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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Cesare Costa con studio in Parte_1 Parte_2
Viterbo, via della Pace n. 63 e ivi elettivamente domiciliati, giusta procura in calce alla citazione.
OPPONENTI
E
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Alabiso con studio in Viterbo, Via Pacinotti n. CP_1
5 e ivi elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo n. 584/2019 emesso dal Tribunale di Viterbo.
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento parcella professionale e domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
posta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti conclusioni: per l'opponente: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale Civile di Viterbo, disattesa ogni contraria istanza ed in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare, disporre il richiamo a chiarimenti del C.T.U. in ordine alle problematiche prospettate nelle osservazioni al supplemento di C.T.U. del Per_ 17.04.2024 dell'Arch. e nelle successive note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2024, redatte dagli opponenti;
b) nel merito, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per le eccezioni e deduzioni tutte sollevate nel presente giudizio;
c) in via riconvenzionale, condannare l'opposto al risarcimento di ogni pregiudizio cagionato agli opponenti in virtù della propria opera professionale negligente, incompleta ed imperita nella misura di euro
50.699,76, o in quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione”. per l'opposto; “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta da e , per i motivi tutti di cui alla Parte_1 Parte_2 narrativa dell'atto di costituzione, ribadendo come anche l'attività istruttoria e la documentazione fornita da parte opposta hanno confermato il credito del Geom. e le irregolarità poste CP_1 in essere dagli opponenti. Confermare, quindi, quanto disposto dal Tribunale in intestazione nel decreto ingiuntivo n. 584/2019, con addebito in capo agli opponenti, sia delle spese di cui al procedimento monitorio, sia successivamente di quelle del giudizio di opposizione.”
IN FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 584/2019 Parte_1 Parte_2 emesso dal Tribunale di Viterbo, con cui il geom. aveva loro ingiunto il pagamento della CP_1 somma di € 13.500 quale compenso per l'attività professionale svolta in adempimento della lettera di incarico del 26.4.11, deducendo l'inadempimento del professionista e la conseguente perdita, per gli stessi opponenti, della possibilità di fruire dell'aumento di volumetria del 35% previsto dal cosiddetto “Piano casa”, di cui alla legge regionale n. 21 del 2009, con conseguente danno pari ad
€ 50.000 di cui chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento.
Nella resistenza dell'opposto, che ha eccepito che la perdita della possibilità di fruire dell'aumento di volumetria previsto dal Piano casa era da imputare al comportamento degli opponenti che, dopo l'approvazione del progetto, non avevano versato nei termini gli importi dovuti al Comune di Viterbo, il giudice istruttore disponeva l'acquisizione di documenti ed espletava CTU;
all'udienza del
23.10.24, sostituita con deposito di note scritte, la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione di termine per deposito di memorie ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata così come va rigettata la domanda riconvenzionale.
Il rapporto contrattuale in essere tra le parti trova la propria fonte nella lettera di incarico del 26 Aprile
2011, successivamente specificata con ulteriore scrittura del 27 Aprile 2011.
Da tale documentazione emerge che il EO è stato incaricato di redigere un CP_1 progetto per la costruzione di Fabbricato Promiscuo da edificarsi in sostituzione di quelli esistenti siti in Viale Trento n. 30 - 01100 Viterbo distinto presso il N.C.E.U. al Fg 143 p.lle 92 - 93 e 48 sub. 2 di proprietà degli opponenti;
per l'esecuzione di tale attività le parti avevano pattuito un compenso di €
13.500, avendo cura di precisare che altre prestazioni professionali non comprese nella scrittura avrebbero potuto essere oggetto di incarico a parte.
Successivamente, il 27 Aprile 2011, le parti si sono accordate per far redigere al geom. la pratica del progetto per la sostituzione dei Fabbricati esistenti, la pratica con indagine geologica e indagine del Genio Civile, da conferire a professionista scelto dallo stesso geom. , e la richiesta di CP_1 autorizzazione agli enti competenti.
Nell'ambito di tale missiva non era pattuito un ulteriore compenso e comunque l'incarico con essa conferito va considerato aggiuntivo e non sostitutivo del precedente poiché, come si è detto, con la scrittura del 26 Aprile 2011 le parti si erano riservate tale facoltà. Orbene, dalla stessa narrazione della citazione in opposizione si evince che una prima DIA relativa all'opera in discussione non è stata assentita dal perché il progetto, che includeva Controparte_2
l'ampliamento del fabbricato, prevedeva una variante da realizzare su area oggetto di fascia di rispetto ferroviario e pertanto i committenti non avevano ottenuto il nullaosta da parte dell'ente competente.
Con la DIA n. 200 del 2015 il geom. ha presentato un diverso progetto, anch'esso inizialmente CP_1 non assentito dal comune, per difformità con la planimetria catastale esistente;
successivamente, poiché il EO aveva provveduto ad emendare tali difformità ed era arrivato il nullaosta da parte delle Ferrovie dello Stato, il Comune, con nota del 3.2.2016, aveva comunicato che per perfezionare la pratica occorreva versare gli oneri di costruzione, che venivano specificamente indicati.
Orbene, gli opponenti insistono sull'inadempimento del EO , sul presupposto della CP_1 natura illegittima del nulla osta prestato dalle Ferrovie dello Stato e della conseguente illegittimità del silenzio assenso che si sarebbe formato sull'opera realizzata, va però rilevato che il dpr n. 753 del 1980 prevede che la fascia di rispetto ferroviaria di 30 metri integra un limite legale alla edificabilità di carattere non assoluto, perché l'articolo 60 dello stesso dpr prevede la possibilità di deroga da parte delle Ferrovie.
Siffatta deroga integra un'attività discrezionale, per il cui annullamento si può agire in via giurisdizionale, soluzione che nel caso di specie non risulta essere stata perseguita, conseguentemente va confermata la conclusione del CTU, secondo cui il progetto del EO
era rispettoso delle prescrizioni normative urbanistiche. CP_1
Quanto alla mancata esecuzione dell'opera va detto che i committenti non hanno neppure allegato di aver pagato gli oneri di costruzione e di aver dato corso ai lavori ovvero di aver preso accordi in questi termini, limitandosi a produrre una lettera del 26 febbraio 2018 con la quale, ben due anni dopo la ricezione della comunicazione del comune, hanno deciso di revocare l'incarico al EO
, senza nulla precisare in ordine a suoi inadempimenti. CP_1
Sulla scorta di tali evidenze deve affermarsi il diritto del professionista al pagamento del compenso poiché la mancata realizzazione dell'opera è da imputare alla condotta dei committenti che non hanno fatto quanto necessario per avviare la DIA né hanno dedotto di aver mai iniziato i lavori.
Parimenti da rigettare è la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la perdita della possibilità di aumentare la cubatura poiché gli stessi opponenti, in citazione, hanno chiarito che l'intervento edilizio derivante dal cosiddetto “piano casa” è stato operativo fino al Giugno 2017, pertanto nel Febbraio 2016, quando il comune aveva chiesto il pagamento degli oneri di costruzione,
l'ampliamento era ancora possibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 584/2019 emesso dal
Tribunale di Viterbo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
e le liquida in € 5.077,00, oltre accessori di legge;
CP_1
4. pone definitivamente a carico degli opponenti il pagamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Viterbo il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi