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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 292/2024 RG promossa da:
Pt_1
con gli avv.ti Marco Fallaci e Silvano Imbriaci appellante contro
Controparte_1
con gli avv.ti Osvaldo Fratini e Gaia Fratini appellata avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo quale giudice del lavoro n.124/2024 pubblicata in data 6.3.2024 all'esito dell'udienza del 18 Febbraio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con ricorso al giudice di primo grado ha proposto opposizione contro l'avviso di CP_1
addebito n. 307 2023 00003924 56 000 (matricola 0505296685, servizi di ristorazione) relativo al pagamento di contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per il mese di 8/2022 per complessivi € 11.720,10, ritenendo che la decadenza dal beneficio degli sgravi contributivi fosse stata erroneamente comminata in presenza di regolarità contributiva e, comunque, per effetto di un'irregolarità meramente formale, posto che nessuna contribuzione era effettivamente dovuta,
1 stante l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato e della conseguente istanza di sospensione in relazione alla posizione contributiva con decorrenza 09.1.2022. P.IVA_1
Come da relazione amministrativa l'azienda aveva due posizioni attive: Pt_1 CP_1
0505296685 (ristorazione con somministrazione) e 0505296584 (albergo) ed erano stati emessi due avvisi di addebito: n. 30720230000367182000 per € 2.170,98, per la posizione 0505296584, e n.
30720230000392456000 per € 11.720,10, per la posizione 0505296685, relativamente a note di rettifica art.1 comma 1175 L. n. 296/2006 per il periodo 08/2022.
In estrema sintesi, l' aveva contestato alla società che aveva effettuato assunzioni Pt_1 CP_1
con sgravi contributivi il 22.3.2022, la presenza di un inadempimento relativo al mese di febbraio
2022 (matricola 0505296584), per mancata denuncia Uniemens, che la società aveva motivato con la sospensione dell'attività e quindi la mancanza di dipendenti in tale periodo, sospensione che aveva richiesto all con comunicazione in data 28.2.2022 (con effetto dal 9.1.2022) ed era stata Pt_1
respinta senza che la società provvedesse poi ad alcuna contestazione, permanendo quindi l'irregolarità.
Successivamente in data 28.10.2022 l' aveva trasmesso l'invito a regolarizzare nei successivi Pt_1
15 giorni (ex art.4 DM 30.1.2015), al quale la società non aveva dato alcun seguito.
Ne seguiva l'emissione di DURC negativo in data 25.11.2022 e la revoca dei benefici contributivi, con emissione il 22.3.2023 di note di rettifica per il recupero.
La società lo stesso giorno comunicava all'Istituto di non avere effettuato nei termini la comunicazione di sospensione della posizione dal 9.1.2022 al 28.2.2022 per malfunzionamento Pt_1
della linea informatica e il successivo 28.3.2023 veniva inserita nel sistema la sospensione della posizione assicurativa richiesta.
Seguiva l'emissione degli avvisi di addebito, ritenendo l' che gli sgravi fossero stati concessi in Pt_1
pendenza di irregolarità contributive, ingenerate dal mancato invio della denuncia contributiva mensile del mese di Febbraio 2022, sanate solo in data 28.03.2023, e quindi oltre il termine di legge di 15 giorni decorrenti dalla notifica dell'invito a regolarizzare del 28.10.2022.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato la regolarità contributiva della società con diritto a fruire dei benefici contributivi nel periodo contestato e ha annullato l'avviso di addebito n.
30720230000392456, condannando l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € Pt_1
3.500,00, oltre accessori.
Nella motivazione, dato atto che al di là delle comunicazioni tardive era pacifico il diritto della società alla sospensione della posizione contributiva nel periodo 9.1.2022- 28.2.2022 per mancanza di dipendenti, sosteneva che l'irregolarità contributiva per cui era stato negato il DURC era stata
2 generata da un inadempimento meramente formale ed era di fatto insussistente perché la società non era titolare di rapporti di lavoro dipendente.
Richiamava quindi la normativa applicabile al caso (art.31 comma 8 DL 69/2013, art.1 comma
1175 L.296/2006, art.8 DM 30.1.2015) e sosteneva che, sulla base di una interpretazione finalistica di tale normativa, la società aveva legittimamente fruito degli sgravi contributivi non essendovi alcuna inadempienza nel versamento dei contributi per la mancanza di un obbligo contributivo nel periodo oggetto della tardiva istanza di sospensione. Evidenziava che in base alla normativa gli obblighi contributivi non riguardavano la correttezza delle forme, ma gli adempimenti sostanziali, e che la giurisprudenza di legittimità citata dall riguardava i ben diversi casi di omesso invio Pt_1
delle denunce contributive mensili.
L' ha appellato la sentenza per “violazione del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 del DL Pt_1
69/2013 e dell'art. 1 comma 1175 L. 296/2006; travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione;
errata valutazione della documentazione acquisita” e chiesto il rigetto del ricorso della società perché palesemente infondato.
Ha sostenuto che nel periodo di fruizione degli sgravi la situazione di irregolarità contributiva sussisteva (per mancata presentazione della denuncia mensile di gennaio e febbraio 2022 e/o della denuncia di sospensione di attività con dipendenti nel periodo dal 9.1.2022 al 28.2.2022) e che lo status di correttezza contributiva era stato “recuperato” solo a partire dal 28.3.2023, in conseguenza del tardivo invio della denuncia di sospensione di attività con dipendenti, ben oltre il termine di 15 giorni di cui all'invito a regolarizzare.
Ha denunciato la violazione di legge circa l'art.1 comma 1175 L.296/2006, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità recepita dalla locale Corte d'Appello, che richiede la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, contestando l'interpretazione “finalistica” data dal primo giudice, ancorata ad un concetto di inadempimento sostanziale, in contrasto con il DM 24.10.2007 che all'art.4 individua tra i requisiti della regolarità contributiva “a) la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici”, e ha ribadito che l'inadempienza contestata nell'invito a regolarizzare non era stata sanata entro il termine previsto dalla legge. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, insistendo CP_1 nelle difese svolte in primo grado incentrate sull'assunto che la società era in regola con gli adempimenti contributivi;
che aveva inviato l' di gennaio 2022 per entrambe le matricole CP_2
e con riferimento a febbraio 2022 aveva inviato l relativo alla matricola n. 0505296585 CP_2
(ovvero ristorazione), considerato che in questo caso a febbraio c'era ancora un dipendente. In base
3 a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, era evidente che a non potesse essere CP_1 imputata un'irregolarità contributiva per una mera omissione procedurale che non aveva avuto alcun effetto in termini di omissione dei versamenti. Ma anche diversamente opinando, non si era verificata alcuna irregolarità neanche procedurale, dal momento che il presunto mancato invio dell' di febbraio riferito alla matricola 0505296584 non poteva rappresentare CP_2 un'irregolarità, considerato che tale adempimento non era dovuto.
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L'appello dell' è fondato e va accolto, in linea con i precedenti di questa Corte (a partire dalla Pt_1
sentenza n. 408/2019 rel. , con le successive nn.720/2020, 165/2021, 348/2021, 468/2021, Pt_2
546/2021, 550/2022, 240/2023) che hanno recepito l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione con le sentenze nn. 27107, 27108 e 27109 del 2018.
Orientamento confermato da successive pronunce del giudice di legittimità (Cass. 24854/2022,
Cass.7505/2023, Cass.21378/2023, Cass.30273/2023) che hanno ribadito sia la necessità della condizione di regolarità contributiva al momento della richiesta del beneficio contributivo, sia l'irrilevanza di successive regolarizzazioni al di fuori dei termini dello speciale procedimento di cui al DM 24.10.2007 n.27.
Si riporta la motivazione di Cass. 24854/2022 :
“Come la Corte ha già osservato, la disciplina in oggetto – trattasi dell'art.1 comma 1175
L.296/2006 - ha innovato il sistema degli «sgravi contributivi»…. nel senso che, oltre alle specifiche e singole condizioni giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva -cd. v. tra le altre, Cass. nr. 27107 del 2018, § 4). Di tale principio, CP_3
la sentenza impugnata ha fatto applicazione. I giudici di merito hanno escluso il diritto allo sgravio, pur sussistendo i requisiti del beneficio richiesto, osservando come l'accertamento dei presupposti della singola fattispecie agevolativa non esaurisse la verifica della condizione di regolarità della situazione contributiva, richiesta dalla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1175.…Le modalità di rilascio del Durc (che, nei casi come quello in esame, resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate dal Pt_1
D.M. 24 ottobre 2007, nr. 27, in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 1176 cit.
Il decreto ministeriale prevede (in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
4 Si tratta, come già osservato dalla Corte, di un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che «perdono... ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali»
(Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motiv.).
La violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale - che può «comportare una sua responsabilità risarcitoria» ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente abbia
(determinato) causalmente la perdita della chance di fruire degli sgravi (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018 cit., in motiv.)- non produce, però, gli effetti che pretende la società ricorrente e cioè
«l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi» ( cosi Cass. nn. 27107 e 27108 cit.).
Invero, non possono ricadere sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore di lavoro.
Neppure può riconoscersi significato al fatto che la società ricorrente, in esito alla notifica dell'avviso di addebito, abbia proceduto al pagamento della somma dovuta.
La regolarizzazione postuma della situazione contributiva resta evento irrilevante ai fini che occupano. Diversamente, si finirebbe per attribuire rilievo ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, co. 1175, cit. e che va individuata nella necessità di una costante regolarità contributiva, quale presupposto di applicazione di benefici normativi e contributivi”.
La norma fondamentale in materia è l'art. 1 comma 1175 L. 296/2006, secondo cui “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il contenuto e le modalità di rilascio del DURC sono regolate, in forza del rinvio operato dal comma
1176 del medesimo art. 1, dal D.M. 24 ottobre 2007, n. 27, che all'art. 4 prevede che “il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili”.
Il successivo art. 5 indica i requisiti della regolarità contributiva che il DURC dovrebbe attestare nei termini che seguono: “a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b)
5 corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.”.
Ancora il citato DM prevede (a mezzo del combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Disposizione analoghe sono previste dal DM 30.1.2015 richiamato dal primo giudice in quanto applicabile ratione temporis stante l'abrogazione del precedente DM, in particolare l'art.4 prevede l'invio da parte dell di un invito a regolarizzare nel termine di 15 giorni dalla notifica. Pt_1
Secondo il Collegio la normativa sopra richiamata descrive il DURC come atto meramente ricognitivo dell'effettivo adempimento degli obblighi contributivi dei datori di lavoro, così che esso
“non deve essere inteso in senso materiale come un documento in possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero l'emissione” (così testualmente Corte d'Appello di
Firenze, sentenza 408/2019, per la natura ricognitiva del DURC cfr. anche Cass. Civ. ord.
16821/2019).
La giurisprudenza di legittimità (con la decisione 27107 del 2018 già sopra richiamata) ha chiarito come “la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato”.
Vista la natura eccezionale “consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
Secondo la pronuncia “non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto CP_3 Pt_1
agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro”.
L'interpretazione della Suprema Corte è evidentemente nel senso della necessaria presenza di una situazione di piena regolarità contributiva al momento della fruizione dei benefici, anche al di là del dato formale (e apparente) del DURC positivo, non rilevando quindi successive regolarizzazioni, se
6 non nell'ambito della eccezionale procedura di sanatoria di cui al DM 2007 o DM 2015.
La regolarità contributiva non si limita al pagamento dei contributi, ma riguarda l'adempimento di obblighi di diversa natura, anche di tipo procedurale e di comunicazione, e non solo sostanziale, come si trae chiaramente dal DM 24.10.2007 secondo cui il DURC attesta :
“a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
Nel caso di specie, al momento delle nuove assunzioni di personale con fruizioni di sgravi
(22.3.2022), la società non era in regola con gli adempimenti cui era comunque tenuta in relazione alla mancanza di personale, dal momento che non aveva trasmesso nei termini la richiesta di sospensione della posizione assicurativa (ex art.2 DL 352/1978 conv. dalla L.467/1978) e non aveva neppure reagito al rigetto della richiesta, restando quindi aperta la posizione e sussistente l'inadempimento.
A fronte della perdurante inadempienza, l' ha regolarmente attivato la procedura di sanatoria Pt_1 prevista dal DM in materia, trasmettendo il 28.10.2022 l'invito alla regolarizzazione nei successivi
15 giorni, ma la società è rimasta del tutto inerte.
Ha provveduto alla regolarizzazione solo molti mesi dopo, il 28.3.2023, al di fuori evidentemente della speciale procedura di sanatoria di cui al DM 2015 che, come detto, costituisce l'unico modo che consente di regolarizzare, in via eccezionale, le varie inadempienze che ostano al rilascio del
DURC positivo.
Essendo indubitabile che presupposto per potere beneficiare degli sgravi è l'essere in regola con la situazione contributiva e che una qualsiasi irregolarità fa venire meno il “diritto allo sgravio” in sé, ne consegue che ogni agevolazione concessa al beneficiario (nella specie, la società complessivamente intesa) verrà recuperata, a prescindere dal periodo di riferimento.
L'appello dell' va pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata, con rigetto del Pt_1
ricorso della società.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, di natura previdenziale, e applicati parametri minimi ex DM 55/2014 e successive modificazioni per l'assenza di questioni di particolare rilievo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata:
7 - respinge il ricorso proposto in primo grado da Controparte_1
- condanna la società a rimborsare all le spese del giudizio, che si liquidano in € 1.865,00, per Pt_1
il primo grado e in € 1.984,00, per il secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap se dovuti.
Firenze, 18 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente dr.ssa Nicoletta Taiti dr.ssa Maria Lorena Papait
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