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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4431 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in 88213 Ravensburg, Bertha-Bosch, Weg 12 – Germania ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via della Pineta, 69, presso lo Studio dell'Avv. Angela Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
, nato il [...], Controparte_1
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
Nel merito:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 16
Settembre 1995 in Villacidro tra la signora e il sig. Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Villacidro e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile del suddetto Comune, di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. Con vittoria di spese e di onorari. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.07.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia del divorzio.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio in
Villacidro in data 16 Settembre 1995, con il signor che dalla loro unione sono Controparte_1
nati due figli, ( 11.10.1996 a San Gavino) e (nata il [...] a [...] Persona_1 Persona_2
Gavino Monreale), entrambi maggiorenni;
che il figlio lavora a Bologna, mentre Per_1 Pt_2
è studentessa universitaria;
che con sentenza n. 1705/2017 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Cagliari in data 19.05.2017 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e che da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è già protratta per oltre sette anni;
di dimorare in Germania per motivi lavorativi e di avere un ottimo rapporto con i figli.
****
All'udienza di comparizione del 18.12.2024 sono comparse personalmente le parti, il non CP_1
costituito in giudizio. Parte ricorrente ha confermato quanto esposto in ricorso “i figli avuti dal matrimonio e sono nati il 11.10.1996 e il 25.9.2001 e vivono a Bologna dove Per_1 Parte_2
lavorano e studiano. Afferma di vivere a Ravensburg in Germania dove lavora. La separazione risale al 2017 e la convivenza non è mai ripresa. Non era previsto alcun assegno reciproco né per i figli che abbiamo sempre aiutato spontaneamente. Domando solo la pronuncia del divorzio.”
Il ha affermato di non opporsi alla pronuncia del divorzio. Il procuratore di parte ricorrente CP_1
ha concluso domandando la sola pronuncia del divorzio.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia del divorzio.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio, i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura (nel 2011) alla data del deposito del ricorso introduttivo (09.07.2024), erano decorsi termini ben più ampi di quelli di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Le spese devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata il [...] a [...] e , nato il [...],
[...] Controparte_1
celebrato in Villacidro, in data 16.10.1995, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune
di Villacidro, atto n. 53, parte II, serie anno 1995, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4431 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in 88213 Ravensburg, Bertha-Bosch, Weg 12 – Germania ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via della Pineta, 69, presso lo Studio dell'Avv. Angela Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
, nato il [...], Controparte_1
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
Nel merito:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 16
Settembre 1995 in Villacidro tra la signora e il sig. Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Villacidro e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato civile del suddetto Comune, di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. Con vittoria di spese e di onorari. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.07.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia del divorzio.
A fondamento della domanda formulata, la ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio in
Villacidro in data 16 Settembre 1995, con il signor che dalla loro unione sono Controparte_1
nati due figli, ( 11.10.1996 a San Gavino) e (nata il [...] a [...] Persona_1 Persona_2
Gavino Monreale), entrambi maggiorenni;
che il figlio lavora a Bologna, mentre Per_1 Pt_2
è studentessa universitaria;
che con sentenza n. 1705/2017 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Cagliari in data 19.05.2017 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e che da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è già protratta per oltre sette anni;
di dimorare in Germania per motivi lavorativi e di avere un ottimo rapporto con i figli.
****
All'udienza di comparizione del 18.12.2024 sono comparse personalmente le parti, il non CP_1
costituito in giudizio. Parte ricorrente ha confermato quanto esposto in ricorso “i figli avuti dal matrimonio e sono nati il 11.10.1996 e il 25.9.2001 e vivono a Bologna dove Per_1 Parte_2
lavorano e studiano. Afferma di vivere a Ravensburg in Germania dove lavora. La separazione risale al 2017 e la convivenza non è mai ripresa. Non era previsto alcun assegno reciproco né per i figli che abbiamo sempre aiutato spontaneamente. Domando solo la pronuncia del divorzio.”
Il ha affermato di non opporsi alla pronuncia del divorzio. Il procuratore di parte ricorrente CP_1
ha concluso domandando la sola pronuncia del divorzio.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia del divorzio.
*****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, attraverso la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio, i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura (nel 2011) alla data del deposito del ricorso introduttivo (09.07.2024), erano decorsi termini ben più ampi di quelli di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Le spese devono essere compensate, vista la natura della causa e la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza,
eccezione e deduzione:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata il [...] a [...] e , nato il [...],
[...] Controparte_1
celebrato in Villacidro, in data 16.10.1995, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune
di Villacidro, atto n. 53, parte II, serie anno 1995, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti