Articolo 540 del Codice della navigazione
Articolo 539Articolo 541
Versione
21 aprile 1942
Art. 540.
(Abbandono della nave).

L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando la nave e' perduta, o e' divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, ne' la nave puo', anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, ne' procurarseli facendone richiesta altrove;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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