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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1077/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 21040 VENEGONO SUPERIORE ITALIA con l'Avv. VERDELLI ELEONORA ANGELA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO ITALIA con l'Avv. SUPPA ANNA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in OGGIONA CON TO EF, in data 20/07/2024,
(anno 2024, atto n. 13, parte II, serie C);
□ SENZA FIGLI FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il signor ha già lasciato, con il consenso della moglie, l'abitazione familiare ed ha Parte_1 asportato i propri effetti personali trasferendosi presso la casa di proprietà in Venegono Superiore
(VA) via Villaggio del Sole n.1;
3) I coniugi hanno risolto le proprie pendenze economiche derivanti dal vincolo matrimoniale;
4) I coniugi concordano che i seguenti beni: divano, giroletto matrimoniale e armadio presenti nell'abitazione di proprietà rimarranno di proprietà della stessa.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
6) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3 [...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 20/07/2024, in OGGIONA CON TO EF con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OGGIONA CON TO
EF
(anno 2024, atto n. 13, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OGGIONA CON TO
EF perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23/04/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 21040 VENEGONO SUPERIORE ITALIA con l'Avv. VERDELLI ELEONORA ANGELA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO ITALIA con l'Avv. SUPPA ANNA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in OGGIONA CON TO EF, in data 20/07/2024,
(anno 2024, atto n. 13, parte II, serie C);
□ SENZA FIGLI FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/04/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il signor ha già lasciato, con il consenso della moglie, l'abitazione familiare ed ha Parte_1 asportato i propri effetti personali trasferendosi presso la casa di proprietà in Venegono Superiore
(VA) via Villaggio del Sole n.1;
3) I coniugi hanno risolto le proprie pendenze economiche derivanti dal vincolo matrimoniale;
4) I coniugi concordano che i seguenti beni: divano, giroletto matrimoniale e armadio presenti nell'abitazione di proprietà rimarranno di proprietà della stessa.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti rinunciando a reciproche richieste di mantenimento;
6) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3 [...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 20/07/2024, in OGGIONA CON TO EF con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OGGIONA CON TO
EF
(anno 2024, atto n. 13, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OGGIONA CON TO
EF perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao