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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3720/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z5520250004796233 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5515/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna l'invito al pagamento CUT Z5520250004796233 prot. n. 136576 del 07/08/2025, con cui l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, in riferimento al ricorso avente r.g. 3361/2025, richiede l'importo di € 150,00 oltre
€ 8,75 a titolo di spese di notifica.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituito in giudizio Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria –
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta. L'Ufficio chiede dichiatrarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo proceduto ad annullare, con atto
Z5520250004932581 prot. n. 173791 del 30/10/2025, l'invito al pagamento del Cut impugnato.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, a seguito di un'attenta e più approfondita valutazione del fascicolo processuale, avente RGR
3361/2025, ha ritenuto condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui solo l'atto di pignoramento presso terzi
è assoggettabile al Cut, con esclusione delle cartelle sottese Ciò posto, ha proceduto ad annullare, con atto Z5520250004932581 prot. n. 173791 del 30/10/2025, l'invito al pagamento del Cut impugnato. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che si quantificano al minimo in euro 278,00, tenuto conto del contegno dell'Ufficio che ha provveduto tempestivamente a riconoscere la fondatezza dei motivi di doglianza del contribuente.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna Il Ministero dell'Economia
e delle Finanze al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 278,00 oltre al rimborso del Cut con attribuzione al difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3720/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z5520250004796233 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5515/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna l'invito al pagamento CUT Z5520250004796233 prot. n. 136576 del 07/08/2025, con cui l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, in riferimento al ricorso avente r.g. 3361/2025, richiede l'importo di € 150,00 oltre
€ 8,75 a titolo di spese di notifica.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituito in giudizio Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria –
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta. L'Ufficio chiede dichiatrarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo proceduto ad annullare, con atto
Z5520250004932581 prot. n. 173791 del 30/10/2025, l'invito al pagamento del Cut impugnato.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio, a seguito di un'attenta e più approfondita valutazione del fascicolo processuale, avente RGR
3361/2025, ha ritenuto condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui solo l'atto di pignoramento presso terzi
è assoggettabile al Cut, con esclusione delle cartelle sottese Ciò posto, ha proceduto ad annullare, con atto Z5520250004932581 prot. n. 173791 del 30/10/2025, l'invito al pagamento del Cut impugnato. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. In ossequio al principio per cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016), va disposta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che si quantificano al minimo in euro 278,00, tenuto conto del contegno dell'Ufficio che ha provveduto tempestivamente a riconoscere la fondatezza dei motivi di doglianza del contribuente.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna Il Ministero dell'Economia
e delle Finanze al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 278,00 oltre al rimborso del Cut con attribuzione al difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice Monocratico