,92 per l'acquisto dell'autovettura, e di corrispondere al convenuto due rate annuali di euro 1.584,00 per l'acquisto dell'abitazione familiare, che il convenuto aveva un reddito mensile di euro 1.800,00, oltre alla sua quota di assegno unico di euro 233,00, e non era gravato da spese abitative.
2 La ricorrente ha quindi chiesto il collocamento di entrambi i figli presso di sé e la previsione di un contributo in capo al convenuto di euro 600,00 per il mantenimento dei figli.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 16/05/2025, CP_1
contestando il fondamento della domanda e opponendosi al suo accoglimento.
Il resistente ha sostenuto che a seguito del trasferimento del figlio presso la madre aveva Per_1
corrisposto la maggior somma di euro 350,00 per il mantenimento di entrambi i figli, e che tuttavia, nel mese di aprile, il figlio si era trasferito stabilmente presso il padre Per_2
riequilibrando così i rapporti economici fra le parti, i cui redditi erano invariati rispetto al divorzio.
Nell'udienza del 17/06/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice delegato dichiarando di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate devono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei minori.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, a modifica della sentenza n. 1088/2023, pubblicata in data 23/05/2023:
Sull'accordo delle parti:
3 1. dispone che i figli (1/02/2008) e (4/10/2009) siano collocati Persona_3 Persona_4
presso la madre, e che in ragione della loro età possano frequentare il padre liberamente secondo accordi assunti direttamente fra loro;
2. dispone che versi in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 400,00, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (200,00 per ciascuno), con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso il 13/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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