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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3282/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PISTELLI MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Porto Potenza Picena (MC), Via Beethoven,
n. 52, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 10/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...], contraevano CP_1 matrimonio civile in data 18/04/2018 a MONTESCUDO-MONTECOLOMBO, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2018, n.5, parte I.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e disponendo che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e con
[...] CP_1 rinuncia a pretese reciproche di mantenimento;
disporre che l'abitazione sita in Montescudo
Montecolombo (Rn) Via Belvedere Loc. Croce n. 2 rimanga in uso alla sig.ra così come Pt_1 in uso alla sig.ra rimarrà l'autovettura targata EC230DB; dichiarare che i coniugi non Pt_1 hanno alcun bene da suddividere tra gli stessi;
disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montescudo Montecolombo (Rn) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 396/2000. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/07/2025, il difensore di parte ricorrente dava atto di aver provveduto alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il Giudice Delegato, dato atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto, ne dichiarava la contumacia e, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero per consentirgli di intervenire nel giudizio e ciò
è sufficiente ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, essendo rimesse alla sua diligenza l'effettiva partecipazione e formulazione delle conclusioni (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”). ***
Tutto ciò premesso, la separazione personale tra e Parte_1 [...]
deve essere senz'altro pronunciata. Come si desume dalla documentazione in atti, CP_1 ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151
c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi delle parti sia in base ai comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle ulteriori previsioni richieste dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, il Collegio rileva che, non essendo nati figli dalla coppia, non è possibile disporre con sentenza alcuna assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, né pronunciarsi in merito all'uso dell'automobile tg. EC230DB da parte della ricorrente.
In conclusione, non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione del presente procedimento.
L'oggetto del giudizio e la natura costitutiva della presente sentenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
LI (FEDERAZIONE RUSSA) il 08/09/1968, e , nato in [...] CP_1
(FEDERAZIONE RUSSA) il 03/06/1961, unitisi in matrimonio a MONTESCUDO-
MONTECOLOMBO in data 18/04/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune all'anno 2018, n.5, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTESCUDO-MONTECOLOMBO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3282/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PISTELLI MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Porto Potenza Picena (MC), Via Beethoven,
n. 52, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 10/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...], contraevano CP_1 matrimonio civile in data 18/04/2018 a MONTESCUDO-MONTECOLOMBO, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2018, n.5, parte I.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e disponendo che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e con
[...] CP_1 rinuncia a pretese reciproche di mantenimento;
disporre che l'abitazione sita in Montescudo
Montecolombo (Rn) Via Belvedere Loc. Croce n. 2 rimanga in uso alla sig.ra così come Pt_1 in uso alla sig.ra rimarrà l'autovettura targata EC230DB; dichiarare che i coniugi non Pt_1 hanno alcun bene da suddividere tra gli stessi;
disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montescudo Montecolombo (Rn) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 396/2000. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 10/07/2025, il difensore di parte ricorrente dava atto di aver provveduto alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il Giudice Delegato, dato atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto, ne dichiarava la contumacia e, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero per consentirgli di intervenire nel giudizio e ciò
è sufficiente ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, essendo rimesse alla sua diligenza l'effettiva partecipazione e formulazione delle conclusioni (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”). ***
Tutto ciò premesso, la separazione personale tra e Parte_1 [...]
deve essere senz'altro pronunciata. Come si desume dalla documentazione in atti, CP_1 ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151
c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi delle parti sia in base ai comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle ulteriori previsioni richieste dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, il Collegio rileva che, non essendo nati figli dalla coppia, non è possibile disporre con sentenza alcuna assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, né pronunciarsi in merito all'uso dell'automobile tg. EC230DB da parte della ricorrente.
In conclusione, non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione del presente procedimento.
L'oggetto del giudizio e la natura costitutiva della presente sentenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
LI (FEDERAZIONE RUSSA) il 08/09/1968, e , nato in [...] CP_1
(FEDERAZIONE RUSSA) il 03/06/1961, unitisi in matrimonio a MONTESCUDO-
MONTECOLOMBO in data 18/04/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune all'anno 2018, n.5, parte I;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTESCUDO-MONTECOLOMBO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi