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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CO IA, all'udienza del 05/11/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. DI PIETRA ANDREA nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, Parte_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1344/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI PIETRA ANDREA e dall'avv. FRANCESCA SAMMARTANO
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
SERENA MONTANTI
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 07.05.2025, ha esposto di essere Parte_1 docente a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica sin dall'anno scolastico 2006/2007 e di avere, duranti tali anni, prestato funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato;
ha lamentato l'impossibilità ad usufruire della Carta elettronica di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; ha denunciato l'impossibilità ad utilizzare, nell'anno scolastico successivo, il bonus ricevuto nell'anno scolastico 2023/2024 e ciò “in violazione in violazione della normativa di riferimento (D.M. 28 novembre 2016, art. 1, comma 2 e 5) e delle modalità applicative previste dalla piattaforma ministeriale Carta del Docente, secondo cui le somme non spese devono restare disponibili per l'anno scolastico successivo”; ha rappresentato che l'amministrazione convenuta “ha omesso, nel corso del periodo compreso tra il 2007 e il 2024, di indire procedure concorsuali ordinarie o straordinarie finalizzate alla stabilizzazione del personale docente di religione cattolica, nonostante l'espresso obbligo normativo contenuto nella legge n. 186 del 18 luglio 2003” e ha dedotto di avere diritto, in ragione dell'illegittima reiterazione dei contratti, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.
165/2001.
La docente ha quindi convenuto in giudizio il al Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e in assenza di indizione di procedure concorsuali;
e, conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e in assenza di indizione di procedure concorsuali;
e, per l'effetto,
3. condannare l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, del risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, nella misura ritenuta di giustizia compresa, come per legge, tra le 4 e le 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione;
4. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 13.07.2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per complessivi n. quattro anni di lavoro, nonché il suo diritto ad utilizzare le somme accreditate a titolo di carta docente nell'anno scolastico 2023/2024 e non utilizzate;
e per l'effetto,
5. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di €.500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 (v. Cass. – Sezione
Quarta Lavoro - sentenza n. 29961/2023), per ciascuna delle seguenti annualità, ovvero per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, quale contributo per la formazione della ricorrente quantificato, per i quattro anni di insegnamento, per come documentalmente provato, nella somma complessiva di €2.000,00 (duemila/00 = €.500,00 per ogni a.s.), oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, nonché il suo diritto ad utilizzare le somme accreditate a titolo di carta docente nell'anno scolastico 2023/2024 e non utilizzate;
e, conseguentemente
6. condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di euro 500, oltre interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (in totale quattro anni = €.2.000,00), sul costituendo portafoglio elettronico del portale Carta del Docente della parte ricorrente, nonché a mettere nuovamente a disposizione della ricorrente le somme accreditate a titolo di carta docente nell'anno scolastico 2023/2024 e non utilizzate;
7. con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi agli avvocati antistatari, per tutte e quattro le fasi previste dal D.M. 55/2014”.
2. Il , con memoria depositata in data 20.6.2025, ha Controparte_1 escluso la configurabilità dell'abusiva reiterazione dei contratti nel caso di stipula di contratti a tempo determinato, come nella specie, per supplenze su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee;
ha contestato, per il resto, il ricorso di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere “qualsivoglia dispositivo di condanna al minimo normativamente previsto”.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter del codice di rito.
4. Va preliminarmente scrutinata la domanda volta alla condanna del
[...]
e del merito al risarcimento dei danni per illegittima reiterazione dei contratti Controparte_1 di lavoro a tempo determinato.
Per la ricostruzione storica del quadro normativo sul sistema di reclutamento dei docenti di religione è opportuno richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Corte di Cassazione che, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19, hanno così statuito: “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art.
32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato" (Cass. n. 18698/2022)” (v. Cass. civ. n. 13640/2025).
È stato, inoltre, precisato che “Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni. In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che
"permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento,
n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".
L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro
(D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D.Lgs.
n. 81 del 2015, art. 19 comma 2), per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso" (così, ancora Cass. 22552/2016 cit.).
10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di “esigenze provvisorie” (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del come CP_1 da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto allorquando si
è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.), qui ritenuta pertinente” (v. Cassazione n. 18698/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha stipulato: a) contratti di docenza della religione cattolica sino al 31.8 dall'anno scolastico 2006/2007 sino all'anno scolastico
2024/2025; b) presso lo stesso Istituto scolastico, contratti a tempo determinato per un numero complessivo di ore superiore alle 18 dall'anno 2006/2007 all'anno 2018/2019 e nell'anno scolastico 2024/2025; c) presso più Istituti scolastici contratti di docenza della religione cattolica che cumulati raggiungono un numero di ore superiore a 18 nelle annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Si osserva, poi, che il non ha né CP_1 allegato né provato che i contratti dell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 fossero motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati.
Di talché, alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, va certamente riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni.
Per la quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine soccorrono i criteri previsti dal novellato art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 che, al comma 5, prevede che “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”
Dunque - escludendo dal computo le prime tre annualità in relazione alle quali non risulta possibile configurare un illecito nonché l'anno scolastico 2024/2025 a fronte dell'indizione della procedura concorsuale - il pregiudizio può apprezzarsi a partire dal quarto contratto per cui è causa. Trattandosi, complessivamente di 14 anni di rapporto rilevanti per la liquidazione del risarcimento, si ritiene equo, anche in considerazione della consistenza dimensionale dell'amministrazione di appartenenza, di riconoscere un'indennità risarcitoria di una mensilità per ogni anno di servizio e dunque complessivamente una indennità di 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
5. Quanto alla domanda volta ad “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ex art. 1, comma
121, della Legge n. 107 del 13.07.2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2024/2025 per complessivi n. quattro anni di lavoro, nonché il suo diritto ad utilizzare le somme accreditate a titolo di carta docente nell'anno scolastico 2023/2024 e non utilizzate” si osserva quanto segue.
Il thema decidendum sottoposto dalla docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche Persona_1 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_1 punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, infatti, la ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato.
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione CP_1 dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del
D.P.C.M.) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
Comparto scuola del 27 novembre 2007. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto CP_1
a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”;
l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto
1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del
27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa sino al 31.08 negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/2025 di talché l'amministrazione convenuta non può che essere condannata a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta dal valore nominale di € 500,00, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali.
Va altresì riconosciuto il diritto della ricorrente ad utilizzare le somme accreditate a titolo di carta docente nell'anno scolastico 2023/2024 e non utilizzate;
rispetto al personale precario, la nozione di cessazione dal servizio deve essere necessariamente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio;
così però non è, dovendosi condividere le argomentazioni della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 che individua il momento estintivo “non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”. Nella specie, la ricorrente non è fuoriuscita dal sistema scolastico, avendo dimostrato di avere stipulato, nell'anno successivo, un ulteriore contratto sicché l'amministrazione va condannata a mettere a disposizione per un ulteriore anno le somme accreditate per l'anno scolastico 2023/2024.
6. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa n. RG 1344/2025:
a) accerta e dichiara, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti per il periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente b) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
c) condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata in 14 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
d) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/2025;
e) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad utilizzare le somme accreditate a titolo di carta docente nell'anno scolastico 2023/2024
f) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta dall'importo CP_2 nominale complessivo di euro di € 2.000,00, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107 del 2015;
g) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a mettere a disposizione della ricorrente a mettere a disposizione per un ulteriore anno le somme già accreditate per l'anno scolastico 2023/2024.
h) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.695,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. IL GIUDICE
CO IA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CO IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.