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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2024, n. 38471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38471 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente Relatore - MA CA NC FR LI OL AN SENTENZA Sul ricorso straordinario proposto da: NT LD nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 10870 del 02/02/2024 della Corte di Cassazione udita la relazione svolta dal Presidente Stefano Aprile;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO che conclude per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti. udito il difensore: - avvocato Valerio Vianello Accorretti, in difesa di NT, che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso straordinario;
- avvocato Stefano SO, in difesa di NT, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Quinta Sezione penale di questa Corte di Cassazione (Sez. 5, n.10870 del 2/02/2024, dep. il 14/03/2024) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di LD NT avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 6 giugno 2023 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’appello di Napoli in data 11/12/2019 con la quale era stato condannato per il concorso nell’omicidio di AL AR e dei connessi reati in materia di armi. 2. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. LD NT, a mezzo dei difensori e procuratori speciali avv. Stefano SO e avv. Valerio Vianello Accorretti, che chiede la correzione dell’errore materiale relativo alla omessa risposta alle seguenti questioni, sollevate con il secondo motivo di ricorso: Penale Sent. Sez. 1 Num. 38471 Anno 2024 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 04/10/2024 - nuova prova costituita “dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PI ZO;
- nuova prova costituita “dall’attestazione del carcere di Novara relativa all’impossibilità di incontro tra il ricorrente e il collaboratore ES IM”; - erronea affermazione secondo la quale “il collaboratore di giustizia LO avesse riferito che anche LD NT fosse il mandante dell’omicidio”. 2.1. I difensori hanno depositato una memoria con la quale ulteriormente ribadiscono gli errori nei quali è incorsa la sentenza impugnata. 2.2. I difensori hanno depositato una memoria di replica alla memoria del Procuratore generale che opina per l’inammissibilità del ricorso straordinario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario è inammissibile. 1.1. Il rimedio è, in astratto, consentito dalla giurisprudenza di legittimità; si è chiarito che «il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato» (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788 – 01, ha osservato che la nozione di "condannato" ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla "stabilizzazione" del giudicato). 2. Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso non contesta la corretta enunciazione nella sentenza, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., degli originari motivi di ricorso, mentre ne lamenta il parziale mancato esame. 2.1. Segnatamente denuncia l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel mancato esame del secondo motivo di ricorso formulato dai ridetti difensori nell’interesse di NT. Il motivo, i motivi aggiunti e le memorie vengono così riportati nella sentenza impugnata: «4. Con il secondo, ampio, motivo, è dedotta erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen, in relazione agli artt. 575 e 411 cod. pen. nonché in relazione agli artt. 192, 630 lett. a) e c) e 637 cod. proc. pen.
4.1. Con una prima doglianza è attinto il profilo della sentenza impugnata che ha ritenuto insussistente il denunciato contrasto di giudicato dolendosi il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe pretermesso la valutazione della portata decisiva degli elementi di contrasto dedotti. Al di là dell'inconferente richiamo alla circostanza che la sentenza assolutoria nei confronti del coimputato UA ON fosse nota alla Corte di assise di appello di Napoli, pronunciatasi nei confronti di LD ON, si evidenziano le ragioni della diversa ricostruzione dei fatti proveniente dalle due sentenze, in specie con riguardo al ruolo apicale nel clan ON, assunto a seguito della detenzione del suo vertice storico, AL ON, padre di LD e UA. Invero, nell'assolvere UA ON (per la inidoneità del contenuto dichiarativo dei collaboratori di giustizia a sorreggere la affermazione di responsabilità), la Corte di assise di appello di Napoli aveva sottolineato la diretta incidenza della volontà personale di UA ON, quale mandante dell'omicidio, essendo stato riconosciuto il ruolo di comando da lui assunto, dopo l'arresto del genitore, nell'ambito della associazione di appartenenza, come accreditato dalle indagini di polizia giudiziaria. Diversamente, la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli nei confronti di LD ON ha ritenuto che UA ON avrebbe operato solo come veicolo del mandato omicidiario proveniente dal fratello LD, detenuto in carcere, quest'ultimo ritenuto "reggente del clan", che sovraintendeva anche alla 2 pianificazione e all'attuazione dell'ordine di morte riguardante lo AR.
4.1.1. D'altro canto, le due sentenze finivano per risultare in disaccordo anche con riguardo alla individuazione del momento deliberativo dell'omicidio, con ricadute sull'apporto decisionale del ricorrente nell'attentato allo AR. Invero, mentre nel giudizio a carico di LD ON non si era riusciti a individuare il momento in cui il ricorrente avrebbe prestato il suo appoggio alla decisione omicidiaria, le sentenze emesse nel giudizio a carico del fratello UA hanno, invece, fatto riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno affermato di essere stati presenti al momento del conferimento del mandato di omicidio impartito da UA ON, e nelle fasi successive alla realizzazione del crimine. Su tale punto la sentenza impugnata non ha replicato, così come nulla dice in merito alla ulteriore circostanza, dedotta nell'istanza di revisione, della esistenza di due procedimenti a carico di UA ON per due duplice omicidi, commessi pochi mesi dopo l'assassinio di AL AR, dai quali emerge il ruolo primario assunto da UA nell'ambito dell'omonimo clan, cosicchè - assume la Difesa - risulta inverosimile che, in tale breve lasso temporale, si fosse avuta una trasmigrazione del ruolo di vertice da LD a UA ON.
4.2. Altro tema introdotto con l'istanza di revisione è quello relativo alla presenza di prove nuove che, nell'ottica difensiva, avrebbero la capacità di portare a una revisione della condanna, in merito alle quali si lamenta l'inesistenza di un idoneo apparato argomentativo nella sentenza impugnata. Tre le direttrici lungo le quali si snoda la prospettazione difensiva: a) Sconfessare l'esistenza di un incontro tra LD ON e il fratello UA ovvero con il cugino LD ON o con la madre GE Donnarumma, ritenuti decisivi dai giudici per creare il collegamento concorsuale del ricorrente con il germano, propedeutico al mandato omicidiario. Sul punto, si fa riferimento ai tabulati dei colloqui presso il carcere, tenuti da LD ON e AL ON, che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto non costituire elementi nuovi in quanto già prodotti dinanzi alla Corte di cassazione che, però, non è giudice del merito. Parimenti erronea la valutazione della inutilità di tale documentazione, laddove la sentenza impugnata riconduce alla moglie dell'imputato il ruolo di emissaria delle direttive impartite dal carcere da LD ON, senza preoccuparsi di confutare il contenuto della allegazione documentale, dalla quale emerge che alcun colloquio vi fu, in carcere, prima dell'omicidio, tra LD ON e il fratello UA, né il ricorrente incontrò LD ON o il cugino US LA, e neppure la madre. Colloqui visivi erano, infatti, intervenuti solo tra AL ON e i nipoti LD ON e US LA, co-esecutori dell'omicidio. Del tutto illegittima la tesi della Corte di appello, che ha individuato nella moglie del ricorrente la emissaria del marito, circostanza mai riferita da alcun collaboratore di giustizia, non emersa nelle diverse sentenze di merito, e neppure prospettata dall'Accusa. b) Smentire il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore ES IM in merito alla riferita "confessione" dell'omicidio da parte del ricorrente, che sarebbe stata da lui raccolta durante una comune detenzione con LD ON nell'anno 2011 nel carcere di Novara. Sul punto, la difesa richiama la dichiarazione della Casa circondariale, nella quale si attesta che i due detenuti - in regime di 41 bis O.P. - non avevano mai effettuato la socialità nello stesso gruppo. D'altro canto, la sentenza di appello non indica il momento della comune detenzione in cui i detenuti avrebbero intrattenuto il presunto colloquio e neppure motiva sulle modalità di comunicazione da parte di reclusi allocati nella sezione speciale. e) Dimostrare la veridicità dell'assunto difensivo in merito all'assenza di poteri direttivi di LD ON, attraverso il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore PI IZ. Il riferimento è a quanto riferito nell'interrogatorio del 14 marzo 2022, circa il ruolo indiscusso di vertice ricoperto nel periodo dell'omicidio di AL AR da AL ON, l'unico che avrebbe potuto impartire ordii dal carcere;
nonché alla sottoposizione di LD ON ad altri soggetti, nella scala gerarchica del clan.
5. Con successiva memoria i difensori del ricorrente hanno formulato un motivo nuovo, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione agli artt. 575 e 637 cod. proc. 3 pen., ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Sostengono, evocando l'approdo delle Sezioni Unite 'Pisano', che la Corte di appello di Roma ha erroneamente interpretato i limiti del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, anticipando nel primo segmento di tale procedimento, avente struttura bifasica, temi decisori strutturalmente demandati al momento successivo, ossia all'esito della procedura caratterizzata dal contraddittorio di cui all'art. 636 cod. proc. pen. In particolare, ci si riferisce al punto in cui la sentenza impugnata ha sostenuto che "gli elementi negativi" dedotti dal ricorrente fossero insufficienti a dimostrare la sua innocenza e nemmeno idonei a fare insorgere un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza.
5.1. Si lamenta, inoltre, che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che le nuove prove non costituiscano novum ex art. 630 comma 1 lett. C) c.p.p., in quanto prodotte tardivamente, trattandosi, invece, di documenti scoperti successivamente alla sentenza di secondo grado, e mai valutati nel giudizio di cognizione, neppure dal giudice di legittimità, dinanzi al quale vennero prodotte al fine di dimostrare che la Corte di Assise di Appello, in sede di rinnovazione dibattimentale, avrebbe dovuto d'ufficio acquisire i tabulati dei colloqui carcerari per verificare il dato dichiarativo dei c.d.g. In ogni caso, dinanzi alla Corte di cassazione, non erano stato prodotti né l'attestazione del carcere di Novara relativa al presunto incontro tra il ricorrente e il c.d.g. IM né le dichiarazioni del c.d.g. ZZ PI. […] 7. La difesa ricorrente ha replicato alle deduzioni del Procuratore Generale, sostenendo che il mandato omicidiario fosse stato conferito 1'11 agosto 2006 da AL NT al nipote AT LD, il quale lo aveva comunicato a UA NT, e agli altri soggetti presenti a Palazzo Fienga. Tale dato probatorio viene ricostruito attraverso l'analisi congiunta delle dichiarazioni dei c.d.g. con le prove documentali rappresentate dai tabulati carcerari, e con la posizione giuridica dei propalanti, oltre che in base alla circostanza inconfutabile che LD NT non aveva effettuato colloqui con il fratello UA, con la madre, con i cugini. Un corretto percorso valutativo delle nuove prove avrebbe dovuto far dichiarare ammissibile il ricorso, al fine di verificare (anche attraverso l'escussione di IZZO PI) se effettivamente LD ON avesse materialmente il potere e la facoltà di decidere l'omicidio, ovvero se fosse stato solo il padre AL a conferire il mandato omicidiario». 3. Ciò premesso, il Collegio rileva che la sentenza impugnata anche per mezzo del richiamo al provvedimento di inammissibilità dell’istanza di revisione pronunciato dalla Corte d’appello di Roma e alla sentenza di legittimità (Sez. 1, n. 12703 - dep. 2022, del 4/11/2021) che aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di condanna pronunciata dal giudice di merito ha esaminato, con ampia e completa motivazione, tutte le doglianze difensive, pur versate in modo alluvionale in numerosi scritti, senza omettere l’esame dei punti indicati dalla difesa nell’odierno ricorso straordinario, in disparte le censure non consentite che il ricorso tenta nuovamente di introdurre in questa sede. 3.1. Va, in proposito, sottolineato che Sez. 1, n. 12703, cit., non è stata oggetto di impugnativa straordinaria, sicché, ove risulti che le questioni oggi agitate siano state proposte in detta sede, è evidente che non sono più riproponibili sotto le mutate spoglie del ricorso straordinario avverso la decisione di legittimità che dichiara inammissibile il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione che su tali elementi si poggia. Dalla verifica dei motivi di ricorso proposti avverso la decisione di merito (sentenza in data 11/12/2019 della Corte di Assise di appello di Napoli) emerge la sostanziale identità delle questioni oggi agitate con quelle già promosse in quella sede, salvo quanto si dirà in seguito. Infatti, Sez. 1, n. 12703, cit., aveva così sintetizzato i motivi di ricorso: «4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza del 4 9/10/2019 con cui è stata disposta la rinnovazione dibattimentale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. […] il ricorso rileva che, nel caso in esame, la Corte territoriale avrebbe basato la propria decisione sulla rivalutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori, le quali nulla avrebbero aggiunto all'istruttoria svolta in primo grado e alle quali essa avrebbe attribuito soltanto una maggiore forza logica, senza però dimostrare che UA ON avesse realmente ricevuto la «imbasciata» dal fratello detenuto.
4.2.1. Inoltre, la Corte del merito non avrebbe ritenuto decisiva la deposizione di NE LO, valorizzata dal primo Giudice per avanzare il dubbio che UA ON millantasse di aver ricevuto l'ordine dal fratello;
né avrebbe ritenuto di escutere, quale teste di riferimento delle dichiarazioni di AN AS, LD ON, il quale, se convocato, avrebbe potuto chiarire se, effettivamente, LD ON gli avesse dato l'ordine di commettere l'omicidio.
4.2.2 Sotto altro profilo, la difesa critica che l'apporto dichiarativo di LO sia stato neutralizzato sul rilievo che egli, essendo appena entrato a far parte del clan ON, non potesse essere a conoscenza delle dinamiche interne e dei ruoli rivestiti dagli affiliati, laddove il primo Giudice lo aveva, invece, ritenuto attendibile, soggiungendo che era soggetto intraneo al gruppo e che riferiva fatti vissuti direttamente. Pertanto, se UA ON non gli aveva raccontato di avere ricevuto dal fratello il mandato di uccidere AR, ciò sarebbe derivato dal fatto che il collaboratore non aveva bisogno di millantare con lui il previo assenso del germano per consumare l'omicidio, posto che LO non avrebbe fatto alcuna obiezione alla deliberazione delittuosa assunta. E circa il carattere irruento di UA ON, riferito dal collaboratore, esso sarebbe confermato dal fatto che ON si era recato, nell'immediatezza delle percosse agite nei confronti di AL junior, sotto l'abitazione del figlio di AL AR, NZ, esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco;
nonché dal fatto che gli emissari del clan avversario, mandati per trovare una soluzione accomodante, avevano chiesto a ON di non essere impulsivo nelle sue decisioni.
4.2.3. Quanto alla possibilità di LD ON di impartire ordini agli affiliati dal carcere, la sentenza impugnata, oltre a richiamare le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, secondo cui egli aveva impartito un preciso ordine in tal senso (UR, AL e IM), evidenzierebbe la prossimità tra l'omicidio di AR e le comunicazioni inviate dal carcere accertate nel processo per l'associazione camorristica, quando ON era detenuto in Sardegna. Tuttavia, mentre l'omicidio di AR è avvenuto nell'agosto 2006, gli accertamenti svolti nel processo per associazione di stampo camorristico risalirebbero al febbraio maggio 2007. Inoltre, proprio il rinvenimento di un “pizzino”, scritto da LD ON e diretto al fratello, potrebbe essere ritenuto indicativo del fatto che i controlli in carcere fossero talmente efficaci da non consentire il consolidarsi di un sistema di trasmissione all'esterno delle volontà del capo, non avendo i collaboratori riferito l'uso di “pizzini” nel caso dell'omicidio di AL AR. La Difesa lamenta, ancora, sotto il profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per mancata acquisizione di una prova decisiva, l'omesso accertamento della identità delle persone che, tra febbraio e agosto 2006, si erano recate a colloquio in carcere con LD ON, ovvero, secondo le verifiche della difesa, la moglie, TA CA, e il figlio AL, con ciò smentendosi che l'imputato avesse effettuato colloqui con il fratello o con LD ON, il quale avrebbe riferito del colloquio ad AN AS. In questo modo, sarebbe stata confermata la fondatezza della tesi accolta dal primo Giudice, secondo cui non era stato dimostrato che UA ON aveva ricevuto l'ordine di uccidere AR dal fratello detenuto. La certificazione rilasciata dal carcere di Nuoro sarebbe un “nuovo documento”, non prodotto nei giudizi di merito, acquisibile in quanto l'interessato non era stato in grado di esibirla nei precedenti gradi di giudizio. Essa, invero, non costituirebbe “nuova prova” (attenendo a fatti temporalmente precedenti alla formazione e al rilascio della stessa ed essendo assimilabile a qualsiasi certificazione relativa alle condizioni personali dell'imputato) e non richiederebbe, quale certificato proveniente da un pubblico ufficiale, alcun apprezzamento sulla sua validità formale, né 5 sulla “sua efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito”. In ogni caso, sarebbe stato dovere del Pubblico ministero e dei Giudici di appello disporre di ufficio tale accertamento, sicché la produzione del certificato sarebbe finalizzata soltanto a censurare il “comportamento processuale” della Corte di assise di appello.
4.2.4. Quanto a UA ON, assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio con sentenza definitiva della Corte di assise di appello di Napoli in data 16/6/2015, la sentenza oggi impugnata avrebbe ritenuto, da un lato, che il dirigente di un'associazione criminale non sarebbe, per ciò solo, responsabile di ogni omicidio riferibile al sodalizio e, dall'altro lato, che le difformità tra le versioni di LO, UR e AS sarebbero tali da legittimare seri dubbi circa l'autenticità delle conoscenze prospettate. La Corte territoriale, nel censurare la pronuncia assolutoria, riterrebbe e comunque che UA ON sia stato colui che aveva veicolato all'esterno del carcere il messaggio di morte ricevuto dal fratello, sicché resterebbe confermato, anche per questa via, che la fonte dalla quale i collaboratori avevano appreso del mandato omicidiario conferito da LD ON sarebbe stato, in ogni caso, soltanto il fratello UA. […] 6. In data 15/6/2021 è pervenuta una memoria, a firma degli avvocati NE e SO, contenente «motivi nuovi e aggiunti», con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 533, comma 1, 603, 604, 605 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. La sentenza di secondo grado non assolverebbe all'obbligo di motivazione rafforzata, avendo la Corte territoriale censurato solo formalmente il percorso logico-argomentativo seguito nella sentenza assolutoria, imperniando la decisione sulle dichiarazioni dei collaboratori, già in possesso del primo Giudice e solo diversamente valutate, senza esprimere la necessaria “forza persuasiva superiore rispetto alla pronuncia assolutoria”, senza evidenziare le oggettive insufficienze di quest'ultima e senza confutarne, in modo specifico, le argomentazioni. Inoltre, il Giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle incongruenze delle dichiarazioni dei collaboratori, le quali, relativamente al conferimento del mandato, sarebbero state assemblate senza la necessaria verifica di certezza, conferenza, gravità e precisione degli indizi, che deve precedere la sintesi finale. Nessuno dei collaboratori avrebbe assistito al conferimento del mandato e tutti individuerebbero come fonte della propria conoscenza UA ON. La condanna di LD ON verrebbe fatta discendere dal riconoscimento del suo ruolo di vertice dell'associazione, obliterando sentenze che ne individuerebbero il capo nel solo AL ON, come riconosciuto anche nel giudizio di appello. Sotto altro profilo, si ribadisce che la chiamata in correità o in reità de relato, non asseverata dalla fonte diretta e riscontrata unicamente da altra o altre chiamate di analogo tenore, non avrebbe una reale idoneità probatoria. Quanto, poi, al colloquio in carcere nel corso del quale UA ON avrebbe ricevuto dal fratello l'ordine di uccidere, l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Nuoro avrebbe certificato che i due non si erano incontrati nel periodo compreso tra il febbraio e l'agosto 2006, avendo LD ON effettuato colloqui solo con la moglie e i figli e mai con il fratello o con LD ON. L'omessa acquisizione della certificazione rileverebbe anche quale violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. trattandosi di una prova decisiva documentale, facilmente reperibile ma non acquisita dalla Corte di merito. Infine, la Corte di appello, non considerando l'assoluzione di UA ON quale mandante dell'omicidio di AR per non aver commesso il fatto, lo avrebbe qualificato come il “veicolatore del mandato di morte proveniente dai capi detenuti e da LD ON in particolare”, precisando che egli “aveva avuto colloqui in carcere con il fratello”, pur non essendoci la certezza, non essendo state verificate le modalità con cui egli sarebbe venuto a conoscenza della volontà del germano, che tale incontro vi sia realmente stato. E anche le dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui l'uccisione di AR era stata determinata dalla volontà di LD ON di rompere la pax mafiosa, non considererebbero che essa era già venuta meno all'indomani della reazione di UA ON contro l'abitazione di NZ AR, tanto che il gruppo Gallo-Cavalieri ne 6 meditava l'eliminazione.
7. In data 16/6/2021 è pervenuta in Cancelleria altra memoria, a firma degli avvocati MA NE e Stefano SO, difensori di fiducia di LD ON, con la quale essi hanno depositato copia del prospetto dei colloqui effettuati da AL ON dal gennaio al dicembre 2006, da cui risulterebbe che in data 11/8/2006 (tre giorni prima del delitto) egli aveva effettuato un colloquio con LD ON nel carcere di Biella, con ciò dimostrandosi le falsità delle dichiarazioni di AS, secondo cui la decisione di uccidere AR gli sarebbe stata comunicata da LD ON dopo un colloquio con LD ON. Quest'ultimo, tuttavia, non avrebbe mai effettuato colloqui con ON, secondo la certificazione rilasciata dalla Casa circondariale di Nuoro, prova decisiva pretermessa dalla Corte di assise di appello, la quale, non avendo richiesto tale certificazione, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
8. In data 18/6/2021 è pervenuta in Cancelleria una ulteriore memoria contenente motivi aggiunti a firma dell'avv. Stefano SO, con la quale si deducono due distinti profili di censura, attinenti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., alla violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di autonomia genetica delle chiamate de relato, che deriverebbero dalla stessa fonte di informazione, individuabile in UA ON, nonché alla contraddittorietà e incongruità della motivazione per travisamento delle dichiarazioni rese da AN AS, ES IM e CH UP. La sentenza impugnata, affermando che i collaboratori avrebbero appreso del mandato omicidiario di LD ON da fonti diversificate, incorrerebbe in un travisamento della prova. AN AS, all'udienza del 16/10/2019 dinanzi alla Corte di assise di appello, non riferirebbe affatto che LD ON era andato a colloquio con LD ON, ma preciserebbe di non sapere se fosse andato da quest'ultimo o dal padre AL. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto, in virtù dell'obbligo di motivazione rafforzata, disporre l'acquisizione del prospetto dei colloqui effettuati in carcere da LD e AL ON nel periodo di riferimento, considerato che la produzione dei relativi documenti avrebbe dimostrato che LD ON aveva effettuato il colloquio con AL ON e non con LD. Quanto al racconto dei fratelli Chierchia, ES IM, all'udienza del 16/10/2019 dinanzi alla Corte di assise di appello (cfr. pag. 22 e ss. del verbale), avrebbe riferito che costoro avevano saputo dal UA ON dell'ordine impartito dal fratello dal carcere, sicché si sarebbe in presenza di un doppio de relato, che renderebbe il significato probatorio ancor più evanescente, impedendo di verificare la genuinità della relativa informazione. E anche nel caso delle dichiarazioni rese da CH UP, secondo cui NI GU gli avrebbe riferito di avere appreso dalla madre di LD ON, GE UM, del conferimento del mandato omicidiario, la Corte territoriale, per assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata, avrebbe dovuto acquisire i prospetti dei colloqui in carcere di LD ON, avendo la certificazione prodotta dalla Difesa dimostrato che la donna, nel periodo considerato, non avrebbe effettuato il colloquio con il figlio.
9. In data 20/10/2021, gli avvocati MA NE e Stefano SO hanno depositato una nuova memoria difensiva deducendo «considerazioni in tema di motivazione rafforzata in relazione al secondo motivo di ricorso e conseguenti ripercussioni sulla motivazione della sentenza». Il Giudice di primo grado aveva basato l'assoluzione di LD ON sulla circostanza che il fratello avesse millantato di avere da lui ricevuto il mandato di uccidere AR, sicché, al fine di rispettare l'obbligo di motivazione rafforzata, i Giudici di appello avrebbe dovuto verificare se, in quel periodo, UA ON avesse incontrato in carcere il fratello e, non avendovi provveduto, avrebbero violato l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., tanto più che dal certificato di detenzione di LD e AL ON sarebbe emerso che il primo, in quel periodo, non aveva effettuato colloqui con il fratello, con LD ON e con la madre, GE UM;
e che gli ultimi due avevano incontrato il solo AL ON. 10. In data 25/10/2021, gli avvocati MA NE e Stefano SO hanno depositato un'altra memoria, unitamente alla quale hanno prodotto la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli 7 pronunciata nei confronti di UA ON, ormai passata in giudicato, il cui accertamento contrasterebbe con quanto affermato nella pronuncia oggetto dell'odierno ricorso. Infatti, la Corte di appello di Napoli, nell'assolvere UA ON dai reati ascrittigli, avrebbe valorizzato le contraddizioni, le plurime difformità emergenti nel narrato dei dichiaranti, oggetto di censura da parte della difesa di LD ON e che la Corte di assise di appello avrebbe tralasciato, non rispettando l'obbligo di motivazione rafforzata e omettendo di argomentare circa la corrispondenza tra le emergenze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado e le altre fonti di prova, in specie nella parte in cui la sentenza sosterrebbe che UA ON era stato il “veicolatore del mandato di morte proveniente dai capi detenuti e da LD ON in particolare” ricevuto in occasione dei colloqui in carcere con il fratello, non essendosi proceduto ad alcun accertamento del fatto che il colloquio tra i due germani vi fosse stato ed essendoci, anzi, la certezza che esso non vi fu». 3.2. Orbene, la decisione oggi impugnata con il ricorso straordinario ribadisce il giudizio di inammissibilità delle questioni concernenti il ruolo di LD NT e il rapporto esistente con il fratello in senso al clan, dal quale vorrebbe farsi discendere l’impossibilità che LD NT abbia concorso a conferire il mandato omicida, giustamente liquidando la questione alla stregua non già della paventata inconciliabilità tra giudicati dipendente dalla incompatibilità tra fatti storici, ma piuttosto sulla diversa valutazione giudiziaria della responsabilità di diversi imputati (Sez. 1, n. 8419 del 14/210/2016 – dep. 2017, Mortola, Rv. 269757; Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). Il provvedimento oggi impugnato sottolinea, compiendo una valutazione in diritto della doglianza prospettata, dunque estranea al perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen., che «l’elemento indicato dal ricorrente - peraltro, non sempre rappresentato con coerenza dalla stessa Difesa - circa il primario prestigio di cui avrebbe goduto UA ON, in costanza della detenzione del suo capoclan indiscusso, il padre AL ON, affermato nella sentenza che lo ha assolto, per un verso, costituisce il portato finale di una operazione valutativa del Giudice, che nulla ha a che fare con l'entità dei fatti storici giudicati;
dall'altro, si osserva come la leadership di UA non sia inconciliabile, né sul piano logico né su quello storico, con la circostanza che il fratello LD abbia assunto una concorrente posizione verticistica nell'ambito del medesimo clan familiare, e con la possibile ideazione e volontà dell'omicidio, tanto più che il movente dell'omicidio è stato ricostruito con riferimento a un contrasto che la vittima aveva avuto proprio con il figlio di LD ON». Il provvedimento impugnato, poi, soggiunge che non «ha pregio alcuno il rilievo difensivo relativo a! momento deliberativo dell'omicidio, ricostruito dalla difesa con il richiamo a fonti probatorie assunte nell'ambito dell'altro giudizio, che dimostrerebbero che la decisione di uccidere lo AR fu di ON UA;
trattasi, invero, di fonti ritenute inattendibili dalla Corte d'assise che, infatti, ha assolto il predetto UA. In realtà la difesa svolge argomentazioni volte a contestare la condanna dell'imputato, sul rilievo che la affermazione di responsabilità non troverebbe legittimazione su un accertamento rigoroso di un suo contributo concorsuale effettivo, così tentando di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti che attribuisca a UA ON - tuttavia assolto in via definitiva dalla relativa imputazione - la responsabilità dell'omicidio; trattasi, tuttavia, di modalità non consentite in sede di revisione del giudicato, che rappresenta uno strumento impugnatorio eccezionale, subordinato alle condizioni e finalità tassativamente indicate dalla legge. La pretesa rivalutazione del compendio probatorio già acquisito trova un suo limite nel quid novi in grado di giustificare il rimedio straordinario della revisione del giudicato, mentre qui si propugna, anche impropriamente ripercorrendo, e finanche sovrapponendoli, argomenti e valutazioni dibattuti e già risolti, una non consentita rilettura di quanto deciso nel processo già celebrato, che, invece, in assenza di elementi nuovi dotati di efficacia dimostrativa tale da produrre un ribaltamento decisorio, 8 devono essere mantenuti». 3.3. Il ricorso straordinario e le memorie si profondono, nuovamente, nel sostenere la tesi già ampiamente sviluppata e giudicata infondata dai giudici di merito, da quelli della revisione, nonché giudicata infondata e, poi, inammissibile dalla Corte di legittimità. Non vi è, dunque, alcun errore di fatto o percettivo, né vi era spazio, come ha già rilevato Sez. 5, cit., per una revisione della decisione di merito poiché la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura degli elementi di accusa. 4. Così chiarito il costrutto logico-giuridico contro il quale si sviluppa il ricorso straordinario, è il caso di rilevare che anche le presunte prove nuove sono state esaminate e giudicate prive del carattere richiesto e comunque inidonee a provocare l’avvio del giudizio di revisione. 4.1. È tranciante, infatti, il giudizio, già convalidato da Sez. 1, n. 12703, cit., secondo il quale «la questione relativa all'origine del mandato omicidiario rimane invariata e priva di rilevanza poiché ON LD aveva comunque l'intenzione di procedere per la commissione del delitto ai danni dello AR». Si tratta di una valutazione in diritto, come tale estranea al perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen., fondata sulla non contraddetta affermazione secondo la quale «la natura informale del mandato omicidiario e la pluralità di fonti che lo hanno riferito non possano ritenersi escluse dalla circostanza - dedotta quale novum dalla difesa - della mancanza di colloqui diretti tra LD ON e gli esecutori materiali dell'omicidio», poiché i giudici della cognizione di merito e di legittimità (Sez. 1, n. 12703, cit., pag. 36) e i giudici della revisione hanno sottolineato che, proprio dalla ricostruzione dei colloqui in carcere prospettata dalla difesa, è emersa una possibile modalità attraverso la quale tale volontà potrebbe essere stata trasmessa al fratello UA e alla madre, che tutti i collaboratori indicano tra le fonti dirette della conoscenza della provenienza del mandato, valorizzando il ruolo della moglie dell'imputato, che varie volte si è intrattenuta al colloquio, quale possibile intermediaria per veicolare il mandato omicida. 4.2. Il provvedimento oggetto del ricorso straordinario ha, in proposito, compiuto una ponderazione giuridica, affermando che tale valutazione, in quanto ancorata alle allegazioni documentali prodotte con l'istanza di revisione, già scrutinate in sede di legittimità da Sez. 1, n. 12703, cit., rende ragione della insussistenza del novum che avrebbe dovuto allegare la difesa circa la impossibilità assoluta che il mandato sia stato veicolato all’esterno del carcere per il tramite dei colloqui con i famigliari o i tramite “pizzini” che, come ricorda Sez. 1, cit. (pag. 34), sono stati, in alcune occasioni, pure intercettati, a dimostrazione del collaudato sistema di comunicazione all’epoca esistente tra LD NT e il resto del clan. Quel che è certo, secondo la non contrastata valutazione compiuta dai giudici di merito e validata in più occasioni dalla Corte di legittimità, è che il mandato è stato inviato da LD NT ai sodali che si trovavano in libertà, come essi concordemente riferiscono, tanto che non è decisivo individuare l’effettivo tramite di tale ordine operativo. 4.3. Il ricorso straordinario, che si affatica nel contestare le ipotesi affacciate dai giudici di merito circa le modalità di transito del messaggio, propone, in effetti, deduzioni in fatto che non palesano l’esistenza di alcun errore percettivo, ma che sono unicamente rivolte a provocare una non consentita diversa lettura delle risultanze giudiziarie irrevocabili. Del resto, il ricorso straordinario non contesta che, secondo quanto riferito dai vari collaboratori di giustizia, fu proprio la madre di LD NT a confermare ai sodali che l’ordine omicida fu impartito da LD NT secondo gli indicati canali. 4.4. Sotto tale profilo, del resto, è inconsistente il supposto errore nell’attribuzione a LO della concorrente indicazione dei fratelli UA e LD NT quali mandanti, 9 poiché, come risulta pacificamente dal giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 12703, cit., p. 37-38), si tratta di un elemento di contorno che è estraneo, anche secondo la prospettazione difensiva, al novum posto a base della richiesta di revisione, poiché, come risulta dalle richiamate decisioni, LO, nell’indicare sulla base di quanto dal medesimo appreso da altri sodali i fratelli NT quali mandanti, si era limitato a ipotizzare, però, che l’azione fosse stata autonomamente decisa dal solo UA. 5. L’insussistenza dei restanti nova è stata ampiamente esaminata dal giudice della revisione e puntualmente verificata dal giudice di legittimità. 5.1. Va, in proposito premesso posto che il ricorso straordinario taccia il provvedimento impugnato di omessa risposta con riguardo alle dichiarazioni di ZZ , che il propalato di ZZ è stato giudicato privo di novità poiché concernente la oziosa questione del presunto ruolo predominante di AL NT, questione affatto negata dai provvedimenti giudiziari relativi all’omicidio di AL AR, che, tuttavia, è risultata priva di decisività quanto alla ricostruzione del mandato in tale circostanza conferito da DO NT. Non è, pertanto, rilevante la circostanza che nella parte motivazionale del provvedimento impugnato il nome di ZZ non sia stato espressamente citato, poiché egli, come anche il ricorso straordinario riconosce, è puntualmente indicato nella sintesi dei motivi di ricorso insieme alle argomentazioni difensive che su tale contributo fanno leva e, nella parte propriamente decisoria, è espresso un motivato giudizio di assenza di rilevanza di tale novum poiché relativo al solo ruolo di AL NT, senza che il dichiarante abbia mai escluso uno specifico ruolo di LD NT nell’omicidio di AR. 5.2. Priva di novità e rilevanza è stata giudicata, nonostante il ricorso si ostini a denunciare l’omessa risposta, l’attestazione del carcere di Novara che, secondo la difesa, concernerebbe “l’impossibilità di incontro tra il ricorrente e il collaboratore ES IM”. L’elemento era stato dedotto per smentire quanto riferito da IM circa l’informale contatto intervenuto nel 2011 con LD NT, in occasione del quale si scambiarono pochi commenti sull’omicidio AR che IM, in cuor suo, riteneva una reazione sbagliata all’affronto subìto dal clan. In realtà, il provvedimento impugnato ha esaminato la doglianza, giudicandola manifestamente infondata alla luce della risposta in proposito fornita dal giudice della revisione che ha escluso la decisività della deduzione difensiva perché, essendo rimasto non contestato il comune periodo di detenzione nel carcere di Novara nel 2011, l’attestazione dell’Istituto precisa soltanto che LD NT “non risulta avere effettuato la socialità nello stesso gruppo con il detenuto IM ES”. Da ciò, i giudici della revisione hanno ritenuto non decisiva la novità dedotta dalla difesa poiché è stato giudicato impossibile escludere il fugace e informale contatto tra i due;
ciò in ragione della comune appartenenza al clan e del ruolo in precedenza svolto da IM nella vicenda (egli, prima dell’omicidio, aveva riferito agli associati, nella sede dell’associazione, delle intenzioni del clan di “avere soddisfazione” – cfr. Sez. 1, n. 12703, cit. pag. 39) e della accertata permeabilità del sistema detentivo già emersa in occasione dell’emanazione dell’ordine omicida e del transito di vari “pizzini”. Il ricorso straordinario ripropone la questione, dimostrandosi, nella sostanza, inappagato della risposta offerta dal provvedimento impugnato che aveva giudicato la decisione del giudice della revisione del tutto coerente con l’orientamento giurisprudenziale in materia. 6. In conclusione, il ricorso straordinario si limita a contestare la correttezza dell’apparato 10 motivazionale della sentenza di legittimità, dichiarandosi sostanzialmente non appagato dalle risposte fornite e riproponendo le censure e le argomentazioni in proposito già sviluppate nel ricorso originario. In realtà, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha fornito una completa risposta alle deduzioni difensive, esulando dall’ambito di operatività della ridetta impugnazione straordinaria la possibilità di introdurre critiche alla decisione assunta, contestandone la correttezza, come invece si ostina a fare il condannato. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/10/2024 Il Presidente STEFANO APRILE 11
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO che conclude per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata e notificata alle parti. udito il difensore: - avvocato Valerio Vianello Accorretti, in difesa di NT, che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso straordinario;
- avvocato Stefano SO, in difesa di NT, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Quinta Sezione penale di questa Corte di Cassazione (Sez. 5, n.10870 del 2/02/2024, dep. il 14/03/2024) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di LD NT avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 6 giugno 2023 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’appello di Napoli in data 11/12/2019 con la quale era stato condannato per il concorso nell’omicidio di AL AR e dei connessi reati in materia di armi. 2. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. LD NT, a mezzo dei difensori e procuratori speciali avv. Stefano SO e avv. Valerio Vianello Accorretti, che chiede la correzione dell’errore materiale relativo alla omessa risposta alle seguenti questioni, sollevate con il secondo motivo di ricorso: Penale Sent. Sez. 1 Num. 38471 Anno 2024 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 04/10/2024 - nuova prova costituita “dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PI ZO;
- nuova prova costituita “dall’attestazione del carcere di Novara relativa all’impossibilità di incontro tra il ricorrente e il collaboratore ES IM”; - erronea affermazione secondo la quale “il collaboratore di giustizia LO avesse riferito che anche LD NT fosse il mandante dell’omicidio”. 2.1. I difensori hanno depositato una memoria con la quale ulteriormente ribadiscono gli errori nei quali è incorsa la sentenza impugnata. 2.2. I difensori hanno depositato una memoria di replica alla memoria del Procuratore generale che opina per l’inammissibilità del ricorso straordinario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario è inammissibile. 1.1. Il rimedio è, in astratto, consentito dalla giurisprudenza di legittimità; si è chiarito che «il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato» (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788 – 01, ha osservato che la nozione di "condannato" ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla "stabilizzazione" del giudicato). 2. Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso non contesta la corretta enunciazione nella sentenza, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., degli originari motivi di ricorso, mentre ne lamenta il parziale mancato esame. 2.1. Segnatamente denuncia l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel mancato esame del secondo motivo di ricorso formulato dai ridetti difensori nell’interesse di NT. Il motivo, i motivi aggiunti e le memorie vengono così riportati nella sentenza impugnata: «4. Con il secondo, ampio, motivo, è dedotta erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen, in relazione agli artt. 575 e 411 cod. pen. nonché in relazione agli artt. 192, 630 lett. a) e c) e 637 cod. proc. pen.
4.1. Con una prima doglianza è attinto il profilo della sentenza impugnata che ha ritenuto insussistente il denunciato contrasto di giudicato dolendosi il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe pretermesso la valutazione della portata decisiva degli elementi di contrasto dedotti. Al di là dell'inconferente richiamo alla circostanza che la sentenza assolutoria nei confronti del coimputato UA ON fosse nota alla Corte di assise di appello di Napoli, pronunciatasi nei confronti di LD ON, si evidenziano le ragioni della diversa ricostruzione dei fatti proveniente dalle due sentenze, in specie con riguardo al ruolo apicale nel clan ON, assunto a seguito della detenzione del suo vertice storico, AL ON, padre di LD e UA. Invero, nell'assolvere UA ON (per la inidoneità del contenuto dichiarativo dei collaboratori di giustizia a sorreggere la affermazione di responsabilità), la Corte di assise di appello di Napoli aveva sottolineato la diretta incidenza della volontà personale di UA ON, quale mandante dell'omicidio, essendo stato riconosciuto il ruolo di comando da lui assunto, dopo l'arresto del genitore, nell'ambito della associazione di appartenenza, come accreditato dalle indagini di polizia giudiziaria. Diversamente, la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli nei confronti di LD ON ha ritenuto che UA ON avrebbe operato solo come veicolo del mandato omicidiario proveniente dal fratello LD, detenuto in carcere, quest'ultimo ritenuto "reggente del clan", che sovraintendeva anche alla 2 pianificazione e all'attuazione dell'ordine di morte riguardante lo AR.
4.1.1. D'altro canto, le due sentenze finivano per risultare in disaccordo anche con riguardo alla individuazione del momento deliberativo dell'omicidio, con ricadute sull'apporto decisionale del ricorrente nell'attentato allo AR. Invero, mentre nel giudizio a carico di LD ON non si era riusciti a individuare il momento in cui il ricorrente avrebbe prestato il suo appoggio alla decisione omicidiaria, le sentenze emesse nel giudizio a carico del fratello UA hanno, invece, fatto riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno affermato di essere stati presenti al momento del conferimento del mandato di omicidio impartito da UA ON, e nelle fasi successive alla realizzazione del crimine. Su tale punto la sentenza impugnata non ha replicato, così come nulla dice in merito alla ulteriore circostanza, dedotta nell'istanza di revisione, della esistenza di due procedimenti a carico di UA ON per due duplice omicidi, commessi pochi mesi dopo l'assassinio di AL AR, dai quali emerge il ruolo primario assunto da UA nell'ambito dell'omonimo clan, cosicchè - assume la Difesa - risulta inverosimile che, in tale breve lasso temporale, si fosse avuta una trasmigrazione del ruolo di vertice da LD a UA ON.
4.2. Altro tema introdotto con l'istanza di revisione è quello relativo alla presenza di prove nuove che, nell'ottica difensiva, avrebbero la capacità di portare a una revisione della condanna, in merito alle quali si lamenta l'inesistenza di un idoneo apparato argomentativo nella sentenza impugnata. Tre le direttrici lungo le quali si snoda la prospettazione difensiva: a) Sconfessare l'esistenza di un incontro tra LD ON e il fratello UA ovvero con il cugino LD ON o con la madre GE Donnarumma, ritenuti decisivi dai giudici per creare il collegamento concorsuale del ricorrente con il germano, propedeutico al mandato omicidiario. Sul punto, si fa riferimento ai tabulati dei colloqui presso il carcere, tenuti da LD ON e AL ON, che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto non costituire elementi nuovi in quanto già prodotti dinanzi alla Corte di cassazione che, però, non è giudice del merito. Parimenti erronea la valutazione della inutilità di tale documentazione, laddove la sentenza impugnata riconduce alla moglie dell'imputato il ruolo di emissaria delle direttive impartite dal carcere da LD ON, senza preoccuparsi di confutare il contenuto della allegazione documentale, dalla quale emerge che alcun colloquio vi fu, in carcere, prima dell'omicidio, tra LD ON e il fratello UA, né il ricorrente incontrò LD ON o il cugino US LA, e neppure la madre. Colloqui visivi erano, infatti, intervenuti solo tra AL ON e i nipoti LD ON e US LA, co-esecutori dell'omicidio. Del tutto illegittima la tesi della Corte di appello, che ha individuato nella moglie del ricorrente la emissaria del marito, circostanza mai riferita da alcun collaboratore di giustizia, non emersa nelle diverse sentenze di merito, e neppure prospettata dall'Accusa. b) Smentire il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore ES IM in merito alla riferita "confessione" dell'omicidio da parte del ricorrente, che sarebbe stata da lui raccolta durante una comune detenzione con LD ON nell'anno 2011 nel carcere di Novara. Sul punto, la difesa richiama la dichiarazione della Casa circondariale, nella quale si attesta che i due detenuti - in regime di 41 bis O.P. - non avevano mai effettuato la socialità nello stesso gruppo. D'altro canto, la sentenza di appello non indica il momento della comune detenzione in cui i detenuti avrebbero intrattenuto il presunto colloquio e neppure motiva sulle modalità di comunicazione da parte di reclusi allocati nella sezione speciale. e) Dimostrare la veridicità dell'assunto difensivo in merito all'assenza di poteri direttivi di LD ON, attraverso il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore PI IZ. Il riferimento è a quanto riferito nell'interrogatorio del 14 marzo 2022, circa il ruolo indiscusso di vertice ricoperto nel periodo dell'omicidio di AL AR da AL ON, l'unico che avrebbe potuto impartire ordii dal carcere;
nonché alla sottoposizione di LD ON ad altri soggetti, nella scala gerarchica del clan.
5. Con successiva memoria i difensori del ricorrente hanno formulato un motivo nuovo, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione agli artt. 575 e 637 cod. proc. 3 pen., ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Sostengono, evocando l'approdo delle Sezioni Unite 'Pisano', che la Corte di appello di Roma ha erroneamente interpretato i limiti del giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, anticipando nel primo segmento di tale procedimento, avente struttura bifasica, temi decisori strutturalmente demandati al momento successivo, ossia all'esito della procedura caratterizzata dal contraddittorio di cui all'art. 636 cod. proc. pen. In particolare, ci si riferisce al punto in cui la sentenza impugnata ha sostenuto che "gli elementi negativi" dedotti dal ricorrente fossero insufficienti a dimostrare la sua innocenza e nemmeno idonei a fare insorgere un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza.
5.1. Si lamenta, inoltre, che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe ritenuto che le nuove prove non costituiscano novum ex art. 630 comma 1 lett. C) c.p.p., in quanto prodotte tardivamente, trattandosi, invece, di documenti scoperti successivamente alla sentenza di secondo grado, e mai valutati nel giudizio di cognizione, neppure dal giudice di legittimità, dinanzi al quale vennero prodotte al fine di dimostrare che la Corte di Assise di Appello, in sede di rinnovazione dibattimentale, avrebbe dovuto d'ufficio acquisire i tabulati dei colloqui carcerari per verificare il dato dichiarativo dei c.d.g. In ogni caso, dinanzi alla Corte di cassazione, non erano stato prodotti né l'attestazione del carcere di Novara relativa al presunto incontro tra il ricorrente e il c.d.g. IM né le dichiarazioni del c.d.g. ZZ PI. […] 7. La difesa ricorrente ha replicato alle deduzioni del Procuratore Generale, sostenendo che il mandato omicidiario fosse stato conferito 1'11 agosto 2006 da AL NT al nipote AT LD, il quale lo aveva comunicato a UA NT, e agli altri soggetti presenti a Palazzo Fienga. Tale dato probatorio viene ricostruito attraverso l'analisi congiunta delle dichiarazioni dei c.d.g. con le prove documentali rappresentate dai tabulati carcerari, e con la posizione giuridica dei propalanti, oltre che in base alla circostanza inconfutabile che LD NT non aveva effettuato colloqui con il fratello UA, con la madre, con i cugini. Un corretto percorso valutativo delle nuove prove avrebbe dovuto far dichiarare ammissibile il ricorso, al fine di verificare (anche attraverso l'escussione di IZZO PI) se effettivamente LD ON avesse materialmente il potere e la facoltà di decidere l'omicidio, ovvero se fosse stato solo il padre AL a conferire il mandato omicidiario». 3. Ciò premesso, il Collegio rileva che la sentenza impugnata anche per mezzo del richiamo al provvedimento di inammissibilità dell’istanza di revisione pronunciato dalla Corte d’appello di Roma e alla sentenza di legittimità (Sez. 1, n. 12703 - dep. 2022, del 4/11/2021) che aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di condanna pronunciata dal giudice di merito ha esaminato, con ampia e completa motivazione, tutte le doglianze difensive, pur versate in modo alluvionale in numerosi scritti, senza omettere l’esame dei punti indicati dalla difesa nell’odierno ricorso straordinario, in disparte le censure non consentite che il ricorso tenta nuovamente di introdurre in questa sede. 3.1. Va, in proposito, sottolineato che Sez. 1, n. 12703, cit., non è stata oggetto di impugnativa straordinaria, sicché, ove risulti che le questioni oggi agitate siano state proposte in detta sede, è evidente che non sono più riproponibili sotto le mutate spoglie del ricorso straordinario avverso la decisione di legittimità che dichiara inammissibile il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione che su tali elementi si poggia. Dalla verifica dei motivi di ricorso proposti avverso la decisione di merito (sentenza in data 11/12/2019 della Corte di Assise di appello di Napoli) emerge la sostanziale identità delle questioni oggi agitate con quelle già promosse in quella sede, salvo quanto si dirà in seguito. Infatti, Sez. 1, n. 12703, cit., aveva così sintetizzato i motivi di ricorso: «4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza del 4 9/10/2019 con cui è stata disposta la rinnovazione dibattimentale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. […] il ricorso rileva che, nel caso in esame, la Corte territoriale avrebbe basato la propria decisione sulla rivalutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori, le quali nulla avrebbero aggiunto all'istruttoria svolta in primo grado e alle quali essa avrebbe attribuito soltanto una maggiore forza logica, senza però dimostrare che UA ON avesse realmente ricevuto la «imbasciata» dal fratello detenuto.
4.2.1. Inoltre, la Corte del merito non avrebbe ritenuto decisiva la deposizione di NE LO, valorizzata dal primo Giudice per avanzare il dubbio che UA ON millantasse di aver ricevuto l'ordine dal fratello;
né avrebbe ritenuto di escutere, quale teste di riferimento delle dichiarazioni di AN AS, LD ON, il quale, se convocato, avrebbe potuto chiarire se, effettivamente, LD ON gli avesse dato l'ordine di commettere l'omicidio.
4.2.2 Sotto altro profilo, la difesa critica che l'apporto dichiarativo di LO sia stato neutralizzato sul rilievo che egli, essendo appena entrato a far parte del clan ON, non potesse essere a conoscenza delle dinamiche interne e dei ruoli rivestiti dagli affiliati, laddove il primo Giudice lo aveva, invece, ritenuto attendibile, soggiungendo che era soggetto intraneo al gruppo e che riferiva fatti vissuti direttamente. Pertanto, se UA ON non gli aveva raccontato di avere ricevuto dal fratello il mandato di uccidere AR, ciò sarebbe derivato dal fatto che il collaboratore non aveva bisogno di millantare con lui il previo assenso del germano per consumare l'omicidio, posto che LO non avrebbe fatto alcuna obiezione alla deliberazione delittuosa assunta. E circa il carattere irruento di UA ON, riferito dal collaboratore, esso sarebbe confermato dal fatto che ON si era recato, nell'immediatezza delle percosse agite nei confronti di AL junior, sotto l'abitazione del figlio di AL AR, NZ, esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco;
nonché dal fatto che gli emissari del clan avversario, mandati per trovare una soluzione accomodante, avevano chiesto a ON di non essere impulsivo nelle sue decisioni.
4.2.3. Quanto alla possibilità di LD ON di impartire ordini agli affiliati dal carcere, la sentenza impugnata, oltre a richiamare le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, secondo cui egli aveva impartito un preciso ordine in tal senso (UR, AL e IM), evidenzierebbe la prossimità tra l'omicidio di AR e le comunicazioni inviate dal carcere accertate nel processo per l'associazione camorristica, quando ON era detenuto in Sardegna. Tuttavia, mentre l'omicidio di AR è avvenuto nell'agosto 2006, gli accertamenti svolti nel processo per associazione di stampo camorristico risalirebbero al febbraio maggio 2007. Inoltre, proprio il rinvenimento di un “pizzino”, scritto da LD ON e diretto al fratello, potrebbe essere ritenuto indicativo del fatto che i controlli in carcere fossero talmente efficaci da non consentire il consolidarsi di un sistema di trasmissione all'esterno delle volontà del capo, non avendo i collaboratori riferito l'uso di “pizzini” nel caso dell'omicidio di AL AR. La Difesa lamenta, ancora, sotto il profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per mancata acquisizione di una prova decisiva, l'omesso accertamento della identità delle persone che, tra febbraio e agosto 2006, si erano recate a colloquio in carcere con LD ON, ovvero, secondo le verifiche della difesa, la moglie, TA CA, e il figlio AL, con ciò smentendosi che l'imputato avesse effettuato colloqui con il fratello o con LD ON, il quale avrebbe riferito del colloquio ad AN AS. In questo modo, sarebbe stata confermata la fondatezza della tesi accolta dal primo Giudice, secondo cui non era stato dimostrato che UA ON aveva ricevuto l'ordine di uccidere AR dal fratello detenuto. La certificazione rilasciata dal carcere di Nuoro sarebbe un “nuovo documento”, non prodotto nei giudizi di merito, acquisibile in quanto l'interessato non era stato in grado di esibirla nei precedenti gradi di giudizio. Essa, invero, non costituirebbe “nuova prova” (attenendo a fatti temporalmente precedenti alla formazione e al rilascio della stessa ed essendo assimilabile a qualsiasi certificazione relativa alle condizioni personali dell'imputato) e non richiederebbe, quale certificato proveniente da un pubblico ufficiale, alcun apprezzamento sulla sua validità formale, né 5 sulla “sua efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito”. In ogni caso, sarebbe stato dovere del Pubblico ministero e dei Giudici di appello disporre di ufficio tale accertamento, sicché la produzione del certificato sarebbe finalizzata soltanto a censurare il “comportamento processuale” della Corte di assise di appello.
4.2.4. Quanto a UA ON, assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio con sentenza definitiva della Corte di assise di appello di Napoli in data 16/6/2015, la sentenza oggi impugnata avrebbe ritenuto, da un lato, che il dirigente di un'associazione criminale non sarebbe, per ciò solo, responsabile di ogni omicidio riferibile al sodalizio e, dall'altro lato, che le difformità tra le versioni di LO, UR e AS sarebbero tali da legittimare seri dubbi circa l'autenticità delle conoscenze prospettate. La Corte territoriale, nel censurare la pronuncia assolutoria, riterrebbe e comunque che UA ON sia stato colui che aveva veicolato all'esterno del carcere il messaggio di morte ricevuto dal fratello, sicché resterebbe confermato, anche per questa via, che la fonte dalla quale i collaboratori avevano appreso del mandato omicidiario conferito da LD ON sarebbe stato, in ogni caso, soltanto il fratello UA. […] 6. In data 15/6/2021 è pervenuta una memoria, a firma degli avvocati NE e SO, contenente «motivi nuovi e aggiunti», con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 533, comma 1, 603, 604, 605 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. La sentenza di secondo grado non assolverebbe all'obbligo di motivazione rafforzata, avendo la Corte territoriale censurato solo formalmente il percorso logico-argomentativo seguito nella sentenza assolutoria, imperniando la decisione sulle dichiarazioni dei collaboratori, già in possesso del primo Giudice e solo diversamente valutate, senza esprimere la necessaria “forza persuasiva superiore rispetto alla pronuncia assolutoria”, senza evidenziare le oggettive insufficienze di quest'ultima e senza confutarne, in modo specifico, le argomentazioni. Inoltre, il Giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle incongruenze delle dichiarazioni dei collaboratori, le quali, relativamente al conferimento del mandato, sarebbero state assemblate senza la necessaria verifica di certezza, conferenza, gravità e precisione degli indizi, che deve precedere la sintesi finale. Nessuno dei collaboratori avrebbe assistito al conferimento del mandato e tutti individuerebbero come fonte della propria conoscenza UA ON. La condanna di LD ON verrebbe fatta discendere dal riconoscimento del suo ruolo di vertice dell'associazione, obliterando sentenze che ne individuerebbero il capo nel solo AL ON, come riconosciuto anche nel giudizio di appello. Sotto altro profilo, si ribadisce che la chiamata in correità o in reità de relato, non asseverata dalla fonte diretta e riscontrata unicamente da altra o altre chiamate di analogo tenore, non avrebbe una reale idoneità probatoria. Quanto, poi, al colloquio in carcere nel corso del quale UA ON avrebbe ricevuto dal fratello l'ordine di uccidere, l'Ufficio matricola della Casa circondariale di Nuoro avrebbe certificato che i due non si erano incontrati nel periodo compreso tra il febbraio e l'agosto 2006, avendo LD ON effettuato colloqui solo con la moglie e i figli e mai con il fratello o con LD ON. L'omessa acquisizione della certificazione rileverebbe anche quale violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. trattandosi di una prova decisiva documentale, facilmente reperibile ma non acquisita dalla Corte di merito. Infine, la Corte di appello, non considerando l'assoluzione di UA ON quale mandante dell'omicidio di AR per non aver commesso il fatto, lo avrebbe qualificato come il “veicolatore del mandato di morte proveniente dai capi detenuti e da LD ON in particolare”, precisando che egli “aveva avuto colloqui in carcere con il fratello”, pur non essendoci la certezza, non essendo state verificate le modalità con cui egli sarebbe venuto a conoscenza della volontà del germano, che tale incontro vi sia realmente stato. E anche le dichiarazioni dei collaboratori, secondo cui l'uccisione di AR era stata determinata dalla volontà di LD ON di rompere la pax mafiosa, non considererebbero che essa era già venuta meno all'indomani della reazione di UA ON contro l'abitazione di NZ AR, tanto che il gruppo Gallo-Cavalieri ne 6 meditava l'eliminazione.
7. In data 16/6/2021 è pervenuta in Cancelleria altra memoria, a firma degli avvocati MA NE e Stefano SO, difensori di fiducia di LD ON, con la quale essi hanno depositato copia del prospetto dei colloqui effettuati da AL ON dal gennaio al dicembre 2006, da cui risulterebbe che in data 11/8/2006 (tre giorni prima del delitto) egli aveva effettuato un colloquio con LD ON nel carcere di Biella, con ciò dimostrandosi le falsità delle dichiarazioni di AS, secondo cui la decisione di uccidere AR gli sarebbe stata comunicata da LD ON dopo un colloquio con LD ON. Quest'ultimo, tuttavia, non avrebbe mai effettuato colloqui con ON, secondo la certificazione rilasciata dalla Casa circondariale di Nuoro, prova decisiva pretermessa dalla Corte di assise di appello, la quale, non avendo richiesto tale certificazione, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
8. In data 18/6/2021 è pervenuta in Cancelleria una ulteriore memoria contenente motivi aggiunti a firma dell'avv. Stefano SO, con la quale si deducono due distinti profili di censura, attinenti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., alla violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di autonomia genetica delle chiamate de relato, che deriverebbero dalla stessa fonte di informazione, individuabile in UA ON, nonché alla contraddittorietà e incongruità della motivazione per travisamento delle dichiarazioni rese da AN AS, ES IM e CH UP. La sentenza impugnata, affermando che i collaboratori avrebbero appreso del mandato omicidiario di LD ON da fonti diversificate, incorrerebbe in un travisamento della prova. AN AS, all'udienza del 16/10/2019 dinanzi alla Corte di assise di appello, non riferirebbe affatto che LD ON era andato a colloquio con LD ON, ma preciserebbe di non sapere se fosse andato da quest'ultimo o dal padre AL. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto, in virtù dell'obbligo di motivazione rafforzata, disporre l'acquisizione del prospetto dei colloqui effettuati in carcere da LD e AL ON nel periodo di riferimento, considerato che la produzione dei relativi documenti avrebbe dimostrato che LD ON aveva effettuato il colloquio con AL ON e non con LD. Quanto al racconto dei fratelli Chierchia, ES IM, all'udienza del 16/10/2019 dinanzi alla Corte di assise di appello (cfr. pag. 22 e ss. del verbale), avrebbe riferito che costoro avevano saputo dal UA ON dell'ordine impartito dal fratello dal carcere, sicché si sarebbe in presenza di un doppio de relato, che renderebbe il significato probatorio ancor più evanescente, impedendo di verificare la genuinità della relativa informazione. E anche nel caso delle dichiarazioni rese da CH UP, secondo cui NI GU gli avrebbe riferito di avere appreso dalla madre di LD ON, GE UM, del conferimento del mandato omicidiario, la Corte territoriale, per assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata, avrebbe dovuto acquisire i prospetti dei colloqui in carcere di LD ON, avendo la certificazione prodotta dalla Difesa dimostrato che la donna, nel periodo considerato, non avrebbe effettuato il colloquio con il figlio.
9. In data 20/10/2021, gli avvocati MA NE e Stefano SO hanno depositato una nuova memoria difensiva deducendo «considerazioni in tema di motivazione rafforzata in relazione al secondo motivo di ricorso e conseguenti ripercussioni sulla motivazione della sentenza». Il Giudice di primo grado aveva basato l'assoluzione di LD ON sulla circostanza che il fratello avesse millantato di avere da lui ricevuto il mandato di uccidere AR, sicché, al fine di rispettare l'obbligo di motivazione rafforzata, i Giudici di appello avrebbe dovuto verificare se, in quel periodo, UA ON avesse incontrato in carcere il fratello e, non avendovi provveduto, avrebbero violato l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., tanto più che dal certificato di detenzione di LD e AL ON sarebbe emerso che il primo, in quel periodo, non aveva effettuato colloqui con il fratello, con LD ON e con la madre, GE UM;
e che gli ultimi due avevano incontrato il solo AL ON. 10. In data 25/10/2021, gli avvocati MA NE e Stefano SO hanno depositato un'altra memoria, unitamente alla quale hanno prodotto la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli 7 pronunciata nei confronti di UA ON, ormai passata in giudicato, il cui accertamento contrasterebbe con quanto affermato nella pronuncia oggetto dell'odierno ricorso. Infatti, la Corte di appello di Napoli, nell'assolvere UA ON dai reati ascrittigli, avrebbe valorizzato le contraddizioni, le plurime difformità emergenti nel narrato dei dichiaranti, oggetto di censura da parte della difesa di LD ON e che la Corte di assise di appello avrebbe tralasciato, non rispettando l'obbligo di motivazione rafforzata e omettendo di argomentare circa la corrispondenza tra le emergenze istruttorie acquisite nel giudizio di secondo grado e le altre fonti di prova, in specie nella parte in cui la sentenza sosterrebbe che UA ON era stato il “veicolatore del mandato di morte proveniente dai capi detenuti e da LD ON in particolare” ricevuto in occasione dei colloqui in carcere con il fratello, non essendosi proceduto ad alcun accertamento del fatto che il colloquio tra i due germani vi fosse stato ed essendoci, anzi, la certezza che esso non vi fu». 3.2. Orbene, la decisione oggi impugnata con il ricorso straordinario ribadisce il giudizio di inammissibilità delle questioni concernenti il ruolo di LD NT e il rapporto esistente con il fratello in senso al clan, dal quale vorrebbe farsi discendere l’impossibilità che LD NT abbia concorso a conferire il mandato omicida, giustamente liquidando la questione alla stregua non già della paventata inconciliabilità tra giudicati dipendente dalla incompatibilità tra fatti storici, ma piuttosto sulla diversa valutazione giudiziaria della responsabilità di diversi imputati (Sez. 1, n. 8419 del 14/210/2016 – dep. 2017, Mortola, Rv. 269757; Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). Il provvedimento oggi impugnato sottolinea, compiendo una valutazione in diritto della doglianza prospettata, dunque estranea al perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen., che «l’elemento indicato dal ricorrente - peraltro, non sempre rappresentato con coerenza dalla stessa Difesa - circa il primario prestigio di cui avrebbe goduto UA ON, in costanza della detenzione del suo capoclan indiscusso, il padre AL ON, affermato nella sentenza che lo ha assolto, per un verso, costituisce il portato finale di una operazione valutativa del Giudice, che nulla ha a che fare con l'entità dei fatti storici giudicati;
dall'altro, si osserva come la leadership di UA non sia inconciliabile, né sul piano logico né su quello storico, con la circostanza che il fratello LD abbia assunto una concorrente posizione verticistica nell'ambito del medesimo clan familiare, e con la possibile ideazione e volontà dell'omicidio, tanto più che il movente dell'omicidio è stato ricostruito con riferimento a un contrasto che la vittima aveva avuto proprio con il figlio di LD ON». Il provvedimento impugnato, poi, soggiunge che non «ha pregio alcuno il rilievo difensivo relativo a! momento deliberativo dell'omicidio, ricostruito dalla difesa con il richiamo a fonti probatorie assunte nell'ambito dell'altro giudizio, che dimostrerebbero che la decisione di uccidere lo AR fu di ON UA;
trattasi, invero, di fonti ritenute inattendibili dalla Corte d'assise che, infatti, ha assolto il predetto UA. In realtà la difesa svolge argomentazioni volte a contestare la condanna dell'imputato, sul rilievo che la affermazione di responsabilità non troverebbe legittimazione su un accertamento rigoroso di un suo contributo concorsuale effettivo, così tentando di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti che attribuisca a UA ON - tuttavia assolto in via definitiva dalla relativa imputazione - la responsabilità dell'omicidio; trattasi, tuttavia, di modalità non consentite in sede di revisione del giudicato, che rappresenta uno strumento impugnatorio eccezionale, subordinato alle condizioni e finalità tassativamente indicate dalla legge. La pretesa rivalutazione del compendio probatorio già acquisito trova un suo limite nel quid novi in grado di giustificare il rimedio straordinario della revisione del giudicato, mentre qui si propugna, anche impropriamente ripercorrendo, e finanche sovrapponendoli, argomenti e valutazioni dibattuti e già risolti, una non consentita rilettura di quanto deciso nel processo già celebrato, che, invece, in assenza di elementi nuovi dotati di efficacia dimostrativa tale da produrre un ribaltamento decisorio, 8 devono essere mantenuti». 3.3. Il ricorso straordinario e le memorie si profondono, nuovamente, nel sostenere la tesi già ampiamente sviluppata e giudicata infondata dai giudici di merito, da quelli della revisione, nonché giudicata infondata e, poi, inammissibile dalla Corte di legittimità. Non vi è, dunque, alcun errore di fatto o percettivo, né vi era spazio, come ha già rilevato Sez. 5, cit., per una revisione della decisione di merito poiché la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura degli elementi di accusa. 4. Così chiarito il costrutto logico-giuridico contro il quale si sviluppa il ricorso straordinario, è il caso di rilevare che anche le presunte prove nuove sono state esaminate e giudicate prive del carattere richiesto e comunque inidonee a provocare l’avvio del giudizio di revisione. 4.1. È tranciante, infatti, il giudizio, già convalidato da Sez. 1, n. 12703, cit., secondo il quale «la questione relativa all'origine del mandato omicidiario rimane invariata e priva di rilevanza poiché ON LD aveva comunque l'intenzione di procedere per la commissione del delitto ai danni dello AR». Si tratta di una valutazione in diritto, come tale estranea al perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen., fondata sulla non contraddetta affermazione secondo la quale «la natura informale del mandato omicidiario e la pluralità di fonti che lo hanno riferito non possano ritenersi escluse dalla circostanza - dedotta quale novum dalla difesa - della mancanza di colloqui diretti tra LD ON e gli esecutori materiali dell'omicidio», poiché i giudici della cognizione di merito e di legittimità (Sez. 1, n. 12703, cit., pag. 36) e i giudici della revisione hanno sottolineato che, proprio dalla ricostruzione dei colloqui in carcere prospettata dalla difesa, è emersa una possibile modalità attraverso la quale tale volontà potrebbe essere stata trasmessa al fratello UA e alla madre, che tutti i collaboratori indicano tra le fonti dirette della conoscenza della provenienza del mandato, valorizzando il ruolo della moglie dell'imputato, che varie volte si è intrattenuta al colloquio, quale possibile intermediaria per veicolare il mandato omicida. 4.2. Il provvedimento oggetto del ricorso straordinario ha, in proposito, compiuto una ponderazione giuridica, affermando che tale valutazione, in quanto ancorata alle allegazioni documentali prodotte con l'istanza di revisione, già scrutinate in sede di legittimità da Sez. 1, n. 12703, cit., rende ragione della insussistenza del novum che avrebbe dovuto allegare la difesa circa la impossibilità assoluta che il mandato sia stato veicolato all’esterno del carcere per il tramite dei colloqui con i famigliari o i tramite “pizzini” che, come ricorda Sez. 1, cit. (pag. 34), sono stati, in alcune occasioni, pure intercettati, a dimostrazione del collaudato sistema di comunicazione all’epoca esistente tra LD NT e il resto del clan. Quel che è certo, secondo la non contrastata valutazione compiuta dai giudici di merito e validata in più occasioni dalla Corte di legittimità, è che il mandato è stato inviato da LD NT ai sodali che si trovavano in libertà, come essi concordemente riferiscono, tanto che non è decisivo individuare l’effettivo tramite di tale ordine operativo. 4.3. Il ricorso straordinario, che si affatica nel contestare le ipotesi affacciate dai giudici di merito circa le modalità di transito del messaggio, propone, in effetti, deduzioni in fatto che non palesano l’esistenza di alcun errore percettivo, ma che sono unicamente rivolte a provocare una non consentita diversa lettura delle risultanze giudiziarie irrevocabili. Del resto, il ricorso straordinario non contesta che, secondo quanto riferito dai vari collaboratori di giustizia, fu proprio la madre di LD NT a confermare ai sodali che l’ordine omicida fu impartito da LD NT secondo gli indicati canali. 4.4. Sotto tale profilo, del resto, è inconsistente il supposto errore nell’attribuzione a LO della concorrente indicazione dei fratelli UA e LD NT quali mandanti, 9 poiché, come risulta pacificamente dal giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 12703, cit., p. 37-38), si tratta di un elemento di contorno che è estraneo, anche secondo la prospettazione difensiva, al novum posto a base della richiesta di revisione, poiché, come risulta dalle richiamate decisioni, LO, nell’indicare sulla base di quanto dal medesimo appreso da altri sodali i fratelli NT quali mandanti, si era limitato a ipotizzare, però, che l’azione fosse stata autonomamente decisa dal solo UA. 5. L’insussistenza dei restanti nova è stata ampiamente esaminata dal giudice della revisione e puntualmente verificata dal giudice di legittimità. 5.1. Va, in proposito premesso posto che il ricorso straordinario taccia il provvedimento impugnato di omessa risposta con riguardo alle dichiarazioni di ZZ , che il propalato di ZZ è stato giudicato privo di novità poiché concernente la oziosa questione del presunto ruolo predominante di AL NT, questione affatto negata dai provvedimenti giudiziari relativi all’omicidio di AL AR, che, tuttavia, è risultata priva di decisività quanto alla ricostruzione del mandato in tale circostanza conferito da DO NT. Non è, pertanto, rilevante la circostanza che nella parte motivazionale del provvedimento impugnato il nome di ZZ non sia stato espressamente citato, poiché egli, come anche il ricorso straordinario riconosce, è puntualmente indicato nella sintesi dei motivi di ricorso insieme alle argomentazioni difensive che su tale contributo fanno leva e, nella parte propriamente decisoria, è espresso un motivato giudizio di assenza di rilevanza di tale novum poiché relativo al solo ruolo di AL NT, senza che il dichiarante abbia mai escluso uno specifico ruolo di LD NT nell’omicidio di AR. 5.2. Priva di novità e rilevanza è stata giudicata, nonostante il ricorso si ostini a denunciare l’omessa risposta, l’attestazione del carcere di Novara che, secondo la difesa, concernerebbe “l’impossibilità di incontro tra il ricorrente e il collaboratore ES IM”. L’elemento era stato dedotto per smentire quanto riferito da IM circa l’informale contatto intervenuto nel 2011 con LD NT, in occasione del quale si scambiarono pochi commenti sull’omicidio AR che IM, in cuor suo, riteneva una reazione sbagliata all’affronto subìto dal clan. In realtà, il provvedimento impugnato ha esaminato la doglianza, giudicandola manifestamente infondata alla luce della risposta in proposito fornita dal giudice della revisione che ha escluso la decisività della deduzione difensiva perché, essendo rimasto non contestato il comune periodo di detenzione nel carcere di Novara nel 2011, l’attestazione dell’Istituto precisa soltanto che LD NT “non risulta avere effettuato la socialità nello stesso gruppo con il detenuto IM ES”. Da ciò, i giudici della revisione hanno ritenuto non decisiva la novità dedotta dalla difesa poiché è stato giudicato impossibile escludere il fugace e informale contatto tra i due;
ciò in ragione della comune appartenenza al clan e del ruolo in precedenza svolto da IM nella vicenda (egli, prima dell’omicidio, aveva riferito agli associati, nella sede dell’associazione, delle intenzioni del clan di “avere soddisfazione” – cfr. Sez. 1, n. 12703, cit. pag. 39) e della accertata permeabilità del sistema detentivo già emersa in occasione dell’emanazione dell’ordine omicida e del transito di vari “pizzini”. Il ricorso straordinario ripropone la questione, dimostrandosi, nella sostanza, inappagato della risposta offerta dal provvedimento impugnato che aveva giudicato la decisione del giudice della revisione del tutto coerente con l’orientamento giurisprudenziale in materia. 6. In conclusione, il ricorso straordinario si limita a contestare la correttezza dell’apparato 10 motivazionale della sentenza di legittimità, dichiarandosi sostanzialmente non appagato dalle risposte fornite e riproponendo le censure e le argomentazioni in proposito già sviluppate nel ricorso originario. In realtà, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha fornito una completa risposta alle deduzioni difensive, esulando dall’ambito di operatività della ridetta impugnazione straordinaria la possibilità di introdurre critiche alla decisione assunta, contestandone la correttezza, come invece si ostina a fare il condannato. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/10/2024 Il Presidente STEFANO APRILE 11