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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice Ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 889/2018 R.G., riservato in decisione a seguito dell'udienza a trattazione scritta in data 9 luglio 2025 e vertente:
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Reppucci, tutti elett.te domiciliati presso lo studio in Avellino alla via Sott. G. Corrado n. 29, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, dall'avv. Sergio Papa e dall'avv. Mariagiusy Guarente, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio in Avellino alla via Cascino n. 58, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 35/2017 del 9 gennaio 2017, depositata in data 10 gennaio 2017, del Tribunale di Avellino, R.G. n. 1715/2002, ad oggetto: proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza fissata in data 11 giugno 2025, tenuta con la trattazione scritta, le parti non hanno depositato note e la causa è stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. all'udienza con trattazione scritta fissata per l'udienza in data 9 luglio 2025.
Anche all'indicata udienza in data 9 luglio 2025 le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., non hanno depositato note.
Va quindi rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), è previsto che, se nessuna delle parti provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal
Giudice, viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero viene fissata udienza in presenza. Se nessuna delle parti deposita le note anche in tale circostanza (o nessuno compare in udienza) la causa viene cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
In considerazione della persistente inattività delle parti per l'indicata udienza in data 9 luglio 2025, risultano appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
L'istanza depositata dalle parti in data 15 luglio 2025, successiva al provvedimento di assegnazione della causa a sentenza, non viene presa in considerazione stante la tardività.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello proposto contro la sentenza n. 1589/2018 del 2 ottobre 2018, depositata in pari data, del Tribunale di Avellino, R.G. n.
4395/2013, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 16 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Avv. Chiara Memoli Dott.ssa Maria Teresa Onorato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice Ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. 889/2018 R.G., riservato in decisione a seguito dell'udienza a trattazione scritta in data 9 luglio 2025 e vertente:
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Reppucci, tutti elett.te domiciliati presso lo studio in Avellino alla via Sott. G. Corrado n. 29, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, dall'avv. Sergio Papa e dall'avv. Mariagiusy Guarente, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio in Avellino alla via Cascino n. 58, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 35/2017 del 9 gennaio 2017, depositata in data 10 gennaio 2017, del Tribunale di Avellino, R.G. n. 1715/2002, ad oggetto: proprietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza fissata in data 11 giugno 2025, tenuta con la trattazione scritta, le parti non hanno depositato note e la causa è stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. all'udienza con trattazione scritta fissata per l'udienza in data 9 luglio 2025.
Anche all'indicata udienza in data 9 luglio 2025 le parti costituite, che hanno ricevuto regolare avviso del rinvio ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., non hanno depositato note.
Va quindi rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), è previsto che, se nessuna delle parti provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal
Giudice, viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero viene fissata udienza in presenza. Se nessuna delle parti deposita le note anche in tale circostanza (o nessuno compare in udienza) la causa viene cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
In considerazione della persistente inattività delle parti per l'indicata udienza in data 9 luglio 2025, risultano appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
L'istanza depositata dalle parti in data 15 luglio 2025, successiva al provvedimento di assegnazione della causa a sentenza, non viene presa in considerazione stante la tardività.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello proposto contro la sentenza n. 1589/2018 del 2 ottobre 2018, depositata in pari data, del Tribunale di Avellino, R.G. n.
4395/2013, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 16 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Avv. Chiara Memoli Dott.ssa Maria Teresa Onorato