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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.7207 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 3.6.1975 in NAPOLI e residente in [...]del Parte_1
GRECO, C.F.: , elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via CodiceFiscale_1
AC NI n.16 presso lo studio dell'avv. Flavio PALMIERO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate, con declaratoria di parziale cessata materia del contendere riferita alle poste medio tempore sgravate.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 12.12.2024 il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'avviso di addebito n.371 2024 00154 69433, notificatogli il 25.11.2024, di importo complessivo pari ad euro 30.836,55, avente ad oggetto omissioni contributive riferite al periodo gennaio 2017-dicembre 2023.
Si costituiva in Giudizio l' che prioritariamente segnalava CP_1
l'intervenuto sgravio parziale dell'imposizione contributiva originaria, da
1 considerarsi valida all'attualità solo in riferimento alle poste inclusive della seconda rata 2017 e fino alla terza rata 2021. Per un totale di euro 21.846,73. Nel resto l'ente previdenziale, segnalata la cessata materia del contendere in riferimento al periodo sgravato, sollecitava il rigetto dell'opposizione per infondatezza delle tesi ivi sostenute e in ogni caso l'accertamento della sussistenza e validità della posta contributiva -residua- e la conseguente condanna dell'istante alla corresponsione del relativo importo.
Restava, invece, contumace Controparte_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione delle difese privilegiate dalle parti, veniva mandata in discussione finale previo differimento della fase decisionale onde consentire al ricorrente una valida interlocuzione in ordine alla prospettazione dell' e all'Istituto di quantificare CP_1 con precisione la posta ancora in essere.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10.10.2025, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea ha ad oggetto l'avviso di addebito n. 371 2024 00154 69433, notificato al sig. il 25 novembre 2024. Parte_1
L'atto impositivo formalizza la pretesa contributiva dell riferita alla “Gestione CP_1
Commercianti” e copre un dovuto che si estende dal gennaio 2017 al dicembre 2023. Per un importo complessivo di euro 30.836,55. L'esposizione contributiva deriva, nella prospettazione dell'ente previdenziale, dall'essere l'istante socio di “CUOMO S.A.S. DI LA VA” dal 2017, e dalla conseguente iscrizione alla relativa “Gestione Commercianti”
Le censure attoree possono così sintetizzarsi:
-- nessuna esposizione debitoria può riguardare il periodo successivo al 28 luglio 2021, epoca in cui ha ceduto le quote della menzionata s.a.s.;
-- il procedimento recuperatorio portato in emersione dall'opposto avviso di addebito è contra jus in quanto l'ente previdenziale non gli ha preventivamente notificato l'avviso bonario e tanto meno la “verifica” su cui si basa la pretesa azionata;
-- le poste relative alle omissioni contributive del 2017 e 2018 sono prescritte;
-- l' è incorso in decadenza;
CP_1
-- l'avviso di addebito è carente di motivazione;
-- non vi è prova della fondatezza sostanziale del credito contributivo ex adverso azionato con l'atto impositivo “impugnato”.
La replica dell'ente previdenziale muove dall'adesione alle conseguenze della verificata cessione delle quote della s.a.s.
2 Alla luce del “nuovo” scenario fattuale l' ha ridotto la pretesa contributiva ad CP_1 euro 21.846,73, riferita alle rate seconda e seguenti del 2017, fino alla terza rata 2021. La perimetrazione valorizza il dato della decorrenza della cessione, pacificamente risalente al 29 luglio 2021. Deve segnalarsi che l'opponente nulla ha ritenuto di obiettare e/o replicare sia in ordine alla ricostruzione temporale valorizzata dal resistente , sia in ordine CP_3 alla nuova quantificazione della posta, id est alle operazioni algebriche e “causali” attraverso cui l' è pervenuto alle conclusive sollecitazioni di pagamento. CP_1
Tanto ciò è vero che con le note sostitutive finali il ricorrente ha aderito alla prospettata parziale declaratoria di cessata materia del contendere, siccome riferita al credito “sgravato”. Ragione per la quale deve addivenirsi a detta soluzione processuale sulla base delle concordi posizioni assunte dalle parti in lite. (3)
Muovendo dalla considerazione della mancata veicolazione di repliche attoree non solo alle difese del resistente ma anche, e principalmente, alla CP_3 pregnanza della documentazione posta a fondamento delle stesse, va subito segnalata l'infondatezza della questione prescrizionale. Ed invero, risulta, infatti, per tabulas che l'ente previdenziale ha inoltrato al sig. il provvedimento del 6 settembre 2022 con cui si determinava alla Parte_1 iscrizione dello stesso all'apposita “Gestione”. Si legge nella missiva.
… da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno 2017 , socio della Società del settore terziario CUOMO S.A.S. DI LA VA … Poichè la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2018 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2017. Per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi, nel "Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti", potrà visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di contribuzione oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonchè direttamente stampare il mod. F24. Le procedure sopra indicate sono disponibili tra i "Servizi on line" del sito www.inps.it, cui si potrà accedere tramite codice PIN rilasciato dell'Istituto.>
L'idoneità di detta sollecitazione a fungere da valido atto interruttivo della prescrizione -ripetesi: idoneità mai contrastata dall'opponente- sembra evidente, avuto anche riguardo agli arresti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla reale pregnanza sostanziale che deve caratterizzare l'atto con il quale il creditore
3 manifesta al debitore la sua volontà di perseguire, e quindi tutelare, le poste a suo credito. La lettera risulta validamente portata a legale conoscenza del destinatario con il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno che, notoriamente prevede non la relata di notifica vera e propria ma il perfezionamento dell'iter notificatorio mediante consegna del plico nelle mani del ricevente, all'indirizzo della persona interessata, che firma in detta specifica veste. Nel caso di specie l'indirizzo compulsato è quello del sig. per come Parte_1 si desume dalla intestazione del ricorso in opposizione, e il plico risulta consegnato nelle mani del ricevente -madre del destinatario- il 20 settembre 2022.
La corrispondenza del plico consegnato alla lettera di iscrizione è assicurata dagli estremi numerici della seconda impressi sulla ricevuta della raccomandata.
Se nel calcolo quinquennale si inseriscono i termini interruttivi previsti in occasione della emergenza pandemica, pari a poco più di dieci mesi, è ineludibile concludere che nessuna prescrizione è maturata a fronte di poste risalenti formalmente ad epoca successiva al marzo 2017 e a seguire, fino a quella successiva al giugno 2021. , tuttavia, a prescrizione decorrente da giugno 2018 e fino a CP_4 giugno 2022.
Nulla quaestio naturalmente per il lasso di tempo che separa settembre 2022 dalla notifica dell'avviso di addebito e dalla data di costituzione dell' nel CP_1 presente giudizio (1 aprile 2025). (4)
I rilievi attorei formali sono di variegata natura e non sempre colgono nel segno. Tuttavia essi restano assorbiti dalla questione decadenziale, che nemmeno il resistente sembra avere inteso contrastare. CP_3
Ed invero l nel costituirsi in giudizio: CP_1
-- allega la perdurante azionabilità parziale del credito contributivo;
-- arretra di fronte alla questione decadenziale ex adverso sollevata, implicitamente riconoscendone la fondatezza;
-- insiste per la condanna del ricorrente in opposizione al pagamento della posta.
Si legge, infatti, nella parte motiva della memoria e nelle conseguenti conclusioni. La decadenza di cui all'art. 25 del Dlgs n. 46/1999 ha natura procedurale e non sostanziale in quanto il Tribunale è chiamato a un giudizio sul rapporto giuridico sostanziale: la decadenza, cioè, ove anche maturata non determina l'estinzione del diritto di credito, ma preclude l'utilizzo del procedimento di riscossione mediante ruolo o avviso di addebito. In tal senso, tra le altre, si citano Cass. sent. n. 15446/16, Cass. sent. n. 20055/16, Cass. sent. n. 10512/19, Cass. sent. 24134/21. L CP_1 pertanto, mantiene il diritto di riscuotere le somme di cui all'obbligazione
4 contributiva. La pronuncia di condanna al pagamento della contribuzione e delle somme aggiuntive, fa sì che la sentenza si sostituisca all'avviso di addebito.
…
… si chiede che il Tribunale respinga il ricorso in quanto infondato … e condanni il ricorrente al pagamento dei contributi della Gestione Commercianti limitatamente al periodo dalla II rata del 2017 fino alla III rata del 2021 … >
Consegue che, una volta accertate la volontà dell' di insistere in via CP_1 autonoma per l'adempimento dell'obbligazione contributiva gravante sul ricorrente e la perdurante valenza all'1 aprile 2025 -data di costituzione dell'ente- della relativa posta a credito, tutte le questioni formali che si dirigono contro l'atto impositivo quale entità giuridica a sé stante perdono di interesse in quanto non mutano lo scenario decisionale. Insomma.
L'obiezione attorea concernente lo sbarramento decadenziale sembra fondata, per essere l'avviso di addebito, da valorizzare nella parte ancora ritenuta pregnante dall'ente creditore, stato predisposto nel novembre 2024 a fronte di poste risalenti, quanto a decorrenza effettiva, al periodo che va dal giugno 2018 al giugno 2022.
Resta, tuttavia, valida la posta creditoria su cui l insiste con espressa CP_1 richiesta di condanna.
E siccome -ripetesi- all'1 aprile 2025 nessuna prescrizione era maturata, anche muovendo dal 20 settembre 2022, data di notifica dell'atto interruttivo di cui si è detto, la sollecitazione dell'Istituto merita condivisione. (5)
A margine va, in ogni caso, segnalato il condivisibile indirizzo della Corte Regolatrice secondo cui la ritenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo e la conseguente illegittimità della stessa non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.
Si legge testualmente in Cass. Sez. Lav., ordin. n.1558/2020.
… con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale – per omesso pagamento di premi e sanzioni in riferimento a tre lavoratori irregolari di P.G. – sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo del credito preteso dall CP_5 per la Corte di merito, la decadenza, nella specie processuale, non precludeva il diritto dell'ente di richiedere l'accertamento del credito, tuttavia in primo grado l'ente aveva richiesto solo il rigetto dell'opposizione e solo in appello, tardivamente, aveva richiesto l'accertamento della debenza delle somme richieste per l'oggettiva
5 sussistenza dei presupposti individuati nel verbale ispettivo;
avverso tale sentenza l' ha proposto ricorso, affidato a due motivi, … numerosi precedenti di questa CP_5
Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
… la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente
6 previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma>. (6)
Resta sul terreno la questione dell'an della posta contributiva. Deve, all'uopo, nuovamente segnalarsi che a fronte delle men che generiche originarie contestazioni attoree, in realtà vertenti sull'onere di prova gravante sul titolare della pretesa azionata, si stagliano le documentate precisazioni dell CP_1 alle quali l'interessato nulla ha ritenuto di dover replicare.
Si legge nella memoria di costituzione del resistente . CP_3
L'avviso di addebito è stato poi preceduto dalla notifica dell'iscrizione alla Gestione Commercianti nella quale si fa riferimento all'attività lavorativa svolta nella Cuomo s.a.s.: … Nel medesimo provvedimento di iscrizione si richiama il fatto che l'iscrizione è stata effettuata in quanto la società nella dichiarazione dei redditi 2017 (modello 750) ha indicato che l'attività svota dal Sig. nell'impresa è attività Parte_1 prevalente: … Il ricorrente è socio al 50% e accomandatario della Cuomo s.a.s. esercente attività di commercio di prodotti di telefonia. Si produce la visura C.C.I.A.A. La società non ha assunto lavoratori dipendenti, per cui non si comprende chi avrebbe svolto l'attività sociale di vendita dei prodotti di telefonia (il socio accomandante non è iscritto alla Gestione Commercianti). Il ricorrente non ha svolto altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata. Si produce l'estratto contributivo. Il concetto di prevalenza è relativo e va valutato in relazione alle altre attività lavorative svolte. Poiché nel caso che ci occupa l'unica attività svolta è quella in seno alla Cuomo s.a.s., è evidente che detta attività è prevalente.>
Ora, pare evidente che, verificata la effettività della traccia dimostrativa lasciata dalla documentazione indicata e realmente prodotta dall'ente previdenziale, l'iter argomentativo seguito nella memoria di costituzione dell' convenuto CP_3 resta apprezzabile non solo perché giuridicamente corretto ma anche e specialmente perché non contrastato, nelle sue premesse fattuali, dal diretto interessato. Questi, peraltro, non ha inteso nemmeno replicare ad un dato ulteriore, quanto meno di pregnanza sintomatica. L ha, infatti, allegato che un pregresso CP_1 avviso di addebito, recante n. 371 2023 0009676459 a medesima causale, ma per rate diverse, non è stato opposto ed è in corso di pagamento dilazionato, con ultimo pagamento eseguito il 25.2.2025 … .
7 (7)
In definitiva. Va dichiarata la cessata materia del contendere in riferimento alla quota parte della pretesa contributiva pari ad euro 8.989,82, per intervenuto sgravio della stessa. La domanda attorea di annullamento dell'avviso di addebito opposto va accolta per maturata decadenza. Va dichiarata la sussistenza parziale dell'obbligazione contributiva sottesa all'atto impositivo con condanna del ricorrente al pagamento in favore dell CP_1 dell'importo di euro 21.846,73, pari alla somma ancora attualmente dovuta come da nuova perimetrazione della posta valorizzata dall'ente previdenziale.
Accessori come per Legge a decorrere dall'1 aprile 2025, data di costituzione dell'ente previdenziale. Le spese di lite vanno compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell e di ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 Controparte_2 eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla quota parte della posta contributiva pari ad euro 8.989,82;
2) in accoglimento della domanda in opposizione, annulla l'avviso di addebito n. 371 2024 00154 69433;
3) dichiara la perdurante sussistenza dell'obbligazione contributiva sottesa all'avviso di addebito annullato per il residuo importo di euro 21.846,73;
4) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' per detta causale, CP_1 della somma complessiva di euro 21.486,73;
5) compensa per l'intero le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 22/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.7207 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 10.10.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 3.6.1975 in NAPOLI e residente in [...]del Parte_1
GRECO, C.F.: , elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via CodiceFiscale_1
AC NI n.16 presso lo studio dell'avv. Flavio PALMIERO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate, con declaratoria di parziale cessata materia del contendere riferita alle poste medio tempore sgravate.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 12.12.2024 il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'avviso di addebito n.371 2024 00154 69433, notificatogli il 25.11.2024, di importo complessivo pari ad euro 30.836,55, avente ad oggetto omissioni contributive riferite al periodo gennaio 2017-dicembre 2023.
Si costituiva in Giudizio l' che prioritariamente segnalava CP_1
l'intervenuto sgravio parziale dell'imposizione contributiva originaria, da
1 considerarsi valida all'attualità solo in riferimento alle poste inclusive della seconda rata 2017 e fino alla terza rata 2021. Per un totale di euro 21.846,73. Nel resto l'ente previdenziale, segnalata la cessata materia del contendere in riferimento al periodo sgravato, sollecitava il rigetto dell'opposizione per infondatezza delle tesi ivi sostenute e in ogni caso l'accertamento della sussistenza e validità della posta contributiva -residua- e la conseguente condanna dell'istante alla corresponsione del relativo importo.
Restava, invece, contumace Controparte_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione delle difese privilegiate dalle parti, veniva mandata in discussione finale previo differimento della fase decisionale onde consentire al ricorrente una valida interlocuzione in ordine alla prospettazione dell' e all'Istituto di quantificare CP_1 con precisione la posta ancora in essere.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10.10.2025, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea ha ad oggetto l'avviso di addebito n. 371 2024 00154 69433, notificato al sig. il 25 novembre 2024. Parte_1
L'atto impositivo formalizza la pretesa contributiva dell riferita alla “Gestione CP_1
Commercianti” e copre un dovuto che si estende dal gennaio 2017 al dicembre 2023. Per un importo complessivo di euro 30.836,55. L'esposizione contributiva deriva, nella prospettazione dell'ente previdenziale, dall'essere l'istante socio di “CUOMO S.A.S. DI LA VA” dal 2017, e dalla conseguente iscrizione alla relativa “Gestione Commercianti”
Le censure attoree possono così sintetizzarsi:
-- nessuna esposizione debitoria può riguardare il periodo successivo al 28 luglio 2021, epoca in cui ha ceduto le quote della menzionata s.a.s.;
-- il procedimento recuperatorio portato in emersione dall'opposto avviso di addebito è contra jus in quanto l'ente previdenziale non gli ha preventivamente notificato l'avviso bonario e tanto meno la “verifica” su cui si basa la pretesa azionata;
-- le poste relative alle omissioni contributive del 2017 e 2018 sono prescritte;
-- l' è incorso in decadenza;
CP_1
-- l'avviso di addebito è carente di motivazione;
-- non vi è prova della fondatezza sostanziale del credito contributivo ex adverso azionato con l'atto impositivo “impugnato”.
La replica dell'ente previdenziale muove dall'adesione alle conseguenze della verificata cessione delle quote della s.a.s.
2 Alla luce del “nuovo” scenario fattuale l' ha ridotto la pretesa contributiva ad CP_1 euro 21.846,73, riferita alle rate seconda e seguenti del 2017, fino alla terza rata 2021. La perimetrazione valorizza il dato della decorrenza della cessione, pacificamente risalente al 29 luglio 2021. Deve segnalarsi che l'opponente nulla ha ritenuto di obiettare e/o replicare sia in ordine alla ricostruzione temporale valorizzata dal resistente , sia in ordine CP_3 alla nuova quantificazione della posta, id est alle operazioni algebriche e “causali” attraverso cui l' è pervenuto alle conclusive sollecitazioni di pagamento. CP_1
Tanto ciò è vero che con le note sostitutive finali il ricorrente ha aderito alla prospettata parziale declaratoria di cessata materia del contendere, siccome riferita al credito “sgravato”. Ragione per la quale deve addivenirsi a detta soluzione processuale sulla base delle concordi posizioni assunte dalle parti in lite. (3)
Muovendo dalla considerazione della mancata veicolazione di repliche attoree non solo alle difese del resistente ma anche, e principalmente, alla CP_3 pregnanza della documentazione posta a fondamento delle stesse, va subito segnalata l'infondatezza della questione prescrizionale. Ed invero, risulta, infatti, per tabulas che l'ente previdenziale ha inoltrato al sig. il provvedimento del 6 settembre 2022 con cui si determinava alla Parte_1 iscrizione dello stesso all'apposita “Gestione”. Si legge nella missiva.
… da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno 2017 , socio della Società del settore terziario CUOMO S.A.S. DI LA VA … Poichè la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2018 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2017. Per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi, nel "Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti", potrà visualizzare gli importi da Lei dovuti a titolo di contribuzione oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento nonchè direttamente stampare il mod. F24. Le procedure sopra indicate sono disponibili tra i "Servizi on line" del sito www.inps.it, cui si potrà accedere tramite codice PIN rilasciato dell'Istituto.>
L'idoneità di detta sollecitazione a fungere da valido atto interruttivo della prescrizione -ripetesi: idoneità mai contrastata dall'opponente- sembra evidente, avuto anche riguardo agli arresti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla reale pregnanza sostanziale che deve caratterizzare l'atto con il quale il creditore
3 manifesta al debitore la sua volontà di perseguire, e quindi tutelare, le poste a suo credito. La lettera risulta validamente portata a legale conoscenza del destinatario con il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno che, notoriamente prevede non la relata di notifica vera e propria ma il perfezionamento dell'iter notificatorio mediante consegna del plico nelle mani del ricevente, all'indirizzo della persona interessata, che firma in detta specifica veste. Nel caso di specie l'indirizzo compulsato è quello del sig. per come Parte_1 si desume dalla intestazione del ricorso in opposizione, e il plico risulta consegnato nelle mani del ricevente -madre del destinatario- il 20 settembre 2022.
La corrispondenza del plico consegnato alla lettera di iscrizione è assicurata dagli estremi numerici della seconda impressi sulla ricevuta della raccomandata.
Se nel calcolo quinquennale si inseriscono i termini interruttivi previsti in occasione della emergenza pandemica, pari a poco più di dieci mesi, è ineludibile concludere che nessuna prescrizione è maturata a fronte di poste risalenti formalmente ad epoca successiva al marzo 2017 e a seguire, fino a quella successiva al giugno 2021. , tuttavia, a prescrizione decorrente da giugno 2018 e fino a CP_4 giugno 2022.
Nulla quaestio naturalmente per il lasso di tempo che separa settembre 2022 dalla notifica dell'avviso di addebito e dalla data di costituzione dell' nel CP_1 presente giudizio (1 aprile 2025). (4)
I rilievi attorei formali sono di variegata natura e non sempre colgono nel segno. Tuttavia essi restano assorbiti dalla questione decadenziale, che nemmeno il resistente sembra avere inteso contrastare. CP_3
Ed invero l nel costituirsi in giudizio: CP_1
-- allega la perdurante azionabilità parziale del credito contributivo;
-- arretra di fronte alla questione decadenziale ex adverso sollevata, implicitamente riconoscendone la fondatezza;
-- insiste per la condanna del ricorrente in opposizione al pagamento della posta.
Si legge, infatti, nella parte motiva della memoria e nelle conseguenti conclusioni. La decadenza di cui all'art. 25 del Dlgs n. 46/1999 ha natura procedurale e non sostanziale in quanto il Tribunale è chiamato a un giudizio sul rapporto giuridico sostanziale: la decadenza, cioè, ove anche maturata non determina l'estinzione del diritto di credito, ma preclude l'utilizzo del procedimento di riscossione mediante ruolo o avviso di addebito. In tal senso, tra le altre, si citano Cass. sent. n. 15446/16, Cass. sent. n. 20055/16, Cass. sent. n. 10512/19, Cass. sent. 24134/21. L CP_1 pertanto, mantiene il diritto di riscuotere le somme di cui all'obbligazione
4 contributiva. La pronuncia di condanna al pagamento della contribuzione e delle somme aggiuntive, fa sì che la sentenza si sostituisca all'avviso di addebito.
…
… si chiede che il Tribunale respinga il ricorso in quanto infondato … e condanni il ricorrente al pagamento dei contributi della Gestione Commercianti limitatamente al periodo dalla II rata del 2017 fino alla III rata del 2021 … >
Consegue che, una volta accertate la volontà dell' di insistere in via CP_1 autonoma per l'adempimento dell'obbligazione contributiva gravante sul ricorrente e la perdurante valenza all'1 aprile 2025 -data di costituzione dell'ente- della relativa posta a credito, tutte le questioni formali che si dirigono contro l'atto impositivo quale entità giuridica a sé stante perdono di interesse in quanto non mutano lo scenario decisionale. Insomma.
L'obiezione attorea concernente lo sbarramento decadenziale sembra fondata, per essere l'avviso di addebito, da valorizzare nella parte ancora ritenuta pregnante dall'ente creditore, stato predisposto nel novembre 2024 a fronte di poste risalenti, quanto a decorrenza effettiva, al periodo che va dal giugno 2018 al giugno 2022.
Resta, tuttavia, valida la posta creditoria su cui l insiste con espressa CP_1 richiesta di condanna.
E siccome -ripetesi- all'1 aprile 2025 nessuna prescrizione era maturata, anche muovendo dal 20 settembre 2022, data di notifica dell'atto interruttivo di cui si è detto, la sollecitazione dell'Istituto merita condivisione. (5)
A margine va, in ogni caso, segnalato il condivisibile indirizzo della Corte Regolatrice secondo cui la ritenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo e la conseguente illegittimità della stessa non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.
Si legge testualmente in Cass. Sez. Lav., ordin. n.1558/2020.
… con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale – per omesso pagamento di premi e sanzioni in riferimento a tre lavoratori irregolari di P.G. – sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo del credito preteso dall CP_5 per la Corte di merito, la decadenza, nella specie processuale, non precludeva il diritto dell'ente di richiedere l'accertamento del credito, tuttavia in primo grado l'ente aveva richiesto solo il rigetto dell'opposizione e solo in appello, tardivamente, aveva richiesto l'accertamento della debenza delle somme richieste per l'oggettiva
5 sussistenza dei presupposti individuati nel verbale ispettivo;
avverso tale sentenza l' ha proposto ricorso, affidato a due motivi, … numerosi precedenti di questa CP_5
Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
… la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente
6 previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma>. (6)
Resta sul terreno la questione dell'an della posta contributiva. Deve, all'uopo, nuovamente segnalarsi che a fronte delle men che generiche originarie contestazioni attoree, in realtà vertenti sull'onere di prova gravante sul titolare della pretesa azionata, si stagliano le documentate precisazioni dell CP_1 alle quali l'interessato nulla ha ritenuto di dover replicare.
Si legge nella memoria di costituzione del resistente . CP_3
L'avviso di addebito è stato poi preceduto dalla notifica dell'iscrizione alla Gestione Commercianti nella quale si fa riferimento all'attività lavorativa svolta nella Cuomo s.a.s.: … Nel medesimo provvedimento di iscrizione si richiama il fatto che l'iscrizione è stata effettuata in quanto la società nella dichiarazione dei redditi 2017 (modello 750) ha indicato che l'attività svota dal Sig. nell'impresa è attività Parte_1 prevalente: … Il ricorrente è socio al 50% e accomandatario della Cuomo s.a.s. esercente attività di commercio di prodotti di telefonia. Si produce la visura C.C.I.A.A. La società non ha assunto lavoratori dipendenti, per cui non si comprende chi avrebbe svolto l'attività sociale di vendita dei prodotti di telefonia (il socio accomandante non è iscritto alla Gestione Commercianti). Il ricorrente non ha svolto altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata. Si produce l'estratto contributivo. Il concetto di prevalenza è relativo e va valutato in relazione alle altre attività lavorative svolte. Poiché nel caso che ci occupa l'unica attività svolta è quella in seno alla Cuomo s.a.s., è evidente che detta attività è prevalente.>
Ora, pare evidente che, verificata la effettività della traccia dimostrativa lasciata dalla documentazione indicata e realmente prodotta dall'ente previdenziale, l'iter argomentativo seguito nella memoria di costituzione dell' convenuto CP_3 resta apprezzabile non solo perché giuridicamente corretto ma anche e specialmente perché non contrastato, nelle sue premesse fattuali, dal diretto interessato. Questi, peraltro, non ha inteso nemmeno replicare ad un dato ulteriore, quanto meno di pregnanza sintomatica. L ha, infatti, allegato che un pregresso CP_1 avviso di addebito, recante n. 371 2023 0009676459 a medesima causale, ma per rate diverse, non è stato opposto ed è in corso di pagamento dilazionato, con ultimo pagamento eseguito il 25.2.2025 … .
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In definitiva. Va dichiarata la cessata materia del contendere in riferimento alla quota parte della pretesa contributiva pari ad euro 8.989,82, per intervenuto sgravio della stessa. La domanda attorea di annullamento dell'avviso di addebito opposto va accolta per maturata decadenza. Va dichiarata la sussistenza parziale dell'obbligazione contributiva sottesa all'atto impositivo con condanna del ricorrente al pagamento in favore dell CP_1 dell'importo di euro 21.846,73, pari alla somma ancora attualmente dovuta come da nuova perimetrazione della posta valorizzata dall'ente previdenziale.
Accessori come per Legge a decorrere dall'1 aprile 2025, data di costituzione dell'ente previdenziale. Le spese di lite vanno compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell e di ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 Controparte_2 eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla quota parte della posta contributiva pari ad euro 8.989,82;
2) in accoglimento della domanda in opposizione, annulla l'avviso di addebito n. 371 2024 00154 69433;
3) dichiara la perdurante sussistenza dell'obbligazione contributiva sottesa all'avviso di addebito annullato per il residuo importo di euro 21.846,73;
4) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' per detta causale, CP_1 della somma complessiva di euro 21.486,73;
5) compensa per l'intero le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 22/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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