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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1169/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Anna Maria Anselmi.
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.04.1980; rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Fenu.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Fiumicino (RM), Via Vittorio De Sica, n.3, di proprietà al 100% del marito verrà venduta e il ricavato rimarrà al Sig.
il quale però si impegna a versare alla Sig.ra la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) alla data CP_1 Pt_1 del rogito ovvero all'incasso effettivo del saldo prezzo corrisposto dal futuro acquirente – resta inteso che alla data di stipula del rogito notarile la Sig.ra avrà già dovuto rilasciare l'immobile libero da Pt_1 persone e/o cose;
3) fino alla vendita della casa coniugale, sita in Via Vittorio De Sica, n.3, questa sarà assegnata alla moglie che continuerà a viverci insieme ai figli con tutto quanto in essa contenuto. Il Sig.
continuerà a corrispondere il mutuo per la casa coniugale;
PER I FIGLI CP_1 Parte_2 Per_ RENNI 4) i figli minori , nello spirito e nel ll'affidamento Per_1 condiviso, in attuazione al principio della bigenitorialità, verranno affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno nel periodo di spettanza;
5) il padre vedrà e terrà con sé i figli nel rispetto delle esigenze lavorative dei coniugi, oltre a quelle dei minori, quando vorrà previo avviso telefonico alla madre, e indicativamente, a) a fine settimana alternate, dal sabato mattina alla domenica sera salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori;
b) due pomeriggi a settimana, prelevandoli dall'uscita della scuola e riaccompagnandoli a casa alle ore 20,00 nel week-end di spettanza della madre salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori c) un pomeriggio a settimana, prelevandoli dall'uscita della scuola e riaccompagnandoli a casa alle ore 20,00 nel week-end di spettanza del padre salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori d) per 3 giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando Natale e Capodanno, e nel periodo pasquale, alternando annualmente, il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori e) per 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno con la madre. I minori trascorreranno con i genitori le festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, Santo Patrono, 15 agosto se non ricompreso nel periodo di vacanze estive dell'uno o dell'altro genitore, ecc…) secondo il principio dell'alternanza, la festa della mamma ed il compleanno della stessa con la mamma e la festa del papà con Per_ il compleanno dello stesso con il papà; 6) per il contributo al mantenimento dei figli e , il Per_1 Sig. , attesa la rispettiva capacità reddituale, il regime di affidamento condi a va CP_1 suddivisione degli spazi genitoriali, corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (Euro Pt_1 quattrocento/00), €200,00 per ciascun figlio, oltre il 50% dell e straordinarie ovvero quelle mediche non corrisposte dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche, purché preventivamente concordate e documentate e nel rispetto di quanto statuito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Civitavecchia e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT;
7) l'assegno unico spetterà al 100% alla moglie;
8) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. 10) i coniugi concordano che il Signor si impegna a versare alla Sig.ra CP_1 Pt_1 gli arretrati del mantenimento per i figli non versato e matu elle more della sottoscrizione separazione dal maggio 2025 all'ottobre 2025
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1169/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Anna Maria Anselmi.
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.04.1980; rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Fenu.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Fiumicino (RM), Via Vittorio De Sica, n.3, di proprietà al 100% del marito verrà venduta e il ricavato rimarrà al Sig.
il quale però si impegna a versare alla Sig.ra la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) alla data CP_1 Pt_1 del rogito ovvero all'incasso effettivo del saldo prezzo corrisposto dal futuro acquirente – resta inteso che alla data di stipula del rogito notarile la Sig.ra avrà già dovuto rilasciare l'immobile libero da Pt_1 persone e/o cose;
3) fino alla vendita della casa coniugale, sita in Via Vittorio De Sica, n.3, questa sarà assegnata alla moglie che continuerà a viverci insieme ai figli con tutto quanto in essa contenuto. Il Sig.
continuerà a corrispondere il mutuo per la casa coniugale;
PER I FIGLI CP_1 Parte_2 Per_ RENNI 4) i figli minori , nello spirito e nel ll'affidamento Per_1 condiviso, in attuazione al principio della bigenitorialità, verranno affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno nel periodo di spettanza;
5) il padre vedrà e terrà con sé i figli nel rispetto delle esigenze lavorative dei coniugi, oltre a quelle dei minori, quando vorrà previo avviso telefonico alla madre, e indicativamente, a) a fine settimana alternate, dal sabato mattina alla domenica sera salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori;
b) due pomeriggi a settimana, prelevandoli dall'uscita della scuola e riaccompagnandoli a casa alle ore 20,00 nel week-end di spettanza della madre salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori c) un pomeriggio a settimana, prelevandoli dall'uscita della scuola e riaccompagnandoli a casa alle ore 20,00 nel week-end di spettanza del padre salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori d) per 3 giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando Natale e Capodanno, e nel periodo pasquale, alternando annualmente, il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta salvo diversi accordi presi in futuro tra i genitori e) per 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno con la madre. I minori trascorreranno con i genitori le festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, Santo Patrono, 15 agosto se non ricompreso nel periodo di vacanze estive dell'uno o dell'altro genitore, ecc…) secondo il principio dell'alternanza, la festa della mamma ed il compleanno della stessa con la mamma e la festa del papà con Per_ il compleanno dello stesso con il papà; 6) per il contributo al mantenimento dei figli e , il Per_1 Sig. , attesa la rispettiva capacità reddituale, il regime di affidamento condi a va CP_1 suddivisione degli spazi genitoriali, corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (Euro Pt_1 quattrocento/00), €200,00 per ciascun figlio, oltre il 50% dell e straordinarie ovvero quelle mediche non corrisposte dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche, purché preventivamente concordate e documentate e nel rispetto di quanto statuito nel Protocollo concluso tra il Tribunale di Civitavecchia e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, da far pervenire con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT;
7) l'assegno unico spetterà al 100% alla moglie;
8) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto. 10) i coniugi concordano che il Signor si impegna a versare alla Sig.ra CP_1 Pt_1 gli arretrati del mantenimento per i figli non versato e matu elle more della sottoscrizione separazione dal maggio 2025 all'ottobre 2025
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone