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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5477/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR IO Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Elena Mauri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Paola Marconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I figli minori sono affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre, quale genitore collocatario. In ragione di tale regime di affidamento, ciascun coniuge potrà adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, per il periodo in cui i figli sono presso di sé.
Fatti salvi diversi e migliori accordi da assumersi tra i genitori (anche in considerazione delle rispettive esigenze lavorative), nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita sociale dei figli Per_
e il padre terrà con sé i medesimi: Per_2
a settimane alterne, dal venerdì, dall'uscita da scuola, alla domenica sera, dopo cena, alle
21.00;
durante la settimana, i giorni di lunedì e giovedì, dall'uscita da scuola, con riaccompagno a scuola il mattino successivo;
in considerazione della turnistica lavorativa della madre e compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del padre, le Parti potranno cambiare il giorno infrasettimanale di competenza paterna, che comprenda il pernottamento, da concordare sempre tra i genitori per iscritto, almeno sette giorni prima.
Compatibilmente con la propria organizzazione personale e lavorativa e con un preavviso di almeno sette giorni, il sig. accompagnerà i figli a scuola nei giorni durante i quali la madre, CP_1 per turnistica lavorativa, non potrà essere presente la mattina.
Resta fin d'ora convenuto tra i coniugi che, nel caso in cui i figli dovessero essere in DAD, in malattia o nelle vacanze scolastiche non disciplinate nei punti a seguire, ciascun genitore si occuperà dei minori mantenendo la turnazione stabilita, ma facendosi carico dei figli anche durante quello che sarebbe stato l'orario scolastico e, dunque, non già dall'uscita da scuola bensì dalla mattina alle ore 8.00;
le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse da Per_
e alternativamente, con l'uno o l'altro genitore. In particolare, per quanto concerne Per_2 le vacanze natalizie, il relativo periodo, coincidente con quello scolastico, verrà suddiviso tra i coniugi in modo che, dall'inizio delle vacanze, ovvero dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno scolastico, al giorno 30 dicembre alle ore 18:00 di ogni anno, i figli si tratterranno con uno dei genitori e dal giorno 30 dicembre sino al termine delle vacanze con l'altro. I coniugi proseguiranno con l'alternanza già consolidata;
un periodo, da definirsi entro il 28 febbraio di ogni anno, di almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nonché, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita sociale dei figli, un'ulteriore settimana in un diverso periodo da quelli sopra indicati. I genitori convengono sin d'ora che, nell'eventualità in cui abbiano entrambi la disponibilità del medesimo periodo di vacanza con i figli, il diritto di scegliere il periodo di preferenza spetti un anno ad uno e l'anno dopo, all'altro.
Durante i periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con i figli le frequentazioni ordinarie dell'altro genitore saranno sospese. Al termine del periodo di vacanza dei minori con uno dei genitori riprenderà l'alternanza.
Qualora i genitori ritenessero di compiere, durante le vacanze estive, invernali, pasquali o i ponti, viaggi o spostamenti della durata superiore a due giorni consecutivi, gli stessi si impegnano a darsi tempestiva comunicazione, segnalando il luogo di dimora temporanea ed un recapito. In ogni caso, in detta fattispecie, ogni genitore si impegna a garantire all'altro genitore almeno un contatto telefonico quotidiano coi minori.
Ponti, festività e periodi di vacanza scolastica (diversi dalla pausa estiva) rimarranno assorbiti nel fine settimana di competenza di ciascun genitore. Nel caso in cui si verifichi uno squilibrio significativo derivante dall'assorbimento di ponti/festività nei rispettivi fine settimana dei genitori, questi ultimi si impegnano a ricercare un accordo per consentire una suddivisione tendenzialmente paritaria ed equa dei periodi, adottando sempre, ove possibile, il criterio dell'alternanza.
I contatti telefonici genitori/figli – fuor che per ciò che concerne l'organizzazione familiare,
l'educazione e la cura dei figli stessi, in cui le comunicazioni avverranno tra i genitori a mezzo e- mail, sms o whatsapp (o sistemi equivalenti di comunicazione veloce) – saranno effettuati sulle utenze Per_ telefoniche mobili di e senza intermediazione dell'altro genitore, salvo urgenze. Per_2 I coniugi eserciteranno congiuntamente il diritto/dovere della responsabilità genitoriale sui figli, avendo cura di controllare e provvedere alla loro educazione ed istruzione ed impegnandosi a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i minori, che verranno assunte considerando, sempre e comunque, il preminente interesse morale e materiale dei medesimi.
I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni materni e paterni.
I ricorrenti si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, d'istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli minori, a dialogare tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sui figli e su tutto quanto riguardi la loro vita.
I ricorrenti si impegnano reciprocamente ad astenersi dallo svalutare, sminuire o denigrare la figura dell'altro genitore con i minori o con soggetti terzi, nonché a vagliare con la massima attenzione, cautela e responsabilità ogni dichiarazione che possa interessare, sia in modo diretto, sia in modo indiretto, la figura dell'altro genitore.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare la massima cura, cautela e prudenza Per_ nell'introdurre e far frequentare l'eventuale (nuovo) compagno/a ad e facendo sì che Per_2 le relative occasioni di incontro e frequentazione avvengano in maniera graduale e comunque nel rispetto dei tempi, del benessere anche psicologico e dei sentimenti dei minori.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento/alimenti. Per_
Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli e versando alla CP_1 Per_2 sig.ra l'importo mensile di Euro 634,38 (seicentotrentaquattro/38), da versarsi a Parte_1 mezzo bonifico in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
I coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative dei figli minori, come disciplinate dalle linee guida attualmente in uso presso il
Tribunale di Monza;
ciascuna spesa dovrà essere previamente concordata per iscritto tra i genitori, che procederanno conseguentemente alla regolazione pro quota della spesa stessa. In ogni caso i coniugi, concordata la spesa straordinaria, si obbligano a versarla entro i termini di iscrizione e/o versamento al fine del corretto adempimento di pagamento della spesa stessa nei termini dovuti, non essendo ulteriormente previsto che un genitore anticipi la quota di competenza dell'altro e quest'ultimo vi provveda il mese successivo.
Così come per gli assegni familiari, anche il c.d. assegno unico, erogabile su istanza delle parti che ne hanno diritto, sarà percepito al 100% dalla sig.ra . Per tale fine il sig. Pt_1 CP_1 si impegna a prestare collaborazione per istruire la relativa pratica, ivi compresa la consegna della documentazione necessaria e la sottoscrizione delle relative autorizzazioni e così anche per la dichiarazione Isee.
Con riferimento all'abitazione in Seregno, via Andrea Costa, n. 7, adibita a casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , quest'ultimo si obbliga a cedere l'immobile CP_1
(comprensivo degli arredi e delle suppellettili che lo corredano), il box auto e la cantina alla sig.ra
, che si obbliga a riconoscere la somma di Euro 146.000,00 (euro Parte_1 centoquarantaseimila/00) al sig. quale corrispettivo della cessione, che verrà versato in CP_1 sede di rogito, con impegno della sig.ra a dar corso al perfezionamento dell'atto di
Pt_1 trasferimento immobiliare innanzi a Notaio di propria elezione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di divorzio. Resta espressamente convenuto tra le parti che le spese notarili connesse alla cessione saranno sostenute dalla sig.ra . La cessione è esente
Pt_1 al pagamento delle imposte ai sensi della legge 6 marzo 1987 n.74. Il sig. si impegna a CP_1 prestare ampia collaborazione alla sig.ra per il compimento degli adempimenti tutti ed il
Pt_1 reperimento della documentazione necessari alla vendita in vista del perfezionamento nel termine concordato. In sede di rogito notarile la sig.ra verserà la somma di euro 2.000,00
Pt_1
(duemila/00) al sig. per il pagamento dei lavori eseguiti per la sistemazione (sanatoria/fumi) CP_1 della veranda e fioriera relativi all'immobile.
Ogni rapporto bancario e/o postale in essere ed intestato personalmente e nominativamente a ciascuno dei coniugi separatamente, rimarrà nella piena titolarità e disponibilità del relativo intestatario.
I ricorrenti prestano reciprocamente ogni assenso per il rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, con relativa iscrizione dei figli minori e si impegnano, altresì, a comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.
Contestualmente al deposito del ricorso, il sig. riconosce e versa alla sig.ra CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 676,62 fino a maggio 2025, a titolo di Pt_1 rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento regolarmente versato.
I genitori, richiamato l'art. 473bis.5 u.c., c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
I coniugi si impegnano a rendere operative le condizioni sopra elencate a partire dalla data di deposito del ricorso, dichiarando di non aver nulla a pretendere reciprocamente con riferimento a quanto statuito con gli accordi omologati in sede di separazione consensuale del 22.09.2022.
Le spese tutte relative al presente procedimento restano compensate tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse, al quale i rispettivi difensori, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, hanno dichiarato espressamente di rinunciare.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con decreto di omologa emesso in data 22 settembre 2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Sesto San Giovanni in data 28.06.2007 (atto n. 62, Parte II, Serie A) del CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025.
Il Presidente est.
UR IO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR IO Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Elena Mauri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Paola Marconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I figli minori sono affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre, quale genitore collocatario. In ragione di tale regime di affidamento, ciascun coniuge potrà adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, per il periodo in cui i figli sono presso di sé.
Fatti salvi diversi e migliori accordi da assumersi tra i genitori (anche in considerazione delle rispettive esigenze lavorative), nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita sociale dei figli Per_
e il padre terrà con sé i medesimi: Per_2
a settimane alterne, dal venerdì, dall'uscita da scuola, alla domenica sera, dopo cena, alle
21.00;
durante la settimana, i giorni di lunedì e giovedì, dall'uscita da scuola, con riaccompagno a scuola il mattino successivo;
in considerazione della turnistica lavorativa della madre e compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del padre, le Parti potranno cambiare il giorno infrasettimanale di competenza paterna, che comprenda il pernottamento, da concordare sempre tra i genitori per iscritto, almeno sette giorni prima.
Compatibilmente con la propria organizzazione personale e lavorativa e con un preavviso di almeno sette giorni, il sig. accompagnerà i figli a scuola nei giorni durante i quali la madre, CP_1 per turnistica lavorativa, non potrà essere presente la mattina.
Resta fin d'ora convenuto tra i coniugi che, nel caso in cui i figli dovessero essere in DAD, in malattia o nelle vacanze scolastiche non disciplinate nei punti a seguire, ciascun genitore si occuperà dei minori mantenendo la turnazione stabilita, ma facendosi carico dei figli anche durante quello che sarebbe stato l'orario scolastico e, dunque, non già dall'uscita da scuola bensì dalla mattina alle ore 8.00;
le vacanze natalizie e pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, verranno trascorse da Per_
e alternativamente, con l'uno o l'altro genitore. In particolare, per quanto concerne Per_2 le vacanze natalizie, il relativo periodo, coincidente con quello scolastico, verrà suddiviso tra i coniugi in modo che, dall'inizio delle vacanze, ovvero dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno scolastico, al giorno 30 dicembre alle ore 18:00 di ogni anno, i figli si tratterranno con uno dei genitori e dal giorno 30 dicembre sino al termine delle vacanze con l'altro. I coniugi proseguiranno con l'alternanza già consolidata;
un periodo, da definirsi entro il 28 febbraio di ogni anno, di almeno tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nonché, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita sociale dei figli, un'ulteriore settimana in un diverso periodo da quelli sopra indicati. I genitori convengono sin d'ora che, nell'eventualità in cui abbiano entrambi la disponibilità del medesimo periodo di vacanza con i figli, il diritto di scegliere il periodo di preferenza spetti un anno ad uno e l'anno dopo, all'altro.
Durante i periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con i figli le frequentazioni ordinarie dell'altro genitore saranno sospese. Al termine del periodo di vacanza dei minori con uno dei genitori riprenderà l'alternanza.
Qualora i genitori ritenessero di compiere, durante le vacanze estive, invernali, pasquali o i ponti, viaggi o spostamenti della durata superiore a due giorni consecutivi, gli stessi si impegnano a darsi tempestiva comunicazione, segnalando il luogo di dimora temporanea ed un recapito. In ogni caso, in detta fattispecie, ogni genitore si impegna a garantire all'altro genitore almeno un contatto telefonico quotidiano coi minori.
Ponti, festività e periodi di vacanza scolastica (diversi dalla pausa estiva) rimarranno assorbiti nel fine settimana di competenza di ciascun genitore. Nel caso in cui si verifichi uno squilibrio significativo derivante dall'assorbimento di ponti/festività nei rispettivi fine settimana dei genitori, questi ultimi si impegnano a ricercare un accordo per consentire una suddivisione tendenzialmente paritaria ed equa dei periodi, adottando sempre, ove possibile, il criterio dell'alternanza.
I contatti telefonici genitori/figli – fuor che per ciò che concerne l'organizzazione familiare,
l'educazione e la cura dei figli stessi, in cui le comunicazioni avverranno tra i genitori a mezzo e- mail, sms o whatsapp (o sistemi equivalenti di comunicazione veloce) – saranno effettuati sulle utenze Per_ telefoniche mobili di e senza intermediazione dell'altro genitore, salvo urgenze. Per_2 I coniugi eserciteranno congiuntamente il diritto/dovere della responsabilità genitoriale sui figli, avendo cura di controllare e provvedere alla loro educazione ed istruzione ed impegnandosi a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i minori, che verranno assunte considerando, sempre e comunque, il preminente interesse morale e materiale dei medesimi.
I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni materni e paterni.
I ricorrenti si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, d'istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli minori, a dialogare tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sui figli e su tutto quanto riguardi la loro vita.
I ricorrenti si impegnano reciprocamente ad astenersi dallo svalutare, sminuire o denigrare la figura dell'altro genitore con i minori o con soggetti terzi, nonché a vagliare con la massima attenzione, cautela e responsabilità ogni dichiarazione che possa interessare, sia in modo diretto, sia in modo indiretto, la figura dell'altro genitore.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare la massima cura, cautela e prudenza Per_ nell'introdurre e far frequentare l'eventuale (nuovo) compagno/a ad e facendo sì che Per_2 le relative occasioni di incontro e frequentazione avvengano in maniera graduale e comunque nel rispetto dei tempi, del benessere anche psicologico e dei sentimenti dei minori.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento/alimenti. Per_
Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli e versando alla CP_1 Per_2 sig.ra l'importo mensile di Euro 634,38 (seicentotrentaquattro/38), da versarsi a Parte_1 mezzo bonifico in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
I coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative dei figli minori, come disciplinate dalle linee guida attualmente in uso presso il
Tribunale di Monza;
ciascuna spesa dovrà essere previamente concordata per iscritto tra i genitori, che procederanno conseguentemente alla regolazione pro quota della spesa stessa. In ogni caso i coniugi, concordata la spesa straordinaria, si obbligano a versarla entro i termini di iscrizione e/o versamento al fine del corretto adempimento di pagamento della spesa stessa nei termini dovuti, non essendo ulteriormente previsto che un genitore anticipi la quota di competenza dell'altro e quest'ultimo vi provveda il mese successivo.
Così come per gli assegni familiari, anche il c.d. assegno unico, erogabile su istanza delle parti che ne hanno diritto, sarà percepito al 100% dalla sig.ra . Per tale fine il sig. Pt_1 CP_1 si impegna a prestare collaborazione per istruire la relativa pratica, ivi compresa la consegna della documentazione necessaria e la sottoscrizione delle relative autorizzazioni e così anche per la dichiarazione Isee.
Con riferimento all'abitazione in Seregno, via Andrea Costa, n. 7, adibita a casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , quest'ultimo si obbliga a cedere l'immobile CP_1
(comprensivo degli arredi e delle suppellettili che lo corredano), il box auto e la cantina alla sig.ra
, che si obbliga a riconoscere la somma di Euro 146.000,00 (euro Parte_1 centoquarantaseimila/00) al sig. quale corrispettivo della cessione, che verrà versato in CP_1 sede di rogito, con impegno della sig.ra a dar corso al perfezionamento dell'atto di
Pt_1 trasferimento immobiliare innanzi a Notaio di propria elezione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di divorzio. Resta espressamente convenuto tra le parti che le spese notarili connesse alla cessione saranno sostenute dalla sig.ra . La cessione è esente
Pt_1 al pagamento delle imposte ai sensi della legge 6 marzo 1987 n.74. Il sig. si impegna a CP_1 prestare ampia collaborazione alla sig.ra per il compimento degli adempimenti tutti ed il
Pt_1 reperimento della documentazione necessari alla vendita in vista del perfezionamento nel termine concordato. In sede di rogito notarile la sig.ra verserà la somma di euro 2.000,00
Pt_1
(duemila/00) al sig. per il pagamento dei lavori eseguiti per la sistemazione (sanatoria/fumi) CP_1 della veranda e fioriera relativi all'immobile.
Ogni rapporto bancario e/o postale in essere ed intestato personalmente e nominativamente a ciascuno dei coniugi separatamente, rimarrà nella piena titolarità e disponibilità del relativo intestatario.
I ricorrenti prestano reciprocamente ogni assenso per il rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, con relativa iscrizione dei figli minori e si impegnano, altresì, a comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.
Contestualmente al deposito del ricorso, il sig. riconosce e versa alla sig.ra CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 676,62 fino a maggio 2025, a titolo di Pt_1 rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento regolarmente versato.
I genitori, richiamato l'art. 473bis.5 u.c., c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
I coniugi si impegnano a rendere operative le condizioni sopra elencate a partire dalla data di deposito del ricorso, dichiarando di non aver nulla a pretendere reciprocamente con riferimento a quanto statuito con gli accordi omologati in sede di separazione consensuale del 22.09.2022.
Le spese tutte relative al presente procedimento restano compensate tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse, al quale i rispettivi difensori, con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, hanno dichiarato espressamente di rinunciare.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con decreto di omologa emesso in data 22 settembre 2022 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Sesto San Giovanni in data 28.06.2007 (atto n. 62, Parte II, Serie A) del CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025.
Il Presidente est.
UR IO