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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico dott.ssa Simona Scovotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 353 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
nato a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
VE (Cs) il 9.03.1954, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vetere Antonio e Gentile
CA come da procura in calce all'atto di citazione depositato in data 1.03.2017 ed elettivamente domiciliati in Santa Maria del Cedro (Cs) alla via Matisse n. 1 presso lo studio legale , nonché dal medesimo , in quanto esercente la professione di avvocato, Pt_1 Parte_1 come da procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore in aggiunta ai precedenti depositato il 3.06.2021, il quale è, altresì, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Chiappetta, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
23.06.2025; attori
E
(già Controparte_1 [...]
), in persona del Presidente e legale Controparte_2 rappresentante p.t., cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Arieta ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scalea (Cs) alla via Fiume Lao n. 141, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.01.2018; convenuta
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_3
AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scalea (Cs) alla via Oberdan n.
3, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17.01.2018; convenuto
, nato a Praia a Mare (Cs) il 18.06.1976, e , nata Controparte_4 Controparte_5
a VE (Cs) il 20.08.1955, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Germano ed
1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Scalea (Cs) al Viale I Maggio n. 45, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2018; convenuti
, nato a [...] il [...], e nato a CP_6 Controparte_7
Belvedere Marittimo (Cs) in data 11.03.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Arieta ed elettivamente domiciliati preso il suo studio sito in Scalea al Corso Mediterraneo n.
383, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.01.2018; convenuti
, nato a [...] il [...], e nato a Controparte_8 Controparte_9
Cosenza il 12.07.1980, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Dario Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Scalea (Cs) alla via Oberdan n. 3, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.2018; convenuti
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 22.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato e iscritto a ruolo in data 1.03.2017, e Parte_1
hanno evocato in giudizio la (già Parte_2 Controparte_1
Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., (nella qualità di
[...] Controparte_9 direttore di tale istituto di credito), , Controparte_8 Controparte_7 CP_3
(nella qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della medesima CP_6 banca), e (nella qualità di componenti del Collegio Controparte_4 Controparte_5 sindacale della stessa banca), chiedendo, previo accertamento dell'illiceità delle condotte da essi tenute in ragione delle funzioni rivestite, la loro condanna, in relazione all'efficienza e gravità delle condotte poste in essere, al risarcimento dei danni subiti per essere stati vittime di diffamazioni, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrare in favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo. In particolare, dopo aver premesso, quanto a , di Parte_1 esercitare la professione di avvocato e ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro dal 26.05.2014, e, quanto a , di aver ricoperto più incarichi istituzionali Parte_2
(come, ad esempio, quello di Sindaco del Comune di VE, nonché di consigliere e assessore presso la Provincia di Cosenza dal 1995 sino al mese di ottobre dell'anno 2014), hanno dedotto che, nei giorni successivi alla riunione del Consiglio di amministrazione della banca convenuta tenuta il 2.06.2014, sono stati vittime di diffamazioni compiute sui mezzi di informazione - social network del medesimo istituto di credito;
invero, in data 4.06.2014, alle
2 ore 2.31, un utente, tale “ ”, ha commentato un post di un altro utente, tale “ Persona_1 Per_2
di Cavallo”, pubblicato sulla bacheca pubblica della pagina Facebook di detto istituto
[...] bancario, utilizzando l'espressione “L'avvocato (tra l'altro Sindaco) che aizza le folle” (post, per la precisione, corredato da una fotografia che ritraeva insieme ad alcuni soci Parte_1 della banca mentre stazionavano nei pressi della sede della stessa il giorno 2.06.2014); il post e la fotografia in questione sono rimasti sulla pagina Facebook della banca per diversi giorni, senza che nessuno abbia provveduto alla loro rimozione;
inoltre, nelle giornate del 3 e 4 giugno
2014, sulla pagina Facebook della banca convenuta sono state pubblicate da terzi soggetti diverse fotografie ritraenti l'avv. accompagnate da commenti dal contenuto Parte_1 denigratorio;
poi, in data 21.06.2014, l'utente “ ”, dopo aver richiesto ed ottenuto Persona_1 dal gestore della pagina Facebook della banca la “amicizia” (che consente di realizzare un collegamento diretto tra gli utenti), ha iniziato a diffondere post diffamatori riguardanti i medesimi attori, pubblicando, in particolare, alle ore 20.09, sulla pagina Facebook di Pt_1 un post dal seguente tenore: “La Procura apre un fascicolo si indaga su presunti incarichi
[...] dati all'avv. dall'assessore provinciale attuale Presidente della BCC di Pt_1 Parte_2
VE, nei 10 anni di assessore alla Provincia. Pare che con il ricavato i due abbiano acquistato alcuni appartamenti”; tale post, in virtù della “amicizia” precedentemente concessa dalla banca convenuta all'utente “ ”, è rimasto pubblicato sul “diario” della pagina Persona_1
Facebook del medesimo istituto di credito sino al pomeriggio del 22.06.2014, essendo stato eliminato solo dopo le rimostranze manifestate da sulla propria pagina Facebook Parte_1 nella mattinata dello stesso giorno;
inoltre, dal 4.06.2014 al 23.06.2014, sulla pagina ufficiale della banca convenuta, nella sezione foto, è stata presente, senza alcun consenso dell'interessato, la fotografia raffigurante durante i fatti verificatisi il 2.06.2014 in Parte_1 occasione della riunione del Consiglio di amministrazione, estratta da un fermo immagine del servizio televisivo mandato in onda il 3.06.2014 dall'emittente Rete Tre Digiesse, nonché tale foto è stata nuovamente ripostata sulla pagina Facebook dell'istituto bancario il 22.06.2014, alle ore 0.25, con l'aggiunta da parte dell'utente “ del soprindicato commento Persona_1
“L'avvocato (tra l'altro Sindaco) che aizza le folle”; la foto e il commento in questione, inoltre, sono rimasti su detta pagina sino al 23.06.2014, essendo stati eliminati solo in seguito ad una nota inoltrata alla banca convenuta a mezzo fax da nella medesima data del Parte_1
23.06.2014 (con cui era stato anche chiesto, senza riscontro, il nominativo della persona che gestiva l'account e la pagina Facebook). Dunque, ritenuta la responsabilità dei soggetti convenuti, anche in ragione della carica societaria ricoperta, per l'omesso controllo di quanto Cont pubblicato sulla pagina/profilo Facebook della , la mancata immediata rimozione dei contenuti offensivi pubblicati e l'omessa comunicazione del nominativo del gestore della pagina/profilo social, gli attori, dopo aver sporto formale denuncia/querela presso le competenti autorità, hanno chiesto la loro condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non,
3 asseritamente subiti per la lesione sia della propria reputazione, personale e professionale, per la pubblicazione dei post diffamatori oggetto di causa, sia del proprio diritto all'immagine in conseguenza della pubblicazione e diffusione di foto senza autorizzazione.
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 CP_9
si sono costituiti in giudizio con rispettive comparse depositate il 17.01.2018, invece
[...]
, e la (già CP_6 Controparte_7 Controparte_1 [...]
) si sono Controparte_2 costituiti mediante il deposito delle rispettive comparse in data 18.01.2018. Gli stessi, impugnando quanto ex adverso dedotto e richiesto, con difese del tutto analoghe, in via pregiudiziale, hanno eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio (essendo stata svolta tale procedura prima dell'instaurazione del giudizio solo nei confronti dell'istituto di credito convenuto), nonché, in via preliminare, hanno rilevato l'incompetenza del Tribunale adito, stante la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Catanzaro, avendo gli attori inteso proporre, tra l'altro, un'azione di responsabilità ex artt. 2395 e 2407 c.c. nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'istituto bancario convenuto (vale a dire dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, oltre che del direttore del medesimo istituto). Nel merito, altresì, nel rilevare la pretestuosità ed infondatezza dell'avversa domanda, hanno rilevato l'inesistenza di un profilo privato Facebook (richiedente necessariamente la “amicizia” tra gli utenti per poter interagire e pubblicare commenti) gestito dalla banca convenuta e/o dai suoi amministratori e l'assenza di pubblicazioni diffamatorie avvenute sulla pagina Facebook della medesima banca, ovvero l'unico canale web ufficiale presente su detto social network da essa utilizzato e non richiedente, in ogni caso, in quanto pagina pubblica (generalmente utilizzata dalle aziende a scopi commerciali ed informativi), alcuna autorizzazione da parte dell'amministratore per consentire a terzi di inserire commenti;
la mancata creazione, gestione o amministrazione da parte della banca convenuta e dei suoi amministratori del profilo privato (ad essi non riconducibile) su cui sono stati pubblicati dall'utente “ ” gli asseriti post diffamatori oggetto di causa;
l'inapplicabilità dell'art. Persona_1
2395 c.c. ex adverso invocato e la carenza di legittimazione passiva degli amministratori e dei membri del Collegio sindacale dell'istituto di credito, non gestendo gli account Facebook della banca e non rientrando, comunque, tra le loro funzioni la creazione e/o la gestione di pagine su social network per conto dell'istituto bancario, anche in considerazione di quanto previsto nello statuto;
l'avvenuta archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria penale delle denunce/querele presentate dagli attori nei confronti dei convenuti nel mese di giugno del 2014 per i medesimi fatti oggetto del contendere;
l'inesistenza, comunque, nel caso di specie del reato di diffamazione aggravata, attesa la mancata “condivisione” da parte della banca dei post utilizzati
4 da altri utenti social per pubblicare propri commenti (in ogni caso, immediatamente eliminati dal gestore del profilo Facebook appena ricevuta la segnalazione da parte dei attori), così essendo tali post imputabili esclusivamente ai loro autori;
l'insussistenza di qualsivoglia lesione del diritto di immagine altrui, atteso che la fotografia oggetto delle doglianze di parte attrice era stata, in ogni caso, estratta (come dedotto dagli stessi attori) da un fermo immagine di un servizio televisivo mandato in onda dall'emittente Rete Tre Digiesse, così essendo già pubblica perché divulgata, prima di essere “postata” su Facebook, da tale emittente televisiva locale;
l'applicabilità, comunque, nel caso di specie dell'art. 97 della legge n. 633/1941, in virtù del quale, nel caso della divulgazione di un'immagine altrui, si può prescindere dal consenso dell'interessato quando ciò sia giustificato da motivi di notorietà del personaggio ritratto, dall'ufficio pubblico ricoperto, dalla necessità di perseguire scopi di giustizia, di polizia, scientifici, didattici, culturali o quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico;
il difetto di prova nell'an e nel quantum dei danni asseritamente subiti. Pertanto, i convenuti hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria dell'improcedibilità dell'avversa domanda e dell'incompetenza funzionale del
Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese istituita presso il
Tribunale di Catanzaro, nonché, nel merito, il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite e degli onorari di difesa, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati antistatari per dichiarato anticipo (ovvero di tutti quelli costituiti nell'interesse dei diversi convenuti, ad eccezione della , già Controparte_1 [...]
). Controparte_2
Espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione tra tutte le parti in causa (come da verbale prodotto in atti), nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dagli attori, nonché è stato assunto l'interrogatorio formale deferito a , e Controparte_8 CP_3
Controparte_7
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025, nel contempo sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Provvedendo a tale incombente, gli attori, nelle note depositate il 15.10.2025, hanno rappresentato di voler rinunciare all'azione intrapresa nei riguardi dei convenuti, compreso l'istituto di credito, con integrale compensazione delle spese di lite, nonché, i convenuti, nulla opponendo, hanno, altresì, aderito all'avversa richiesta di compensazione delle spese di lite. Quindi, con ordinanza del 30.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preso atto della rinuncia da parte degli attori dell'azione proposta (corredata dalle relative procure speciali depositate in atti), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, infatti, la rinuncia all'azione non richiede l'adozione di forme particolari e va riconosciuta quando vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto che l'ha proposta e la volontà di proseguire nella stessa, come nel caso di dichiarazione di non voler
5 insistere nel suo prosieguo. Essa è immediatamente efficace, anche indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, nell'ipotesi della rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c.), in quanto configura una rinuncia al diritto sostanziale sottostante, precludendo ogni ulteriore sua tutela giurisdizionale. Viene, pertanto, a configurarsi l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio, stante il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi, non sussistendo più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. La rinuncia all'azione, infatti, fa venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, onde ottenere una pronuncia negativa relativamente alla stessa (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del
14.11.2011 n. 23749).
In ordine al regolamento delle spese di lite, va disposta la loro integrale compensazione, come chiesto da tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 353/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Paola, 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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