Versione
4 aprile 1963
4 aprile 1963
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Versione
29 maggio 1976
29 maggio 1976
Art. 1. ((Il Governo ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure))