Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 214
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto per insussistenza del presupposto impositivo

    L'Ufficio, dopo un'attenta valutazione, ha riconosciuto la fondatezza della tesi del ricorrente, ritenendo che solo l'atto di pignoramento presso terzi sia assoggettabile al contributo unificato, con esclusione delle cartelle sottese. Pertanto, l'Ufficio ha annullato l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 214
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 214
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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