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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 345/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BRANDONI ALESSANDRO elett. dom.to Parte_1 in VIA BIAGETTI 1 62017 PORTO RECANATI
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO CP_1
23 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Macerata, Parte_1
Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 09.07.2024, con la quale veniva respinta la domanda della stessa volta a vedersi riconosciuto l'assegno sociale, negato dall' a seguito del rigetto del ricorso CP_1 in via amministrativa.
Riteneva il primo giudice di non poter accogliere la domanda per assenza di prova dell'effettivo pagina 1 di 5 stato di bisogno, poiché la “in sede di revisione delle condizioni economiche della Parte_1 separazione, ha rinunciato formalmente e volontariamente all'assegno di mantenimento di cui era già titolare, abdicando alla percezione di un reddito che le era già stato riconosciuto dal Tribunale a carico di un soggetto civilmente obbligato e che è in grado di fornirle tale sostegno economico”.
L'appellante ritiene tale sentenza erronea per il seguente motivo: 1) errato governo del materiale probatorio in atti laddove il giudice di prime cure afferma che la odierna appellante non si troverebbe in stato di bisogno per aver rinunciato volontariamente all'assegno di mantenimento. Sostanzialmente, secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che lo stato di bisogno era da ritenersi provato, godendo la ricorrente, nel 2022, unicamente di redditi propri per € 4.500. Lamenta, CP_ inoltre, che l' avrebbe introdotto in modo surrettizio un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.
Si è costituito in giudizio l'appellato , contestando l'infondatezza Controparte_2 dell'appello.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello deve ritenersi infondato.
Nel merito, va premesso che l'assegno sociale è una prestazione di natura sussidiaria e di carattere assistenziale, la quale prescinde da qualsiasi requisito contributivo ed ha come presupposto una condizione di bisogno economico del soggetto di almeno 67 anni di età privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, l'assegno sociale viene corrisposto “ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1°gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, fino a concorrenza di un importo massimo (raddoppiato se il beneficiario è coniugato), superato il quale l'assegno viene sospeso. Prevede la suddetta disposizione che nel requisito reddituale va computato anche “il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”, che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”, che “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” e che
“Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”, pagina 2 di 5 mentre “Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio). L'ampia formula cui fa ricorso il legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in effettivo e comprovato stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (eccezion fatta per le sole entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza del requisito dello stato di bisogno, desumendolo dalla volontaria rinuncia all'assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 concordato in sede di separazione sin dal 2003.
Ebbene, in materia di rapporto tra rinuncia all'assegno di mantenimento e stato di bisogno rilevante ai fini dell'assegno sociale, la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi negli ultimi anni, partendo dalla premessa che il diritto all'assegno sociale è strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione (sicchè il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito), ha affermato doversi escludere l'esistenza di un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. In questo senso, la sentenza della
Cassazione nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo “l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento
a carico del proprio coniuge in sede di separazione”, atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non
è in alcun modo previsto. Si è, poi, osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del
1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit).
Da ultimo, la Cassazione, con l'ordinanza n. 21573 del 20/07/2023, nel confermare tali principi, ha tuttavia, avvertito che “resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare pagina 3 di 5 della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)”.
Ebbene, il caso in esame presenta la peculiarità dell'avere l'appellante pacificamente richiesto e goduto dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato sin dal 2003, salvo poi rinunciare volontariamente allo stesso con ricorso per la modifica consensuale delle condizioni di separazione presentato dai due coniugi nel maggio 2022, alla vigilia del compimento da parte della appellante dell'età di 67 anni, ossia in concomitanza con il raggiungimento del requisito normativo per accedere al beneficio dell'assegno sociale.
Come risulta dal ricorso di primo grado, la avrebbe acconsentito a tale modifica su Parte_1 richiesta del marito che lamentava di avere vissuto negli ultimi anni con 1.000,00 euro mensili, in quanto, pur godendo di un reddito mensile da pensione pari ad € 2.081,00 netti, doveva far fronte ad una cessione del quinto pari ad euro 260,00 ed al mutuo per l'acquisto di una abitazione per euro
400,00 mensili contratto nel 2011.
A prescindere dalla mancata documentazione della cessione del quinto, si tratta, comunque, di circostanze risalenti nel tempo che, mai prima del 2022, avevano impedito all'ex coniuge di continuare a versare l'assegno di mantenimento.
D'altro canto, a parte l'uscita dal nucleo familiare del figlio già maggiorenne ed autonomo al momento della separazione e l'ingresso del proprio padre, pure titolare di pensione, nel nucleo familiare (circostanze che, tuttavia, non trovano riscontro nella documentazione in atti), poi deceduto nel dicembre 2023, non risulta che la situazione economica della abbia subito modifiche Parte_1 tali da giustificare la rinuncia all'assegno di mantenimento.
Da tali elementi, risulta, dunque, presuntivamente provato che l'unica ragione che ha consigliato le parti nella modifica delle condizioni di separazione sia stato il raggiungimento da parte della ex coniuge dell'età necessaria per godere dell'assegno sociale.
In altre parole, l'appellante ha volontariamente e consapevolmente aderito al proposito fraudolento dell'ex coniuge volto a riversare sulla collettività l'obbligazione di mantenimento a cui era sottoposto con decisione giudiziale definitiva.
Come osservato dall'Istituto “la legge non consente al privato cittadino di disporre arbitrariamente dell'assistenza sociale, finanziata con soldi pubblici, che può intervenire solo pagina 4 di 5 quando non vi siano altri soggetti civilmente obbligati a fornire l'ausilio economico, che siano stati infruttuosamente escussi”.
Di conseguenza, si è in presenza di una condotta fraudolenta volta a profittare della pubblica assistenza, sicché l'appello non può essere che respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in complessivi CP_1
€ 2.000,00, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
• dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 345/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BRANDONI ALESSANDRO elett. dom.to Parte_1 in VIA BIAGETTI 1 62017 PORTO RECANATI
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO CP_1
23 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Macerata, Parte_1
Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 09.07.2024, con la quale veniva respinta la domanda della stessa volta a vedersi riconosciuto l'assegno sociale, negato dall' a seguito del rigetto del ricorso CP_1 in via amministrativa.
Riteneva il primo giudice di non poter accogliere la domanda per assenza di prova dell'effettivo pagina 1 di 5 stato di bisogno, poiché la “in sede di revisione delle condizioni economiche della Parte_1 separazione, ha rinunciato formalmente e volontariamente all'assegno di mantenimento di cui era già titolare, abdicando alla percezione di un reddito che le era già stato riconosciuto dal Tribunale a carico di un soggetto civilmente obbligato e che è in grado di fornirle tale sostegno economico”.
L'appellante ritiene tale sentenza erronea per il seguente motivo: 1) errato governo del materiale probatorio in atti laddove il giudice di prime cure afferma che la odierna appellante non si troverebbe in stato di bisogno per aver rinunciato volontariamente all'assegno di mantenimento. Sostanzialmente, secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che lo stato di bisogno era da ritenersi provato, godendo la ricorrente, nel 2022, unicamente di redditi propri per € 4.500. Lamenta, CP_ inoltre, che l' avrebbe introdotto in modo surrettizio un ulteriore requisito, non previsto a livello normativo, consistente nell'obbligo da parte del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato.
Si è costituito in giudizio l'appellato , contestando l'infondatezza Controparte_2 dell'appello.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello deve ritenersi infondato.
Nel merito, va premesso che l'assegno sociale è una prestazione di natura sussidiaria e di carattere assistenziale, la quale prescinde da qualsiasi requisito contributivo ed ha come presupposto una condizione di bisogno economico del soggetto di almeno 67 anni di età privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, l'assegno sociale viene corrisposto “ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1°gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, fino a concorrenza di un importo massimo (raddoppiato se il beneficiario è coniugato), superato il quale l'assegno viene sospeso. Prevede la suddetta disposizione che nel requisito reddituale va computato anche “il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”, che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento”, che “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” e che
“Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”, pagina 2 di 5 mentre “Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio). L'ampia formula cui fa ricorso il legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che l'art. 3 cit. espressamente ricomprende i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in effettivo e comprovato stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (eccezion fatta per le sole entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Ciò premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza del requisito dello stato di bisogno, desumendolo dalla volontaria rinuncia all'assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 concordato in sede di separazione sin dal 2003.
Ebbene, in materia di rapporto tra rinuncia all'assegno di mantenimento e stato di bisogno rilevante ai fini dell'assegno sociale, la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi negli ultimi anni, partendo dalla premessa che il diritto all'assegno sociale è strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione (sicchè il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito), ha affermato doversi escludere l'esistenza di un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. In questo senso, la sentenza della
Cassazione nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo “l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento
a carico del proprio coniuge in sede di separazione”, atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non
è in alcun modo previsto. Si è, poi, osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del
1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit).
Da ultimo, la Cassazione, con l'ordinanza n. 21573 del 20/07/2023, nel confermare tali principi, ha tuttavia, avvertito che “resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare pagina 3 di 5 della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)”.
Ebbene, il caso in esame presenta la peculiarità dell'avere l'appellante pacificamente richiesto e goduto dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato sin dal 2003, salvo poi rinunciare volontariamente allo stesso con ricorso per la modifica consensuale delle condizioni di separazione presentato dai due coniugi nel maggio 2022, alla vigilia del compimento da parte della appellante dell'età di 67 anni, ossia in concomitanza con il raggiungimento del requisito normativo per accedere al beneficio dell'assegno sociale.
Come risulta dal ricorso di primo grado, la avrebbe acconsentito a tale modifica su Parte_1 richiesta del marito che lamentava di avere vissuto negli ultimi anni con 1.000,00 euro mensili, in quanto, pur godendo di un reddito mensile da pensione pari ad € 2.081,00 netti, doveva far fronte ad una cessione del quinto pari ad euro 260,00 ed al mutuo per l'acquisto di una abitazione per euro
400,00 mensili contratto nel 2011.
A prescindere dalla mancata documentazione della cessione del quinto, si tratta, comunque, di circostanze risalenti nel tempo che, mai prima del 2022, avevano impedito all'ex coniuge di continuare a versare l'assegno di mantenimento.
D'altro canto, a parte l'uscita dal nucleo familiare del figlio già maggiorenne ed autonomo al momento della separazione e l'ingresso del proprio padre, pure titolare di pensione, nel nucleo familiare (circostanze che, tuttavia, non trovano riscontro nella documentazione in atti), poi deceduto nel dicembre 2023, non risulta che la situazione economica della abbia subito modifiche Parte_1 tali da giustificare la rinuncia all'assegno di mantenimento.
Da tali elementi, risulta, dunque, presuntivamente provato che l'unica ragione che ha consigliato le parti nella modifica delle condizioni di separazione sia stato il raggiungimento da parte della ex coniuge dell'età necessaria per godere dell'assegno sociale.
In altre parole, l'appellante ha volontariamente e consapevolmente aderito al proposito fraudolento dell'ex coniuge volto a riversare sulla collettività l'obbligazione di mantenimento a cui era sottoposto con decisione giudiziale definitiva.
Come osservato dall'Istituto “la legge non consente al privato cittadino di disporre arbitrariamente dell'assistenza sociale, finanziata con soldi pubblici, che può intervenire solo pagina 4 di 5 quando non vi siano altri soggetti civilmente obbligati a fornire l'ausilio economico, che siano stati infruttuosamente escussi”.
Di conseguenza, si è in presenza di una condotta fraudolenta volta a profittare della pubblica assistenza, sicché l'appello non può essere che respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in complessivi CP_1
€ 2.000,00, il tutto oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
• dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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