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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 798/2024 tra:
, nata il [...] a [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Dell'Estate (c.f. – C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] (c.f. ) rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Fabio Taglialatela (c.f. – PEC C.F._4
); Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 2.4.2024
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio contratto a Tirana – ufficio dei matrimoni - con il signor CP_1
l'8.6.1999.
pagina 1 di 6 Dall'unione coniugale sono nati due figli: (n. a Roma l'11.5.2000) e (n. a Persona_1 Persona_2
Roma l'11.3.2002) oggi entrambi maggiorenni ma la prima non ancora economicamente autosufficiente.
Esponeva la ricorrente, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale a causa di gravi condotte poste in essere in ambito familiare, sulla continuità della separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale del 10.3.2021 che, con sentenza n. 1352/2023 pubbl. il
05/07/2023, ha dichiarato la separazione dei coniugi, addebitandola al marito e determinando in euro
150,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della IG , da Persona_1 corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 4 legge 1 dicembre 1970, n. 898, fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinché con sentenza sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
2. Si costituiva in giudizio il signor chiedendo il rigetto della domanda ex adverso spiegata in Pt_1 quanto infondata in fato e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione dell'11.11. 2025, presenti personalmente le parti sono state ascoltate separatamente;
la signora ha dichiarato: “Lavoro prendo 1200 al mese vivo in casa Pt_1 comproprietà con mio marito con un prestito personale di euro 300 al mese, il maschio lavora come verniciatore di auto prende 1200 1300 e la IG studia infermeria. Mio marito non versa nulla. Io non voglio nulla da mio marito per me va bene confermare le condizioni della separazione”. Il resistente ha affermato: “Non lavoro ho tre infarti e un pacemaker non posso lavorare allo stato vi è un detenuto pagato per farmi assistenza”.
All'esito dell'audizione, il Giudice delegato ha formulato, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “Pronuncia sullo status Assegnazione della casa coniugale alla madre Previsione del mantenimento diretto della IG da parte della madre tenuto conto dell'attuale impossibilità per il padre di svolgere attività di lavoro in quanto detenuto e con condizioni di salute precarie tali da aver determinato il riconoscimento di un assistente alla persona nell'ambito dell'istituto penitenziario. Spese di lite compensate”. All'esito della suddetta udienza i difensori delle parti hanno dato atto dell'assenza delle condizioni per accogliere la suddetta proposta.
4. A scioglimento della riserva assunta alla prefata udienza, il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, ha disposto la revoca del contributo di mantenimento della IG posto a carico del padre ed ha pagina 2 di 6 assegnato la casa coniugale alla moglie stante la convivenza con la IG maggiorenne ma non autosufficiente.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del
24.11.2025 sostituita, ex art 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Parte ricorrente, soltanto in seno alle note scritte, ha modificato le conclusioni nel seguente modo: “- IN
VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - revocare l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e rimettere la causa a ruolo innanzi al Giudice Istruttore ai fini delle attività istruttorie;
- disporre lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti secondo le condizioni di seguito specificate: IN VIA
PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che la casa coniugale identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Nettuno al foglio 26 particella 1193 è in comproprietà al 50% dei coniugi e assegnarla esclusivamente alla IG.ra ; 2) accertare e dichiarare che i terreni acquistati in regime di Parte_1 comunione legale dei beni censiti al Catasto Terreni del Comune di Nettuno al foglio 26 particelle 191
(partita 11004) e 390 (partita 11042) sono in comproprietà al 50% dei coniugi;
3) addebitare il divorzio al IG. condannando lo stesso al pagamento della somma di € 150.000,00, o nella diversa CP_1 somma ritenuta equa dal Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni fisici, psicologici, morali e patrimoniali cagionati alla ricorrente a seguito delle continue percosse subite, del tentato omicidio della stessa e dell'omicidio del fratello e per la relazione extraconiugale tenuta dall'ex marito in costanza di rapporto, ovvero trasferire la metà della casa coniugale, per come sopra identificata, a favore della
IG.ra al fine del ristoro di tutti danni subiti dalla IG.ra ; 4) riconoscere alla Parte_1 Parte_1 IG la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per non essere ancora Persona_3 economicamente autosufficiente ovvero trasferire a favore della stessa la proprietà della quota dei terreni intestati al padre e siti a Nettuno, per come sopra indicati”. Nelle medesime note la parte articolava istanze istruttorie e ne chiedeva l'accoglimento.
5. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente di questo Tribunale che disposto con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi.
È stata provata, altresì, la continuità dello stato di separazione, in considerazione della circostanza che il signor è in stato di detenzione da prima della sentenza di separazione e che, siffatta continuità non è Pt_1 stata specificamente contestata.
6. Con riferimento ai provvedimenti nei confronti della prole occorre premettere che dall'unione coniugale de qua sono nati due figli, entrambi residenti con la madre di cui una, , oggi Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. pagina 3 di 6 Sul punto si rammenta che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento della piena autonomia ed autosufficienza economica da parte della IG, tuttavia, l'età e le dichiarazioni assunte in prima udienza, ove la ricorrente ha asserito come la IG sia impegnata nel suo percorso di studi in infermieristica, non specificamente contestate, fanno presumere che ella non sia non sia ancora economicamente indipendente.
Inoltre, con riferimento alla condizione del signor , consolidata giurisprudenza ha precisato che lo Pt_1 stato di detenzione non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ord n. 12478/2024) e, in difetto di prova circa l'inabilità al lavoro, questo Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni assunte in sede di separazione in punto di mantenimento della IG ponendo a carico del padre l'assegno mensile di euro 150,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Ritiene il Tribunale che siffatto importo realizzi il principio di proporzionalità alla luce dell'attuale convivenza della IG con la madre e delle risorse economiche e patrimoniali dedotte dai genitori.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, si confermano i provvedimenti provvisori e urgenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 337 - sexies c.p.c. e della convivenza della IG, studentessa universitaria, con la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
7. Le ulteriori domande proposte soltanto in sede di note in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione sono inammissibili in quanto tardive, essendo maturate le preclusioni di cui agli art. 473bis.17 c.p.c. e per difetto di connessione con la domanda di divorzio.
Sul primo punto occorre altresì premettere che, al contrario delle questioni che riguardano i figli ove, come noto, in deroga al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e tenuto conto della pagina 4 di 6 indisponibilità dei diritti di cui trattasi, il Tribunale può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi preminenti della prole (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 13/01/2004, n.
270 e Cass. civ., Sez. I, 11/04/2000, n. 4558), ciò non può dirsi con riferimento istanze formulate dalle parti che soggiacciono al principio sopra riferito e ai limiti temporali e di oggetto di cui agli art. 473bis.
17 e 19 del c.p.c.
Nel caso di specie, sia nel ricorso introduttivo che in sede di audizione, la ricorrente ha chiesto esclusivamente lo scioglimento del matrimonio e non altro.
Con riferimento al difetto di connessione, questo Collegio rileva che le domande volte all'accertamento della comproprietà, in capo alla ricorrente, della casa coniugale e dei terreni sono inammissibili, essendo precluso proporre, nell'ambito dell'azione di scioglimento del matrimonio, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, accertamento della proprietà, restituzione di beni, pagamento somme o risarcimento del danno, giacché soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ex art. 40 c.p.c., ma del tutto autonome dalla domanda principale e fondate su fatti giuridici distinti, per quanto concernenti latu sensu la vicenda familiare.
Inammissibile, infine anche la richiesta di addebito in quanto siffatto istituto è previsto soltanto con riferimento al giudizio di separazione e non di divorzio ove non occorre valutare che a una o più condotte del coniuge siano direttamente collegate alla causazione della dissoluzione del matrimonio poiché, in realtà, questa è già avvenuta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità – fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'assenza di istruttoria - in ragione dei parametri minimi, previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, considerati l'attività espletata derivante dalla sostanziale mancata contestazione di parte convenuta e dal livello delle questioni affrontate.
9. Nulla deve essere disposto con riguardo all'ordine di annotazione della presente sentenza atteso che non risulta che l'atto di matrimonio sia stato trascritto in Italia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(ALBANIA), (c.f. ) e , nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
(ALBANIA) (c.f. ) contratto a Tirana – ufficio dei matrimoni - C.F._3
l'8.6.1999;
2) assegna la casa familiare alla signora;
Parte_1
pagina 5 di 6 3) determina in complessivi € 150,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della IG , da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, e da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri con decorrenza dalla presente decisione
4) dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente;
5) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si liquidano nella CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.700,00, oltre € 98,00 quale rimborso per il pagamento del contributo unificato, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. - se dovuta, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 798/2024 tra:
, nata il [...] a [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Dell'Estate (c.f. – C.F._2
Email_1
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...] (c.f. ) rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Fabio Taglialatela (c.f. – PEC C.F._4
); Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 2.4.2024
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, lo Pt_1 scioglimento del matrimonio contratto a Tirana – ufficio dei matrimoni - con il signor CP_1
l'8.6.1999.
pagina 1 di 6 Dall'unione coniugale sono nati due figli: (n. a Roma l'11.5.2000) e (n. a Persona_1 Persona_2
Roma l'11.3.2002) oggi entrambi maggiorenni ma la prima non ancora economicamente autosufficiente.
Esponeva la ricorrente, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale a causa di gravi condotte poste in essere in ambito familiare, sulla continuità della separazione dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale del 10.3.2021 che, con sentenza n. 1352/2023 pubbl. il
05/07/2023, ha dichiarato la separazione dei coniugi, addebitandola al marito e determinando in euro
150,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della IG , da Persona_1 corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
Chiedeva, in definitiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 4 legge 1 dicembre 1970, n. 898, fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinché con sentenza sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
2. Si costituiva in giudizio il signor chiedendo il rigetto della domanda ex adverso spiegata in Pt_1 quanto infondata in fato e in diritto.
3. Alla prima udienza di comparizione dell'11.11. 2025, presenti personalmente le parti sono state ascoltate separatamente;
la signora ha dichiarato: “Lavoro prendo 1200 al mese vivo in casa Pt_1 comproprietà con mio marito con un prestito personale di euro 300 al mese, il maschio lavora come verniciatore di auto prende 1200 1300 e la IG studia infermeria. Mio marito non versa nulla. Io non voglio nulla da mio marito per me va bene confermare le condizioni della separazione”. Il resistente ha affermato: “Non lavoro ho tre infarti e un pacemaker non posso lavorare allo stato vi è un detenuto pagato per farmi assistenza”.
All'esito dell'audizione, il Giudice delegato ha formulato, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “Pronuncia sullo status Assegnazione della casa coniugale alla madre Previsione del mantenimento diretto della IG da parte della madre tenuto conto dell'attuale impossibilità per il padre di svolgere attività di lavoro in quanto detenuto e con condizioni di salute precarie tali da aver determinato il riconoscimento di un assistente alla persona nell'ambito dell'istituto penitenziario. Spese di lite compensate”. All'esito della suddetta udienza i difensori delle parti hanno dato atto dell'assenza delle condizioni per accogliere la suddetta proposta.
4. A scioglimento della riserva assunta alla prefata udienza, il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, ha disposto la revoca del contributo di mantenimento della IG posto a carico del padre ed ha pagina 2 di 6 assegnato la casa coniugale alla moglie stante la convivenza con la IG maggiorenne ma non autosufficiente.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del
24.11.2025 sostituita, ex art 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Parte ricorrente, soltanto in seno alle note scritte, ha modificato le conclusioni nel seguente modo: “- IN
VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - revocare l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e rimettere la causa a ruolo innanzi al Giudice Istruttore ai fini delle attività istruttorie;
- disporre lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti secondo le condizioni di seguito specificate: IN VIA
PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che la casa coniugale identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Nettuno al foglio 26 particella 1193 è in comproprietà al 50% dei coniugi e assegnarla esclusivamente alla IG.ra ; 2) accertare e dichiarare che i terreni acquistati in regime di Parte_1 comunione legale dei beni censiti al Catasto Terreni del Comune di Nettuno al foglio 26 particelle 191
(partita 11004) e 390 (partita 11042) sono in comproprietà al 50% dei coniugi;
3) addebitare il divorzio al IG. condannando lo stesso al pagamento della somma di € 150.000,00, o nella diversa CP_1 somma ritenuta equa dal Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni fisici, psicologici, morali e patrimoniali cagionati alla ricorrente a seguito delle continue percosse subite, del tentato omicidio della stessa e dell'omicidio del fratello e per la relazione extraconiugale tenuta dall'ex marito in costanza di rapporto, ovvero trasferire la metà della casa coniugale, per come sopra identificata, a favore della
IG.ra al fine del ristoro di tutti danni subiti dalla IG.ra ; 4) riconoscere alla Parte_1 Parte_1 IG la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per non essere ancora Persona_3 economicamente autosufficiente ovvero trasferire a favore della stessa la proprietà della quota dei terreni intestati al padre e siti a Nettuno, per come sopra indicati”. Nelle medesime note la parte articolava istanze istruttorie e ne chiedeva l'accoglimento.
5. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente di questo Tribunale che disposto con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi.
È stata provata, altresì, la continuità dello stato di separazione, in considerazione della circostanza che il signor è in stato di detenzione da prima della sentenza di separazione e che, siffatta continuità non è Pt_1 stata specificamente contestata.
6. Con riferimento ai provvedimenti nei confronti della prole occorre premettere che dall'unione coniugale de qua sono nati due figli, entrambi residenti con la madre di cui una, , oggi Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. pagina 3 di 6 Sul punto si rammenta che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi e, ai sensi dell'art. 337septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. […]”.
Secondo orientamento costante della Suprema Corte: “ […] la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/08/2014, n. 18076).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento della piena autonomia ed autosufficienza economica da parte della IG, tuttavia, l'età e le dichiarazioni assunte in prima udienza, ove la ricorrente ha asserito come la IG sia impegnata nel suo percorso di studi in infermieristica, non specificamente contestate, fanno presumere che ella non sia non sia ancora economicamente indipendente.
Inoltre, con riferimento alla condizione del signor , consolidata giurisprudenza ha precisato che lo Pt_1 stato di detenzione non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ord n. 12478/2024) e, in difetto di prova circa l'inabilità al lavoro, questo Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni assunte in sede di separazione in punto di mantenimento della IG ponendo a carico del padre l'assegno mensile di euro 150,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Ritiene il Tribunale che siffatto importo realizzi il principio di proporzionalità alla luce dell'attuale convivenza della IG con la madre e delle risorse economiche e patrimoniali dedotte dai genitori.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, si confermano i provvedimenti provvisori e urgenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 337 - sexies c.p.c. e della convivenza della IG, studentessa universitaria, con la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
7. Le ulteriori domande proposte soltanto in sede di note in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione sono inammissibili in quanto tardive, essendo maturate le preclusioni di cui agli art. 473bis.17 c.p.c. e per difetto di connessione con la domanda di divorzio.
Sul primo punto occorre altresì premettere che, al contrario delle questioni che riguardano i figli ove, come noto, in deroga al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e tenuto conto della pagina 4 di 6 indisponibilità dei diritti di cui trattasi, il Tribunale può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi preminenti della prole (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 13/01/2004, n.
270 e Cass. civ., Sez. I, 11/04/2000, n. 4558), ciò non può dirsi con riferimento istanze formulate dalle parti che soggiacciono al principio sopra riferito e ai limiti temporali e di oggetto di cui agli art. 473bis.
17 e 19 del c.p.c.
Nel caso di specie, sia nel ricorso introduttivo che in sede di audizione, la ricorrente ha chiesto esclusivamente lo scioglimento del matrimonio e non altro.
Con riferimento al difetto di connessione, questo Collegio rileva che le domande volte all'accertamento della comproprietà, in capo alla ricorrente, della casa coniugale e dei terreni sono inammissibili, essendo precluso proporre, nell'ambito dell'azione di scioglimento del matrimonio, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, accertamento della proprietà, restituzione di beni, pagamento somme o risarcimento del danno, giacché soggette a rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ex art. 40 c.p.c., ma del tutto autonome dalla domanda principale e fondate su fatti giuridici distinti, per quanto concernenti latu sensu la vicenda familiare.
Inammissibile, infine anche la richiesta di addebito in quanto siffatto istituto è previsto soltanto con riferimento al giudizio di separazione e non di divorzio ove non occorre valutare che a una o più condotte del coniuge siano direttamente collegate alla causazione della dissoluzione del matrimonio poiché, in realtà, questa è già avvenuta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità – fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'assenza di istruttoria - in ragione dei parametri minimi, previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, considerati l'attività espletata derivante dalla sostanziale mancata contestazione di parte convenuta e dal livello delle questioni affrontate.
9. Nulla deve essere disposto con riguardo all'ordine di annotazione della presente sentenza atteso che non risulta che l'atto di matrimonio sia stato trascritto in Italia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(ALBANIA), (c.f. ) e , nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
(ALBANIA) (c.f. ) contratto a Tirana – ufficio dei matrimoni - C.F._3
l'8.6.1999;
2) assegna la casa familiare alla signora;
Parte_1
pagina 5 di 6 3) determina in complessivi € 150,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della IG , da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, e da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri con decorrenza dalla presente decisione
4) dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente;
5) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si liquidano nella CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.700,00, oltre € 98,00 quale rimborso per il pagamento del contributo unificato, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. - se dovuta, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6