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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4000/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_1
(AV) alla via Bosco snc, C.F.: , rappresentato e difeso, C.F._1 in virtù di mandato in calce al ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv.
NG Fiore, C.F.: , e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F._2
C.F.: , presso il cui studio sito in Mirabella Eclano (AV) C.F._3 alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia,
-parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA IANNACCONE C/O CP_1 CP_2
83100 AVELLINO, rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA SERGIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/10/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia
1 professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l' aveva CP_1 riconosciuto la sussistenza della malattia con danno biologico nella misura del
16% .
Ha chiesto di 1) In via principale, accertare che il ricorrente, dipendente della società “ con sede in Grottaminarda (AV) alla Controparte_3
via Carpignano, con mansioni di autotrasportatore, in data 01.08.2023, nel mentre svolgeva la propria attività lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro, con le modalità di cui sopra in premessa, riportando una “frattura scomposta pluriframmentariapetrocanterica, estesa 1/3 prossimale della diafisi, del femore sn trattata chirurgicamente con chiodo il 07.08.2023”, residuando all'attualità
“dolore all'anca sx e al femore sx, che si accentua con il carico prolungato, difficoltà alla deambulazione protratta, specie su fondo disconnesso, marcata zoppia in fuga, esiti cicatriziali da recente intervento chirurgico, da misurazione comparata si rileva deficit perimetrico a sx da marcata ipotonomiotrofia del quadricipite, limitazione delle normali escursioni della coxo femorale sx di più della metà” e, dichiarare, che il ricorrente, a causa ed in conseguenza del patito infortunio sul lavoro, ha diritto all'indennizzo del danno biologico sotto forma di rendita mensile parametrato ad un grado di menomazione pari al 23%; 2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, che le patologie indicate nella parte motiva,“Spondilodiscoartrosi lombosacrale” e “Ernie discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1”, contratte a causa dell'attività di autotrasportatore, da cui è affetto il ricorrente, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono CP_1
da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig.
[...]
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado Pt_1 di menomazione pari al 8%; 3) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, che la patologia indicata nella parte motiva, “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, contratta a causa
2 dell'attività di autotrasportatore, da cui è affetto il ricorrente, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, e che la stessa è da CP_1
considerarsi malattia di origine professionale e, dichiarare, che il sig.
[...]
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado Pt_1 di menomazione pari al 12%; 4) Per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma annua pari ad € 10.206,48 (€
850,54 mensili) corrispondente all'indennizzo in forma di rendita vitalizia per danno biologico parametrato ad un grado pari al 37%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
5) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On.
Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che il ricorrente in data 01.08.2023 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità di cui sopra in premessa, nonché accertare e dichiarare chele patologie
“Spondilodiscoartrosi lombosacrale”, “Ernie discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1” ed
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, indicate nella parte motiva, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e sono da CP_1 considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' CP_1
in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza
Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
6) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
3 In via preliminare, si rileva che alcuna contestazione è stata proposta dall' CP_1 circa la sussistenza del rapporto assicurativo per cui la presente controversia si incentra sulla valutazione del grado di inabilità che è derivato al ricorrente a seguito dell'infortunio occorsogli.
La questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al decreto legislativo n.38 del 2000.
L'art.13 co.2° del d.lgs. n38\2000, stabilisce che la nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunziate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale e cioè dal
25.07.2000.
Dopo aver definito il danno biologico come “la lesione all'integrità psico - fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona”, il legislatore ha stabilito che la menomazione (cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione deve essere indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66 n.2 del Testo Unico.
In particolare l'art.13 cit. prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo CP_1
sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6%, che non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, che danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure dalla menomazione.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che il ricorrente presenta una patologia contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa con danno biologico del 19%.
4 Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione dell'entità delle affezioni riscontrate.
Tanto premesso il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' condannato al CP_1
pagamento della rendita per danno biologico del 19% a decorrere dalla domanda amministrativa oltre interessi legali, detratto quanto già percepito.
Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannata al pagamento CP_1 delle spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1
favore del ricorrente della rendita per danno biologico del 19%, rispetto al
16% già riconosciuto, a decorrere dalla domanda amministrativa oltre interessi legali, detratto quanto già percepito;
2) Condanna l' al pagamento delle spese che liquida in €2695,00, CP_1 oltre rimb. Forf., IVA e CAP, con distrazione rimanendo a suo carico definitivamente le spese di c.t.u.
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4000/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]Parte_1
(AV) alla via Bosco snc, C.F.: , rappresentato e difeso, C.F._1 in virtù di mandato in calce al ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv.
NG Fiore, C.F.: , e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F._2
C.F.: , presso il cui studio sito in Mirabella Eclano (AV) C.F._3 alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia,
-parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA IANNACCONE C/O CP_1 CP_2
83100 AVELLINO, rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA SERGIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/10/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia
1 professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l' aveva CP_1 riconosciuto la sussistenza della malattia con danno biologico nella misura del
16% .
Ha chiesto di 1) In via principale, accertare che il ricorrente, dipendente della società “ con sede in Grottaminarda (AV) alla Controparte_3
via Carpignano, con mansioni di autotrasportatore, in data 01.08.2023, nel mentre svolgeva la propria attività lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro, con le modalità di cui sopra in premessa, riportando una “frattura scomposta pluriframmentariapetrocanterica, estesa 1/3 prossimale della diafisi, del femore sn trattata chirurgicamente con chiodo il 07.08.2023”, residuando all'attualità
“dolore all'anca sx e al femore sx, che si accentua con il carico prolungato, difficoltà alla deambulazione protratta, specie su fondo disconnesso, marcata zoppia in fuga, esiti cicatriziali da recente intervento chirurgico, da misurazione comparata si rileva deficit perimetrico a sx da marcata ipotonomiotrofia del quadricipite, limitazione delle normali escursioni della coxo femorale sx di più della metà” e, dichiarare, che il ricorrente, a causa ed in conseguenza del patito infortunio sul lavoro, ha diritto all'indennizzo del danno biologico sotto forma di rendita mensile parametrato ad un grado di menomazione pari al 23%; 2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, che le patologie indicate nella parte motiva,“Spondilodiscoartrosi lombosacrale” e “Ernie discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1”, contratte a causa dell'attività di autotrasportatore, da cui è affetto il ricorrente, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono CP_1
da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig.
[...]
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado Pt_1 di menomazione pari al 8%; 3) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, che la patologia indicata nella parte motiva, “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, contratta a causa
2 dell'attività di autotrasportatore, da cui è affetto il ricorrente, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, e che la stessa è da CP_1
considerarsi malattia di origine professionale e, dichiarare, che il sig.
[...]
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado Pt_1 di menomazione pari al 12%; 4) Per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma annua pari ad € 10.206,48 (€
850,54 mensili) corrispondente all'indennizzo in forma di rendita vitalizia per danno biologico parametrato ad un grado pari al 37%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
5) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On.
Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che il ricorrente in data 01.08.2023 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità di cui sopra in premessa, nonché accertare e dichiarare chele patologie
“Spondilodiscoartrosi lombosacrale”, “Ernie discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1” ed
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, indicate nella parte motiva, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e sono da CP_1 considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' CP_1
in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza
Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
6) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
3 In via preliminare, si rileva che alcuna contestazione è stata proposta dall' CP_1 circa la sussistenza del rapporto assicurativo per cui la presente controversia si incentra sulla valutazione del grado di inabilità che è derivato al ricorrente a seguito dell'infortunio occorsogli.
La questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al decreto legislativo n.38 del 2000.
L'art.13 co.2° del d.lgs. n38\2000, stabilisce che la nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunziate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale e cioè dal
25.07.2000.
Dopo aver definito il danno biologico come “la lesione all'integrità psico - fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona”, il legislatore ha stabilito che la menomazione (cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione deve essere indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66 n.2 del Testo Unico.
In particolare l'art.13 cit. prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo CP_1
sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6%, che non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, che danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure dalla menomazione.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che il ricorrente presenta una patologia contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa con danno biologico del 19%.
4 Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione dell'entità delle affezioni riscontrate.
Tanto premesso il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' condannato al CP_1
pagamento della rendita per danno biologico del 19% a decorrere dalla domanda amministrativa oltre interessi legali, detratto quanto già percepito.
Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannata al pagamento CP_1 delle spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' così provvede: CP_1
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1
favore del ricorrente della rendita per danno biologico del 19%, rispetto al
16% già riconosciuto, a decorrere dalla domanda amministrativa oltre interessi legali, detratto quanto già percepito;
2) Condanna l' al pagamento delle spese che liquida in €2695,00, CP_1 oltre rimb. Forf., IVA e CAP, con distrazione rimanendo a suo carico definitivamente le spese di c.t.u.
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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