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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/09/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 107/2025 VG
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento per reclamo n. 107/2025 V.G. promosso con ricorso depositato il giorno 28.02.2025 avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 29 gennaio 2025 OGGETTO: altri
D A istituti di volontaria in persona del legale rappresentante Parte_1 giurisdizione e pro tempore procedimenti camerali in rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Scaccabarozzi del foro di Lecco come materia di fallimento e da procura in calce al reclamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio procedure concorsuali in Lecco, via Roma n. 5, cod. 471999
RECLAMANTE
Contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
Controparte_1
Rappresentate e difese dall'avv. Alex Vescovi del foro di Bergamo, procuratore domiciliatario per procura ex art 83, terzo comma, cpc
RECLAMATO A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 9 luglio 2025.
Con reclamo ex art. 50, D. legisl. 14/2019, la società ha Parte_1
chiesto che, previa revoca del decreto che ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, venga dichiarata la apertura della predetta liquidazione nei confronti della , con Parte_2
vittoria di spese.
Il Tribunale aveva respinto l'istanza di fallimento rilevando che “dalla
documentazione prodotta dall'istante e dall'istruttoria compiuta d'ufficio non
emergono significativi riscontri della dedotta insolvenza del debitore,
considerato che il credito azionato è contestato e non portato da titolo esecutivo,
per cui il ricorrente non ha neppure tentato di procedere in via esecutiva nei
confronti del debitore”;
fonda il reclamo sui seguenti motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere contestato l'ingente credito vantato dalla pari ad euro Parte_1
385.512,85 in quanto non solo la Parte_2
non lo ha mai contestato né ha contestato le fatture su cui si fonda, ma lo
[...]
ha addirittura riconosciuto con scrittura privata del 7.6.2024, sottoscritta dalla reclamata e trasmessa a mezzo del proprio legale, proponendone il pagamento in 54 rate mensili, e ha riportato tale debito nelle proprie scritture contabili,
seppure per un importo lievemente inferiore, pari ad euro 381.467,76.
Con il secondo motivo la reclamante contesta l'affermazione del Tribunale
secondo cui il credito non era portato da un titolo esecutivo e l'istante non aveva tentato di recuperare il proprio credito in via esecutiva.
Sostiene che la sussistenza di un titolo esecutivo non è un elemento necessario per la legittimazione ad agire del creditore, essendo sufficiente una delibazione sommaria, in via incidentale, in ordine alla qualità di creditore del ricorrente;
rileva di non avere tentato di recuperare il credito per non aggravare la posizione debitoria della reclamata, che non è titolare di beni immobili e a seguito del contratto d'affitto di azienda, non svolge più alcuna attività commerciale e la sua unica entrata è un canone di affitto pari a soli euro 4.100,00; inoltre, stante la presenza di altri creditori, una eventuale procedura esecutiva nei confronti della debitrice avrebbe comportato una palese violazione della lesione della par condicio creditorum ed esposto ad azioni revocatorie. Parte_1
Con il terzo motivo censura il decreto impugnato con riferimento all'erronea statuizione circa la carenza dello stato di insolvenza della società reclamata, che invece si desumerebbe dalla email del 4.6.2024 con la quale la stessa reclamata comunicava il mancato ottenimento del finanziamento richiesto a causa di
“nuove segnalazioni in Banca d'Italia”, l'intenzione di creare una Newco alla quale trasferire il ramo d'azienda, la sussistenza di numerosi creditori e l'impossibilità di far fronte al debito se non con versamenti esigui. Risulterebbe
altresì dimostrata dalla lunga dilazione di pagamento richiesta dalla Pt_2
per il pagamento del credito dell'istante e dei decreti ingiuntivi emessi
[...]
e le esecuzioni mobiliari promosse nei confronti della società.
Così riassunte le censure, ritiene la Corte, che il reclamo sia fondato.
In primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti sub 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato al reclamo, in quanto i primi due sono documenti prodotti in primo grado dalla stessa i documenti n.ri 4 e 5 Controparte_2
sono di formazione successiva al deposito del decreto reclamato, mentre sub doc.
6 sono stati ridepositati, con la stessa numerazione, tutti i documenti già prodotti in primo grado dalla reclamante.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società si fonda su credito da fatture Controparte_1
vantato da pari ad euro 385.512,85, la cui esistenza, Parte_1
secondo il , è stata contestata dalla reclamata. Per_1
L'affermazione non è condivisibile.
Rileva la Corte che con la scrittura privata del 7.6.2024 sottoscritta dalla Pt_2
reclamata (cfr. doc. 2 reclamante e doc. 1 della reclamata prodotto in
[...]
primo grado), quest'ultima si è espressamente riconosciuta debitrice di
[...]
per l'importo di euro 385.512,85, proponendo il pagamento Parte_1
del rilevante debito mediante il versamento immediato di un acconto di euro
3.000,00 ed il pagamento del residuo debito a mezzo di 54 rate mensili dell'importo di euro 7.083,58 ciascuna a decorrere dal 20.07.2024.
Detta scrittura privata, la cui validità non è stata contestata e la cui sottoscrizione da parte della non è stata disconosciuta, risulta pienamente Parte_2
idonea a dimostrare l'esistenza del credito vantato dalla società istante nei confronti della società reclamata. Prova ne sia che l'importo di euro 381.467,76
– al quale la istante/reclamante ha ridotto la propria pretesa - è stato appostato quale debito dalla stessa nelle proprie scritture contabili (cfr. Parte_2
doc. 5 della società reclamata).
Rileva, in ogni caso, la Corte che anche a volere ritenere che il credito sia stato contestato, tale contestazione riguarderebbe solo il ridottissimo ed irrilevante importo di euro 4.000,00 circa – non si comprende, infatti, a quale altra contestazione si riferisca il Tribunale - che la reclamata assume, senza tuttavia provarlo, di avere già saldato.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'accertamento incidentale in ordine alla sussistenza del credito vantato da al fine di verificare Parte_1
la legittimazione all'esercizio dell'azione (cfr. Cass. SSUU 1521/2013), contrariamente a quanto succintamente affermato dal Tribunale (che la scrittura privata de qua neppure ha citato), dia esito positivo.
Ritiene altresì la Corte che il predetto riconoscimento di debito, che trova,
peraltro, riscontro nelle scritture contabili della debitrice, era documentazione più che idonea per l'emissione di un decreto ingiuntivo, peraltro anche provvisoriamente esecutivo, e quindi permetteva alla creditrice di ottenere un titolo esecutivo – come in effetti è avvenuto in corso di causa – fermo restando che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il credito non deve essere necessariamente assistito da titolo esecutivo, non costituendo, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23420;
cass. 3472/2011) esso condizione indispensabile e necessaria per potere instare per la apertura della liquidazione giudiziale del proprio debitore.
Quanto allo stato di insolvenza, deve ritenersi sussistente anche considerando il solo credito, di rilevante importo, vantato dall'istante, maturato anteriormente al deposito dell'istanza, al cui pagamento la reclamata non può far fronte posto che non è titolare di beni immobili e, a seguito della cessione del proprio ramo di azienda, essa risulta di fatto inattiva e ha come unico flusso regolare di incasso la somma di euro 4.000,00 mensili derivanti dall'incasso del canone di affitto,
somma palesemente insufficiente a far fronte al rilevante debito contratto nei confronti della società reclamante.
Né del resto la reclamata ha allegato l'esistenza di ulteriori introiti e, quanto al credito Iva di euro 60.000,00, anche ove dimostrato, sarebbe comunque del tutto insufficiente a soddisfare il predetto credito.
Sussistono infine tutti gli altri presupposti per la pronuncia richiesta:
-il centro degli interessi principali del debitore è in Caravaggio;
- mai la reclamata ha contestato di esercitare attività commerciale ed essere soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, né ha allegato di possedere i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), CCII;
-ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, in quanto il debito scaduto è ampiamente superiore ad euro 30.000,00.
Il reclamo va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della Parte_2
e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Bergamo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/19.
La società reclamata va condannata a rifondere alla società reclamante le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto da avverso il Parte_1
decreto del Tribunale di Bergamo del 29 gennaio 2025:
- dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Parte_2
e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Bergamo ai fini
[...]
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/2019;
- condanna quest'ultima a rifondere alla reclamante le spese di entrambi i gradi,
che liquida complessivamente in euro 3.754,00 per il primo grado, ed in euro
3.754,00 per il presente grado, oltre rimborso contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
Si comunichi alle parti
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento per reclamo n. 107/2025 V.G. promosso con ricorso depositato il giorno 28.02.2025 avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 29 gennaio 2025 OGGETTO: altri
D A istituti di volontaria in persona del legale rappresentante Parte_1 giurisdizione e pro tempore procedimenti camerali in rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Scaccabarozzi del foro di Lecco come materia di fallimento e da procura in calce al reclamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio procedure concorsuali in Lecco, via Roma n. 5, cod. 471999
RECLAMANTE
Contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
Controparte_1
Rappresentate e difese dall'avv. Alex Vescovi del foro di Bergamo, procuratore domiciliatario per procura ex art 83, terzo comma, cpc
RECLAMATO A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 9 luglio 2025.
Con reclamo ex art. 50, D. legisl. 14/2019, la società ha Parte_1
chiesto che, previa revoca del decreto che ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, venga dichiarata la apertura della predetta liquidazione nei confronti della , con Parte_2
vittoria di spese.
Il Tribunale aveva respinto l'istanza di fallimento rilevando che “dalla
documentazione prodotta dall'istante e dall'istruttoria compiuta d'ufficio non
emergono significativi riscontri della dedotta insolvenza del debitore,
considerato che il credito azionato è contestato e non portato da titolo esecutivo,
per cui il ricorrente non ha neppure tentato di procedere in via esecutiva nei
confronti del debitore”;
fonda il reclamo sui seguenti motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere contestato l'ingente credito vantato dalla pari ad euro Parte_1
385.512,85 in quanto non solo la Parte_2
non lo ha mai contestato né ha contestato le fatture su cui si fonda, ma lo
[...]
ha addirittura riconosciuto con scrittura privata del 7.6.2024, sottoscritta dalla reclamata e trasmessa a mezzo del proprio legale, proponendone il pagamento in 54 rate mensili, e ha riportato tale debito nelle proprie scritture contabili,
seppure per un importo lievemente inferiore, pari ad euro 381.467,76.
Con il secondo motivo la reclamante contesta l'affermazione del Tribunale
secondo cui il credito non era portato da un titolo esecutivo e l'istante non aveva tentato di recuperare il proprio credito in via esecutiva.
Sostiene che la sussistenza di un titolo esecutivo non è un elemento necessario per la legittimazione ad agire del creditore, essendo sufficiente una delibazione sommaria, in via incidentale, in ordine alla qualità di creditore del ricorrente;
rileva di non avere tentato di recuperare il credito per non aggravare la posizione debitoria della reclamata, che non è titolare di beni immobili e a seguito del contratto d'affitto di azienda, non svolge più alcuna attività commerciale e la sua unica entrata è un canone di affitto pari a soli euro 4.100,00; inoltre, stante la presenza di altri creditori, una eventuale procedura esecutiva nei confronti della debitrice avrebbe comportato una palese violazione della lesione della par condicio creditorum ed esposto ad azioni revocatorie. Parte_1
Con il terzo motivo censura il decreto impugnato con riferimento all'erronea statuizione circa la carenza dello stato di insolvenza della società reclamata, che invece si desumerebbe dalla email del 4.6.2024 con la quale la stessa reclamata comunicava il mancato ottenimento del finanziamento richiesto a causa di
“nuove segnalazioni in Banca d'Italia”, l'intenzione di creare una Newco alla quale trasferire il ramo d'azienda, la sussistenza di numerosi creditori e l'impossibilità di far fronte al debito se non con versamenti esigui. Risulterebbe
altresì dimostrata dalla lunga dilazione di pagamento richiesta dalla Pt_2
per il pagamento del credito dell'istante e dei decreti ingiuntivi emessi
[...]
e le esecuzioni mobiliari promosse nei confronti della società.
Così riassunte le censure, ritiene la Corte, che il reclamo sia fondato.
In primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti sub 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato al reclamo, in quanto i primi due sono documenti prodotti in primo grado dalla stessa i documenti n.ri 4 e 5 Controparte_2
sono di formazione successiva al deposito del decreto reclamato, mentre sub doc.
6 sono stati ridepositati, con la stessa numerazione, tutti i documenti già prodotti in primo grado dalla reclamante.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società si fonda su credito da fatture Controparte_1
vantato da pari ad euro 385.512,85, la cui esistenza, Parte_1
secondo il , è stata contestata dalla reclamata. Per_1
L'affermazione non è condivisibile.
Rileva la Corte che con la scrittura privata del 7.6.2024 sottoscritta dalla Pt_2
reclamata (cfr. doc. 2 reclamante e doc. 1 della reclamata prodotto in
[...]
primo grado), quest'ultima si è espressamente riconosciuta debitrice di
[...]
per l'importo di euro 385.512,85, proponendo il pagamento Parte_1
del rilevante debito mediante il versamento immediato di un acconto di euro
3.000,00 ed il pagamento del residuo debito a mezzo di 54 rate mensili dell'importo di euro 7.083,58 ciascuna a decorrere dal 20.07.2024.
Detta scrittura privata, la cui validità non è stata contestata e la cui sottoscrizione da parte della non è stata disconosciuta, risulta pienamente Parte_2
idonea a dimostrare l'esistenza del credito vantato dalla società istante nei confronti della società reclamata. Prova ne sia che l'importo di euro 381.467,76
– al quale la istante/reclamante ha ridotto la propria pretesa - è stato appostato quale debito dalla stessa nelle proprie scritture contabili (cfr. Parte_2
doc. 5 della società reclamata).
Rileva, in ogni caso, la Corte che anche a volere ritenere che il credito sia stato contestato, tale contestazione riguarderebbe solo il ridottissimo ed irrilevante importo di euro 4.000,00 circa – non si comprende, infatti, a quale altra contestazione si riferisca il Tribunale - che la reclamata assume, senza tuttavia provarlo, di avere già saldato.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'accertamento incidentale in ordine alla sussistenza del credito vantato da al fine di verificare Parte_1
la legittimazione all'esercizio dell'azione (cfr. Cass. SSUU 1521/2013), contrariamente a quanto succintamente affermato dal Tribunale (che la scrittura privata de qua neppure ha citato), dia esito positivo.
Ritiene altresì la Corte che il predetto riconoscimento di debito, che trova,
peraltro, riscontro nelle scritture contabili della debitrice, era documentazione più che idonea per l'emissione di un decreto ingiuntivo, peraltro anche provvisoriamente esecutivo, e quindi permetteva alla creditrice di ottenere un titolo esecutivo – come in effetti è avvenuto in corso di causa – fermo restando che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il credito non deve essere necessariamente assistito da titolo esecutivo, non costituendo, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23420;
cass. 3472/2011) esso condizione indispensabile e necessaria per potere instare per la apertura della liquidazione giudiziale del proprio debitore.
Quanto allo stato di insolvenza, deve ritenersi sussistente anche considerando il solo credito, di rilevante importo, vantato dall'istante, maturato anteriormente al deposito dell'istanza, al cui pagamento la reclamata non può far fronte posto che non è titolare di beni immobili e, a seguito della cessione del proprio ramo di azienda, essa risulta di fatto inattiva e ha come unico flusso regolare di incasso la somma di euro 4.000,00 mensili derivanti dall'incasso del canone di affitto,
somma palesemente insufficiente a far fronte al rilevante debito contratto nei confronti della società reclamante.
Né del resto la reclamata ha allegato l'esistenza di ulteriori introiti e, quanto al credito Iva di euro 60.000,00, anche ove dimostrato, sarebbe comunque del tutto insufficiente a soddisfare il predetto credito.
Sussistono infine tutti gli altri presupposti per la pronuncia richiesta:
-il centro degli interessi principali del debitore è in Caravaggio;
- mai la reclamata ha contestato di esercitare attività commerciale ed essere soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, né ha allegato di possedere i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), CCII;
-ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, in quanto il debito scaduto è ampiamente superiore ad euro 30.000,00.
Il reclamo va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della Parte_2
e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Bergamo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/19.
La società reclamata va condannata a rifondere alla società reclamante le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto da avverso il Parte_1
decreto del Tribunale di Bergamo del 29 gennaio 2025:
- dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Parte_2
e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Bergamo ai fini
[...]
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs 14/2019;
- condanna quest'ultima a rifondere alla reclamante le spese di entrambi i gradi,
che liquida complessivamente in euro 3.754,00 per il primo grado, ed in euro
3.754,00 per il presente grado, oltre rimborso contributo unificato e spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
Si comunichi alle parti
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli