Decreto cautelare 27 giugno 2015
Ordinanza cautelare 10 luglio 2015
Sentenza 18 gennaio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 18/01/2016, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2015, proposto da:
Abbvie S.r.l. in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Giuseppe Franco Ferrari, Erica Bianco, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, Via Lamarmora 14;
contro
Estar - Ente Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria, presso cui ha eletto domicilio in Firenze, Via dei Rondinelli 2;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, elettivamente domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;
nei confronti di
Gilead Sciences S.r.l. in Persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, Bristol-Myers Squibb S.r.l. in Persona del Legale Rappresentate Pro Tempore; Janssen Cilag S.p.A. in Persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Sciaudone, Riccardo Sciaudone, Flavio Iacovone, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso Ugo Franceschetti in Firenze, Via Maggio N. 7;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Aifa Agenzia Italiana Del Farmaco, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; Di Firenze Avv. G.Cortigiani Avvocatura Distrettuale Stato;
per l'annullamento
b) in quanto atto presupposto, della deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 18/05/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 22 del 3/6/2015 e relativo allegato;c) se ed in quanto atto presupposto, della determinazione dirigenziale a firma del direttore del dipartimento acquisizione Beni e Servizi ff dell'ESTAV Nord-Ovest n. 281 del 18 marzo 2013 e relativi allegati; d) se ed in quanto atto presupposto, della deliberazione del Direttore generale di ESTAR n. 195 del 28/05/2015, con cui e' stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'acquisto di farmaci per l'eradicazione dell'epatite C cronica nei pazienti non cirrotici, del capitolato di gara e della lettera di invito;nonche' di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorche' non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ESTAR di Regione Toscana di Janssen Cilag S.p.A. e di AIFA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame sono stati impugnati gli atti in epigrafe con cui ESTAR Regione Toscana ha indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l'acquisto di farmaci per l'eradicazione dell'epatite C cronica nei pazienti non cirrotici.
All’esito del procedimento, considerata l’insufficienza delle risorse poste a disposizione dalla Regione a fronte dell’unica offerta presentata dalla odierna ricorrente, l’Amministrazione intimata con atto del 20 novembre 2015 disponeva di non aggiudicare la gara.
Conseguentemente, con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
Ne segue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse potendo integralmente compensarsi le spese del giudizio in ragione della particolarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO