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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/05/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
___________________________________________________________
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Marco Romanelli e Lorenzo Marcoaldi, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
Attrice Opponente
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Convenuto Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 112/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sez.
Distaccata di Ortona;
consegna documenti bancari.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate nelle quali si riportavano alle rispettive conclusioni.
------ FATTO E PROCESSO ------
1 R.G. n. 333/2023
1. Con atto di citazione del 23.06.2023, notificato a mezzo pec in pari data, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 26.04.2023 e notificato dall'odierno convenuto opposto, Sig. in data 15.05.2023 per chiedere “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione, con ogni conseguente statuizione;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di ingiunzione avversa relativa alla domanda di consegna documentale per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
- ancora in via principale, dichiarare inammissibile e comunque infondata la richiesta di condanna alle spese per abuso dello strumento del processo e per gli effetti, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
Con condanna del sig. al pagamento di spese e compensi di lite.” CP_1
Esponeva nelle premesse dell'atto: - che il ricorso per decreto ingiuntivo avversario si inseriva in un ampio filone seriale di contenziosi identici già decisi per pretestuosità ed infondatezza da diversi Tribunale;
- in via pregiudiziale sollevava eccezione di nullità della procura per difetto di valida sottoscrizione da parte del rappresentato;
- che la documentazione oggetto della procedura monitoria era stata già consegnata all'opponente nel rispetto del termine di giorni novanta ex art. 119 TUB, pertanto la consegna del contratto richiesta dal è illegittima ed inammissibile anche in ordine alla circostanza relativa CP_1 al periodo ultradecennale di cui al comma 4 del citato articolo in ordine alla consegna del contratto richiesto poiché sottoscritto oltre i dieci anni predetti;
che il Sig. valente aveva incardinato il giudizio monitorio nonostante la documentazione era stata tempestivamente consegnata, quindi al solo scopo di ottenere la condanna della alle spese, infatti Pt_1 avrebbe potuto scegliere procedure deflattive quali l'Arbitro Bancario e Finanziario peraltro obbligatoria nel caso di specie, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza ed inammissibilità.
2. Con comparsa depositata il 03.10.2023, si costituiva in giudizio il convenuto opposto, chiedendo: “Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. c) Nel merito, rigettare
l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con
2 R.G. n. 333/2023
conferma del decreto ingiuntivo opposto. d) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competente di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Il Sig. , nella premessa del proprio atto, in merito al difetto di Controparte_1 rappresentanza per ed inesistenza della procura precisava firma apposta sulla procura era stata rilasciata utilizzando un programma di firma digitale che ne attesta la validità ed autenticità della stessa anche in virtù del fatto che detta firma digitale viene certificata da un soggetto accreditato e, per tale ragione, no abbisogna di ulteriore certificazione da parte dell'avvocato e, comunque, quandanche vi fossero state irregolarità, queste sono state sanate dalla sottoscrizione della procura, di pugno del , rilasciata per la costituzione in CP_1 giudizio nel presente procedimento, comunque, nel caso in cui il giudice riteneva non valide le procure depositate, chiedeva termine per regolarizzare il mandato ai sensi dell'art. 182 CP c.p.c.. In ordine alla dedotta consegna dell'intera documentazione da parte della precisava che la documentazione da quest'ultima prodotta in riscontro alla pec del 24ex art. 117 TUB.11.2022 non era relativa al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, bensì solo al contratto di carta n. 2106655308 e non invece al contratto n. 361282881 richiesto nella procedura monitoria e su tale circostanza fondava la propria richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Insisteva nell'ammissibilità della richiesta di ricevere copia della documentazione contrattuale in ossequio al generale principio di buona fede gravante sui contraenti e che la è sempre onerata a consegnare tutta la contrattualistica e CP_3 documentazione relativa al rapporto bancario come disposto dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e non ex 119 TUB. Pertanto, il Sig. chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione Controparte_1 con relativa conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*****
3. Il Giudice con decreto del 05.10.2023, verificata la regolarità del contraddittorio e la regolare costituzione di parte convenuta, differiva la prima udienza ex art. 183 c.p.c. al 25.01.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza, rispetto alla quale sarebbero decorsi a ritroso i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Alla udienza del 05.10.2024, parte attrice opponente si riportava alla propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e chiedeva fissarsi l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., parte convenuta opposta si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudice, vista la mancata proposizione della procedura di
3 R.G. n. 333/2023
mediazione, assegnava giorni quindici per la proposizione della stessa fissando per il prosieguo l'udienza del 20.06.2024.
Alla udienza del 20.06.2024 entrambe le parti costituite, dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione esperito dalle parti, si riportavano ai propri atti e chiedevano fissarsi l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. che il Giudice fissava al 24.10,2024 concedendo alle parti termine di giorni dieci prima della fissata udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno istruito la causa, in ragione della sua natura documentale, solo con i rispettivi documenti versati in atti e veniva fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., per la discussione orale, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza.
Seguiva il rituale deposito di memorie conclusionali da entrambe le parti costituite.
Le parti depositavano altresì note scritte per la fissata udienza di discussione, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
La causa viene ora per la decisione.
*****
4. In merito alla eccezione di nullità della procura, nella quale parte opponente insiste anche nella comparsa conclusionale, si osserva che, già nel decreto del 05.10.2023, il Giudice, nell'effettuare le verifiche ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., ove si legge “verificata la regolarità del contraddittorio, vista la regolare costituzione di parte convenuta…”, aveva già deduttivamente rigettato la stessa.
E, comunque, sul punto, va precisato che la firma apposta sulla procura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo è una regolare firma elettronica apposta dal Sig. e tale Controparte_1 strumento, sempre più diffusa negli ultimi anni, attesta autenticità, integrità e non ripudiabilità di un documento al quale è stabilmente associata, dunque, tutti i documenti o contratti di qualsiasi tipo firmati con una firma digitale hanno piena e completa validità legale.
Per tali motivi non è stato concesso alcun termine per sanare eventuali irregolarità ed anche in virtù del fatto che la procura è stata peraltro rilasciata anche per il presente procedimento nella forma tradizionale.
4 R.G. n. 333/2023
Né le sentenze citate dalla stessa opponente, peraltro riportate solo negli stralci più convenienti alla stessa, possono dirsi orientative nel caso di specie poiché trattano di situazioni ben diverse da quella che ci occupa, pertanto, l'eccezione che, comunque, si è già consumata dall'evolversi dell'intero procedimento, non può essere accolta e va, dunque, rigettata.
5. Passando ad esaminare, nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 112/2023, reso dall'intestato Tribunale, la doglianza di parte opposta relativa alla mancata consegna della documentazione per avere la allegato alla pec del 24.11.2022 in riscontro alla richiesta CP_3 del 28.10.2022 (Cfr. docc.ti nn. 2 e 3 di parte opponente), una documentazione relativa ad un rapporto contrattuale del 20.09.2022 e non a quello del decreto ingiuntivo opposto, si rileva che nella richiesta di documentazione è stato indicato dallo stesso il Controparte_1 contratto di “Carta revolving” numero 631282881 da esso sottoscritto. (Cfr. doc. n. 2 “nota” allegato dall'opposto nella fase monitoria).
In ogni caso, dalla documentazione allegata, si evince con chiarezza che il rapporto contrattuale attivato dal con relativo alla predetta linea di credito riporta il n. CP_1 Pt_1
210665308, pertanto la documentazione consegnata da era evidentemente quella Pt_1 relativa al medesimo rapporto contrattuale.
Parte opposta, inoltre, a conferma della doglianza, non ha in alcun modo dimostrato che la in luogo della documentazione richiesta per il contratto citato, abbia invece fornito CP_3 tutt'altra documentazione, quindi, la circostanza resta sguarnita di prova necessaria per fondare la domanda di cui alla richiesta monitoria.
Di contra l'opponente ha dimostrato di aver provveduto a consegnare la documentazione richiesta al cliente, precisando che, come si legge nella risposta del 24.11.2022 fornita alla convenuta opposta, che testualmente si riporta nello stralcio essenziale alla comprensione
“…Gli e/c allegati riportano pan diversi perché la carta ha subito varie riemissioni. La prima carta è stata emessa nel 1990 e riemessa nel 2018 senza produrre e/c perché non movimentata. Successivamente è stata riemessa altre 2 volte con ultima riemissione su pan da voi indicato tra gli allegati che ci avete inviato. Per quanto riguarda la richiesta di liberatoria di estinzione della carta, Vi comunichiamo che non è possibile produrla in quanto la carta presenta un saldo a debito, è ancora attiva, non scaduta, e non è mai stata bloccata, pertanto se il cliente intende recedere dalla linea di credito, deve inviarci una richiesta scritta. Qualora non riteniate a vostro avviso completamente soddisfatta la richiesta documentale vi preghiamo di scrivere alla casella di posta certificata
5 R.G. n. 333/2023
o alla casella mail affinchè la scrivente Email_1 Email_2 possa provvedere ad una integrazione”.
Da tale comunicazione e dagli documenti allegati alla stessa, che sono stati posti a disposizione del , risulta chiaro che la conformemente alle disposizioni di cui CP_1 Pt_1 all'art. 119 del Testo Unico Bancario - contenenti tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate - tra cui TAN e TAEG - nonché la proposta contrattuale con l'invito esplicito al cliente, qualora insoddisfatto, a scrivere sugli indirizzi indicati onde poter provvedere all'integrazione documentale eventualmente richiesta sempre con il limite temporale dei 10 anni.
La dunque, correttamente respinge gli addebiti ad essa mossi in virtù del puntuale CP_3 assolvimento del proprio obbligo ex art. 119 TUB nei confronti del Sig. Controparte_1 pertanto, stante la legittimità della propria condotta, rilevava che il decreto ingiuntivo opposto risulta carente dei requisiti per la sua emanazione.
Detto ciò, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, poiché la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito.
Se, infatti, il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In altre parole, il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 1410/92).
Ne consegue che, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, resta a carico dell'opposto, avente veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Orbene, in punto di diritto, si osserva che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore.
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Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità, per l'uno o per l'altro soggetto, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. ..." (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 19/2024 del
05.01.2024).
Nel caso in esame, i documenti prodotti rafforzano il convincimento della scrivente in ordine alla fondatezza dell'opposizione proposta da che, pertanto, va accolta. Parte_1
Infatti, nel caso in esame, l'oggetto della richiesta della fase monitoria era solo la consegna dei documenti in forza del disposto di cui agli artt. 117, 119 e 125 TUB.
In via preliminare, va richiamato il quarto comma dell'art. 119 TUB, secondo cui “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Ciò posto, si osserva che la in questa sede, ha dimostrato di aver già consegnato al CP_3 cliente la copia della documentazione relativa al contratto di credito così come richiesta nonché di aver messo a disposizione della cliente gli estratti conto e gli altri documenti dai quali la cliente poteva attingere a tutte le informazioni utili relative al contratto da essa stipulato con la medesima. CP_3
Sul punto, va osservato inoltre che la norma citata non prevede affatto l'obbligo della CP_3 di trasmettere la documentazione mediante posta elettronica, ma è sufficiente che tali documenti vengano messi a disposizione del cliente entro il termine previsto.
Inoltre, dall'esame della documentazione inviata dalla in data 28.11.2022, in riscontro CP_3 alla richiesta della cliente del 28.10.2022, è di solare evidenza come la abbia CP_3 pienamente assolto al suo obbligo, nel termine di legge (novanta giorni), come espressamente previsto dalla norma richiamata.
Peraltro, la comunicava anche la disponibilità a fornire ulteriore Parte_1 documentazione se il cliente era insoddisfatto, pertanto il avrebbe potuto manifestare CP_1 la sua doglianza relativa alla documentazione inviatale.
Venendo ora al presunto obbligo di consegna del contratto, si deve preliminarmente rilevare che non è pertinente a tale richiesta l'art. 117 TUB, il quale si limita a sancire l'obbligo, per
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la di consegnare una copia del contratto al cliente, al momento della stipulazione, CP_3 senza prevedere alcun obbligo di conservazione dello stesso da parte dell'Istituto. Infine, si deve rilevare l'assoluta indeterminatezza della domanda di consegna di documenti relativi all'esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Infatti, il ricorrente, nella fase monitoria, non ha affatto dimostrato che vi sia stata una modifica delle condizioni contrattuali iniziali, ragion per cui non è possibile chiedere la condanna alla consegna di un documento di cui non è provata l'esistenza.
Come insegna la Suprema Corte, nella sentenza n. 4598/1997, “in un giudizio avente ad oggetto unicamente e specificamente l'accertamento del diritto dell'attore ad ottenere dal convenuto la consegna di documenti, e tendente all'emanazione di una sentenza di condanna
a tale consegna, discende dai principi generali sull'onere della prova nel processo che
l'attore medesimo debba dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi (ivi compreso
l'oggetto) del proprio preteso diritto;
e non potrebbe del resto neppure ipotizzarsi la pronuncia di una condanna di cui non sia determinato né determinabile l'oggetto. Non si vuole con ciò affermare che il curatore del fallimento abbia l'onere, nel proporre un'azione come quella in esame, di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna. Ma non v'è dubbio che egli debba fornire gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione di tali documenti, e che, dal punto di vista della prova, ove la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione (contestando, ad esempio, di aver intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con il fallito, oppure che siano stati redatti contratti scritti inerenti ad ulteriori rapporti confluiti nel conto), sia pur sempre l'attore a dover dimostrare, anche se eventualmente a mezzo di presunzioni o, comunque, con tutti gli strumenti processuali al riguardo utilizzabili, che viceversa quei documenti esistono e che perciò la banca è tenuta a consegnarli”.
Per tutti i motivi sopra esposti, la doglianza di parte convenuta opposta risulta infondata avendo la banca assolto pienamente al suo obbligo di consegna della documentazione contrattuale e, nell'ipotesi, a questo punto inverosimile, che il Sig. avesse Controparte_1 ritenuto la stessa incompleta, avrebbe potuto comunicarlo alla odierna opponente che si era dichiarata disponibile, ma ha preferito la via giudiziale, pertanto la domanda della
[...]
anche sotto tale profilo, merita accoglimento. Parte_1
Spese processuali
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6. Le spese del presente giudizio e quelle relative alla fase monitoria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminato a complessità molto bassa (scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00) per la semplicità e ripetitività delle questioni trattate, per le 3 fasi, esclusa quella istruttoria non svolta.
7. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
8. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Sig. con atto Parte_1 Controparte_1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 112/2023, depositato il 26.04.2023, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice opponente, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.112/2023 reso dal Tribunale di
Chieti, Sezione Distaccata di Ortona;
Condanna parte convenuta opposta, Sig. al pagamento delle spese processuali Controparte_1 relative al presente procedimento in favore di parte opponente, quantificate in € 286,00 per spese vive ed € 2.906,00 per compensi (di cui € 851,00 fase studio, € 602,00 fase introduttiva ed € 1453,00 fase decisionale, nulla per la fase di trattazione non svoltasi), oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Condanna parte convenuta opposta, Sig. al pagamento delle spese processuali Controparte_1 relative alla fase monitoria, come da parte motiva.
********
Rigettata ogni altra richiesta, poiché infondata e non dimostrata,
Dispone
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che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Ortona, il 13.05.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
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Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2023 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Marco Romanelli e Lorenzo Marcoaldi, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
Attrice Opponente
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Convenuto Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 112/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sez.
Distaccata di Ortona;
consegna documenti bancari.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate nelle quali si riportavano alle rispettive conclusioni.
------ FATTO E PROCESSO ------
1 R.G. n. 333/2023
1. Con atto di citazione del 23.06.2023, notificato a mezzo pec in pari data, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 26.04.2023 e notificato dall'odierno convenuto opposto, Sig. in data 15.05.2023 per chiedere “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione, con ogni conseguente statuizione;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di ingiunzione avversa relativa alla domanda di consegna documentale per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
- ancora in via principale, dichiarare inammissibile e comunque infondata la richiesta di condanna alle spese per abuso dello strumento del processo e per gli effetti, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
Con condanna del sig. al pagamento di spese e compensi di lite.” CP_1
Esponeva nelle premesse dell'atto: - che il ricorso per decreto ingiuntivo avversario si inseriva in un ampio filone seriale di contenziosi identici già decisi per pretestuosità ed infondatezza da diversi Tribunale;
- in via pregiudiziale sollevava eccezione di nullità della procura per difetto di valida sottoscrizione da parte del rappresentato;
- che la documentazione oggetto della procedura monitoria era stata già consegnata all'opponente nel rispetto del termine di giorni novanta ex art. 119 TUB, pertanto la consegna del contratto richiesta dal è illegittima ed inammissibile anche in ordine alla circostanza relativa CP_1 al periodo ultradecennale di cui al comma 4 del citato articolo in ordine alla consegna del contratto richiesto poiché sottoscritto oltre i dieci anni predetti;
che il Sig. valente aveva incardinato il giudizio monitorio nonostante la documentazione era stata tempestivamente consegnata, quindi al solo scopo di ottenere la condanna della alle spese, infatti Pt_1 avrebbe potuto scegliere procedure deflattive quali l'Arbitro Bancario e Finanziario peraltro obbligatoria nel caso di specie, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza ed inammissibilità.
2. Con comparsa depositata il 03.10.2023, si costituiva in giudizio il convenuto opposto, chiedendo: “Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. c) Nel merito, rigettare
l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con
2 R.G. n. 333/2023
conferma del decreto ingiuntivo opposto. d) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competente di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Il Sig. , nella premessa del proprio atto, in merito al difetto di Controparte_1 rappresentanza per ed inesistenza della procura precisava firma apposta sulla procura era stata rilasciata utilizzando un programma di firma digitale che ne attesta la validità ed autenticità della stessa anche in virtù del fatto che detta firma digitale viene certificata da un soggetto accreditato e, per tale ragione, no abbisogna di ulteriore certificazione da parte dell'avvocato e, comunque, quandanche vi fossero state irregolarità, queste sono state sanate dalla sottoscrizione della procura, di pugno del , rilasciata per la costituzione in CP_1 giudizio nel presente procedimento, comunque, nel caso in cui il giudice riteneva non valide le procure depositate, chiedeva termine per regolarizzare il mandato ai sensi dell'art. 182 CP c.p.c.. In ordine alla dedotta consegna dell'intera documentazione da parte della precisava che la documentazione da quest'ultima prodotta in riscontro alla pec del 24ex art. 117 TUB.11.2022 non era relativa al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, bensì solo al contratto di carta n. 2106655308 e non invece al contratto n. 361282881 richiesto nella procedura monitoria e su tale circostanza fondava la propria richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Insisteva nell'ammissibilità della richiesta di ricevere copia della documentazione contrattuale in ossequio al generale principio di buona fede gravante sui contraenti e che la è sempre onerata a consegnare tutta la contrattualistica e CP_3 documentazione relativa al rapporto bancario come disposto dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e non ex 119 TUB. Pertanto, il Sig. chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione Controparte_1 con relativa conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*****
3. Il Giudice con decreto del 05.10.2023, verificata la regolarità del contraddittorio e la regolare costituzione di parte convenuta, differiva la prima udienza ex art. 183 c.p.c. al 25.01.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza, rispetto alla quale sarebbero decorsi a ritroso i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Alla udienza del 05.10.2024, parte attrice opponente si riportava alla propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e chiedeva fissarsi l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., parte convenuta opposta si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il giudice, vista la mancata proposizione della procedura di
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mediazione, assegnava giorni quindici per la proposizione della stessa fissando per il prosieguo l'udienza del 20.06.2024.
Alla udienza del 20.06.2024 entrambe le parti costituite, dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione esperito dalle parti, si riportavano ai propri atti e chiedevano fissarsi l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. che il Giudice fissava al 24.10,2024 concedendo alle parti termine di giorni dieci prima della fissata udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note conclusive.
Le parti hanno istruito la causa, in ragione della sua natura documentale, solo con i rispettivi documenti versati in atti e veniva fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., per la discussione orale, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di sintetiche note scritte di udienza, da depositarsi entro la medesima data di udienza.
Seguiva il rituale deposito di memorie conclusionali da entrambe le parti costituite.
Le parti depositavano altresì note scritte per la fissata udienza di discussione, insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
La causa viene ora per la decisione.
*****
4. In merito alla eccezione di nullità della procura, nella quale parte opponente insiste anche nella comparsa conclusionale, si osserva che, già nel decreto del 05.10.2023, il Giudice, nell'effettuare le verifiche ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., ove si legge “verificata la regolarità del contraddittorio, vista la regolare costituzione di parte convenuta…”, aveva già deduttivamente rigettato la stessa.
E, comunque, sul punto, va precisato che la firma apposta sulla procura di cui al ricorso per decreto ingiuntivo è una regolare firma elettronica apposta dal Sig. e tale Controparte_1 strumento, sempre più diffusa negli ultimi anni, attesta autenticità, integrità e non ripudiabilità di un documento al quale è stabilmente associata, dunque, tutti i documenti o contratti di qualsiasi tipo firmati con una firma digitale hanno piena e completa validità legale.
Per tali motivi non è stato concesso alcun termine per sanare eventuali irregolarità ed anche in virtù del fatto che la procura è stata peraltro rilasciata anche per il presente procedimento nella forma tradizionale.
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Né le sentenze citate dalla stessa opponente, peraltro riportate solo negli stralci più convenienti alla stessa, possono dirsi orientative nel caso di specie poiché trattano di situazioni ben diverse da quella che ci occupa, pertanto, l'eccezione che, comunque, si è già consumata dall'evolversi dell'intero procedimento, non può essere accolta e va, dunque, rigettata.
5. Passando ad esaminare, nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 112/2023, reso dall'intestato Tribunale, la doglianza di parte opposta relativa alla mancata consegna della documentazione per avere la allegato alla pec del 24.11.2022 in riscontro alla richiesta CP_3 del 28.10.2022 (Cfr. docc.ti nn. 2 e 3 di parte opponente), una documentazione relativa ad un rapporto contrattuale del 20.09.2022 e non a quello del decreto ingiuntivo opposto, si rileva che nella richiesta di documentazione è stato indicato dallo stesso il Controparte_1 contratto di “Carta revolving” numero 631282881 da esso sottoscritto. (Cfr. doc. n. 2 “nota” allegato dall'opposto nella fase monitoria).
In ogni caso, dalla documentazione allegata, si evince con chiarezza che il rapporto contrattuale attivato dal con relativo alla predetta linea di credito riporta il n. CP_1 Pt_1
210665308, pertanto la documentazione consegnata da era evidentemente quella Pt_1 relativa al medesimo rapporto contrattuale.
Parte opposta, inoltre, a conferma della doglianza, non ha in alcun modo dimostrato che la in luogo della documentazione richiesta per il contratto citato, abbia invece fornito CP_3 tutt'altra documentazione, quindi, la circostanza resta sguarnita di prova necessaria per fondare la domanda di cui alla richiesta monitoria.
Di contra l'opponente ha dimostrato di aver provveduto a consegnare la documentazione richiesta al cliente, precisando che, come si legge nella risposta del 24.11.2022 fornita alla convenuta opposta, che testualmente si riporta nello stralcio essenziale alla comprensione
“…Gli e/c allegati riportano pan diversi perché la carta ha subito varie riemissioni. La prima carta è stata emessa nel 1990 e riemessa nel 2018 senza produrre e/c perché non movimentata. Successivamente è stata riemessa altre 2 volte con ultima riemissione su pan da voi indicato tra gli allegati che ci avete inviato. Per quanto riguarda la richiesta di liberatoria di estinzione della carta, Vi comunichiamo che non è possibile produrla in quanto la carta presenta un saldo a debito, è ancora attiva, non scaduta, e non è mai stata bloccata, pertanto se il cliente intende recedere dalla linea di credito, deve inviarci una richiesta scritta. Qualora non riteniate a vostro avviso completamente soddisfatta la richiesta documentale vi preghiamo di scrivere alla casella di posta certificata
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o alla casella mail affinchè la scrivente Email_1 Email_2 possa provvedere ad una integrazione”.
Da tale comunicazione e dagli documenti allegati alla stessa, che sono stati posti a disposizione del , risulta chiaro che la conformemente alle disposizioni di cui CP_1 Pt_1 all'art. 119 del Testo Unico Bancario - contenenti tutte le informazioni utili sulle condizioni economiche applicate - tra cui TAN e TAEG - nonché la proposta contrattuale con l'invito esplicito al cliente, qualora insoddisfatto, a scrivere sugli indirizzi indicati onde poter provvedere all'integrazione documentale eventualmente richiesta sempre con il limite temporale dei 10 anni.
La dunque, correttamente respinge gli addebiti ad essa mossi in virtù del puntuale CP_3 assolvimento del proprio obbligo ex art. 119 TUB nei confronti del Sig. Controparte_1 pertanto, stante la legittimità della propria condotta, rilevava che il decreto ingiuntivo opposto risulta carente dei requisiti per la sua emanazione.
Detto ciò, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, poiché la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito.
Se, infatti, il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In altre parole, il Giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 1410/92).
Ne consegue che, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, resta a carico dell'opposto, avente veste sostanziale di attore, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Orbene, in punto di diritto, si osserva che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore.
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Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità, per l'uno o per l'altro soggetto, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. ..." (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 19/2024 del
05.01.2024).
Nel caso in esame, i documenti prodotti rafforzano il convincimento della scrivente in ordine alla fondatezza dell'opposizione proposta da che, pertanto, va accolta. Parte_1
Infatti, nel caso in esame, l'oggetto della richiesta della fase monitoria era solo la consegna dei documenti in forza del disposto di cui agli artt. 117, 119 e 125 TUB.
In via preliminare, va richiamato il quarto comma dell'art. 119 TUB, secondo cui “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Ciò posto, si osserva che la in questa sede, ha dimostrato di aver già consegnato al CP_3 cliente la copia della documentazione relativa al contratto di credito così come richiesta nonché di aver messo a disposizione della cliente gli estratti conto e gli altri documenti dai quali la cliente poteva attingere a tutte le informazioni utili relative al contratto da essa stipulato con la medesima. CP_3
Sul punto, va osservato inoltre che la norma citata non prevede affatto l'obbligo della CP_3 di trasmettere la documentazione mediante posta elettronica, ma è sufficiente che tali documenti vengano messi a disposizione del cliente entro il termine previsto.
Inoltre, dall'esame della documentazione inviata dalla in data 28.11.2022, in riscontro CP_3 alla richiesta della cliente del 28.10.2022, è di solare evidenza come la abbia CP_3 pienamente assolto al suo obbligo, nel termine di legge (novanta giorni), come espressamente previsto dalla norma richiamata.
Peraltro, la comunicava anche la disponibilità a fornire ulteriore Parte_1 documentazione se il cliente era insoddisfatto, pertanto il avrebbe potuto manifestare CP_1 la sua doglianza relativa alla documentazione inviatale.
Venendo ora al presunto obbligo di consegna del contratto, si deve preliminarmente rilevare che non è pertinente a tale richiesta l'art. 117 TUB, il quale si limita a sancire l'obbligo, per
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la di consegnare una copia del contratto al cliente, al momento della stipulazione, CP_3 senza prevedere alcun obbligo di conservazione dello stesso da parte dell'Istituto. Infine, si deve rilevare l'assoluta indeterminatezza della domanda di consegna di documenti relativi all'esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Infatti, il ricorrente, nella fase monitoria, non ha affatto dimostrato che vi sia stata una modifica delle condizioni contrattuali iniziali, ragion per cui non è possibile chiedere la condanna alla consegna di un documento di cui non è provata l'esistenza.
Come insegna la Suprema Corte, nella sentenza n. 4598/1997, “in un giudizio avente ad oggetto unicamente e specificamente l'accertamento del diritto dell'attore ad ottenere dal convenuto la consegna di documenti, e tendente all'emanazione di una sentenza di condanna
a tale consegna, discende dai principi generali sull'onere della prova nel processo che
l'attore medesimo debba dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi (ivi compreso
l'oggetto) del proprio preteso diritto;
e non potrebbe del resto neppure ipotizzarsi la pronuncia di una condanna di cui non sia determinato né determinabile l'oggetto. Non si vuole con ciò affermare che il curatore del fallimento abbia l'onere, nel proporre un'azione come quella in esame, di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna. Ma non v'è dubbio che egli debba fornire gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione di tali documenti, e che, dal punto di vista della prova, ove la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione (contestando, ad esempio, di aver intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con il fallito, oppure che siano stati redatti contratti scritti inerenti ad ulteriori rapporti confluiti nel conto), sia pur sempre l'attore a dover dimostrare, anche se eventualmente a mezzo di presunzioni o, comunque, con tutti gli strumenti processuali al riguardo utilizzabili, che viceversa quei documenti esistono e che perciò la banca è tenuta a consegnarli”.
Per tutti i motivi sopra esposti, la doglianza di parte convenuta opposta risulta infondata avendo la banca assolto pienamente al suo obbligo di consegna della documentazione contrattuale e, nell'ipotesi, a questo punto inverosimile, che il Sig. avesse Controparte_1 ritenuto la stessa incompleta, avrebbe potuto comunicarlo alla odierna opponente che si era dichiarata disponibile, ma ha preferito la via giudiziale, pertanto la domanda della
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anche sotto tale profilo, merita accoglimento. Parte_1
Spese processuali
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6. Le spese del presente giudizio e quelle relative alla fase monitoria seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminato a complessità molto bassa (scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00) per la semplicità e ripetitività delle questioni trattate, per le 3 fasi, esclusa quella istruttoria non svolta.
7. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
8. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Sig. con atto Parte_1 Controparte_1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 112/2023, depositato il 26.04.2023, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice opponente, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.112/2023 reso dal Tribunale di
Chieti, Sezione Distaccata di Ortona;
Condanna parte convenuta opposta, Sig. al pagamento delle spese processuali Controparte_1 relative al presente procedimento in favore di parte opponente, quantificate in € 286,00 per spese vive ed € 2.906,00 per compensi (di cui € 851,00 fase studio, € 602,00 fase introduttiva ed € 1453,00 fase decisionale, nulla per la fase di trattazione non svoltasi), oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Condanna parte convenuta opposta, Sig. al pagamento delle spese processuali Controparte_1 relative alla fase monitoria, come da parte motiva.
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Rigettata ogni altra richiesta, poiché infondata e non dimostrata,
Dispone
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che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Ortona, il 13.05.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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