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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12721 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11497/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11497/2023
Oggi 17 settembre 2025 ad ore 10:11 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Stefano Capece;
per parte appellata l'avv. Alessandro Freni, in sostituzione dell'avv. Tonachella.
Ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 11497/2023 R.G. avverso la sentenza n. 12250/2022 del
Giudice di Pace di Roma promosso da
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Capece (C.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 37, giusta procura in calce all'atto di appello
– appellante– contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella (C.F. , giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12250/2022 (R.G. n.
45412/2020), emessa il 22.02.2022 e pubblicata il 10.08.2022.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, l'odierna appellante proponeva opposizione avverso n. 28 v.a.v., elevati dalla Polizia Locale di per violazioni ex artt. 7/9-14 CP_1
2 C.d.S. (accesso in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione), relative ai veicoli targati EV533PN- EJ614EC- EZ618FE- FK275LV- deducendo i motivi di seguito titolati:
- “accessibilita' alla ztl anello ferroviario”;
- “omessa indicazione apparecchio di videoripresa”;
- “nullità dei verbali ex art. 8 bis legge n. 689/1981”;
- “veicoli ncc autorizzati ex l. 21/1992”.
Nello specifico, la società opponente riteneva di essere autorizzata a circolare nella ZTL
Anello Ferroviario in forza della delibera capitolina n. 329/2015 la quale – in deroga all'art. 6 in cui prevede il divieto di accesso alla suddetta zona a traffico limitato per i veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 m – all'art.
6.1. prevede la possibilità di accesso per i veicoli a motore di lunghezza superiore a 7,50 m “in servizio pubblico non di linea”, come gli autobus in questione sulla base della legge 21 del 1992 e della legge 218 del 2003 in quanto immatricolati come NCC (come specificato nella carta di circolazione depositata).
Aggiungeva che in nessuno dei verbali era indicato il modello di apparecchiatura con cui era stata effettivamente effettuata la rilevazione, ciò impedendo alla ricorrente di accertare l'omologazione della stessa;
che in caso di violazioni ravvicinate nel tempo doveva parlarsi di
“condotta unitaria” con conseguente applicazione della disciplina della continuazione
(applicazione di una sola sanzione, con un aumento fino al triplo).
2. costituitasi in giudizio, contestava la domanda in quanto infondata CP_1 chiedendone il rigetto.
3. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace rigettava la domanda con condanna della ricorrente al pagamento delle spese vive sostenute da nella misura di euro CP_1
112,50.
4. La appellava la sentenza per i seguenti motivi: Controparte_2
- l'accesso alla ZTL anello ferroviario doveva ritenersi rientrante nella deroga di cui all'art.
6.1 della delibera 329/2015 (peraltro, la delibera dell'Assemblea Ca. n. 55/2018, di cui alla parte motiva della sentenza di primo grado, non era richiamata nei verbali impugnati, nei quali venivano citate le Delibere della Giunta Capitolina nn. 329/2015 e n. 84/2016);
- svolgendo la società attività di servizio pubblico non di linea con gli autobus adibiti ad
NCC, l'accesso doveva ritenersi legittimo in applicazione delle leggi nn. 21/1992 e 218/2003;
- a fronte dell'incertezza normativa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'istituto dell'errore scusabile;
- non era legittima la condanna al rimborso delle spese vive in favore di in CP_1 mancanza di prova dell'esborso.
3 Chiedeva quindi la riforma integrale della sentenza, con annullamento dei verbali impugnati;
in via subordinata, la riforma parziale della sentenza nella parte in cui la ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese liquidate in favore di CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In rito, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
6. Passando al merito, l'appello è infondato per i seguenti motivi.
7. Dagli atti di causa si ricava che la società appellante svolge l'attività di NCC (noleggio con conducente) a mezzo dei bus ai quali si riferiscono le sanzioni per accesso in ZTL, in assenza di prescritta autorizzazione, e quindi in violazione dell'articolo 7, commi 9, e 14, del codice della strada.
Invero, le targhe degli autobus sanzionati di proprietà di adibiti a Parte_1 trasporto di persone – uso terzi da noleggio con conducente, nel periodo in contestazione, non erano abbinate ad alcun permesso ritenendosi, al contrario, che il mezzo adibito ad uso
NCC potesse circolare nella Ztl Anello Ferroviario senza alcuna autorizzazione comunale.
8. Occorre preliminarmente chiarire il quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
L'art. 11, comma 3, ultimo periodo, della legge n 21/1992 dispone “Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
La citata disposizione non pone distinzione alcuna tra autoveicoli e autobus, sicché la già menzionata norma deve ritenersi applicabile ad entrambi.
Essa, tuttavia, deve essere letta unitamente al primo comma del medesimo articolo, rimanendo comunque in capo al il potere di regolamentare in concreto le modalità CP_3 di svolgimento del servizio e di accesso alle corsie preferenziali ed alle zone a traffico limitato.
Ed infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il comma 3 dell'art. 11 della
Legge n. 21 del1992, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato col comma 1 dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell'esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione
4 preventiva, e anche a ulteriori adempimenti, quali il possesso di apparecchio "telepass"
(Cassazione civile sez. II, 26-10-2023, n. 29727; Cassazione civile sez. II, 25-10-2023, n. 29598, non mass.; in n tal senso si è espressa anche Cassazione civile sez. II, 2-11-2023, n. 30372; Cass.
n. 24827/2008 “In tema di circolazione stradale, poiché la disposizione dell'articolo 11, comma terzo, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che consente alle vetture di noleggio con conducente "l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi", va coordinato con la norma del comma primo del medesimo articolo, che stabilisce che "i taxi possono circolare...liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali", non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune.
Peraltro, il regolamento comunale che, come nel caso di specie, condizioni l'esercizio di tali facoltà, oltre che ad autorizzazione preventiva, anche al possesso di apposito apparecchio "telepass", non è in contrasto con i principi espressi dagli articoli 1,3 e 4 della Costituzione, in virtù dell'interesse pubblico sotteso alla previsione in quanto rivolta a regolare l'esercizio della circolazione e ad effettuare un efficace controllo delle violazioni al divieto di transito non potendo neanche essere ritenuto,
l'adempimento richiesto, economicamente gravoso o comunque tale da comprimere l'esercizio del diritto d'impresa”).
9. Venendo alla regolamentazione comunale, l'appellante richiama la delibera della assemblea capitolina n 329/2015, avente ad oggetto l'istituzione della ZTL anello ferroviario 1, specificando di rientrare nella deroga di cui al punto 6.1, relativa ai veicoli con lunghezza superiore a 7.5 metri in servizio pubblico non in linea, visto che gli autobus contravvenzionati erano immatricolati come NCC per cui svolgevano servizio pubblico non di linea e potevano pertanto, stante la deroga di cui all'art. 6.1, accedere liberamente in tale zona a traffico limitato.
Il fatto che la delibera n. 329/2015 disponga al punto 2 l'istituzione di un divieto di accesso e circolazione nella ZTL AFI VAM per tutti i veicoli a motore con lunghezza maggiore di 7,50 metri e, al successivo punto 6. la deroga a tale divieto nei confronti dei veicoli NCC autovetture non esime in ogni caso tali veicoli dalla richiesta di rilascio di appositi permessi.
Tanto più che il successivo punto 6.4 ammette la deroga anche nei confronti di veicoli a motore con lunghezza maggiore di 7,50 m adibiti al trasporto di persone se dotati di permesso ZTL 1 BUS rilasciato secondo le modalità e le tariffe definite nel Piano Bus Turistici
(All. 2 della delibera n. 55/2018 fascicolo primo grado . CP_1
Al riguardo, tuttavia, la successiva delibera 55/2018 (in atti, depositata già in primo grado), al punto 8 specifica chiaramente che l'accesso alla ZTL anello ferroviario da parte di autobus adibiti a NCC è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, che, nel caso di specie, non
5 risulta né richiesta né ottenuta;
permessi che devono essere assoggettati al pagamento di una tariffa modulata secondo i criteri di cui all'All. 2 della delibera.
Non può, d'altra parte, revocarsi in dubbio il preminente interesse di di CP_1 regolare l'accesso in città delle auto a noleggio NCC autorizzate da altri enti territoriali.
Gli articoli 8 e 11 della legge 21/1992 oltre a subordinare la libera circolazione e sosta dei veicoli adibiti servizio di noleggio con conducente a “quanto stabilito dai regolamenti comunali” (art. 11 co. 1), prevedono poi una serie di obblighi cui deve sottostare il titolare della licenza per noleggio con conducente, funzionali alla tutela di detto interesse.
La legge n. 21/1992 che individua le competenze regionali e comunali per la normazione in materia, stabilisce all'art. 5 che tali amministrazioni possano definire le modalità per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. La disciplina integrativa è prevista poi dallo stesso art. 4, co. 3 della l. 21/1992, laddove disposto che nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio di funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio dei servizi non di linea attraverso regolamenti, al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
10. Ciò posto, è fuor di dubbio che ai fini della circolazione in ZTL a veicoli di lunghezza maggiore di 7,50 m era necessario essere muniti del relativo permesso da parte dell'Amministrazione locale.
Né rileva che, nei v.a.v. tale delibera non risulti specificamente richiamata, essendo chiaramente indicato nei singoli verbali quale era la condotta oggetto di infrazione (accesso non autorizzato a ZTL).
11. Inoltre, non può validamente richiamarsi l'istituto dell'errore scusabile in ordine all'interpretazione del quadro normativo offerto da per la sua incertezza. CP_1
Premesso che l'eccezione in esame è stata formulata per la prima volta in appello con conseguente inammissibilità della stessa (art. 345 c.p.c.), ai fini dell'eventuale scusabilità dell'errore, nell'ottica di una valutazione dei canoni di buona fede, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 3 L. 689/981, “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Tale norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico della colpa, vincibile solo fornendo adeguata prova contraria (cfr. ex multis, Cass. n. 4114/2016), prova contraria che, tuttavia, non ha ad oggetto il mero stato di ignoranza in ordine alla illiceità della condotta, bensì deve riguardare la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità del comportamento, cui corrisponde l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. ex multis, Cass. ord. n. 11977/2020: “In tema di sanzioni
6 amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”).
In applicazione di tali principi, deve escludersi la scusabilità dell'errore, stante il chiaro tenore della delibera 55/2018.
12. Infine, l'appellante si duole dell'erronea statuizione in favore dell'Ente impositore, al quale non spetta il rimborso delle spese vive in quanto non documentate.
Sul punto, si rammenta il principio, già ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, per cui quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. civ. 20619/2023; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30597 del
20/12/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011).
In sostanza, l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa,
è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione.
Nondimeno è vero che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota - poi ulteriormente ridotta in sede di liquidazione - rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti
(Cass. civ. n. 11389/2011).
12.1 Nella specie il Giudice di Pace, lungi dal liquidare alcuna somma a titolo di onorari (e/o diritti di procuratore), si è limitato a riconoscere in favore dell'amministrazione – resistente vittoriosa - l'ammontare di € 112,50 a titolo di “spese vive”, in misura pari a quella che l'amministrazione stessa aveva operato nella nota depositata al proprio fascicolo di primo
7 grado (riportante espressamente la sola voce delle “spese”, partitamente indicate in “spese di
Cancelleria” per € 26,00 e “deposito di comparsa di costituzione e risposta” per € 86,50, da ritenersi del tutto congrue in relazione all'attività concretamente svolta in giudizio per un ammontare di euro 112,50), per cui la doglianza va disattesa.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, applicando la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, a conferma della sentenza n. 12250/2022 (R.G. n. 45412/2020), emessa il
22.02.2022 e pubblicata il 10.08.2022. del G.d.P. di Roma, così provvede:
- respinge l'appello come da motivazione;
- condanna a rimborsare a le spese del presente grado Parte_1 CP_1 di giudizio che si liquidano in euro 852,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
- da atto che nei confronti di si applica l'art. 13, comma 1-quater del Parte_1
T.U. 115/2002 sulle spese di giustizia, sussistendo i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, in data 17.09.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11497/2023
Oggi 17 settembre 2025 ad ore 10:11 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Stefano Capece;
per parte appellata l'avv. Alessandro Freni, in sostituzione dell'avv. Tonachella.
Ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 11497/2023 R.G. avverso la sentenza n. 12250/2022 del
Giudice di Pace di Roma promosso da
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Capece (C.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 37, giusta procura in calce all'atto di appello
– appellante– contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella (C.F. , giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12250/2022 (R.G. n.
45412/2020), emessa il 22.02.2022 e pubblicata il 10.08.2022.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, l'odierna appellante proponeva opposizione avverso n. 28 v.a.v., elevati dalla Polizia Locale di per violazioni ex artt. 7/9-14 CP_1
2 C.d.S. (accesso in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione), relative ai veicoli targati EV533PN- EJ614EC- EZ618FE- FK275LV- deducendo i motivi di seguito titolati:
- “accessibilita' alla ztl anello ferroviario”;
- “omessa indicazione apparecchio di videoripresa”;
- “nullità dei verbali ex art. 8 bis legge n. 689/1981”;
- “veicoli ncc autorizzati ex l. 21/1992”.
Nello specifico, la società opponente riteneva di essere autorizzata a circolare nella ZTL
Anello Ferroviario in forza della delibera capitolina n. 329/2015 la quale – in deroga all'art. 6 in cui prevede il divieto di accesso alla suddetta zona a traffico limitato per i veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 m – all'art.
6.1. prevede la possibilità di accesso per i veicoli a motore di lunghezza superiore a 7,50 m “in servizio pubblico non di linea”, come gli autobus in questione sulla base della legge 21 del 1992 e della legge 218 del 2003 in quanto immatricolati come NCC (come specificato nella carta di circolazione depositata).
Aggiungeva che in nessuno dei verbali era indicato il modello di apparecchiatura con cui era stata effettivamente effettuata la rilevazione, ciò impedendo alla ricorrente di accertare l'omologazione della stessa;
che in caso di violazioni ravvicinate nel tempo doveva parlarsi di
“condotta unitaria” con conseguente applicazione della disciplina della continuazione
(applicazione di una sola sanzione, con un aumento fino al triplo).
2. costituitasi in giudizio, contestava la domanda in quanto infondata CP_1 chiedendone il rigetto.
3. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace rigettava la domanda con condanna della ricorrente al pagamento delle spese vive sostenute da nella misura di euro CP_1
112,50.
4. La appellava la sentenza per i seguenti motivi: Controparte_2
- l'accesso alla ZTL anello ferroviario doveva ritenersi rientrante nella deroga di cui all'art.
6.1 della delibera 329/2015 (peraltro, la delibera dell'Assemblea Ca. n. 55/2018, di cui alla parte motiva della sentenza di primo grado, non era richiamata nei verbali impugnati, nei quali venivano citate le Delibere della Giunta Capitolina nn. 329/2015 e n. 84/2016);
- svolgendo la società attività di servizio pubblico non di linea con gli autobus adibiti ad
NCC, l'accesso doveva ritenersi legittimo in applicazione delle leggi nn. 21/1992 e 218/2003;
- a fronte dell'incertezza normativa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'istituto dell'errore scusabile;
- non era legittima la condanna al rimborso delle spese vive in favore di in CP_1 mancanza di prova dell'esborso.
3 Chiedeva quindi la riforma integrale della sentenza, con annullamento dei verbali impugnati;
in via subordinata, la riforma parziale della sentenza nella parte in cui la ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese liquidate in favore di CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In rito, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
6. Passando al merito, l'appello è infondato per i seguenti motivi.
7. Dagli atti di causa si ricava che la società appellante svolge l'attività di NCC (noleggio con conducente) a mezzo dei bus ai quali si riferiscono le sanzioni per accesso in ZTL, in assenza di prescritta autorizzazione, e quindi in violazione dell'articolo 7, commi 9, e 14, del codice della strada.
Invero, le targhe degli autobus sanzionati di proprietà di adibiti a Parte_1 trasporto di persone – uso terzi da noleggio con conducente, nel periodo in contestazione, non erano abbinate ad alcun permesso ritenendosi, al contrario, che il mezzo adibito ad uso
NCC potesse circolare nella Ztl Anello Ferroviario senza alcuna autorizzazione comunale.
8. Occorre preliminarmente chiarire il quadro normativo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
L'art. 11, comma 3, ultimo periodo, della legge n 21/1992 dispone “Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
La citata disposizione non pone distinzione alcuna tra autoveicoli e autobus, sicché la già menzionata norma deve ritenersi applicabile ad entrambi.
Essa, tuttavia, deve essere letta unitamente al primo comma del medesimo articolo, rimanendo comunque in capo al il potere di regolamentare in concreto le modalità CP_3 di svolgimento del servizio e di accesso alle corsie preferenziali ed alle zone a traffico limitato.
Ed infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il comma 3 dell'art. 11 della
Legge n. 21 del1992, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato col comma 1 dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell'esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione
4 preventiva, e anche a ulteriori adempimenti, quali il possesso di apparecchio "telepass"
(Cassazione civile sez. II, 26-10-2023, n. 29727; Cassazione civile sez. II, 25-10-2023, n. 29598, non mass.; in n tal senso si è espressa anche Cassazione civile sez. II, 2-11-2023, n. 30372; Cass.
n. 24827/2008 “In tema di circolazione stradale, poiché la disposizione dell'articolo 11, comma terzo, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che consente alle vetture di noleggio con conducente "l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi", va coordinato con la norma del comma primo del medesimo articolo, che stabilisce che "i taxi possono circolare...liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali", non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune.
Peraltro, il regolamento comunale che, come nel caso di specie, condizioni l'esercizio di tali facoltà, oltre che ad autorizzazione preventiva, anche al possesso di apposito apparecchio "telepass", non è in contrasto con i principi espressi dagli articoli 1,3 e 4 della Costituzione, in virtù dell'interesse pubblico sotteso alla previsione in quanto rivolta a regolare l'esercizio della circolazione e ad effettuare un efficace controllo delle violazioni al divieto di transito non potendo neanche essere ritenuto,
l'adempimento richiesto, economicamente gravoso o comunque tale da comprimere l'esercizio del diritto d'impresa”).
9. Venendo alla regolamentazione comunale, l'appellante richiama la delibera della assemblea capitolina n 329/2015, avente ad oggetto l'istituzione della ZTL anello ferroviario 1, specificando di rientrare nella deroga di cui al punto 6.1, relativa ai veicoli con lunghezza superiore a 7.5 metri in servizio pubblico non in linea, visto che gli autobus contravvenzionati erano immatricolati come NCC per cui svolgevano servizio pubblico non di linea e potevano pertanto, stante la deroga di cui all'art. 6.1, accedere liberamente in tale zona a traffico limitato.
Il fatto che la delibera n. 329/2015 disponga al punto 2 l'istituzione di un divieto di accesso e circolazione nella ZTL AFI VAM per tutti i veicoli a motore con lunghezza maggiore di 7,50 metri e, al successivo punto 6. la deroga a tale divieto nei confronti dei veicoli NCC autovetture non esime in ogni caso tali veicoli dalla richiesta di rilascio di appositi permessi.
Tanto più che il successivo punto 6.4 ammette la deroga anche nei confronti di veicoli a motore con lunghezza maggiore di 7,50 m adibiti al trasporto di persone se dotati di permesso ZTL 1 BUS rilasciato secondo le modalità e le tariffe definite nel Piano Bus Turistici
(All. 2 della delibera n. 55/2018 fascicolo primo grado . CP_1
Al riguardo, tuttavia, la successiva delibera 55/2018 (in atti, depositata già in primo grado), al punto 8 specifica chiaramente che l'accesso alla ZTL anello ferroviario da parte di autobus adibiti a NCC è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, che, nel caso di specie, non
5 risulta né richiesta né ottenuta;
permessi che devono essere assoggettati al pagamento di una tariffa modulata secondo i criteri di cui all'All. 2 della delibera.
Non può, d'altra parte, revocarsi in dubbio il preminente interesse di di CP_1 regolare l'accesso in città delle auto a noleggio NCC autorizzate da altri enti territoriali.
Gli articoli 8 e 11 della legge 21/1992 oltre a subordinare la libera circolazione e sosta dei veicoli adibiti servizio di noleggio con conducente a “quanto stabilito dai regolamenti comunali” (art. 11 co. 1), prevedono poi una serie di obblighi cui deve sottostare il titolare della licenza per noleggio con conducente, funzionali alla tutela di detto interesse.
La legge n. 21/1992 che individua le competenze regionali e comunali per la normazione in materia, stabilisce all'art. 5 che tali amministrazioni possano definire le modalità per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. La disciplina integrativa è prevista poi dallo stesso art. 4, co. 3 della l. 21/1992, laddove disposto che nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio di funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio dei servizi non di linea attraverso regolamenti, al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
10. Ciò posto, è fuor di dubbio che ai fini della circolazione in ZTL a veicoli di lunghezza maggiore di 7,50 m era necessario essere muniti del relativo permesso da parte dell'Amministrazione locale.
Né rileva che, nei v.a.v. tale delibera non risulti specificamente richiamata, essendo chiaramente indicato nei singoli verbali quale era la condotta oggetto di infrazione (accesso non autorizzato a ZTL).
11. Inoltre, non può validamente richiamarsi l'istituto dell'errore scusabile in ordine all'interpretazione del quadro normativo offerto da per la sua incertezza. CP_1
Premesso che l'eccezione in esame è stata formulata per la prima volta in appello con conseguente inammissibilità della stessa (art. 345 c.p.c.), ai fini dell'eventuale scusabilità dell'errore, nell'ottica di una valutazione dei canoni di buona fede, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 3 L. 689/981, “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Tale norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico della colpa, vincibile solo fornendo adeguata prova contraria (cfr. ex multis, Cass. n. 4114/2016), prova contraria che, tuttavia, non ha ad oggetto il mero stato di ignoranza in ordine alla illiceità della condotta, bensì deve riguardare la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità del comportamento, cui corrisponde l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. ex multis, Cass. ord. n. 11977/2020: “In tema di sanzioni
6 amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”).
In applicazione di tali principi, deve escludersi la scusabilità dell'errore, stante il chiaro tenore della delibera 55/2018.
12. Infine, l'appellante si duole dell'erronea statuizione in favore dell'Ente impositore, al quale non spetta il rimborso delle spese vive in quanto non documentate.
Sul punto, si rammenta il principio, già ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, per cui quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. civ. 20619/2023; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30597 del
20/12/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011).
In sostanza, l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa,
è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione.
Nondimeno è vero che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota - poi ulteriormente ridotta in sede di liquidazione - rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti
(Cass. civ. n. 11389/2011).
12.1 Nella specie il Giudice di Pace, lungi dal liquidare alcuna somma a titolo di onorari (e/o diritti di procuratore), si è limitato a riconoscere in favore dell'amministrazione – resistente vittoriosa - l'ammontare di € 112,50 a titolo di “spese vive”, in misura pari a quella che l'amministrazione stessa aveva operato nella nota depositata al proprio fascicolo di primo
7 grado (riportante espressamente la sola voce delle “spese”, partitamente indicate in “spese di
Cancelleria” per € 26,00 e “deposito di comparsa di costituzione e risposta” per € 86,50, da ritenersi del tutto congrue in relazione all'attività concretamente svolta in giudizio per un ammontare di euro 112,50), per cui la doglianza va disattesa.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, applicando la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, a conferma della sentenza n. 12250/2022 (R.G. n. 45412/2020), emessa il
22.02.2022 e pubblicata il 10.08.2022. del G.d.P. di Roma, così provvede:
- respinge l'appello come da motivazione;
- condanna a rimborsare a le spese del presente grado Parte_1 CP_1 di giudizio che si liquidano in euro 852,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
- da atto che nei confronti di si applica l'art. 13, comma 1-quater del Parte_1
T.U. 115/2002 sulle spese di giustizia, sussistendo i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, in data 17.09.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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