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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/12/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 74/2024 RG promosso da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ALPAGOTTI CLAUDIA
e da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Controparte_1
RICCITIELLO CRISTIANA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “si insiste per le conclusioni formulate nel ricorso
introduttivo dal n. 1 al n. 4; per quel che riguarda le conclusioni svolte in via subordinata al n. 4,
si chiede che, in aderenza alle stesse indicazioni del Consultorio Familiare, alle pagine 10 e 11
della relazione 5.11.24, sia confermato il collocamento di presso la casa materna, a San Per_1
Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3, con suo trasferimento anagrafico
presso tale alloggio.
Per quel che riguarda le conclusioni di cui al n. 5 del ricorso, in accordo con il patrocinio del
convenuto sig. sia stabilito l'obbligo di quest'ultimo di concorrere al Controparte_1
mantenimento della figlia con la somma di € 100,00 mensili, oltre alla quota parte di spese
straordinarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere l'assegno unico universale al 100%.
1 Le parti concordemente rinunciano alla celebrazione dell'udienza e ad eventuali note conclusive, con compensazione delle spese di lite.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 agiva in giudizio formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Accertato che non sussiste alcun pericolo di pregiudizio per la minore
siano revocate, ai sensi dell'art. 333, comma 2, c.c., le disposizioni del Persona_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia (all. 3 e 4) limitative della responsabilità genitoriale della ricorrente sig.ra e sia la medesima pienamente reintegrata nella potestà Parte_1
genitoriale sulla predetta minore.
2. Disposto il reintegro della ricorrente nella piena potestà genitoriale sulla figlia Persona_2 sia altresì disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con
[...]
autorizzazione al trasferimento della sua residenza presso l'attuale alloggio familiare della sig.ra sito a San Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3; i Parte_1 nonni materni continueranno a contribuire all'accudimento della minore, sulla scorta del piano genitoriale allegato sub 14 e della loro dichiarazione prodotta sub 15.
3. Il rapporto fra la minore ed il padre permanga in capo ai Servizi Sociali, ed in particolare all'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori- Sede di FE.
4. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di revoca delle disposizioni limitativa della responsabilità genitoriale e di pieno reintegro della ricorrente nella potestà genitoriale, siano stabilite in modo preciso le competenze dei Servizi Sociali e dei genitori a potestà affievolita.
5. In ogni caso, sia disposto l'obbligo per il sig. di corrispondere a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 per 12 mesi l'anno, e di Per_1
corrispondere la metà delle spese straordinarie, per la cui individuazione si terrà conto del protocollo del Tribunale di Belluno 21.10.21, che si allega sub 22. Le somme in questione dovranno essere bonificate sul c/c della ricorrente, di cui si comunicheranno gli estremi.
L'assegno unico dovrà essere di esclusiva competenza della ricorrente.
Con vittoria delle spese del giudizio in caso di resistenza.”
La ricorrente deduceva che, in ragione di pregressi problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti della medesima e del padre con decreto 1.2.2013 del Tribunale Controparte_1
per i Minorenni di Venezia la figlia minore , nata in data [...], era stata Persona_2
2 affidata ai Servizi Sociali, con collocamento presso i nonni materni;
allegava che, nel tempo, erano venute meno le ragioni che avevano condotto ad un affievolimento della propria responsabilità genitoriale e chiedeva, in ragione di ciò, la revoca ex art. 333, comma 2 c.c. delle previsioni limitative adottate dal Tribunale per i Minorenni, con affidamento esclusivo della minore alla medesima e collocamento della stessa presso la residenza materna.
deduceva che il padre da tempo, non aveva più rapporti con la Parte_1 Controparte_1
figlia e lamentava la mancata contribuzione, da parte del medesimo, al mantenimento della minore;
la ricorrente chiedeva pertanto di porre a carico del padre la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con facoltà per la medesima di richiedere l'intero importo dell'Assegno Unico.
Si costituiva in giudizio il padre il quale chiedeva al Tribunale di Controparte_1
limitare il contributo a suo carico ad una somma non superiore ad € 100,00 mensili, oltre alla quota parte di spese straordinarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere l'assegno unico universale al 100%; si rimetteva, per il resto, alle decisioni del Tribunale.
Il Consultorio Familiare di FE veniva incaricato di descrivere la situazione della minore
[...]
e di fornire al Tribunale indicazioni in merito alla capacità genitoriale della madre, alla Per_2 più idonea soluzione in ordine all'affidamento della figlia minore ed alla relativa collocazione abitativa, segnalando eventuali profili ostativi all'accoglimento della richiesta di revoca dei provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. dal Tribunale per i Minorenni con decreto dell'1.2.2013, previa acquisizione di informazioni cliniche aggiornate relative alla madre in merito all'astinenza da sostanze stupefacenti.
Le parti raggiungevano un accordo in ordine al profilo economico e precisavano successivamente le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, con nota congiunta dell'11.11.2024.
***
La relazione depositata dal Consultorio familiare di FE in data 6.11.2024 evidenzia che, in ragione delle descritte fragilità della madre e delle risultanze della allegata relazione del Ser.D - dalla quale è emerso il riscontro di tracce di metaboliti del metadone nel corso di uno dei controlli effettuati nel settembre 2024 – si rende opportuno mantenere l'affidamento della medesima al
Servizio sociale, ai fini del monitoraggio evolutivo della minore;
il Consultorio evidenzia che potrà così organizzare degli incontri con la minore e, ove necessario, garantirle un supporto, nonché mantenere i contatti con la scuola. Secondo quanto relazionato dai Servizi sociali ciò consentirebbe altresì la collaborazione con i Servizi sociali di diverso distretto che hanno in carico l'altro figlio della ricorrente, fratello di , con il quale la madre non risulta Persona_2
3 avere ancora contatti (v. pag. 6 relazione Consultorio familiare di FE depositata in data
8.7.2024).
, secondo quanto riportato dai Servizi sociali, ha ritenuto di non condividere con i Parte_1
medesimi il più recente elaborato peritale relativo alla medesima, redatto nel procedimento riguardante l'altro figlio della stessa, e non sono pertanto note le ragioni sottese alla perdurante mancanza di contatti con altro figlio minore.
Tale circostanza, ancorchè relativa ad un figlio non coinvolto nel presente procedimento, e la reticenza della madre al riguardo, ingenerano quantomeno il dubbio in ordine ad una piena capacità genitoriale della stessa.
A ciò si aggiunge che l'approfondita valutazione svolta da parte dei Servizi sociali, anche sotto il profilo psicologico, ha rivelato significative fragilità della madre nel proprio ruolo educativo.
Secondo quanto emerge dalla relazione depositata in data 6.11.2024 la madre dimostra scarsa disponibilità al dialogo ed un atteggiamento chiuso, non autocritico, alterna condotte di eccessiva rigidità ad altre di eccessivo permissivismo con la figlia e non affronta con la medesima tematiche importanti per la relativa crescita.
Quanto alla figlia minore la relazione dei Servizi evidenzia che la medesima risulta piuttosto oppositiva verso le regole e le autorità ed impulsiva;
tali tratti della relativa personalità rendono ancor più necessaria una guida priva di ambiguità nella fase della crescita.
In ragione di quanto relazionato dai Servizi sociali si deve pertanto ritenere che non sussistano i presupposti per disporre la revoca ex art. 333 c.c. in ordine all'affidamento della minore ai medesimi, da mantenersi nell'interesse della stessa.
Sussistono invece i presupposti per disporre il collocamento della minore presso la residenza materna, atteso che, secondo quanto relazionato dai Servizi, la madre ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale nella quotidianità della figlia, accentuato dalla morte della nonna materna, e la stessa figlia minore, sentita dai Servizi, ha manifestato la volontà di poter vivere stabilmente con la madre, con la quale già trascorre in attualità molto tempo.
I rapporti e la frequentazione con il padre continueranno ad essere regolati secondo quanto previsto dal Tribunale per i Minorenni;
nessuna modifica, sul punto, era stata invero richiesta dalle parti.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla contribuzione del padre, sotto il profilo economico, ed hanno presentato, sul punto, conclusioni conformi, chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, e di ripartire tra i genitori le spese straordinarie per la figlia,
4 secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Belluno, nella misura del 50% ciascuno, con facoltà per la madre di richiedere l'assegno unico universale nella misura del 100%.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse della figlia minore e si può pertanto disporre, sul punto, in conformità alle stesse, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia la somma mensile di € 100,00, e di ripartire tra i genitori le spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Belluno, nella misura del 50% ciascuno, con facoltà per la madre di richiedere l'assegno unico universale nella misura del 100%.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'istanza ex art. 333 c.c. formulata da in ordine all'affidamento Parte_1 della figlia minore confermando l'affido della minore ai Servizi Persona_2
sociali come disposto dal decreto del Tribunale per i Minorenni emesso in data 1.2.2013;
2) dispone il collocamento della minore presso la residenza materna;
Persona_2
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia la somma mensile di € 100,00; pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Belluno, con facoltà per la madre di richiedere l'assegno unico universale nella misura del 100%;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Belluno, 20.11.2024
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 74/2024 RG promosso da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
ALPAGOTTI CLAUDIA
e da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Controparte_1
RICCITIELLO CRISTIANA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “si insiste per le conclusioni formulate nel ricorso
introduttivo dal n. 1 al n. 4; per quel che riguarda le conclusioni svolte in via subordinata al n. 4,
si chiede che, in aderenza alle stesse indicazioni del Consultorio Familiare, alle pagine 10 e 11
della relazione 5.11.24, sia confermato il collocamento di presso la casa materna, a San Per_1
Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3, con suo trasferimento anagrafico
presso tale alloggio.
Per quel che riguarda le conclusioni di cui al n. 5 del ricorso, in accordo con il patrocinio del
convenuto sig. sia stabilito l'obbligo di quest'ultimo di concorrere al Controparte_1
mantenimento della figlia con la somma di € 100,00 mensili, oltre alla quota parte di spese
straordinarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere l'assegno unico universale al 100%.
1 Le parti concordemente rinunciano alla celebrazione dell'udienza e ad eventuali note conclusive, con compensazione delle spese di lite.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2024 agiva in giudizio formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Accertato che non sussiste alcun pericolo di pregiudizio per la minore
siano revocate, ai sensi dell'art. 333, comma 2, c.c., le disposizioni del Persona_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia (all. 3 e 4) limitative della responsabilità genitoriale della ricorrente sig.ra e sia la medesima pienamente reintegrata nella potestà Parte_1
genitoriale sulla predetta minore.
2. Disposto il reintegro della ricorrente nella piena potestà genitoriale sulla figlia Persona_2 sia altresì disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con
[...]
autorizzazione al trasferimento della sua residenza presso l'attuale alloggio familiare della sig.ra sito a San Gregorio nelle Alpi, loc. Luni, via Don Natale Carli n. 3; i Parte_1 nonni materni continueranno a contribuire all'accudimento della minore, sulla scorta del piano genitoriale allegato sub 14 e della loro dichiarazione prodotta sub 15.
3. Il rapporto fra la minore ed il padre permanga in capo ai Servizi Sociali, ed in particolare all'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori- Sede di FE.
4. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di revoca delle disposizioni limitativa della responsabilità genitoriale e di pieno reintegro della ricorrente nella potestà genitoriale, siano stabilite in modo preciso le competenze dei Servizi Sociali e dei genitori a potestà affievolita.
5. In ogni caso, sia disposto l'obbligo per il sig. di corrispondere a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 per 12 mesi l'anno, e di Per_1
corrispondere la metà delle spese straordinarie, per la cui individuazione si terrà conto del protocollo del Tribunale di Belluno 21.10.21, che si allega sub 22. Le somme in questione dovranno essere bonificate sul c/c della ricorrente, di cui si comunicheranno gli estremi.
L'assegno unico dovrà essere di esclusiva competenza della ricorrente.
Con vittoria delle spese del giudizio in caso di resistenza.”
La ricorrente deduceva che, in ragione di pregressi problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti della medesima e del padre con decreto 1.2.2013 del Tribunale Controparte_1
per i Minorenni di Venezia la figlia minore , nata in data [...], era stata Persona_2
2 affidata ai Servizi Sociali, con collocamento presso i nonni materni;
allegava che, nel tempo, erano venute meno le ragioni che avevano condotto ad un affievolimento della propria responsabilità genitoriale e chiedeva, in ragione di ciò, la revoca ex art. 333, comma 2 c.c. delle previsioni limitative adottate dal Tribunale per i Minorenni, con affidamento esclusivo della minore alla medesima e collocamento della stessa presso la residenza materna.
deduceva che il padre da tempo, non aveva più rapporti con la Parte_1 Controparte_1
figlia e lamentava la mancata contribuzione, da parte del medesimo, al mantenimento della minore;
la ricorrente chiedeva pertanto di porre a carico del padre la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con facoltà per la medesima di richiedere l'intero importo dell'Assegno Unico.
Si costituiva in giudizio il padre il quale chiedeva al Tribunale di Controparte_1
limitare il contributo a suo carico ad una somma non superiore ad € 100,00 mensili, oltre alla quota parte di spese straordinarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere l'assegno unico universale al 100%; si rimetteva, per il resto, alle decisioni del Tribunale.
Il Consultorio Familiare di FE veniva incaricato di descrivere la situazione della minore
[...]
e di fornire al Tribunale indicazioni in merito alla capacità genitoriale della madre, alla Per_2 più idonea soluzione in ordine all'affidamento della figlia minore ed alla relativa collocazione abitativa, segnalando eventuali profili ostativi all'accoglimento della richiesta di revoca dei provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. dal Tribunale per i Minorenni con decreto dell'1.2.2013, previa acquisizione di informazioni cliniche aggiornate relative alla madre in merito all'astinenza da sostanze stupefacenti.
Le parti raggiungevano un accordo in ordine al profilo economico e precisavano successivamente le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, con nota congiunta dell'11.11.2024.
***
La relazione depositata dal Consultorio familiare di FE in data 6.11.2024 evidenzia che, in ragione delle descritte fragilità della madre e delle risultanze della allegata relazione del Ser.D - dalla quale è emerso il riscontro di tracce di metaboliti del metadone nel corso di uno dei controlli effettuati nel settembre 2024 – si rende opportuno mantenere l'affidamento della medesima al
Servizio sociale, ai fini del monitoraggio evolutivo della minore;
il Consultorio evidenzia che potrà così organizzare degli incontri con la minore e, ove necessario, garantirle un supporto, nonché mantenere i contatti con la scuola. Secondo quanto relazionato dai Servizi sociali ciò consentirebbe altresì la collaborazione con i Servizi sociali di diverso distretto che hanno in carico l'altro figlio della ricorrente, fratello di , con il quale la madre non risulta Persona_2
3 avere ancora contatti (v. pag. 6 relazione Consultorio familiare di FE depositata in data
8.7.2024).
, secondo quanto riportato dai Servizi sociali, ha ritenuto di non condividere con i Parte_1
medesimi il più recente elaborato peritale relativo alla medesima, redatto nel procedimento riguardante l'altro figlio della stessa, e non sono pertanto note le ragioni sottese alla perdurante mancanza di contatti con altro figlio minore.
Tale circostanza, ancorchè relativa ad un figlio non coinvolto nel presente procedimento, e la reticenza della madre al riguardo, ingenerano quantomeno il dubbio in ordine ad una piena capacità genitoriale della stessa.
A ciò si aggiunge che l'approfondita valutazione svolta da parte dei Servizi sociali, anche sotto il profilo psicologico, ha rivelato significative fragilità della madre nel proprio ruolo educativo.
Secondo quanto emerge dalla relazione depositata in data 6.11.2024 la madre dimostra scarsa disponibilità al dialogo ed un atteggiamento chiuso, non autocritico, alterna condotte di eccessiva rigidità ad altre di eccessivo permissivismo con la figlia e non affronta con la medesima tematiche importanti per la relativa crescita.
Quanto alla figlia minore la relazione dei Servizi evidenzia che la medesima risulta piuttosto oppositiva verso le regole e le autorità ed impulsiva;
tali tratti della relativa personalità rendono ancor più necessaria una guida priva di ambiguità nella fase della crescita.
In ragione di quanto relazionato dai Servizi sociali si deve pertanto ritenere che non sussistano i presupposti per disporre la revoca ex art. 333 c.c. in ordine all'affidamento della minore ai medesimi, da mantenersi nell'interesse della stessa.
Sussistono invece i presupposti per disporre il collocamento della minore presso la residenza materna, atteso che, secondo quanto relazionato dai Servizi, la madre ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale nella quotidianità della figlia, accentuato dalla morte della nonna materna, e la stessa figlia minore, sentita dai Servizi, ha manifestato la volontà di poter vivere stabilmente con la madre, con la quale già trascorre in attualità molto tempo.
I rapporti e la frequentazione con il padre continueranno ad essere regolati secondo quanto previsto dal Tribunale per i Minorenni;
nessuna modifica, sul punto, era stata invero richiesta dalle parti.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla contribuzione del padre, sotto il profilo economico, ed hanno presentato, sul punto, conclusioni conformi, chiedendo di porre a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, e di ripartire tra i genitori le spese straordinarie per la figlia,
4 secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Belluno, nella misura del 50% ciascuno, con facoltà per la madre di richiedere l'assegno unico universale nella misura del 100%.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse della figlia minore e si può pertanto disporre, sul punto, in conformità alle stesse, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia la somma mensile di € 100,00, e di ripartire tra i genitori le spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Belluno, nella misura del 50% ciascuno, con facoltà per la madre di richiedere l'assegno unico universale nella misura del 100%.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'istanza ex art. 333 c.c. formulata da in ordine all'affidamento Parte_1 della figlia minore confermando l'affido della minore ai Servizi Persona_2
sociali come disposto dal decreto del Tribunale per i Minorenni emesso in data 1.2.2013;
2) dispone il collocamento della minore presso la residenza materna;
Persona_2
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia la somma mensile di € 100,00; pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Belluno, con facoltà per la madre di richiedere l'assegno unico universale nella misura del 100%;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Belluno, 20.11.2024
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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