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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 08/04/2024 al n. 1816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29 presso lo studio dell'avv.to Daniele
Saggese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al Viale Giotto n.1 presso lo studio dell'avv.to Rosa
Gallo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 01/12/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora in data 09.10.2003 a Napoli (atto n. 101 parte II serie A anno2003), dalla CP_1 cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e CP_2 CP_3 nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale, affido congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso il CP_3 padre, mantenimento per i figli, spese straordinarie al 50%, regolamentazione del diritto di visita materno e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la resistente la quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affido congiunto del minore con collocazione presso il ricorrente, contributo al mantenimento dei figli da porre a proprio carico, spese straordinarie al 50%, regolamentazione del diritto di visita materno e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il tribunale di Nola con sentenza n. 3043/2024 emessa il 30/10/2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza emessa nella medesima data, rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio e fissava per il prosieguo l'udienza del 01/12/2025, udienza da tenersi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 01/12/2025 le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, letti gli atti, lette le note di parte, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Ali atti è stata altresì prodotta la sentenza di separazione personale delle parti n. 3043/2024 emessa dal
Tribunale di Nola in data 30/10/2024 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, circa la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del figlio minore e circa l'assegnazione della casa coniugale, si ritiene CP_3 confermare quanto statuito in sede di separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3043/2024.
Il minore andrà, pertanto, affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis.
La casa familiare sita in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis andrà assegnata al ricorrente quale genitore con cui i figli minorenne, e , maggiorenne ma non CP_3 CP_2 economicamente autosufficiente, convivono atteso che nulla risulta mutato dal tempo della separazione.
Per quanto concerne il diritto di visita materno si conferma quanto previsto nella sentenza n.
3043/2024 sopra citata.
In particolare: tenuto conto che la resistente vive a Macerata e, quindi, distante dalla casa familiare ove vivono i figli, si prevede che il minore veda la madre liberamente ma non meno di una CP_3 volta ogni due mesi;
per le vacanze natalizie, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno seguente dal 31 dicembre al 6 gennaio, seguendo il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali e di carnevale, un anno dal Venerdì Santo al martedì seguente e l'anno successivo dal venerdì precedente al martedì grasso fino al martedì grasso, secondo il criterio dell'alternanza; per le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ogni anno.
Circa le questioni economiche, si pone a carico della signora l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli e versando al signor , entro il 5 di ogni CP_3 CP_2 Parte_1 mese, la somma pari ad euro 350,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia, andranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 il 09/10/2003 in Napoli (NA) (atto n. 101 – Parte II– Serie A – sez. K- anno CP_1
2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli);
b) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre CP_3 in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis;
c) assegna la casa coniugale sita in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis al ricorrente;
Parte_1
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con la madre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e , versando al signor , entro il 5 di ogni mese, la somma di CP_3 CP_2 Parte_1 euro 350,00 importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
g) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 08/04/2024 al n. 1816 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29 presso lo studio dell'avv.to Daniele
Saggese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al Viale Giotto n.1 presso lo studio dell'avv.to Rosa
Gallo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 01/12/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.04.2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora in data 09.10.2003 a Napoli (atto n. 101 parte II serie A anno2003), dalla CP_1 cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e CP_2 CP_3 nato a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale, affido congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso il CP_3 padre, mantenimento per i figli, spese straordinarie al 50%, regolamentazione del diritto di visita materno e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la resistente la quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affido congiunto del minore con collocazione presso il ricorrente, contributo al mantenimento dei figli da porre a proprio carico, spese straordinarie al 50%, regolamentazione del diritto di visita materno e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il tribunale di Nola con sentenza n. 3043/2024 emessa il 30/10/2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza emessa nella medesima data, rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio e fissava per il prosieguo l'udienza del 01/12/2025, udienza da tenersi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 01/12/2025 le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, letti gli atti, lette le note di parte, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Ali atti è stata altresì prodotta la sentenza di separazione personale delle parti n. 3043/2024 emessa dal
Tribunale di Nola in data 30/10/2024 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, circa la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del figlio minore e circa l'assegnazione della casa coniugale, si ritiene CP_3 confermare quanto statuito in sede di separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3043/2024.
Il minore andrà, pertanto, affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis.
La casa familiare sita in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis andrà assegnata al ricorrente quale genitore con cui i figli minorenne, e , maggiorenne ma non CP_3 CP_2 economicamente autosufficiente, convivono atteso che nulla risulta mutato dal tempo della separazione.
Per quanto concerne il diritto di visita materno si conferma quanto previsto nella sentenza n.
3043/2024 sopra citata.
In particolare: tenuto conto che la resistente vive a Macerata e, quindi, distante dalla casa familiare ove vivono i figli, si prevede che il minore veda la madre liberamente ma non meno di una CP_3 volta ogni due mesi;
per le vacanze natalizie, la madre potrà vedere e tenere con sé il minore un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno seguente dal 31 dicembre al 6 gennaio, seguendo il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali e di carnevale, un anno dal Venerdì Santo al martedì seguente e l'anno successivo dal venerdì precedente al martedì grasso fino al martedì grasso, secondo il criterio dell'alternanza; per le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ogni anno.
Circa le questioni economiche, si pone a carico della signora l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli e versando al signor , entro il 5 di ogni CP_3 CP_2 Parte_1 mese, la somma pari ad euro 350,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia, andranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 il 09/10/2003 in Napoli (NA) (atto n. 101 – Parte II– Serie A – sez. K- anno CP_1
2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli);
b) affida il minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre CP_3 in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis;
c) assegna la casa coniugale sita in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Figliola n. 35/Bis al ricorrente;
Parte_1
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con la madre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e , versando al signor , entro il 5 di ogni mese, la somma di CP_3 CP_2 Parte_1 euro 350,00 importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
f) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
g) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)